LEGGE 17 gennaio 1997, n. 4

Type Legge
Publication 1997-01-17
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 19-1-1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato:

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, recante disposizioni urgenti in materia sanitaria, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 30 dicembre 1993, n. 552, 28 febbraio 1994, n. 137, 29 aprile 1994, n. 259, recanti disposizioni urgenti in materia di farmaci, nonche' dei decreti-legge 30 giugno 1994, n. 419, 29 agosto 1994, n. 518, 29 ottobre 1994, n. 603, 23 dicembre 1994, n. 722, 28 febbraio 1995, n. 57, 29 aprile 1995, n. 135, 30 giugno 1995, n. 261, 28 agosto 1995, n. 362, 30 ottobre 1995, n. 448, 29 dicembre 1995, n. 553, 26 febbraio 1996, n. 89, e 26 aprile 1996, n. 224.

3.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dell'articolo 2 del decreto-legge 2 aprile 1996, n. 186, per il periodo dal 3 al 28 aprile 1996, in cui la disposizione e' rimasta in vigore.

4.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 18 gennaio 1996, n. 21, 19 marzo 1996, n. 131, e 17 maggio 1996, n. 268.

5.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1995, n. 410, 1 dicembre 1995, n. 510, 31 gennaio 1996, n. 35, 2 aprile 1996, n. 176, 2 aprile 1996, n. 177, e 3 giugno 1996, n. 298.

6.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 2 ottobre 1995, n. 411, 1 dicembre 1995, n. 511, 31 gennaio 1996, n. 36, 2 aprile 1996, n. 178, e 3 giugno 1996, n. 299.

7.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 4 dicembre 1995, n. 521, 1 febbraio 1996, n. 42, 2 aprile 1996, n. 183, e 3 giugno 1996, n. 303.

8.Restano validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 16 luglio 1996, n. 377, e 13 settembre 1996, n. 478.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

BINDI, Ministro della sanita'

Visto, il Guardasigilli: FLICK

AVVERTENZA: Il decreto-legge 18 novembre 1996, n. 583, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 271 del 19 novembre 1996. A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pag. 51. Detto testo sara' ripubblicato, corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 18 febbraio 1997.

Allegato

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 18 NOVEMBRE 1996, N. 583. All'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dai seguenti: "1. In attesa della ridefinizione della disciplina sull'accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario, prevista dai regolamenti di cui al comma 1-bis, e comunque non oltre il 31 dicembre 1997, coloro che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, pur senza avere la necessaria qualifica dirigenziale, ricoprono l'incarico di direttore sanitario di azienda ospedaliera, di azienda USL o un incarico relativo al secondo livello dirigenziale, possono conservare l'incarico medesimo. 1-bis. Al fine di realizzare la semplificazione normativa della disciplina sull'accesso al secondo livello dirigenziale del ruolo sanitario di cui all'articolo 15, commi 2 e 3, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dall'articolo 16 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, su proposta del Ministro della sanita', sono emanati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, previo parere delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, uno o piu' regolamenti che determinino i requisiti ed i criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale. 1-ter. Nell'esercizio della potesta' regolamentare di cui al comma 1-bis il Governo si attiene ai principi generali dell'ordinamento, a quelli del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, e delle leggi e degli atti aventi valore di legge ivi richiamati. 1-quater. Dall'esercizio della potesta' regolamentare di cui al comma 1-bis sono escluse le disposizioni che prevedano sanzioni o che introducano nuove o maggiori spese e la relativa copertura finanziaria. 1-quinquies. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1-bis sono abrogati l'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, l'articolo 3, comma 7, quinto periodo, limitatamente alle parole 'in possesso della idoneita' nazionale di cui all'articolo 17', l'articolo 15, comma 3, secondo periodo, e l'articolo 17 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificati, rispettivamente, dagli articoli 4, 16 e 18 del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, nonche' ogni altra disposizione incompatibile con quelle recate dai medesimi regolamenti. 1-sexies. Gli esami di idoneita' nazionale all'esercizio della funzione di direzione gia' banditi e non ancora espletati alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono revocati. 1-septies. Gli incarichi di direttore sanitario di azienda USL o di azienda ospedaliera che dovessero risultare vacanti fino alla data di entrata in vigore dei regolamenti di cui al comma 1-bis e comunque non oltre il 31 dicembre 1997 possono essere conferiti a coloro che abbiano ricoperto uno degli incarichi indicati dal comma 1 nonche' ad un direttore sanitario ospedaliero di ruolo, ad un dirigente apicale dell'area di igiene e sanita' pubblica di ruolo, in servizio alla data del 31 dicembre 1994, ovvero, in mancanza, rispettivamente ad un coadiutore sanitario o ad un vice direttore sanitario che siano in possesso della specializzazione in una delle discipline comprese nell'area dell'igiene e di un'anzianita' di servizio di sei anni nella medesima posizione funzionale. L'incarico di direttore sanitario di azienda USL, nei casi previsti dal presente comma, puo' inoltre essere conferito ad un medico appartenente ad una posizione funzionale di livello apicale, in possesso di un curriculum comprovante un iter formativo ed esperienze professionali nel campo della programmazione o della gestione di servizi sanitari. L'incarico di dirigente medico di presidio ospedaliero, nei casi previsti dal presente comma, potra' essere conferito al personale inquadrato nella posizione funzionale di vice direttore sanitario che presenti maggiori titoli da valutare con i criteri previsti per il relativo concorso dal decreto del Ministro della sanita' 30 gennaio 1982, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 51 del 22 febbraio 1982". L'articolo 4 e' soppresso.

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