DECRETO 12 dicembre 1996, n. 689

Type Decreto
Publication 1996-12-12
Ultimo aggiornamento 1997-01-24
State In force
Source Normattiva
articles 8
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Entrata in vigore del decreto: 01-03-1997

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto l'articolo 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, che prevede, in particolare, che le modalita' per la concessione di restituzioni d'imposta sono stabilite con decreto del Ministro delle finanze;

Visti gli articoli 6, comma 6, 7, comma 1, lettera e), 14, commi da 2 a 5, 24, comma 2, 27, commi da 4 a 6, 56, comma 7 e 61, comma 2, del citato testo unico;

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota 3-6854/U.C.L. del 15 novembre 1996.

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Campo d'applicazione

1.Il rimborso dell'accisa afferente ai prodotti immessi in consumo in territorio nazionale e successivamente destinati al consumo in altro Paese comunitario od all'esportazione, previsto dall'articolo 14, comma 3, primo periodo, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, d'ora in avanti denominato "testo unico", e' concesso, a norma del comma 4 del medesimo articolo 14, anche mediante accredito, da utilizzare per il pagamento dell'accisa dovuta per l'immissione in consumo di prodotti soggetti alla medesima imposizione.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 67, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, approvato con D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 279 del 29 novembre 1995, d'ora in avanti denominato "testo unico", e' il seguente: "1. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le norme regolamentari per l'applicazione del presente testo unico, con particolare riferimento all'accertamento e contabilizzazione dell'imposta, all'istituzione dei depositi fiscali, al riconoscimento delle qualita' di operatore professionale, di rappresentante fiscale o di obbligato d'imposta diversa dalle accise, alla concessione di agevolazioni, esenzioni, abbuoni o restituzioni, al riconoscimento di non assoggettabilita' al regime delle accise, all'effettuazione della vigilanza finanziaria e fiscale, alla circolazione e deposito dei prodotti sottoposti ad imposta o a vigilanza fiscale, alla cessione dei contrassegni di Stato, all'istituzione degli uffici finanziari di fabbrica. In attuazione dei criteri di carattere generale stabiliti dalle norme regolamentari, l'amministrazione finanziaria impartisce le disposizioni specifiche per i singoli casi. Fino a quando non saranno emanate le predette norme regolamentari restano in vigore quelle vigenti, in quanto applicabili. I cali ammissibili all'abbuono dell'imposta, fino a quando non saranno determinati con il decreto previsto dall'art. 4, comma 2, si determinano in base alle percentuali stabilite dalle norme vigenti". - Il testo del comma 6 dell'art. 6 del testo unico e' il seguente: "6. Le disposizioni del comma 3 si applicano anche ai prodotti assoggettati ad accisa e gia' immessi in consumo quando, su richiesta di un operatore nell'esercizio della propria attivita' economica, sono avviati ad un deposito fiscale; la domanda di rimborso dell'imposta assolta sui prodotti deve essere presentata prima della loro spedizione. Per il rimborso si osservano le disposizioni dell'art. 14". - Il testo della lettera e) del comma 1 dell'art. 7 del testo unico e' il seguente: " e) se entro tre anni dalla data di rilascio del documento di accompagnamento viene individuato il luogo in cui l'irregolarita' o l'infrazione e' stata commessa, e la riscossione compete ad altro Stato membro, l'accisa eventualmente riscossa viene rimborsata con gli interessi nella misura prevista dall'art. 3, dal giorno della riscossione fino a quello dell'effettivo rimborso". - I testi dei commi da 2 a 5 dell'art. 14 del testo unico sono i seguenti: "2. L'accisa e' rimborsata quando risulta indebitamente pagata. Il rimborso deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dalla data del pagamento. Sulle somme da rimborsare sono dovuti gli interessi nella misura prevista dall'art. 3 a decorrere dalla data di presentazione della relativa istanza. 3. I prodotti assoggettati ad accisa immessi in consumo possono dar luogo a rimborso della stessa, su richiesta dell'operatore nell'esercizio della attivita' economica da lui svolta, quando sono trasferiti in un altro Stato membro o esportati. Il rimborso compete anche nel caso in cui vengano autorizzate miscelazioni dalle quali si ottiene un prodotto per il quale e' dovuta l'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti. L'istanza di rimborso e' prestata, a pena di decadenza, entro due anni dalla data in cui sono state effettuate le operazioni. 4. Il rimborso puo' essere concesso anche mediante accredito dell'imposta da utilizzare per il pagamento dell'accisa. In caso di dichiarazioni infedeli, volte a ottenere il rimborso dell'imposta per importi superiori a quelli dovuti, si applicano le sanzioni previste per la sottrazione dei prodotti all'accertamento ed al pagamento dell'imposta. 5. Non si fa luogo al rimborso, ne' si provvede alla riscossione, di somme non superiori a lire 20.000". - Il testo del comma 2 dell'art. 24 del testo unico e' il seguente: "2. Le agevolazioni sono accordate anche mediante restituzione dell'imposta pagata; la restituzione puo' essere effettuata con la procedura di accredito prevista dall'art. 14". - Il testi dei commi da 4 a 6 dell'art. 27 del testo unico sono i seguenti: "4. Le agevolazioni sono accordate anche mediante rimborso dell'imposta pagata. 5. Sui prodotti ritirati dal commercio in quanto divenuti non idonei al consumo umano viene rimborsata l'accisa pagata. 6. Per i rimborsi si applicano le disposizioni dell'art. 14". - Il testo del comma 7 dell'art. 56 del testo unico e' il seguente: "7. Il caso di ritardato pagamento si applicano l'indennita' di mora e gli interessi nella misura prevista per il tardivo pagamento delle accise. Per i recuperi e per i rimborsi dell'imposta si applicano le disposizioni dell'art. 14". - Il testo del comma 2 dell'art. 61 del testo unico e' il seguente: "2. Per i tributi disciplinati dal presente titolo si applicano le disposizioni degli articoli 3, comma 4, terzo periodo, 4, 5, comma 4, 6, commi 3 e 6, 14, 15, 16, 17, 18 e 19". - Il comma 3 dell'art. 11 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo, Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti a visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Per i riferimenti all'art. 14, commi 3 e 4, del testo unico, vedansi note alle premesse. - Per i riferimenti all'art. 24, comma 2, all'art. 27, commi 4 e 6, all'art. 6, comma 6, all'art. 61, comma 2, all'art. 56, comma 7, all'art. 7, comma 1, lettera e), all'art. 14, commi 2 e 3 del testo unico, vedansi note alle premesse. - I prodotti sottoposti ad imposta dai vari commi dell'art. 62 del testo unico sono i seguenti: a) oli lubrificati (comma 1); b) bitumi (comma 2); c) oli minerali greggi, estratti aromatici, miscele di alchilbenzoli sintetici, polimeri poliolefinici sintetici, se destinati alla lubrificazione meccanica.

Art. 2

Immissione in consumo in altri Paesi comunitari di prodotti assoggettati ad accisa

1.Per ottenere il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 1, in caso di immissione in consumo in un altro Paese comunitario, il soggetto che effettua la suddetta operazione segue la procedura stabilita dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 25 marzo 1996, n. 210, pubblicato nel supplemento ordinario n. 70 della Gazzetta Ufficiale n. 97 del 26 aprile 1996, recante norme per estendere alla circolazione interna le disposizioni relative alla circolazione intracomunitaria dei prodotti sottoposti al regime delle accise. Se il trasferimento e' effettuato attraverso un Paese EFTA, la partita e' scortata dal documento di accompagnamento semplificato (DAS) previsto dal regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992, non coperto da cauzione, fino alla dogana nazionale dalla quale viene emesso il documento previsto per il transito interno. Dopo l'appuramento di tale documento, la dogana restituisce al mittente l'esemplare n. 3 del DAS, munito dell'attestazione del buon esito del trasferimento intracomunitario, ed allega l'esemplare n. 2 alla documentazione, di propria pertinenza, relativa all'operazione effettuata.

2.Se trattasi di prodotti muniti di contrassegno di Stato, il trasferimento e' subordinato alla distruzione dei contrassegni, che deve essere verbalizzata dall'ufficio tecnico di finanza (UTF) competente per territorio.

3.Dopo l'accertamento del buon esito del trasferimento intracomunitario, lo speditore presenta all'UTF domanda di rimborso, con la quale, facendo riferimento alla dichiarazione presentata in applicazione della procedura indicata al comma 1, trasmette l'esemplare n. 3 del DAS, munito delle attestazioni e corredato dalla documentazione prescritta dall'articolo 11, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze n. 210 del 1996 citato al comma 1.

Note all'art. 2: - Il testo del comma 2 dell'art. 11 del D.M. 25 marzo 1996, n. 210, e' il seguente: "2. Nel caso in cui i trasferimenti di cui al comma 1 siano effettuati verso un Paese comunitario, lo speditore e' tenuto a prestare, anche in solido con il destinatario, la cauzione prevista dall'art. 7, paragrafo 5, lettera a), della direttiva 92/12/CEE del Consiglio del 25 febbraio 1992, a garanzia del pagamento dell'accisa nel Paese comunitario di destinazione. Qualora intenda chiedere il rimborso dell'accisa nazionale assolta, e' pure tenuto: a) a presentare, anteriormente alla spedizione, una dichiarazione ai fini del rimborso, dimostrando l'avvenuto pagamento dell'accisa; b) ad appurare il buon esito della spedizione mediante ricezione dell'esemplare n. 3 del DAS contenente, nell'apposito riquadro B; l'attestazione di ricezione della merce redatta e firmata dal destinatario o da un suo rappresentante. Tale esemplare deve essere corredato da un documento comprovante, da parte dell'autorita' fiscale del Paese comunitario di destinazione, l'avvenuta presa in carico delle merci e dei relativi diritti d'accisa, che puo' anche consistere in un'attestazione apposta dalla suddetta autorita' sull'esemplare n. 3 del DAS, o che riporti l'indirizzo del competente ufficio fiscale del Paese comunitario di destinazione, la data di accettazione della dichiarazione da parte di tale ufficio nonche' il numero di riferimento o di registrazione della medesima. In caso di mancato appuramento lo speditore, nel termine di due mesi dalla data di spedizione, comunica al competente UTF il mancato arrivo dell'esemplare n. 3 del DAS". - Il regolamento (CEE) n. 3649/92 della Commissione del 17 dicembre 1992, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. L 369 del 18 dicembre 1992.

Art. 3

Immissione in consumo in altri Paesi comunitari di prodotti assoggettati ad accisa non armonizzata

1.Per ottenere il rimborso, previsto dall'articolo 1, comma 2, lettera d), in caso di immissione in consumo in altro Paese comunitario di prodotti che hanno assolto un'accisa non armonizzata, viene seguita la procedura di cui all'articolo 2, comma 1, tranne che per quanto concerne l'emissione del DAS e la prestazione della relativa cauzione.

2.A trasferimento effettuato, lo speditore presenta all'UTF domanda di rimborso, nella quale sono riportati anche gli estremi degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, previsti dal decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 24 ottobre 1992, nei quali e' inclusa la partita trasferita.

Nota all'art. 3: - Il decreto del Ministro delle finanze 21 ottobre 1992 reca l'approvazione dei modelli degli elenchi riepilogativi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari di beni.

Art. 4

Esportazione di prodotti assoggettati ad accisa armonizzata o non armonizzata

1.Per ottenere il rimborso previsto dall'articolo 1, comma 1, in caso di esportazione di prodotti sottoposti ad accisa armonizzata, e dall'articolo 1, comma 2, lettera d), in caso di esportazione di prodotti sottoposti ad accisa non armonizzata, il soggetto interessato presenta all'UTF domanda di rimborso allegando, a prova del buon esito dell'operazione, l'esemplare in suo possesso della bolletta di esportazione nella quale e' indicato l'importo dell'imposta di cui si chiede la restituzione, munito delle attestazioni di avvenuta esportazione apposte dalla dogana dopo l'effettuazione degli opportuni riscontri.

Art. 5

Altri casi di rimborso

2.Per i rimborsi dell'imposta erariale di consumo sull'energia elettrica, per quelli conseguenti all'individuazione, in altro Paese comunitario, del luogo in cui e' stata commessa irregolarita' nella circolazione, o conseguenti a miscelazioni dalle quali si ottenga un prodotto per il quale e' dovuta un'accisa di ammontare inferiore a quella pagata sui singoli componenti o, infine, per qualsiasi altro caso in cui il rimborso sia conseguente ad una indebita corresponsione dell'imposta o ad un impiego agevolato, e per il quale non sia prevista una diversa, specifica normativa, si seguono le modalita' operative stabilite dal Dipartimento delle dogane e delle imposte indirette. In ogni caso viene presentata all'UTF competente per territorio documentata domanda di rimborso.

Note all'art. 5: - Il punto 1 della tabella A) allegata al testo unico ammette all'esenzione dell'accisa gli oli minerali destinati ad impieghi diversi da carburante per motori o da combustibile per riscaldamento. - I testi del comma 7 dell'art. 3 del D.M. 17 maggio 1995, n. 322, e' il seguente: "7. Negli usi esenti di cui all'art. 1, comma 1, possono essere utilizzati anche prodotti petroliferi assoggettati ad accisa. In tale caso, per essere ammessi alla restituzione dell'accisa ai sensi dell'art. 20, comma 1, del decreto-legge, deve essere seguita la procedura di cui al presente articolo ed agli articoli 4 e 5, con gli adeguamenti derivanti dalla diversa posizione fiscale del prodotto. Per ottenere la restituzione, anche mediante accredito, l'utilizzatore deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita istanza al competente UTF". - Il testo dei commi 1 e 2 dell'art. 10 del D.M. 9 luglio 1996, n. 524, sono i seguenti: "1. Nel caso in cui e' previsto l'impiego, in esenzione d'accisa, di alcole non denaturato o di bevande alcoliche, possono essere anche utilizzati prodotti ad imposta assolta, purche', non condizionati in recipienti contrassegnati. In tale evenienza, per essere ammessi alla restituzione dell'accisa a norma dell'art. 27, comma 4, del testo unico, deve essere seguita la procedura di cui agli articoli 3, 4 e 5, con gli adeguamenti derivanti dalla diversa posizione fiscale del prodotto. Per ottenere la restituzione, anche mediante accredito, l'utilizzatore deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita richiesta al competente UTF. 2. Per beneficiare della restituzione, anche mediante accredito, dell'imposta afferente a partite di prodotti alcolici divenuti non idonei al consumo umano, il proprietario deve avviare le medesime alla rilavorazione, presso depositi fiscali, o alla distruzione, presso i suddetti depositi o altri impianti, sempreche', dotati di attrezzature riconosciute idonee allo scopo dalle autorita' competenti. La spesa in carico, presso i depositi fiscali, delle partite da rilavorare o da distruggere deve essere effettuata, sulla base della documentazione fiscale, o, in mancanza, commerciale, emessa a scorta del prodotto, su apposito registro vidimato dall'UTF, fatto salvo quanto previsto, per la birra, dal comma 2 dell'art. 10 del decreto del Ministro delle finanze 11 dicembre 1992, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 296 del 17 dicembre 1992. La domanda di restituzione deve essere presentata all'UTF territorialmente competente su tali impianti prima del trasferimento delle partite; il suddetto ufficio accerta, eventualmente anche a mezzo analisi, l'inidoneita', dei prodotti al consumo umano e assiste alle operazioni di rilavorazione o distruzione, redigendo apposito verbale, copia del quale viene consegnata al proprietario della merce ed altro al titolare dell'impianto, che deve custodirla per tre anni. Devono sempre ritenersi inidonee al consumo umano le confezioni che abbiano superato il termine di scadenza indicato sulle relative etichette". - Il testo del comma 2 dell'art. 17 del D.M. 25 marzo 1996, n. 210, e' il seguente: "2. Qualora un prodotto gia' immesso in consumo, su richiesta di un operatore nell'esercizio della sua attivita' economica, debba essere reimmesso in regime sospensivo per essere avviato ad un deposito fiscale, ai sensi dell'art. 6, comma 6, del testo unico, prima della spedizione ne e' data comunicazione all'UTF ed e' presentata domanda di rimborso dell'accisa assolta; il trasferimento al deposito fiscale viene effettuato con la scorta di un DAA emesso dal depositario autorizzato ricevente. Nel predetto documento deve risultare che trattasi di reimmissione in deposito fiscale di prodotto gia' immesso in consumo, per la cui movimentazione non si rende dovuta la prestazione della garanzia. L'esemplare n. 1 del DAA viene posto, unitamente all'esemplare n. 2, a corredo delle contabilita' del depositario autorizzato ricevente, mentre l'esemplare n. 3 viene restituito al mittente per essere custodito a termini di legge, e comunque per un periodo non inferiore ad un anno. Il rimborso dell'accisa e' effettuato solo dopo la conclusione del trasferimento, con l'applicazione, salvo prova contraria, della aliquota d'accisa piu' bassa fra quelle in vigore nei dodici mesi precedenti il giorno di conclusione del trasferimento". - Il testo del comma 8 dell'art. 7 del D.M. 17 settembre 1996, n. 557, e' il seguente: "8. Per la produzione di antiparassitari possono essere utilizzati anche oli lubrificanti per i quali e' gia' stata assolta l'imposta. Per ottenere la restituzione, anche mediante accredito, l'utilizzazione deve presentare, per ciascun semestre solare, apposita istanza al competente UTF ferma restando la disciplina di cui ai commi 1, 2, 3, 5 e 6 e, per la circolazione, di cui all'art. 6, comma 4".

Art. 6

Modalita' di effettuazione dei rimborsi

1.Le domande di rimborso sono presentate in due esemplari, se il rimborso e' richiesto in danaro, o in tre esemplari, se il rimborso e' richiesto mediante accredito. Ricevuta la domanda, l'UTF verifica la regolarita' formale della medesima e della documentazione allegata e la congruita' del rimborso richiesto. Se dalla suddetta documentazione non si puo' stabilire l'aliquota dell'imposta corrisposta, il rimborso e' commisurato all'aliquota piu' bassa in vigore nei 12 mesi precedenti il giorno in cui e' maturato il diritto al rimborso.

2.Quando il rimborso e' richiesto in danaro, l'UTF, espletate le incombenze di cui al comma 1, trasmette, entro 30 giorni, uno degli esemplari della domanda, corredato dal proprio parere, alla circoscrizione doganale, competente ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro delle finanze 26 novembre 1991, che provvede in merito, anche per quanto concerne la corresponsione degli interessi.

3.Il soggetto che desidera avvalersi della procedura del rimborso mediante accredito, indica, nella domanda di rimborso, presso quale impianto intende utilizzare l'accredito. L'UTF, effettuati i riscontri di cui al comma 1 ed apposto sulla domanda il visto attestante il diritto al rimborso con il conteggio degli interessi decorrenti dalla data della presentazione della domanda fino a quella di evasione della medesima, entro trenta giorni dalla data di ricezione trasmette uno degli esemplari della domanda all'interessato, ed altro all'ufficio o alla propria articolazione competente sull'impianto presso cui verra' utilizzato l'accredito, comunicando all'esercente del suddetto impianto il nominativo del beneficiario, l'entita' e gli estremi dell'accredito. Effettuata l'immissione in consumo di prodotto per l'importo di accisa per il quale viene utilizzato l'accredito, l'esercente dell'impianto pone l'esemplare della domanda consegnatogli dal beneficiario, munito dell'attestazione di ricevuta apposta da quest'ultimo, a corredo delle proprie registrazioni fiscali.

4.La procedura di cui al comma 3, con l'esclusione della comunicazione all'esercente dell'impianto di estrazione, e' seguita anche nel caso in cui il soggetto che chiede il rimborso e' un depositario autorizzato o un operatore professionale che intende avvalersi dell'accredito a scomputo di versamenti d'imposta che sia tenuto ad effettuare.

5.Il rimborso di cui al comma 3 puo' essere trasferito dall'avente diritto ad altro soggetto, che deve essere indicato nella domanda di rimborso. Si applica la procedura stabilita dal predetto comma, con la sola differenza che l'immissione in consumo del prodotto per il quale viene utilizzato l'accredito e' effettuata a favore del soggetto cui il rimborso e' stato trasferito.

Nota all'art. 6: - Il testo del comma 2 dell'art. 5 del D.M. 26 novembre 1991 e' il seguente: "2. Sono inoltre conferite alle direzioni delle circoscrizioni doganali le attribuzioni delle intendenze di finanza in materia di: a) facchinaggio in dogana; b) rimborsi e sgravi di tributi doganali, sulla produzione e sui consumi; c) restituzioni e abbuoni o similari misure compensative all'esportazione e alla produzione, anche relative a forme di intervento comunitario, fermo restando quanto previsto nell'art. 4; d) autorizzazioni e riscontri per la vendita o cessione gratuita di beni abbandonati o confiscati".

Art. 7

Verifiche e controlli dell'UTF

1.In caso di esportazione, la verifica del prodotto puo' essere effettuata, a richiesta ed a spese dell'operatore, dall'UTF presso il luogo dove sono detenuti i prodotti prima della spedizione. In tal caso il suddetto ufficio suggella la partita e vidima i documenti di accompagnamento, in vista della loro presentazione alla competente dogana, per le ulteriori incombenze.

2.L'UTF puo' effettuare controlli in loco sulle partite oggetto della dichiarazione presentata in applicazione della procedura richiamata dall'articolo 2, comma 1. Puo' pure effettuare, direttamente o promuovendo, secondo le procedure vigenti, l'intervento dei competenti uffici, nazionali o comunitari, o dei comandi della Guardia di finanza, verifiche sull'autenticita' della documentazione allegata alla domanda di rimborso o citata nella medesima, nonche' su qualunque altro elemento connesso all'acquisizione del diritto al rimborso.

Art. 8

Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Il Ministro: VISCO

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 10 gennaio 1997

Registro n. 1 Finanze, foglio n. 7

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