DECRETO 29 novembre 1996, n. 686

Type Decreto
Publication 1996-11-29
Ultimo aggiornamento 1997-01-15
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 30-1-1997

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Vista la legge 23 agosto 1993, n. 352, concernente norme quadro in materia di raccolta e di commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati ed in particolare l'articolo 1;

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 17 gennaio 1995;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;

Ritenuto non necessario aderire al suggerimento del Consiglio di Stato, in merito alla previsione di una procedura semplificata per il rilascio dell'attestato di micologo ai soggetti iscritti negli elenchi dei periti o esperti delle camere di commercio, in quanto le norme transitorie riportate nel decreto mirano a salvaguardare la posizione acquisita da coloro che attualmente svolgono, a diverso titolo, in strutture pubbliche o private attivita' di riconoscimento e di controllo dei funghi epigei freschi e conservati e non anche lo status di quelli che, pur iscritti in detti elenchi, non svolgono tale attivita';

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri effettuata in data 13 settembre 1996;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Campo di applicazione

1.Il presente regolamento stabilisce, ai sensi dell'articolo 1, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalita'.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 1, comma 1, del D.P.R. 14 luglio 1995, n. 376, (Regolamento concernente la disciplina della raccolta e della commercializzazione dei funghi epigei freschi e conservati) e' il seguente: "1. Il Ministero della sanita' stabilisce, con proprio decreto, entro il 31 dicembre 1996, i criteri per il rilascio dell'attestato di micologo e le relative modalita'". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 1 dell'art. 1 del D.P.R. n. 376/1995 si veda in nota alle premesse.

Art. 2

1.Ai fini del presente regolamento l'attivita' di riconoscimento e di controllo dei funghi epigei, nell'ambito di strutture pubbliche o private, e' svolta dai soggetti in possesso dell'attestato di micologo rilasciato dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano.

2.Il rilascio dell'attestato di micologo e' subordinato al superamento di un esame finale al quale sono ammessi i candidati che abbiano frequentato almeno il 75% delle ore previste per il corso di cui all'articolo 4.

Art. 3

Corsi di formazione

1.Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano programmano i corsi di formazione per micologo.

3.Le materie oggetto dei corsi sono, almeno, quelle riportate nell'allegato A.

4.Gli enti pubblici o privati presentano alla regione o alla provincia autonoma territorialmente competente, al termine del corso, una relazione sull'attivita' svolta, corredata da un elenco dei candidati che hanno superato il corso, nonche' dalla dichiarazione conforme al modello riportato nell'allegato B debitamente compilato in ogni sua parte.

5.I corsi gestiti da enti pubblici o privati sono soggetti alla verifica e al controllo delle regioni e delle province autonome, secondo i rispettivi ordinamenti.

Art. 4

Modalita' di partecipazione e di svolgimento dei corsi

1.Per l'ammissione al corso di micologo e' richiesto il possesso del diploma di scuola media superiore.

2.Il corso ha una durata minima di 240 ore, ha carattere teorico-pratico, si svolge in due sessioni e deve fornire al candidato una specifica preparazione micologica sugli argomenti del programma riportato nell'allegato A.

3.La parte pratica si compone di almeno 120 ore.

4.Le domande di ammissione al corso di micologo devono essere presentate all'ente organizzatore del corso stesso.

5.Possono accedere al corso organizzato da una regione o da una provincia autonoma soggetti provenienti da altra regione o provincia autonoma.

6.Il modello dell'attestato e' conforme a quello riportato nell'allegato C.

Art. 5

Commissione esaminatrice

2.Svolge le funzioni di segretario un dipendente dell'Ente organizzatore del corso.

3.L'esame si articola in una prova scritta e in una prova pratica.

4.Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano tengono un registro nel quale vengono annotati in ordine numerico progressivo i nominativi dei candidati che hanno conseguito l'attestato di micologo. Tali nominativi, unitamente agli estremi della registrazione, vengono comunicati al Ministero della sanita' che provvede all'iscrizione in un registro nazionale.

Art. 6

Norme transitorie

1.I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso di un attestato di idoneita' al riconoscimento dei funghi epigei, il cui corso di formazione ha avuto una durata non inferiore alle 100 ore, e svolgono funzioni di controllo micologico presso le USL hanno titolo al rilascio dell'attestato di micologo da parte della regione o della provincia autonoma di appartenenza, purche' la loro attivita' sia comprovata da documentazione acquisita agli atti della medesima USL.

2.Le regioni e le province autonome territorialmente competenti, a seguito di istanza dell'interessato, rilasciano l'attestato di micologo ai soggetti di cui al comma 1, anche dopo le dimissioni o il collocamento a riposo, a condizione che svolgessero funzioni di controllo presso le USL al momento dell'entrata in vigore del presente regolamento.

3.I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non sono in possesso di un attestato di idoneita' al riconoscimento dei funghi epigei e svolgono, in maniera continuativa da almeno cinque anni, funzioni di controllo micologico presso le USL possono continuare a svolgere la predetta attivita', purche' la stessa, sia comprovata da documentazione acquisita agli atti della medesima USL, fino a quando non vengono in possesso dell'attestato di micologo, da rilasciarsi secondo la procedura stabilita al comma 4.

4.Le regioni e le province autonome territorialmente competenti, a seguito di istanza dell'interessato, da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, rilasciano l'attestato di micologo ai soggetti di cui al comma 3, su parere favorevole del direttore generale della USL.

5.I soggetti che, alla data di entrata in vigore del presente regolamento, svolgono funzioni di controllo micologico all'interno di imprese di preparazione o di confezionamento di funghi epigei e che non rientrino nella previsione del comma 7 possono continuare a svolgere le predette attivita' fino a quando non vengano in possesso dell'attestato di micologo, da ottenersi entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

6.I soggetti di cui al comma 5 presentano, ai fini del rilascio dell'attestato di micologo, domanda per l'ammissione all'esame finale dei corsi di cui all'articolo 3, in qualita' di privatisti.

7.I soggetti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento sono in possesso di un attestato di idoneita' al riconoscimento dei funghi epigei rilasciato da un ente pubblico o privato a seguito di un corso di formazione di durata non inferiore alle 240 ore hanno titolo al rilascio da parte delle Regioni o delle province autonome territorialmente competenti dell'attestato di micologo, a seguito di istanza dell'interessato, da presentarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente regolamento.

Il Ministro: BINDI

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 7 gennaio 1997

Registro n. 1 Sanita', foglio n. 1

Allegato A

ALLEGATO A (art. 3, comma 3) PROGRAMMA DEL CORSO DI MICOLOGIA I principali argomenti trattati sono i seguenti: generalita' sui funghi. Nozioni di biologia dei funghi. Tallo e organizzazione cellulare. Riproduzione. Cicli biologici; ruolo dei funghi in natura. Concetti di ecosistema e di catena alimentare. Equilibri biologici; importanza dei funghi nell'economia umana; nutrizione dei funghi. Parassitismo. Saprofitismo; significato e importanza delle micorrize; riconoscimento delle principali specie arboree della flora italiana; morfologia dei funghi: corpo fruttifero, cappello, gambo, velo, lamelle, tubuli, anelli, aculei, pori, carne, spore; classificazione dei funghi. Cenni di sistematica e di nomenclatura; caratteri diagnostici per la determinazione dei funghi: testi micologici, microscopici e reagenti; criteri di riconoscimento delle specie di Basidiomiceti e Ascomiceti (con l'ausilio di diapositive e di materiale fresco); i funghi in rapporto all'igiene pubblica. Valore alimentare dei funghi. Pregiudizi popolari sui funghi. Le specie di funghi ammesse alla vendita. Cenni sulla coltivazione dei funghi; le specie di funghi velenosi. Confronti e possibili confusioni tra specie commestibili e specie tossiche. Cenni di micotossicologia e ruolo del micologo; inattivazione delle tossine dei funghi; raccolta e commercializzazione dei funghi; legislazione sanitaria, sulla raccolta, trasformazione, commercializzazione e vendita dei funghi.

Allegato B

ALLEGATO B (art. 3, comma 4) DICHIARAZIONE DELLA SCUOLA PER LA REGIONE/PROVINCIA AUTONOMA Timbro "Scuola" Si dichiara che in data odierna Il sig. ....................... nato a .......................... il ......................................... presentatosi agli esami del corso per micologo istituito con atto n. ........................ corsista del ................................ in qualita' di -------------- (1 privatista Ha superato l'esame finale. Il segretario della Il presidente della commissione esaminatrice commissione esaminatric ...................... ...................... ------------ (1) Cancellare la voce che non interessa.

Allegato C

ALLEGATO C (art. 4, comma 6) Regione ..................... /Provincia autonoma ................ Visti gli atti d'ufficio, si certifica ......................... , che il sig. .......................... nato a ...................... il .............. ha conseguito, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1995, n. 376, l'attestato di micologo..... . ................................................................. , ed e' stato iscritto nel registro regionale/provinciale al n. ....... Il dirigente regionale della provincia autonoma Timbro ...................... Citta' e data ...................

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