LEGGE 20 gennaio 1997, n. 19

Type Legge
Publication 1997-01-20
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul Lago Maggiore e sul Lago di Lugano, con allegati, fatta sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data alla convenzione di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 21 della convenzione medesima.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 12 milioni di lire annue a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli. FLICK

Convenzione- art. 1

CONVENZIONE fra l'Italia e la Svizzera per la disciplina della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano Il Governo della Repubblica italiana, e il Consiglio federale svizzero, qui di seguito denominati Stati contraenti, nell'intento di adeguare la regolamentazione della navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano alle nuove esigenze e all'evoluzione del traffico e della tecnica, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 Principi 1 La navigazione sui laghi Maggiore e di Lugano e' libera subordinatamente all'osservanza delle norme contenute nella presente Convenzione e nel Regolamento annesso. 2 Sulle acque di entrambi i laghi non e' obbligatorio esporre bandiere nazionali.

Convenzione- art. 2

Articolo 2 Vigilanza Gli Stati contraenti esercitano l'alta sorveglianza in materia di navigazione sulle acque comprese nei propri confini politici, vigilando sul rispetto delle norme della presente Convenzione e del Regolamento ed in particolare su quelle riguardanti la sicurezza della navigazione.

Convenzione- art. 3

Articolo 3 Protezione dell'ambiente 1 Ferma restando l'osservanza delle convenzioni esistenti o future in materia di protezione del'ambiente, i Governi degli Stati contraenti possono adottare le misure adeguate per la salvaguardia dell'ambiente nell'ambito delle attivita' comunque connesse con la navigazione, tenuto conto delle esigenze della navigazione stessa. 2 Eventuali particolari misure in materia formeranno oggetto di decisione da adottarsi di comune accordo fra i Governi degli Stati contraenti, sentita la Commissione mista. 3 Gli Stati contraenti, limitatamente alle acque situate nel proprio ambito territoriale e ai propri natanti, potranno adottare, nel caso in cui le condizioni locali lo esigano, misure che deroghino al Regolamento, nell'interesse della protezione dell'ambiente. Il provvedimento dovra' essere comunicato tempestivamente alla Commissione mista.

Convenzione- art. 4

Articolo 4 Documenti e contrassegni 1 Ai fini della presente Convenzione per natanti si intendono: i battelli, i galleggianti e simili, come meglio definiti nel Regolamento, ad esclusione dei mezzi militari. 2 Le costruzioni, le attrezzature, l'equipaggio e tutto quanto concerne le ispezioni, le visite e le prove per l'accertamento dell'idoneita' tecnica, le condizioni di sicurezza e il loro mantenimento nel tempo, dovranno essere conformi alle prescrizioni del Regolamento e della normativa nazionale vigente nel luogo d'iscrizione del natante o, in mancanza, in quello del suo stazionamento abituale. 3 I natanti di lunghezza superiore a metri 2,50 f.t., per navigare su ambedue i laghi, devono essere muniti dei documenti e dei contrassegni previsti dalla normativa vigente nello Stato di appartenenza. Nel caso in cui detti documenti o contrassegni non siano previsti per i natanti di cui sopra dalla normativa nazionale, gli stessi, quando navigano nelle acque svizzere del lago Maggiore o del lago di Lugano, devono munirsi degli appositi contrassegni stabiliti nel Regolamento con relativo documento di rilascio. Fanno eccezione i natanti menzionati nel Regolamento. 4 I documenti ed i contrassegni rilasciati da ciascuno degli Stati contraenti sono validi senza restrizioni su ambedue i laghi. 5 Per i natanti che non stazionano abitualmente ne' in Svizzera ne' in Italia, lo Stato competente in materia e' quello del luogo in cui il natante e' messo in acqua. 6 In caso di cambiamento del luogo di stazionamento abituale del natante dal territorio di uno degli Stati contraenti al territorio dell'altro Stato, sono necessari nuovi documenti e contrassegni da rilasciare dalle competenti autorita' del rispettivo Stato secondo la legislazione nazionale.

Convenzione- art. 5

Articolo 5 Assicurazione 1 Nel caso di natanti a motore il rilascio dei documenti e dei contrassegni di cui al punto 3 comma secondo dell'articolo precedente e' subordinato alla stipulazione di un'assicurazione per la responsabilita' civile che copra i danni che possono derivare dall'impiego del natante e dall'eventuale rimorchio di attrezzature sportive. 2 In ogni altro caso si applica la normativa vigente dello Stato di appartenenza. 3 Gli Stati contraenti si impegnano a riconoscere reciprocamente i certificati rilasciati dalle compagnie d'assicurazione autorizzate ad esercitare questo ramo d'attivita' secondo la legislazione nazionale di ciascuno Stato.

Convenzione- art. 6

Articolo 6 1 In materia di abilitazione, il conduttore e i membri dell'equipaggio, se previsto, sono sottoposti alle disposizioni della legislazione nazionale dello Stato contraente sul cui territorio essi hanno la propria residenza. In mancanza di tale residenza, la competenza spetta allo Stato contraente sul cui territorio il natante e' immatricolato o staziona abitualmente. 2 Per poter navigare in acque diverse da quelle del Paese di appartenenza il permesso di condurre un natante e' comunque necessario se: a. la potenza di propulsione e' superiore a 8 kW; b. la superficie velica supera i 15 m2. 3 Il conduttore di un natante motorizzato deve aver compiuto il 14 anno di eta' per i motori fino a 6 kW di potenza e i 18 anni per potenze superiori, salvo che non sia prescritta un'eta' minima maggiore di questa nei casi previsti dal Regolamento. 4 I permessi di condurre sono validi senza restrizioni su entrambi i laghi, salvo che si tratti di permessi rilasciati al personale di natanti adibiti al trasporto professionale e pubblico di persone; in questo caso gli stessi sono validi soltanto sul lago per il quale sono stati rilasciati. 5 Il rilascio, l'aggiornamento o il ritiro del permesso sono disciplinati nel Regolamento. 6 L'aggiornamento, la modifica o il ritiro del permesso sono di competenza dello Stato contraente che ha rilasciato il documento. 7 Qualora il conduttore cambi la residenza trasferendosi sul territorio dell'altro Stato, egli deve provvedere, entro un anno dal trasferimento, a sostituire il permesso di condurre senza che sia necessaria l'effettuazione di un esame.

Convenzione- art. 7

Articolo 7 1 La circolazione dei natanti e' sottoposta alle disposizioni della presente Convenzione e del Regolamento. Gli Stati contraenti possono stabilire regole particolari per la navigazione dei natanti destinati a un servizio dello Stato. 2 Le manifestazioni nautiche che si svolgono sui laghi Maggiore e di Lugano e che interessano le acque territoriali dei due Stati contraenti possono aver luogo solo subordinatamente ad accordi tra le autorita' competenti di ambedue gli Stati, sentite le imprese di navigazione concessionarie. 3 L'uso degli impianti di approdo e di quelli di stazionamento sottostanno alla legislazione dello Stato contraente in cui essi si trovano. 4 Le autorita' competenti di ciascuno degli Stati contraenti possono temporaneamente limitare o vietare la navigazione nelle proprie acque territoriali per motivi di sicurezza o di ordine pubblico. I divieti e le limitazioni vengono portati a conoscenza degli interessati mediante avvisi o adeguata segnaletica. 5 Le limitazioni permanenti alla navigazione o all'ammissione di determinati natanti oppure di determinati tipi di propulsione possono essere decise soltanto di comune accordo tra i Governi degli Stati contraenti. 6 La segnaletica diurna e notturna e' disciplinata da ciascuno Stato contraente in conformita' alle norme del Regolamento. 7 I Governi degli Stati contraenti devono comunicarsi reciprocamente per conoscenza i regolamenti interni, le prescrizioni e le eventuali modifiche emanati in materia di polizia dei porti e delle rade situ- ate sul rispettivo territorio.

Convenzione- art. 8

Articolo 8 Servizio regolare di linea E' considerato servizio regolare di linea quello esercitato dalle imprese di navigazione alle quali gli Stati contraenti hanno rilasciato una concessione. Le disposizioni contenute negli atti di concessione non possono essere in contrasto ne' con la presente Convenzione, ne' col Regolamento.

Convenzione- art. 9

Articolo 9 Diritto di trasporto 1 Il diritto di trasporto in esclusiva di persone con servizi regolari di linea sul lago Maggiore e sul lago di Lugano viene stabilito come segue: 2 Lago Maggiore L'esercizio del servizio pubblico di navigazione di linea e' assicurato, sia nel bacino italiano sia in quello svizzero, da un'impresa italiana munita di atto di concessione italiano alla quale la Svizzera si impegna a rilasciare la concessione per il proprio bacino. 3 Lago di Lugano L'esercizio del servizio pubblico di navigazione di linea e' assicurato, sia nel bacino svizzero sia in quello italiano, da un'impresa svizzera munita di atto di concessione svizzero alla quale l'Italia si impegna a rilasciare la concessione per il proprio bacino. 4 Si considerano servizi pubblici di linea anche quelli effettuati dall'impresa concessionaria con propri natanti fuori dall'orario e dalle rotte abituali.

Convenzione- art. 10

Articolo 10 Concessione Nei rispettivi atti di concessione degli Stati contraenti vengono stabilite le disposizioni a cui e' sottoposto il servizio regolare di linea. L'atto e' rilasciato sentite le competenti autorita' dell'altro Stato contraente.

Convenzione- art. 11

Articolo 11 Personale navigante delle imprese concessionarie I conduttori ed i componenti l'equipaggio dei natanti dell'impresa di navigazione concessionaria dei servizi pubblici di linea per il lago di Lugano sono sottoposti, in materia di abilitazione, alla legislazione svizzera. Questo in deroga alle disposizioni generali di cui all'articolo 6 punti 1 e 7. Per l'impresa concessionaria dei servizi pubblici di linea sul lago Maggiore e' invece riconosciuta la validita' reciproca delle abilitazioni.

Convenzione- art. 12

Articolo 12 Orari Le imprese i cui natanti assicurano un servizio regolare di linea tra la Svizzera e l'Italia sottopongono alle autorita' competenti di ciascuno degli Stati contraenti i progetti d'orario entro i termini fissati dalle rispettive autorita'. Gli orari, approvati dall'autorita' nazionale competente e le eventuali modifiche apportate durante il periodo di validita' degli stessi, devono essere affissi a bordo dei natanti, in tutti i porti e negli impianti d'approdo regolarmente serviti.

Convenzione- art. 13

Articolo 13 Trasporto agenti di sorveglianza Le imprese che esercitano un servizio pubblico di navigazione sono obbligate a trasportare gratuitamente gli agenti delle autorita' incaricate di compiti di sorveglianza nell'esercizio delle loro funzioni.

Convenzione- art. 14

Articolo 14 Navigazione sottoposta ad autorizzazione e servizi di noleggio di banchina 1 I servizi non regolari di linea di trasporto persone, denominati servizi sottoposti ad autorizzazione o permesso oppure di noleggio di banchina, sono disciplinati dalle autorita' competenti nelle proprie acque territoriali secondo la legislazione nazionale. 2 I natanti che effettuano i servizi di cui al punto precedente possono, di regola, svolgere servizio stesso esclusivamente nell'ambito delle acque territoriali dello Stato che ha rilasciato l'autorizzazione. Tale autorizzazione puo' essere rilasciata purche' il trasporto risponda ad un'esigenza effettiva e previo accertamento che le imprese pubbliche di navigazione non subiscano una notevole concorrenza. 3 Un'annotazione supplementare da riportare sull'autorizzazione e' necessaria per effettuare corse nelle acque territoriali dell'altro Stato. Tale annotazione viene apposta dall'autorita' competente, previo assenso dell'autorita' dell'altro Stato.

Convenzione- art. 15

Articolo 15 Controlli e trasporto agenti di sorveglianza I funzionari dell'autorita' di sorveglianza debbono essere informati su tutte le questioni riguardanti il servizio; essi hanno il libero accesso ai natanti ed il diritto al trasporto gratuito.

Convenzione- art. 16

Articolo 16 1 Gli Stati contraenti provvedono affinche' i servizi di dogana e di polizia siano espletati in modo da consentire il normale funzionamento dei servizi regolari di linea nonche' l'esercizio dell'attivita' di pesca. 2 Le disposizioni della presente Convenzione non pregiudicano quelle previste da accordi internazionali in materia di controlli di dogana e di polizia.

Convenzione- art. 17

Articolo 17 1 I natanti che espletano servizi di dogana e di polizia non debbono, di norma, oltrepassare la frontiera politica dei rispettivi Stati, salvo nei casi di deroga previsti sia da specifici accordi bilaterali sia dalle ipotesi di cui al successivo punto 2. 2 Sul lago di Lugano i natanti italiani di dogana e di polizia possono, per esigenze di servizio, oltrepassare la propria frontiera politica per trasferirsi dal bacino di Porto Ceresio a quello di Porlezza e viceversa. Sempre per esigenze di servizio i natanti della dogana e di polizia hanno la facolta' di trasferirsi sia dal bacino di Porto Ceresio sia da quello di Porlezza nelle acque italiane prospicienti il comune di Campione d'Italia e viceversa. Tali trasferimenti possono aver luogo soltanto di giorno e senza soste nelle acque svizzere, previa comunicazione alla Direzione delle dogane svizzere a Lugano da dare al piu' tardi un giorno prima della loro effettuazione. Alle medesime condizioni puo' aver luogo sul lago di Lugano il passaggio degli agenti italiani di dogana e di polizia su natanti privati. 3 I natanti di cui al punto precedente non possono approdare in territorio svizzero, salvo casi di forza maggiore; gli agenti italiani di dogana e di polizia non possono comunque effettuare atti di potesta' nelle acque territoriali svizzere.

Convenzione- art. 18

Articolo 18 1 Con l'entrata in vigore della presente Convenzione e' costituita una commissione consultiva mista. 2 Ogni Parte contraente nomina i membri della propria delegazione il cui numero non deve essere superiore a tre. La commissione stabilisce il proprio regolamento interno. 3 I compiti della commissione consistono principalmente nel: a. vigilare affinche' vengano applicati la presente Convenzione e il Regolamento; b. elaborare e sottoporre ai Governi degli Stati contraenti modifiche e integrazioni del Regolamento; c. facilitare i rapporti fra le autorita' degli Stati contraenti incaricati dell'esecuzione delle prescrizioni previste nella presente Convenzione e nel Regolamento; d. risolvere le eventuali difficolta' risultanti dall'applicazione della presente Convenzione e del Regolamento, formulando proposte ai Governi degli Stati contraenti; e. mantenere i rapporti con altri organismi amministrativi e privati che si occupano di questioni inerenti anche alla navigazione.

Convenzione- art. 19

Articolo 19 1 Ciascuna delle Parti contraenti adotta i provvedimenti necessari all'esecuzione delle disposizioni della presente Convenzione e del Regolamento sul proprio territorio. 2 Le autorita' competenti degli Stati contraenti possono avere rapporti bilaterali diretti sulle questioni che riguardano l'applicazione della presente Convenzione e del Regolamento. 3 Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 punto 6, in caso di infrazioni alle disposizioni della presente Convenzione e del Regolamento, ciascuno degli Stati contraenti applica le sanzioni e le misure amministrative previste dal proprio ordinamento.

Convenzione- art. 20

Articolo 20 Le divergenze fra gli Stati contraenti concernenti l'interpretazione o l'applicazione della presente Convenzione che non possono essere composte dalla Commissione consultiva mista sono sottoposte, se gli Stati contraenti non dispongono altrimenti e su richiesta di uno di essi, ad un tribunale arbitrale. La composizione, le funzioni e le regole di procedura del tribunale arbitrale sono stabilite in un allegato alla presente Convenzione.

Convenzione- art. 21

Articolo 21 Entrata in vigore 1 La presente Convenzione ed il Regolamento entrano in vigore il primo giorno del terzo mese che segue la reciproca comunicazione formale dell'avvenuto perfezionamento delle procedure costituzionali richieste in ciascuno dei due Stati contraenti. 2 Ogni Stato contraente puo' denunciare in qualsiasi momento la presente Convenzione che comunque rimarra' in vigore per un anno a decorrere da tale data. 3 La presente Convenzione abroga la Convenzione del 22 ottobre 1923 fra l'Italia e la Svizzera per la navigazione sul lago Maggiore e sul lago di Lugano. Fatto sul Lago Maggiore il 2 dicembre 1992 in due esemplari in lingua italiana. Per il Governo Per il della Repubblica italiana: Consiglio federale svizzero: Parte di provvedimento in formato grafico Giancarlo Tesini Adolf Ogi

Convenzione-Allegato

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