DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 6 dicembre 1996, n. 694

Type Decreto Presidente Consiglio
Publication 1996-12-06
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 20-2-1997

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto l'articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974 recante norme sulla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti d'archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974;

Vista la legge 29 gennaio 1975, n. 5;

Visti gli articoli 7 e 8 del decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto l'articolo 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241;

Visto l'articolo 7-bis del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489;

Udito il comitato di settore per i beni archivistici nella seduta del 1 luglio 1992;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 25 luglio 1996;

Sulla proposta del Ministro per i beni culturali e ambientali, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, con il Ministro delle finanze e con il Ministro del tesoro;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Limiti, modalita' e procedimenti tecnici per la riproduzione sostitutiva

1.Per i privati la facolta' prevista dall'articolo 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, di riproduzione sostitutiva dei documenti di archivio, delle scritture contabili compresi i libri giornali e degli inventari, della corrispondenza e degli altri atti di cui per legge e' prescritta la conservazione, e' esercitata, fatti salvi i limiti di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, con le modalita' ed i procedimenti tecnici stabiliti dal presente decreto.

2.Il procedimento di microfilmatura e' disciplinato dal presente decreto.

3.I documenti d'archivio, sottoposti a riproduzione sostitutiva sono riprodotti su qualsiasi supporto tecnico previsto dalla legge, che da' garanzia di fedelta' al documento riprodotto, di duplicabilita', di leggibilita', di resistenza dell'immagine a tentativi di alterazione e di stabilita' nel tempo, in condizioni normali di conservazione.

4.Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 7-bis, comma 9, del decreto-legge 10 giugno 1994, n. 357, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1994, n. 489, i procedimenti tecnici e le modalita' della riproduzione e della autenticazione su supporti diversi da quello previsto dal comma 2, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti i Ministri per i beni culturali e ambientali, di grazia e giustizia, delle finanze e del tesoro, previo parere del comitato di settore per i beni archivistici. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

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