DECRETO LEGISLATIVO 2 gennaio 1997, n. 7

Type Decreto legislativo
Publication 1997-01-02
State In force
Source Normattiva
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione;

Vista la legge 22 febbraio 1994, n. 146, ed, in particolare, gli articoli 1, 3 e 57;

Visti gli articoli 6 e 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52;

Vista la direttiva 93/15/CEE, del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente l'armonizzazione delle disposizioni relative all'immissione sul mercato e al controllo degli esplosivi per uso civile;

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773;

Viste le raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose;

Vista la Convenzione internazionale di Bruxelles, del 1 luglio 1969, relativa al reciproco riconoscimento delle punzonature di prova delle armi da fuoco portatili, ratificata con legge 12 dicembre 1973, n. 993;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;

Sulla

proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, della difesa e dell'industria, del commercio e dell'artigianato, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro; EMANA il seguente decreto-legislativo:

Art. 1

1.Ai fini del presente decreto si intendono per esplosivi le materie e gli oggetti elencati nell'allegato I.

2.Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato si provvede all'adeguamento dell'allegato I in conformità delle raccomandazioni delle Nazioni Unite relative al trasporto delle merci pericolose.

4.Le disposizioni del presente decreto non ostano all'applicazione delle convenzioni internazionali in materia, ratificate e rese esecutive in Italia, nonchè all'adozione di misure idonee a rafforzare la prevenzione e la repressione del traffico illecito e dell'impiego di esplosivi per la commissione di reati.

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