LEGGE 20 gennaio 1997, n. 16
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il protocollo recante emendamenti agli articoli 1 (a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo ai trasporti internazionali di merci pericolose su strada (ADR), adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data al protocollo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 6 del protocollo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Protocole
Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo- art. 1
TRADUZIONE NON UFFICIALE C.N. 448.1993 TRATTATI-2 (NOTIFICA DEPOSITARIO) PROTOCOLLO RECANTE EMENDAMENTO DEGLI ARTICOLI 1 (A), 14 (1) E 14 (3) (B) DELL'ACCORDO EUROPEO DEL 30 SETTEMBRE 1957 RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR) - ADOTTATO A GINEVRA IL 28 OTTOBRE 1993 PUBBLICAZIONE DEGLI ESEMPLARI CERTIFICATI CONFORMI Il Segretario generale dell'Organizzazione delle Nazioni Unite, agente in qualita' di depositario e facendo riferimento alla notifica del depositario C.N.412.1993. TRATTATI-1 del 5 novembre 1993, annunciando l'apertura alla firma del summenzionato Protocollo, ha l'onore di trasmettere in questo piego il testo di detto Protocollo, nelle due lingue in cui e' stato redatto, in annesso alla presente notifica. Il presente Protocollo entrera' in vigore un mese dopo la data alla quale tutte le Parti contraenti all'Accordo lo avranno firmato senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o avranno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione, a seconda dei casi, secondo l'articolo 6. Il 10 gennaio 1994 All'attenzione dei servizi dei trattati dei Ministeri degli affari esteri e delle organizzazioni internazionali interessate. C.N.448.1993.TRATTATI-2 (annesso) PROTOCOLLO DI EMENDAMENTO DELL'ARTICOLO 1 (a), ARTICOLO 14(1) E ARTICOLO 14(3) (b) DELL' ACCORDO EUROPEO DEL 30 SETTEMBRE 1957 RELATIVO AL TRASPORTO INTERNAZIONALE DI MERCI PERICOLOSE SU STRADA (ADR) LE PARTI AL PRESENTE PROTOCOLLO, IN CONSIDERAZIONE delle disposizioni dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale di merci pericolose su strada (ADR), fatto a Ginevra il 30 settembre 1957 (in appresso denominato "l'Accordo") relativo alla definizione del termine "veicolo" all'Articolo 1 (a), ed alla procedura per l'emendamento degli annessi all'Accordo, in particolare la norma dell'Articolo 14 (1) dell'Accordo; NOTANDO, per quanto riguarda la procedura di emendamento degli Annessi che le Parti contraenti all'Accordo hanno incontrato difficolta' per l'attuazione, nei tempi previsti dall'Articolo 14 (3) dell'Accordo, degli adempimenti interni previsti per l'entrata in vigore degli emendamenti; NOTANDO inoltre le opinioni del Gruppo di Lavoro sul Trasporto delle merci pericolose facente capo al Comitato per il trasporto interno della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, e le proposte dei Governi di Austria e Francia volte ad emendare l'Accordo, CONVENGONO quanto segue: Articolo 1 Emendamento all'Articolo 1 (a) dell'Accordo L'Articolo 1 (a) dell'Accordo sara' emendato nel senso seguente: "(a) IL termine "veicolo" indica ogni veicolo a motore diverso da un veicolo appartenente o alle dipendenze delle forze armate di una Parte contraente, previsto per circolare su strada, completo o incompleto, avente almeno quattro ruote, la cui velocita' massima progettata sia superiore a 25 km/h, assieme ai suoi rimorchi, ad eccezione dei veicoli che si muovono su rotaie, dei trattori agricoli e forestali e di tutti i macchinari mobili".
Protocollo- art. 2
Articolo 2 Emendamento all'Articolo 14 (1) dell'Accordo L'Articolo 14, paragrafo (1) dell'Accordo sara' emendato nel senso seguente: " 1. Indipendentemente dalla procedura di revisione prevista all'Articolo 13, ogni Parte contraente potra' proporre uno o piu' emendamenti agli Annessi al presente Accordo. A tal fine essa trasmettera' il testo relativo al Segretario generale delle Nazioni Unite. Il Segretario generale potra' anche proporre emendamenti agli Annessi al presente Accordo al fine di garantire la concordanza tra quegli Annessi ed altri accordi internazionali relativi al trasporto di merci pericolose. Inoltre egli puo' proporre emendamenti agli Annessi al presente Accordo, adottati dal Gruppo di Lavoro per il trasporto delle merci pericolose facente capo al Comitato per il trasporto interno della Commissione economica per l'Europa delle Nazioni Unite, su richiesta del Gruppo di Lavoro".
Protocollo- art. 3
Articolo 3 Emendamento all'Articolo 14 (3) dell'Accordo L'Articolo 14, paragrafo (3) (b) dell'Accordo sara' emendato come segue: "b) La Parte contraente, o se del caso il Segretario generale, che presenta la proposta di emendamento in conformita' con il paragrafo 1 del presente articolo, puo' specificare nella proposta ai fini dell'entrata in vigore dell'emendamento, qualora sia accettato, un periodo superiore ad una durata di tre mesi".
Protocollo- art. 4
Articolo 4 Firma, ratifica, accettazione, approvazione o adesione 1. Le Parti contraenti dell'Accordo possono divenire Parti contraenti del presente Protocollo: (a) mediante la firma; (b) depositando uno strumento di ratifica, di accettazione o di approvazione dopo la firma, con riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione; (c) depositando uno strumento di adesione. 2. Il presente Protocollo sara' aperto alla firma presso l'Ufficio del Segretario esecutivo della Commissione economica per l'Europa, Ginevra, dal 28 ottobre 1993 al 31 gennaio 1994.
Protocollo- art. 5
Articolo 5 Depositario Gli strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Protocollo- art. 6
Articolo 6 Entrata in vigore Il presente Protocollo entrera' in vigore un mese dopo la data alla quale tutte le Parti contraenti all'Accordo lo avranno firmato senza riserva di ratifica, di accettazione o di approvazione o avranno depositato i loro strumenti di ratifica, di accettazione, di approvazione o di adesione a seconda dei casi.
Protocollo- art. 7
Articolo 7 Ogni Stato che diviene Parte dell'Accordo dopo che le condizioni dell'entrata in vigore del presente Protocollo secondo l'articolo 6 sono state soddisfatte, sara' considerato come Parte contraente dell'Accordo come emendato dal Protocollo.
Protocollo- art. 8
Articolo 8 L'originale del presente Protocollo, i cui testi in lingua francese ed inglese sono parimenti autentici, saranno depositati presso il Segretario Generale delle Nazioni Unite. Certifico che il testo precedente e la copia conforme del Protocollo recante emendamento degli articoli 1 (a), 14 (1) e 14 (3) (b) dell'Accordo europeo del 30 settembre 1957 relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) adottato a Ginevra il 28 ottobre 1993. Per il Segretario generale, Il Consigliere giuridico (Vice Segretario generale agli Affari giuridici) Carl-August Fleischhauer Organizzazione delle Nazioni Unite New York, 30 dicembre 1993
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