LEGGE 23 dicembre 1996, n. 662
Entrata in vigore della legge: 1-1-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Misure in materia di sanita', pubblico impiego, istruzione, finanza regionale e locale, previdenza e assistenza
1.Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, come sostituito dall'articolo 1, comma 2-ter, del decreto-legge 17 maggio 1996, n. 280, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 1996, n. 382, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unita' sanitarie locali interessate provvedono, non oltre il 30 giugno 1997, alla riduzione del numero dei posti letto nelle singole unita' operative ospedaliere che nell'ultimo triennio hanno mediamente registrato un tasso di occupazione inferiore al 75 per cento, fatta eccezione per la terapia intensiva, la rianimazione, le malattie infettive, le attivita' di trapianto di organi e di midollo osseo nonche' le unita' spinali, in misura tale da assicurare il rispetto di detto tasso di occupazione, e rideterminano, conseguentemente, le dotazioni organiche anche in deroga, al solo fine della loro riduzione, a quanto stabilito dal comma 52 del presente articolo. Fino a quando non sono esperite le suddette procedure e' fatto divieto di procedere alle assunzioni di personale. Nel rispetto del tasso di spedalizzazione del 160 per mille, indicato dal citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per il 1997, i direttori generali delle aziende ospedaliere o delle unita' sanitarie locali assicurano che la riduzione prevista dal presente comma non sia inferiore al 20 per cento del numero dei posti letto per ciascuna unita' operativa ospedaliera interessata.
2.Le regioni possono fissare un tasso di occupazione dei posti letto superiore al 75 per cento destinando una quota parte dei risparmi derivanti dalla conseguente riduzione dei posti letto all'assistenza domiciliare a favore di portatori di handicap gravi, di patologie cronico-degenerative in stato avanzato o terminale nonche' degli anziani non autosufficienti. Le regioni possono altresi' fissare un tasto di occupazione di posti letto inferiore al 75 per cento negli ospedali situati nelle isole minori e nelle zone montane particolarmente disagiate.
3.Le regioni, al fine di contenere le richieste di prestazioni in regime di ricovero ospedaliero di lunga degenza, adottano misure al fine di razionalizzare la spesa sanitaria facendo ricorso alla prevenzione e all'assistenza domiciliare medicalmente assistita.
4.Nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera di cui al citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le regioni, entro il 30 giugno 1997, provvedono ad incrementare i posti letto equivalenti di assistenza ospedaliera diurna, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 22 ottobre 1992, fino ad una dotazione media regionale non inferiore al 10 per cento dei posti letto della dotazione standard per acuti prevista dalla normativa vigente. Alle regioni inadempienti si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 2-quinquies, del citato decreto-legge n. 280 del 1996.
5.Ferme restando le incompatibilita' previste dall'articolo 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, da riferire anche alle strutture sanitarie private accreditate ovvero a quelle indicate dall'articolo 6, comma 6 della legge 23 dicembre 1994, n. 724, l'opzione per l'esercizio della libera professione intramuraria da parte del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale da espletare dopo aver assolto al debito orario, e' incompatibile con l'esercizio di attivita' libero professionale. L'attivita' libero professionale da parte dei soggetti che hanno optato per la libera professione extramuraria non puo' comunque essere svolta presso le strutture sanitarie pubbliche, diverse da quella di appartenenza, o presso le strutture sanitarie private accreditate, anche parzialmente. L'accertamento delle incompatibilita' compete, anche su iniziativa di chiunque vi abbia interesse, al direttore generale dell'azienda ospedaliera o dell'unita' sanitaria locale interessata.
6.Le disposizioni previste dai commi da 1 a 19 si applicano anche al personale di cui all'articolo 102 del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382, e al personale di cui all'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni.
7.COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1998, N. 448.
8.I direttori generali delle unita' sanitarie locali e delle aziende ospedaliere, in base a quanto previsto dall'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, attivano ed organizzano, d'intesa con le regioni, nell'ambito della ristrutturazione della rete ospedaliera, l'attivita' libero professionale intramuraria. Provvedono altresi' a comunicare alle regioni il quantitativo e la tipologia delle strutture attivate nonche' il numero di operatori sanitari che possono potenzialmente operare in tali strutture. I direttori generali dell'unita' sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera individuano, inoltre, nell'ambito dell'applicazione delle norme contrattuali, istituti incentivanti l'attivita' libero professionale intramuraria.
9.Ai fini dell'applicazione del comma 8 del presente articolo, le regioni possono integrare i programmi di edilizia sanitaria di cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67.
10.I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture nelle quali l'attivita' libero professionale intramuraria risulti organizzata e attivata, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, anche secondo le modalita' transitorie dallo stesso previste, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono tenuti a comunicare al direttore generale, entro il 31 marzo 1997, l'opzione tra l'esercizio dell'attivita' libero professionale intramuraria o extramuraria. In assenza di comunicazione si presume che il dipendente abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. L'opzione a favore dell'esercizio della libera professione extramuraria ha valore per un periodo di tre anni.
11.I dipendenti del Servizio sanitario nazionale in servizio presso strutture nelle quali l'attivita' libero professionale intramuraria non risulti organizzata e attivata alla data di entrata in vigore della presente legge sono tenuti a rendere la comunicazione di cui al comma 10 entro trenta giorni dalla data della comunicazione dei direttori generali alle regioni, prevista dal comma 8. Si applicano altresi' le disposizioni previste al comma 10, secondo e terzo periodo.
12.Le direttive impartite dal Presidente del Consiglio dei ministri all'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 50, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, indicano altresi' i criteri per l'attribuzione di un trattamento economico aggiuntivo al personale che abbia optato per l'esercizio della libera professione intramuraria. Tale opzione costituisce titolo di preferenza per il conferimento di incarichi comportanti direzioni di struttura ovvero per l'accesso agli incarichi di dirigenti del ruolo sanitario di secondo livello. Resta ferma la riduzione del 15 per cento della componente fissa di posizione della retribuzione per i dipendenti che optano per l'esercizio della libera professione extramuraria.
13.In sede di rinnovo della convenzione tra il Servizio sanitario nazionale ed i medici di medicina generale, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e succes- sive modificazioni, si tiene conto dei principi stabiliti dal presente articolo.
14.Con decreto del Ministro della sanita' da emanare entro il 28 febbraio 1997 sono stabiliti i termini per l'attuazione dei commi 8, 11 e 12, le modalita' per il controllo del rispetto delle disposizioni sulla incompatibilita', nonche' la disciplina dei consulti e delle consulenze.
15.Entro il 30 settembre 1997, il Governo riferisce al Parlamento sullo stato di attivazione degli spazi per l'esercizio della libera professione intramuraria nonche' sulle misure dirette ad incentivare il ricorso alle prestazioni rese in regime di libera professione intramuraria, da applicare a decorrere dal 1998.
16.I posti letto riservati per l'esercizio della libera professione intramuraria e per l'istituzione delle camere a pagamento, ai sensi dell'articolo 4, comma 10, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, concorrono ai fini dello standard dei posti letto per mille abitanti previsto dal citato articolo 2, comma 5, della legge 28 dicembre 1995, n. 549. Le regioni tengono conto dell'attivazione e dell'organizzazione dell'attivita' libero professionale intramuraria in sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dal direttore generale dell'unita' sanitaria locale e dell'azienda ospedaliera ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, nonche' ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico del direttore generale di cui all'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502.
17.COMMA ABROGATO DALLA L. 23 DICEMBRE 1999, N. 488.
18.Le prestazioni strettamente e direttamente correlate al ricovero programmato, preventivamente erogate al paziente dalla medesima struttura che esegue il ricovero stesso, sono remunerate dalla tariffa onnicomprensiva relativa al ricovero e non sono soggette alla partecipazione alla spesa da parte del cittadino. I relativi referti devono essere allegati alla cartella clinica che costituisce il diario del ricovero.
19.Le istituzioni sanitarie private, ai fini dell'accreditamento di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, devono documentare la capacita' di garantire l'erogazione delle proprie prestazioni nel rispetto delle incompatibilita' previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale del Servizio sanitario nazionale e con piante organiche a regime. L'esistenza di situazioni d'incompatibilita' preclude l'accreditamento e comporta la nullita' dei rapporti eventualmente instaurati con le unita' sanitarie locali. L'accertata insussistenza della capacita' di garantire le proprie prestazioni comporta la revoca dell'accreditamento e la risoluzione dei rapporti costituiti.
20.In applicazione di quanto previsto dalla legge 13 maggio 1978, n. 180, ferma restando la scadenza del 31 dicembre 1996 e quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, le regioni provvedono, entro il 31 gennaio 1997, sentite le associazioni nazionali del settore e degli enti locali interessati, all'adozione di appositi strumenti di pianificazione riguardanti la tutela della salute mentale in attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 93 del 22 aprile 1994.
21.Alla legge 23 dicembre 1994, n. 724, all'articolo 3, comma 5, il secondo ed il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: "I beni mobili ed immobili degli ospedali psichiatrici dismessi, che non possono essere utilizzati per altre attivita' di carattere sanitario, sono destinati dall'unita' sanitaria locale competente alla produzione di reddito, attraverso la vendita, anche parziale, degli stessi con diritto di prelazione per gli enti pubblici, o la locazione. I redditi prodotti sono utilizzati per l'attuazione di quanto previsto dal progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", approvato con decreto del Presidente della Repubblica 7 aprile 1994, per interventi nel settore psichiatrico, e dai relativi progetti regionali di attuazione".
22.Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano in sede di verifica dei risultati amministrativi e di gestione ottenuti dai direttori generali ai sensi dell'articolo 1, comma 6, del decreto-legge 27 agosto 1994, n. 512, convertito dalla legge 17 ottobre 1994, n. 590, nonche' ai fini della corresponsione della quota integrativa del trattamento economico per i medesimi direttori generali prevista dall'articolo 1, comma 5, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 luglio 1995, n. 502, tengono conto delle iniziative adottate dai direttori generali interessati, all'interno della programmazione regionale, per la definitiva chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto- obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996".
23.Nell'anno 1997, alle regioni inadempienti rispetto a quanto previsto dall'articolo 3, comma 5, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dal comma 20 del presente articolo, si applica, in sede di ripartizione del Fondo sanitario nazionale ai sensi dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, una riduzione della quota spettante pari allo 0,50 per cento. A decorrere dal 1998, tale percentuale e' elevata in misura pari al 2 per cento.
24.Il Ministro della sanita' trasmette al Parlamento una relazione trimestrale sulle iniziative adottate a livello nazionale e regionale per la chiusura degli ospedali psichiatrici e per l'attuazione del progetto-obiettivo "Tutela della salute mentale 1994-1996", in base ai dati forniti dalle regioni con la stessa periodicita'.
25.Le regioni sono tenute ad individuare tra le priorita' cui destinare quote dei finanziamenti previsti dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, i dipartimenti di salute mentale delle aziende sanitarie locali per la realizzazione di centri diurni e di case alloggio.
26.Nell'ambito dei livelli uniformi di assistenza, individuati dal Piano sanitario nazionale adottato ai sensi dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, sentita l'ANCI, quali tipologie di risposta assistenziale, le regioni provvedono all'accertamento delle situazioni di bisogno e all'organizzazione dei servizi, assicurando l'equilibrio finanziario delle relative gestioni.
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