DECRETO 30 ottobre 1996, n. 683
Entrata in vigore del decreto: 28-1-1997
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
DI CONCERTO CON
LA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIPARTIMENTO DELLO SPETTACOLO
Visto l'art. 9, comma 4, del decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito con modificazioni dalla legge 1 marzo 1994, n. 153;
Vista la legge 11 giugno 1971, n. 426, recante norme sulla disciplina del commercio;
Visto il decreto ministeriale 4 agosto 1988, n. 375, recante norme di esecuzione della legge 11 giugno 1971, n. 426, sulla disciplina di commercio;
Vista la legge 25 agosto 1991, n. 287, recante norme sull'insediamento e sull'attivita' dei pubblici esecizi;
Udito il parere n. 1523/95 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996;
Visto l'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Vista la comunicazione fatta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con nota 4 aprile 1996, n. 380601;
A D O T T A il seguente regolamento:
Art. 1
2.La vendita di prodotti e la somministrazione di alimenti e bevande possono essere effettuate esclusivamente in favore degli spettatori.
Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BERSANI Il Ministro delegato dello spettacolo VELTRONI
Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 1996
Registro n. 1 Industria, foglio n. 200 AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse:
- Il testo dell'art. 9, comma 4, del D.L. 14 gennaio
1994, n. 26, (Interventi urgenti in favore del cinema),
convertito con modificazioni, dalla legge 1 marzo 1994, n.
153, e' il seguente: "L'autorizzazione per l'attivita' di esercizio cinematografico costituisce titolo per il rilascio dell'autorizzazione alla vendita di beni e alla
prestazione di servizi, stabiliti con decreto da emanare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente
articolo, dal Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, di concerto con l'autorita' competente in
materia di spettacolo, ed e' comprensiva dell'autorizzazione ad effettuare spettacoli di arte varia su pedana".
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
1988, n. 400, concernente "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri", e' il seguente: "Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al
Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale
potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu'
Ministri, possono essere adottati con decreti
interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". Nota all'art. 1:
- Il testo dell'art. 53, comma 7, del D.M. 4 agosto
1988, n. 375, e' il seguente: "Ai fini dell'applicazione
dell'articolo 34 della legge, la disposizione di cui al comma 6 si applica anche per la vendita dei prodotti effettuata all'interno di strutture ricettive a favore dei
soli alloggiati, fatti salvi l'art. 8, comma 3, e l'art.
28 del presente decreto; per la vendita dei prodotti, compresi gli accessori e i prezzi di ricambio per
automotoveicoli,effettuata nelle aree di servizio lungo le autostrade sottoposte a pedaggio a favore dei soli utenti; per la vendita effettuata all'interno delle stazioni ferroviarie ed aereoportuali a favore dei soli utenti; per
la vendita effettuata nei cinema e nei teatri, durante lo
svolgimento dello spettacolo, limitatamente a stampe, libri e riproduzioni audiovisive strettamente attinenti allo spettacolo stesso e a favore dei soli spettatori".
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