DECRETO 30 ottobre 1996, n. 683

Type Decreto
Publication 1996-10-30
Ultimo aggiornamento 1997-01-13
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 28-1-1997

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA

DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO

Visto l'art. 9, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1994, n. 153;

Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme sulla disciplina del commercio;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, recante norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina di commercio;

Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287, recante norme sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esecizi;

Udito il parere n. 1523/95 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996;

Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vista la comunicazione fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 4 aprile 1996, n. 380601;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

2.La vendita di prodotti e la somministrazione di alimenti e bevande possono essere effettuate esclusivamente in favore degli spettatori.

Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BERSANI Il Ministro delegato dello spettacolo VELTRONI

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1996

Registro n. 1 Industria, foglio n. 200 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai

sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle

disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica

e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,

approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:

1994, n. 26, (Interventi urgenti in favore del cinema),

convertito con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n.

153, e' il seguente: "L'autorizzazione per l'attivita' di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla

prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente

articolo, dal Ministro dell'industria, del commercio e

dell'artigianato, di concerto con l'autorita' competente in

materia di spettacolo, ed e' comprensiva dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana".

1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei

Ministri", e' il seguente: "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al

Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale

potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'

Ministri, possono essere adottati con decreti

interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1:

1988, n. 375, e' il seguente: "Ai fini dell'applicazione

dell'articolo 34 della legge, la disposizione di cui al comma 6 si applica anche per la vendita dei prodotti effettuata all'interno di strutture ricettive a favore dei

soli alloggiati, fatti salvi l'art. 8, comma 3, e l'art.

28 del presente decreto; per la vendita dei prodotti, compresi gli accessori e i prezzi di ricambio per

automotoveicoli,effettuata nelle aree di servizio lungo le autostrade sottoposte a pedaggio a favore dei soli utenti; per la vendita effettuata all'interno delle stazioni ferroviarie ed aereoportuali a favore dei soli utenti; per

la vendita effettuata nei cinema e nei teatri, durante lo

svolgimento dello spettacolo, limitatamente a stampe, libri e riproduzioni audiovisive strettamente attinenti allo spettacolo stesso e a favore dei soli spettatori".

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