DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 luglio 1996, n. 685

Type DPR
Publication 1996-07-22
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 29-1-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto il decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1895;

Vista la legge 15 gennaio 1922, n. 10;

Visto il regio decreto 30 settembre 1923, n. 2102;

Visto il regio decreto 10 novembre 1924, n. 2359;

Visto il regio decreto 5 luglio 1928, n. 1841;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 14 dicembre 1995;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

1.L'Istituto nazionale di archeologia e storia dell'arte, regolato dalla legge 15 gennaio 1922, n. 10, e dal regio decreto 10 novembre 1924, n. 2359, ha per fine di promuovere gli studi e le ricerche nel campo dell'archeologia e della storia dell'arte. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il decreto luogotenenziale 27 ottobre 1918, n. 1895, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 299 del 20 dicembre 1918. - La legge 15 gennaio 1922, n. 10, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 24 del 30 gennaio 1922. - Il R.D. 30 settembre 1923, n. 2102, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 239 dell'11 ottobre 1923. - Il R.D. 10 novembre 1924, n. 2359, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 68 del 23 marzo 1925. - Il R.D. 5 luglio 1928, n. 1841, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 199 del 27 agosto 1928. - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.

Art. 2
Art. 3

1.Il presidente dell'Istituto e' nominato con decreto del Ministro per i beni culturali e ambientali, che lo sceglie tra una rosa di nominativi designati dal consiglio direttivo, dura in carica dieci anni e puo' essere confermato.

2.Il presidente ha la rappresentanza legale dell'Istituto; convoca e presiede le adunanze del consiglio e da' esecuzione alle loro deliberazioni.

3.In caso di impedimento, il presidente e' sostituito, nelle sue funzioni, dal consigliere piu' anziano.

Art. 4

2.I membri del consiglio direttivo si rinnovano per la meta' ogni quinquennio. Alla scadenza del primo qinquennio la meta' dei membri da rinnovarsi e' determinata mediante sorteggio.

3.Alla scadenza degli altri quinquenni successivi la rinnovazione e' determinata dalla maggiore anzianita'.

5.Il consiglio direttivo e' convocato dal presidente ogni qualvolta lo ritenga utile in relazione alle esigenze di funzionamento dell'Istituto e, comunque, almeno due volte l'anno.

6.Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti. In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.

Art. 5
Art. 6

1.L'esercizio finanziario dell'Istituto inizia il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

2.Il consiglio direttivo delibera, entro il mese di ottobre, il bilancio preventivo per il successivo esercizio finanziario e, non oltre il mese di aprile, il conto consuntivo dell'esercizio scaduto.

3.Il bilancio preventivo, le relative variazioni ed il conto consuntivo, corredati delle relazioni del presidente e del collegio dei revisori, sono trasmessi, per l'approvazione, al Ministero per i beni culturali e ambientali e, per conoscenza, al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato.

Art. 7

2.Il collegio dei revisori dei conti, provvede al riscontro degli atti della gestione, accerta la regolare tenuta dei libri e delle scritture contabili, esamina il bilancio di previsione le eventuali variazioni ed il conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

3.I revisori esercitano il loro mandato anche individualmente e possono assistere alle riunioni del consiglio direttivo: essi sono nominati per la durata di un triennio e possono essere riconfermati.

Art. 8

1.Le cariche di presidente e di membro del consiglio direttivo sono gratuite.

Art. 9

1.Pubblicazioni periodiche e monografiche sono curate dall'Istituto.

Art. 10
Art. 11

1.E' abrogato il regio decreto 5 luglio 1928, n. 1841.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

VELTRONI, Ministro per i beni culturali e ambientali

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti l'8 gennaio 1997

Atti di Governo, registro n. 106, foglio n. 2

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