DECRETO 19 novembre 1996, n. 682

Type Decreto
Publication 1996-11-19
Ultimo aggiornamento 1997-01-11
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 26-1-1997

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 16 agosto 1962, n. 1354, concernente la disciplina igienico-sanitaria della produzione e del commercio della birra ed in particolare l'articolo 4, comma 1, lettera e);

Visti gli articoli 5, lettera g) e 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283, concernente la disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande;

Visto il decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209, relativo a regolamento, concernente la disciplina degli additivi alimentari consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari in attuazione delle direttive n. 94/34/CE, n. 94/35/CE, n. 94/36/CE, n. 95/2/CE e n. 95/31/CE;

Considerato che l'impiego di preparazioni enzimatiche amilolitiche e betaglucanasiche nella fabbricazione della birra esercita sul piano tecnologico azione favorevole nella trasformazione degli amidi in zuccheri e delle sostanze glucanico-proteiche in oligosaccaridi, favorendo il processo di fermentazione del mosto e quello di post-fermentazione e di maturazione del prodotto;

Considerato che tale tecnica e' da tempo in uso in alcuni Paesi dell'Unione europea produttori di birra;

Ravvisata l'opportunita' di consentire nella fabbricazione della birra l'impiego di talune preparazioni enzimatiche amilolitiche e betaglucanasiche;

Sentiti i Ministeri delle risorse agricole, alimentari e forestali, dell'industria, commercio e artigianato, e delle finanze;

Visto i pareri espressi dal Consiglio superiore di sanita' nelle sedute del 15 novembre 1995 e 17 aprile 1996;

Ritenuto di dover applicare la clausola del mutuo riconoscimento, ai sensi degli articoli 11 e 12 della legge 28 luglio 1993, n. 300, anche alle preparazioni enzimatiche amilolitiche e betaglucanasiche originarie dei Paesi EFTA che sono parti contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione alla Commissione dell'Unione europea effettuata in data 6 marzo 1996 ai sensi della direttiva 83/189/CEE del 23 marzo 1983;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale 25 luglio 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 29 ottobre 1996;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Note alle premesse: - L'art. 4, comma 1, della legge 16 agosto 1962, n. 1354 (Disciplina igienico-sanitaria della produzione e del commercio della birra) cosi' recita: "1. E' vietato nella preparazione della birra: a) impiegare sostanze amidacee o aggiungere ai mosti di birra zuccheri o succhi di frutta, salvo il disposto dell'art. 1; b) colorare la birra con sostanze diverse da quelle provenienti dal malto d'orzo torrefatto; c) aggiungere alla birra additivi salvo quelli autorizzati dal Ministero della sanita' ai sensi dell'art. 5, primo comma, lettera g), e dell'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283; d) aggiungere alla birra o, comunque, impiegare nella sua preparazione alcool, sostanze schiumogene o sostanze amare diverse dal luppolo; e) impiegare ogni eventuale altra sostanza, il cui uso non sia stato specificatamente autorizzato dal Ministro per la sanita', sentiti i Ministeri dell'agricoltura e delle foreste, dell'industria e del commercio e delle finanze, ciascuno per la parte di rispettiva competenza, e il Consiglio superiore di sanita'". - L'art. 5, lettera g), della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) cosi' recita: "E' vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo, sostanze alimentari; a) - f) (omissis); g) con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanita' o, nel caso che siano stati autorizzati, senza la osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali". - L'art. 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283 (Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande) cosi' recita: "Art. 22. - Il Ministro per la sanita', entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, sentito il Consiglio superiore di sanita', pubblichera', con suo decreto, l'elenco degli additivi chimici consentiti nella preparazione e per la conservazione delle sostanze alimentari, nel quale dovranno essere specificate, oltre le loro caratteristiche chimico-fisiche, i requisiti di purezza, i metodi di dosaggio negli alimenti, i casi di impiego e le dosi massime d'uso degli stessi. Entro un anno il Ministro per la sanita' pubblichera' l'elenco dei metodi ufficiali d'analisi delle sostanze alimentari. Il Ministro per la sanita' e' autorizzato a provvedere con successivi decreti ai periodici necessari aggiornamenti". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che: "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro, o di autorita' sottordinate al Ministro quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che: "I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di 'regolamento', sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Si trascrive il testo degli articoli 11 e 12 dell'accordo sullo spazio economico europeo, ratificato e reso esecutivo in Italia con la legge n. 300/1993: "Art. 11. - Sono vietate fra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'importazione, nonche' qualsiasi misura di effetto equivalente". "Art. 12. - Sono vietate fra le parti contraenti le restrizioni quantitative all'esportazione, nonche' qualsiasi misura di effetto equivalente".

Art. 2

1.Le preparazioni enzimatiche di cui all'articolo 1 devono provenire da microrganismi di origine animale o vegetale.

2.I microorganismi utilizzati per la produzione delle preparazioni enzimatiche devono appartenere a specie riconosciute non patogene o non tossigene e, in ogni caso, devono appartenere alla specie Bacillus subtilis e Aspergillus oryzae.

3.Le preparazioni enzimatiche di origine microbica devono essere ottenute secondo i metodi e le condizioni di coltura che comportano una fermentazione controllata e prevengano l'introduzione e lo sviluppo di microrganismi che possano dare origine a prodotti tossici o a sostanze indesiderabili.

Art. 3

1.Le preparazioni enzimatiche di cui all'articolo 1 possono essere messe in commercio in forma liquida o in polvere.

4.Le sostanze indicate ai commi 2 e 3 devono rispondere alle caratteristiche e ai requisiti di purezza previsti dal decreto ministeriale 27 febbraio 1996, n. 209 o, in carenza, a quelli riportati nella Farmocopea ufficiale, ultima edizione.

Art. 4

Art. 5

1.Le preparazioni enzimatiche in forma liquida possono contenere come conservativi acido benzoico e idrossibenzoico e loro sali in quantita' tale che il loro contenuto nella birra non sia complessivamente superiore a 0.5 mg/kg.

Art. 6

1.Le preparazioni enzimatiche di cui all'articolo 1 devono provenire da laboratori di preparazione e di confezionamento che dispongano di adeguate strutture per la preparazione e per il controllo delle medesime, diretto in particolare ad accertare i requisiti previsti all'articolo 4.

Art. 7

Art. 8

1.L'importazione delle preparazioni enzimatiche di cui all'articolo 1 e' soggetta alla presentazione di una certificazione sanitaria di scorta, rilasciata da un istituto di microbiologia ufficialmente riconosciuto dal Paese di origine, attestante che il laboratorio di preparazione e di confezionamento possiede adeguate strutture e personale qualificato per la produzione e il controllo finale delle preparazioni enzimatiche con particolare riguardo alla loro idoneita' igienico-sanitaria e ai requisiti di cui all'articolo 4.

Art. 9

1.Le norme del presente regolamento non si applicano alle preparazioni enzimatiche legalmente prodotte e commercializzate in un altro Stato della Unione europea e a quelle originarie da Paesi contraenti dell'accordo sullo spazio economico europeo.

Il Ministro: BINDI

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 23 dicembre 1996

Registro n. 1 Sanita', foglio n. 356

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