DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1996, n. 693
Entrata in vigore del decreto: 19-2-1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487;
Ritenuta la necessita' di apportare alcune modifiche al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994;
Vista la legge 28 dicembre 1995, n. 549;
Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, recante norme di esecuzione del citato testo unico;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, concernente riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;
Vista la legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 9 novembre 1995;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione dell'11 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del tesoro;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
1.Alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1 del regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "E' fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.".
AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Si omette la pubblicazione delle note riguardanti le modifiche apportate al D.P.R. n. 487/1994 dal presente decreto, in quanto in questa stessa Gazzetta Ufficiale, alla pag. 38 e' pubblicato il testo aggiornato di detto provvedimento, comprendente le modifiche di cui sopra. Nota all'art. 1: - La legge 13 agosto 1980, n. 466, reca: "Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche".
Art. 2
1.La lettera b) del numero 2) dell'articolo 2 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' sostituita dalla seguente: " b) di un anno per ogni figlio vivente;".
2.Le lettere d) ed e) del numero 2) dell'articolo 2 del regolamento di cui al comma 1 sono sostituite dalla seguente: " d) di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, a favore dei cittadini che hanno prestato servizio militare volontario di leva e di leva prolungata, ai sensi della legge 24 dicembre 1986, n. 958. Si prescinde dal limite di eta' per i candidati che siano dipendenti civili di ruolo delle pubbliche amministrazioni, per gli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina o dell'Aeronautica cessati d'autorita' o a domanda; per gli ufficiali, ispettori, sovrintendenti, appuntati, carabinieri e finanzieri in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, nonche' delle corrispondenti qualifiche degli altri Corpi di polizia. Si prescinde parimenti dal limite di eta' per i dipendenti collocati a riposo ai sensi dell'art. 3, comma 51, della legge 24 dicembre 1993, n. 537;".
3.Il comma 3 dell'articolo 2 del regolamento di cui al comma 1 e' sostituito dal seguente: " 3. Non possono accedere agli impieghi coloro che siano esclusi dall'elettorato politico attivo, nonche' coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per persistente insufficiente rendimento, ovvero siano stati dichiarati decaduti da un impiego statale, ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera d), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.".
4.Dopo il comma 7 dell'articolo 2 del regolamento di cui al comma 1 e' aggiunto il seguente: "7-bis. I cittadini italiani soggetti all'obbligo di leva devono comprovare di essere in posizione regolare nei confronti di tale obbligo.".
Note all'art. 2: - La legge 24 dicembre 1986, n. 958, reca: "Norme sul servizio militare di leva e sulla ferma di leva prolungata". - Si riporta il testo del comma 51 dell'art. 3 della legge n. 537/1993 (Interventi correttivi di finanza pubblica); "51. Il dipendente collocato in disponibilita' puo' essere trasferito ad un posto vacante presso un'altra amministrazione secondo le ordinarie procedure di mobilita' volontaria e d'ufficio. Il collocamento in disponibilita' cessa dalla data di effettiva presa di servizio presso altra amministrazione. Nel caso di mancata accettazione del trasferimento da parte del dipendente ovvero quando non vi siano posti vacanti, l'amministrazione di provenienza dispone la cessazione del rapporto di servizio a decorrere dal termine del periodo di disponibilita'. Al dipendente collocato a riposo non si applicano i limiti di eta' per l'accesso ai pubblici concorsi". - Si riporta il testo dell'art. 127, primo comma, lettera d), del D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3. "Oltre che nel caso previsto dall'art. 63, l'impiegato incorre nella decadenza dall'impiego: a)-c) (omissis); d) quando sia accertato che l'impiego fu conseguito mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidita' non sanabile".
Art. 3
1.Il comma 1 dell'articolo 3 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' sostituito dal seguente: " 1. I concorsi unici sono indetti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e tutti gli altri con provvedimento del competente organo amministrativo dell'amministrazione o ente interessato, che ne informa la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.".
2.Il termine: "decreto" contenuto nel comma 3 dello stesso articolo 3 di cui al comma 1 e' sostituito dal seguente: "provvedimento".
Art. 4
1.Dopo il comma 1 dell'articolo 4 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' inserito il seguente: "1-bis. Per gli enti locali territoriali la pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale di cui al comma 1 puo' essere sostituita dalla pubblicazione di un avviso di concorso contenente gli estremi del bando e l'indicazione della scadenza del termine per la presentazione delle domande.".
Art. 5
1.I numeri 2) e 3) del comma 3 dell'articolo 5 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, sono sostituiti dai seguenti: "2) riserva di posti ai sensi dell'articolo 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, a favore dei militari in ferma di leva prolungata e di volontari specializzati delle tre Forze armate congedati senza demerito al termine della ferma o rafferma contrattuale nel limite del 20 per cento delle vacanze annuali dei posti messi a concorso; 3) riserva del 2 per cento dei posti destinati a ciascun concorso, ai sensi dell'articolo 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574, per gli ufficiali di complemento dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica che hanno terminato senza demerito la ferma biennale.".
2.I numeri 13), 14) e 15) del comma 4 dello stesso articolo 5 di cui al primo comma sono sostituiti dai seguenti: "13) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti di guerra; 14) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per fatto di guerra; 15) i genitori vedovi non risposati, i coniugi non risposati e le sorelle ed i fratelli vedovi o non sposati dei caduti per servizio nel settore pubblico o privato;".
Note all'art. 5: - Si riporta il testo dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537: "65. Il Governo emana, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare ferme di tre o cinque anni ed incentivare il reclutamento di cui alla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, riservando ai volontari congedati senza demerito l'accesso alle carriere iniziali nella Difesa, nei Corpi armati e nel Corpo militare della Croce rossa. Nell'Arma dei carabinieri, nella Guardia di finanza e nel Corpo forestale dello Stato, l'accesso alle carriere iniziali e' assicurato in misura non superiore al 60 per cento dei posti disponibili. Nella Polizia di' Stato e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco la predetta misura e' ridotta al 35 per cento. La riserva di cui all'articolo 19 della predetta legge n. 958 del 1986 e' elevata per tutte le categorie al 20 per cento. I regolamenti attuativi sono sottoposti al parere delle competenti commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica". - Si riporta il testo dell'art. 40, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 574: "2. Agli ufficiali che terminano senza demerito la ferma biennale prevista nel primo comma dell'art. 37 sono conferite riserve di posti nei concorsi per la nomina in prova nella qualifica iniziale dei ruoli delle carriere direttive e di concetto del personale civile, nelle misure del 5 per cento per l'Amministrazione della difesa e del 2 per cento per le altre amministrazioni dello Stato, comprese quelle ad ordinamento autonomo".
Art. 6
1.Il comma 1 dell'articolo 6 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' sostituito dal seguente: " 1. Il diario delle prove scritte deve essere comunicato ai singoli candidati almeno quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime. Tale comunicazione puo' essere sostituita dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale - concorsi ed esami.".
Art. 7
1.Dopo il comma 2 dell'articolo 7 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' inserito il seguente: "2-bis. Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione di personale. I contenuti di ciascuna prova sono disciplinati dalle singole amministrazioni le quali possono prevedere che le prove stesse siano predisposte anche sulla base di programmi elaborati da esperti in selezione.".
Art. 8
1.Il comma 1 dell'articolo 8 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' sostituito dal seguente: " 1. Nei casi in cui l'assunzione a determinati profili avvenga mediante concorso per titoli e per esami, la valutazione dei titoli, previa individuazione dei criteri, e' effettuata dopo le prove scritte e prima che si proceda alla correzione dei relativi elaborati.".
Art. 9
1.Il comma 1 dell'articolo 9 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' sostituito dal seguente: " 1. Le commissioni esaminatrici dei concorsi previste dagli articoli precedenti sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri nei casi di concorsi unici e con provvedimento del competente organo amministrativo negli altri casi. Questi ne da' comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.".
2.Al comma 2 dell'articolo 9 di cui al comma 1, dopo le parole: "dalle confederazioni ed organizzazioni sindacali", sono inserite le seguenti: "o dalle associazioni professionali".
3.La lettera a) del comma 2 dell'articolo 9 di cui al comma 1 e' sostituita dalla seguente: " a) per i concorsi ai profili professionali di categoria o qualifica settima e superiori: da un consigliere di Stato, o da un magistrato o avvocato dello Stato di corrispondente qualifica, o da un dirigente generale od equiparato, con funzioni di presidente, e da due esperti nelle materie oggetto del concorso; le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario appartenente alla ottava qualifica funzionale o, in carenza, da un impiegato di settima qualifica. Per gli enti locali territoriali la presidenza delle commissioni di concorsi puo' essere assunta anche da un dirigente della stessa amministrazione o di altro ente territoriale;".
4.Il comma 3 dell'articolo 9 di cui al comma 1 e' sostituito dal seguente: " 3. Le commissioni esaminatrici dei concorsi per esami o per titoli ed esami possono essere suddivise in sottocommissioni, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1.000 unita', con l'integrazione di un numero di componenti, unico restando il presidente, pari a quello delle commissioni originarie e di un segretario aggiunto. A ciascuna delle sottocommissioni non puo' essere assegnato un numero inferiore a 500.".
5.Il comma 6 dell'articolo 9 di cui al comma 1, e' sostituito dal seguente: " 6. Alle commissioni di cui al comma 2, lettere a) e b), del presente articolo possono essere aggregati membri aggiunti per gli esami di lingua straniera e per le materie speciali.".
Art. 10
1.I commi 1 e 2 dell'articolo 12 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, sono sostituiti dai seguenti: " 1. Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalita' di valutazione delle prove concorsuali, da formalizzare nei relativi verbali, al fine di assegnare i punteggi attribuiti alle singole prove. Esse, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale, determinano i quesiti da porre ai singoli candidati per ciascuna delle materie di esame. Tali quesiti sono proposti a ciascun candidato previa estrazione a sorte. 2. Nei concorsi per titoli ed esami il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione delle prove orali.".
Art. 11
null
Art. 12
1.Nel comma 3 dell'articolo 15 del regolamento di cui all'articolo 1, sono soppresse le parole: "formate sulla base del punteggio riportato nelle prove d'esame,".
2.Dopo il comma 6 dell'articolo 15 di cui al comma 1 e' inserito il seguente: "6-bis. Per gli enti locali territoriali le graduatorie di cui al comma 5 sono pubblicate nell'albo pretorio del relativo ente.".
Art. 13
1.Dopo l'articolo 18 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto il seguente: "Art. 18-bis (Norme di indirizzo per gli enti locali). - 1. Quanto previsto dall'articolo 3, commi 4 e 5, dall'articolo 6, commi 1 e 3, dall'articolo 7, comma 1, lettera b), e dagli articoli 10, 11, 13, 14, 16 e 17 costituisce per gli enti locali territoriali norma di indirizzo.".
Art. 14
1.Dopo il comma 6 dell'articolo 24 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' inserito il seguente: "6-bis. Le graduatorie di cui ai commi 1 e 6 sono approvate dalla commissione circoscrizionale per l'impiego.".
Art. 15
1.Al comma 2 dell'articolo 25 del regolamento di cui all'articolo 1, comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Fino alla comunicazione dell'avvenuta assunzione i lavoratori gia' avviati a selezione possono essere avviati a nuova selezione presso altre amministrazioni ed enti che ne facciano richiesta.".
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica
CIAMPI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 6 dicembre 1996
Atti di Governo, registro n. 105, foglio n. 15
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