LEGGE 24 gennaio 1997, n. 5

Type Legge
Publication 1997-01-24
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 26-01-1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, recante misure urgenti per assicurare i flussi finanziari agli enti locali nel quadro dei trasferimenti erariali per l'anno 1996, e' convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

NAPOLITANO, Ministro dell'interno

CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica

Visto, il Guardasigilli: FLICK AVVERTENZA:

Il decreto-legge 25 novembre 1996, n. 599, e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - n. 276 del 25 novembre 1996.

A norma dell'art. 15, comma 5, della legge 23 agosto

1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e

ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), le modifiche apportate dalla presente legge di conversione hanno efficacia dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione. Il testo del decreto-legge coordinato con la legge di conversione e' pubblicato in questa stessa Gazzetta

Ufficiale alla pag. 24. Detto testo sara' ripubblicato,

corredato delle relative note, nella Gazzetta Ufficiale del giorno 24 febbraio 1997.

Allegato

ALLEGATO MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 25 NOVEMBRE 1996, N. 599. Dopo l'articolo 1, e' inserito il seguente: "Art. 1-bis (Contributo agli enti locali e alle IPAB). - 1. Ai sensi del comma 2 dell'articolo 14 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, e' assegnato ai comuni, alle province, alle comunita' montane, nonche' alle IPAB un contributo corrispondente alla spesa sostenuta, dal 1993 e per gli anni seguenti, dagli enti stessi per il personale cui e' stata concessa l'aspettativa per motivi sindacali. 2. All'onere derivante dal presente articolo si provvede con la quota annuale dell'imposta comunale per l'esercizio di imprese e di arti e professioni versata allo Stato dai comuni per il tramite delle amministrazioni provinciali, di cui all'articolo 6 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 1989, n. 144. Se la quota e' insufficiente il contributo e' ripartito in proporzione ai fondi disponibili. Nel caso in cui dopo il finanziamento dell'onere di cui al comma 1 rimanga disponibilita', la quota residua e' redistribuita ai comuni con le modalita' previste per la ripartizione con parametri obiettivi di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e successive modificazioni". All'articolo 2: al comma 1, il secondo periodo e' sostituito dal seguente: "Le province possono utilizzare tali proventi, previe le opportune intese, per opere pubbliche in ambito comunale e per contributi da assegnare ai comuni ricompresi nelle province stesse, per opere pubbliche; dopo il comma 1, e' inserito il seguente: " 1-bis. Nella predisposizione dei bilanci per il 1997 le province di Como e di Lecco sono provvisoriamente autorizzate ad iscrivere in entrata le stesse risorse del 1996, fatta salva ogni successiva diversa definizione delle risorse che potra' derivare dall'approvazione di una nuova organica normativa sulla ripartizione dei proventi, che trovera' riscontro per il 1997 in apposite variazioni di bilancio"; al comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Tale esenzione si estende anche alla imposta complementare relativa ad atti formati a decorrere dal 1 gennaio 1993 per i quali e' ancora pendente il termine per l'accertamento di valore ovvero per i quali il comune ha presentato opposizione all'eventuale accertamento. Tali accertamenti decadono d'ufficio"; dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti: " 4-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 66, commi 1 e 2, del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, come sostituite dall'articolo 3, comma 68, lettera f), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, hanno effetto a decorrere dal 1998 ferme restando per il 1997 l'imponibilita' delle superfici scoperte operative e l'esclusione dal tributo delle aree scoperte pertinenziali od accessorie a locali tassabili. Le denunce relative alle aree di cui alle predette disposizioni devono essere presentate entro il 30 settembre 1997 con effetto dal 1998. 4-ter. Il comma 4 dell'articolo 63 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' abrogato. 4-quater. Dopo il comma 3 dell'articolo 73 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' aggiunto il seguente: '3-bis. L'ufficio comunale puo' richiedere, ai sensi del comma 1, all'amministratore del condominio di cui all'articolo 1117 del codice civile ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'articolo 63, comma 3, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato'. 4-quinquies. Dopo il comma 6 dell'articolo 79 del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, e' inserito il seguente: '6-bis. L'integrazione dei dati, diversi dall'estensione e destinazione delle superfici imponibili, non compresi nelle denunce prodotte anteriormente al 1994 e la cui indicazione e' prescritta dall'articolo 70, e' effettuata su richiesta dell'ufficio comunale ai sensi dell'articolo 73, comma 1'"; il comma 5 e' soppresso; dopo il comma 6, e' aggiunto il seguente: "6-bis. Il termine per l'adeguamento dei regolamenti di contabilita' degli enti locali previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, prorogato al 30 giugno 1996 dall'articolo 8 del decreto-legge 27 ottobre 1995, n. 444, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1995, n. 539, e' ulteriormente prorogato al 30 aprile 1997"; il comma 7 e' soppresso.

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