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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1996, n. 695

Current text a fecha 1997-02-06

Entrata in vigore del decreto: 21-2-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;

Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi;

Visto l'articolo 3, comma 147, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che delega al Governo l'emanazione di regolamenti, concernenti disposizioni in materia di adempimenti contabili secondo i seguenti principi e criteri direttivi contenuti nelle lettere a) e b) del medesimo comma:

semplificare le indicazioni da inserire nelle scritture contabili degli esercenti attivita' di lavoro autonomo o attivita' di impresa e dei sostituti di imposta, eliminando, per particolari categorie di contribuenti, gli adempimenti contabili e documentali di cui sia riconosciuta la scarsa utilita' rispetto ai costi di rilevazione;

prevedere, in luogo della registrazione cronologica, l'annotazione dei documenti di spesa per gruppi omogenei entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, nell'ipotesi in cui cio' sia giustificato dalle ridotte dimensioni dell'attivita' svolta;

Visti i prescritti pareri delle competenti Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, emessi rispettivamente il 25 giugno 1996 e il 4 luglio 1996;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 26 settembre 1996;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 novembre 1996;

Sulla proposta del Ministro delle finanze;

E M A N A il seguente regolamento:

Art. 1

Contabilita' di magazzino

1.Le scritture ausiliarie di magazzino di cui alla lettera d) dell'articolo 14, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, devono essere tenute a partire dal secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, ed il valore complessivo delle rimanenze di cui agli articoli 59 e 60 dello stesso decreto sono ((superiori rispettivamente a 5,164 milioni e a 1,1 milioni di euro)). L'obbligo cessa a partire dal primo periodo di imposta successivo a quello in cui per la seconda volta consecutivamente l'ammontare dei ricavi o il valore delle rimanenze e' inferiore a tale limite. Per i soggetti il cui periodo di imposta e' diverso dall'anno solare l'ammontare dei ricavi deve essere ragguagliato all'anno. Ai fini della determinazione dei limiti sopra indicati non si tiene conto delle risultanze di accertamenti se l'incremento non supera di oltre il quindici per cento i valori dichiarati.

2.Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento e' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 14 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.

Art. 2

Registro dei beni ammortizzabili e bollettario a madre e figlia

1.Le annotazioni da effettuare nel registro dei beni ammortizzabili, di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, possono essere eseguite anche nel libro degli inventari di cui all'articolo 2217 del codice civile o, per i soggetti indicati nell'articolo 79 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto.

2.Per i contribuenti che adempiono agli obblighi di fatturazione e registrazione tramite il bollettario di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le operazioni attive non soggette ad imposta sul valore aggiunto, possono essere annotate, anche ai fini delle imposte sui redditi, nel suddetto bollettario.

Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: "Art. 16. - Le societa', gli enti e gli imprenditori commerciali, di cui al primo comma dell'art. 13, devono compilare il registro dei beni ammortizzabili entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. Nel registro devono essere indicati, per ciascun immobile e per ciascuno dei beni iscritti in pubblici servizi, l'anno di acquisizione, il costo originario, le rivalutazioni, le svalutazioni, il fondo di ammortamento nella misura raggiunta al termine del periodo d'imposta precedente, il coefficiente di ammortamento effettivamente praticato nel periodo d'imposta, la quota annuale di ammortamento e le eliminazioni dal processo produttivo. Per i beni diversi da quelli indicati nel comma precedente le indicazioni ivi richieste possono essere effettuate con riferimento a categorie di beni omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. Per i beni gratuitamente devolvibili deve essere distintamente indicata la quota annua che affluisce al fondo di ammortamento finanziario. Se le quote annuali di ammortamento sono inferiori alla meta' di quelle risultanti dall'applicazione dei coefficienti stabiliti ai sensi del secondo comma dell'art. 68 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 597, il minor ammontare deve essere distintamente indicato nel registro dei beni ammortizzabili. I costi di manutenzione, riparazione, ammodernamento e trasformazione di cui all'ultimo comma del detto art. 68, che non siano immediatamente deducibili, non si sommano al valore dei beni cui si riferiscono ma sono iscritti in voci separate del registro dei beni ammortizzabili a secondoa dell'anno di formazione". - Si riporta il testo dell'art. 2217 del codice civile: "Art. 2217. L'inventario deve redigersi all'inizio dell'esercizio dell'impresa e successivamente ogni anno, e deve contenere l'indicazione e la valutazione delle attivita' e delle passivita' relative all'impresa, nonche' delle attivita' e delle passivita' dell'impresa estranee alla medesima. L'inventario si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite, il quale deve dimostrare con evidenza e verita' gli utili conseguiti o le perdite subite. Nelle valuazioni di bilancio l'imprenditore deve attenersi ai criteri stabiliti per bilanci delle societa' per azioni, in quanto applicabili. L'inventario deve essere sottoscritto dall'imprenditore entro tre mesi dal termine per la presentazione della dichiarazione dei redditi ai fini delle imposte dirette". - Si riporta il testo dell'art. 79 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: "Art. 79. - 1. Il reddito di impresa dei soggetti che secondo le norme del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, sono ammessi al regime di contabilita' semplificata e non hanno optato per il regime ordinario e' costituito dalla differenza tra l'ammontare dei ricavi di cui all'art. 53 e degli altri proventi di cui agli articoli 56 e 57, comma primo, conseguiti nel periodo d'imposta e l'ammontare delle spese documentate sostenute nel periodo stesso. La differenza e' rispettivamente aumentata e diminuita delle rimanenze finali e delle esistenze iniziali di cui agli articoli 59, 60 e 61 ed e' ulteriormente aumentata delle plusvalenze realizzate ai sensi dell'art. 54 e delle sopravvenienze attive di cui all'art. 55 e diminuita delle minusvalenze e sopravvenienze passive di cui all'art. 66. 3. Le quote di ammortamento sono ammesse in deduzione, secondo le disposizioni degli articoli 67 e 68, a condizione che sia tenuto il registro dei beni ammortizzabili. Le perdite di beni strumentali e le perdite su crediti sono deducibili a norma dell'art. 66. Non e ammessa alcuna deduzione a titolo di accantonamento; tuttavia gli accantonamenti di cui all'art. 70 sono deducibili a condizione che risultino iscritti nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato al comma 1. 5. Si applicano, oltre a quelle richiamate nei precedenti commi, le disposizioni di cui agli articoli 58, 62, 63, 65, 74 e 78, al comma 2 dell'art. 57, ai commi 1, 2 e 4 dell'art. 64, ai commi 1, 2, 5 e 6 dell'art 75, ai commi 1, 2, 3, 4 e 6 dell'art. 76 e all'art. 77. Si applica inoltre, con riferimento ai ricavi ed alle plusvalenze che concorrono a formare il reddito di impresa pur non risultando dalle registrazioni ed annotazioni nei registri di cui all'art. 18 del decreto indicato nel comma 1, la disposizione dell'ultimo periodo del comma 4 dell'art. 75. 6. Il reddito imponibile non puo' in nessun caso essere determinato in misura inferiore a quello risultante dalla applicazione dei criteri previsti dal successivo art. 80 per un volume di ricavi fino a 18 milioni di lire. 6-bis. Per gli enti non commerciali e gli organismi di tipo associativo di cui agli articoli 108 e 111, che rientrano tra i soggetti disciplinati dal presente articolo, non si applicano le disposizioni del comma 6. 7. Per gli intermediari e rappresentanti di commercio e per gli esercenti le attivita' indicate al primo comma dell'art. 1 del decreto del Ministro delle finanze 13 ottobre 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 22 ottobre 1979, il reddito d'impresa determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria delle spese non documentate, di un importo pari alle seguenti percentuali dell'ammontare dei ricavi: 3 per cento dei ricavi fino a 12 milioni di lire; 1 per cento dei ricavi oltre 12 e fino a 150 milioni di lire; 0,50 per cento dei ricavi oltre 150 e fino a 180 milioni di lire. 8. Per le imprese autorizzate all'autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di L. 25.000 per i trasporti personalmente effettuati dall'imprenditore oltre il comune in cui ha sede l'impresa ma nell'ambito della regione o delle regioni confinanti e di L. 50.000 per quelli effettuati oltre tale ambito. La deduzione spetta una sola volta per ogni giorno di effettuazione del trasporto, indipendentemente dal numero dei viaggi. Alla dichiarazione dei redditi deve essere allegato un prospetto, sottoscritto dal dichiarante, recante l'indicazione dei viaggi effettuati e della loro durata e localita' di destinazione nonche' degli estremi delle relative bolle di accompagnamento delle merci o, in caso di esonero dall'obbligo di emissione di queste, delle fatture o delle lettere di vettura di cui all'art. 56 della legge 6 giugno 1974, n. 298, le bolle di accompagnamento, le fatture e le lettere di vettura devono essere conservate fino alla scadenza del termine per l'accertamento". - Si riporta il testo dell'art. 32 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633: "Art. 32. - I contribuenti che, nell'anno solare precedente, hanno realizzato un volume d'affari non superiore a trecentosessanta milioni di lire, per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi e per gli esercenti arti e professioni, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita' possono adempiere agli obblighi di fatturazione e registrazione di cui agli articoli 21 e 23 mediante la tenuta di un bollettino a madre e figlia. Si applica la disposizione dell'ultimo periodo del primo comma dell'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni. Nei confronti dei contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' e non provvedono alla distinta annotazione dei corrispettivi resta applicabile il limite di trecentosessanta milioni di lire relativamente a tutte le attivita' esercitate. Le operazioni devono essere descritte, con le indicazioni di cui all'art. 21, secondo comma, nelle due parti del bollettario, la parte figlia costituisce fattura agli effetti dell'art. 21 e deve essere consegnata o spedita all'altro contraente ai sensi del quarto comma dello stesso articolo. Il Ministro per le finanze, con propri decreti, puo' determinare le caratteristiche del bollettario tenendo conto della disciplina stabilita per i contribuenti minori dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, contenente disposizioni comuni in materia di accertamento delle imposte sui redditi".

Art. 3

Scritture contabili degli esercenti arti e professioni

1.I registri tenuti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto sostituiscono il registro di cui all'articolo 19, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, qualora vi siano separate annotazioni delle operazioni non soggette a registrazione ai fini della suddetta imposta. Nell'ipotesi in cui l'incasso o il pagamento non sia avvenuto nell'anno di annotazione, nei registri deve essere riportato, con riferimento alle distinte operazioni, l'importo complessivo dei mancati incassi o dei mancati pagamenti. I singoli ammontari relativi ai predetti incassi o pagamenti devono essere annotati nei registri stessi con riferimento al periodo d'imposta in cui vengono ricevuti o effettuati.

3.Dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, nonche' la lettera b-bis) del comma 1 dell'articolo 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 154, introdotta dall'articolo 8, comma 6-ter, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165.

Nota all'art. 3: - Si riporta il testo dell'art. 19, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: "Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le societa' o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13, devono o annotare cronologicamente in un apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o dela professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione: a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita; b) le generalita', il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento; c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso". - Per il testo dell'art. 16 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, si veda in nota all'art. 2. - Si riporta il testo dell'art. 19, commi terzo e quarto, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: "Il contribuente puo' tenere registri distinti per gli incassi e per i pagamenti, nel qual caso tali registri, se contengono tutti i dati richiesti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e sono tenuti con le modalita' ivi previste, sostituiscono a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. I contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare superiore a 360 milioni di lire sono soggetti a regime di contabilita' ordinaria per il periodo di imposta successivo e devono tenere: a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorche' all'esercizio dell'arte o professione nonche' gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette; b) i registri obbligatori ai fini dell'imposta sul valore aggiunto; c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalita' di cui all'art. 16, primo, secondo e terzo comma; d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalita' di cui all'art. 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell'esercente l'arte o la professione, attivita' lavorativa non di lavoro dipendente". - Si riporta il testo della lettera b-bis) del comma 1 dell'art. 10 del decreto-legge 2 marzo 1989, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 1989, n. 15, introdotta dall'art. 8, comma 6-ter, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165: "b-bis) i soggetti indicati nell'art. 50 del testo unico delle imposte sui redditi provato con il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del l986, che nel periodo d'imposta precedente hanno percepito compensi per un ammontare non superiore a 360 milioni di lire, possono optare per il regime di contabilita' ordinaria di cui al comma quarto dell'art. 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600".

Art. 4

Formalita' contabili ed adempimenti in materia tributaria concernenti gli esercenti attivita' di impresa, di arti e professioni in regime di contabilita' semplificata.

1.Le spese per prestazioni di lavoro dipendente deducibili nella determinazione del reddito degli esercenti attivita' d'impresa, arti e professioni che si avvalgono dei regimi contabili di cui all'articolo 18, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e all'articolo 3, comma 2, del presente regolamento, possono essere globalmente annotate nelle scritture contabili previste dagli articoli 18 e 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi sempre che, se erogate, risultino regolarmente annotate nella contabilita' prevista dalla vigente legislazione speciale sul lavoro.

Note all'art. 4: - Si riporta il testo dell'art. 18, primo comma, del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: "Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire 360 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse del presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attivita' consistenti nella prestazione di servizi". - Si riporta il testo dell'art. 18 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: "Art. 18. - "Le disposizioni dei precedenti articoli si applicano anche ai soggetti che, a norma del codice civile, non sono obbligati alla tenuta delle scritture, contabili di cui allo stesso codice. Tuttavia i soggetti indicati alle lettere c) e d) del primo comma dell'art. 13, qualora i ricavi di cui all'art. 53 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, conseguiti in un anno intero non abbiano superato l'ammontare di lire 360 milioni per le imprese aventi per oggetto prestazioni di servizi, ovvero di lire un miliardo per le imprese aventi per oggetto altre attivita', sono esonerati per l'anno successivo dalla tenuta delle scritture contabili prescritte dai precedenti articoli, salvi gli obblighi di tenuta delle scritture previste da disposizioni diverse del presente decreto. Per i contribuenti che esercitano contemporaneamente prestazioni di servizi ed altre attivita' si fa riferimento all'ammontare dei ricavi relativi alla attivita' prevalente. In mancanza della distinta annotazione dei ricavi si considerano prevalenti le attivita' diverse dalle prestazioni di servizi. Con decreto del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, sono stabiliti i criteri per la individuazione delle attivita' consistenti nella prestazione di servizi. I soggetti che fruiscono dell'esonero, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione annuale, devono indicare nel registro degli acquisti tenuto ai fini dell'imposta sul valore aggiunto il valore delle rimanenze. Le operazioni non soggette a registrazione agli effetti dell'imposta sul valore aggiunto devono essere separatamente annotate nei registri tenuti ai fini di tale imposta con le modalita' e nei termini stabiliti per le operazioni soggette a registrazione. Coloro che effettuano soltanto operazioni non soggette a registrazione devono annotare in un apposito registro l'ammontare globale delle entrate e delle uscite relative a tutte le operazioni effettuate nella prima e nella seconda meta' di ogni mese, ed eseguire nel registro stesso l'annotazione di cui al precedente comma. I soggetti esonerati dagli adempimenti relativi all'imposta sul valore aggiunto ai sensi dell'art. 34 del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, non sono tenuti ad osservare le disposizioni dei due commi precedenti. Il regime di contabilita' semplificata previsto nel presente articolo si estende di anno in anno qualora gli ammontari indicati nel primo comma non vengano superati. Il contribuente ha facolta di optare per il regime ordinario. L'opzione ha effetto dall'inizio del periodo d'imposta nel corso del quale e' esercitata fino a quando non e' revocata e in ogni caso per il periodo stesso e per i due successivi. I soggetti che intraprendono l'esercizio di impresa commerciale, qualora ritengano di conseguire ricavi per un ammontare ragguagliato ad un anno superiore ai limiti indicati al primo comma, possono, per il primo anno, tenere la contabilita' semplificata di cui al presente articolo. Per i rivenditori in base a contratti estimatori di giornali, di libri e di periodici, anche su supporti audiovideomagnetici, e per i distributori di carburante, ai fini del calcolo dei limiti di ammissione ai regimi semplificati di contabilita', i ricavi si assumono al netto del prezzo corrisposto al fornitore dei predetti beni. Per le cessioni di generi di monopolio, valori bollati e postali, marche assicurative e valori similari, si considerano ricavi gli aggi spettanti ai rivenditori. Ai fini del presente articolo si assumono come ricavi conseguiti nel periodo di imposta i corrispettivi delle operazioni registrate o soggette a registrazione nel periodo stesso agli effetti della imposta sul valore aggiunto e di quelle annotate o soggette ad annotazioni a norma del terzo comma". - Si riporta il testo dell'art. 19 del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600: "Art. 19. - Le persone fisiche che esercitano arti e professioni e le societa' o associazioni fra artisti e professionisti, di cui alle lettere e) ed f) dell'art. 13, devono annotare cronologicamente in apposito registro le somme percepite sotto qualsiasi forma e denominazione nell'esercizio dell'arte o della professione, anche a titolo di partecipazione agli utili, indicando per ciascuna riscossione: a) il relativo importo, al lordo e al netto della parte che costituisce rimborso di spese diverse da quelle inerenti alla produzione del reddito eventualmente anticipate per conto del soggetto che ha effettuato il pagamento, e l'ammontare della ritenuta d'acconto subita; b) le generalita', il comune di residenza anagrafica e l'indirizzo del soggetto che ha effettuato il pagamento; c) gli estremi della fattura, parcella, nota o altro documento emesso. Nello stesso registro devono essere annotate cronologicamente, con le indicazioni di cui alle lettere b) e c) le spese inerenti all'esercizio dell'arte o professione delle quali si richiede la deduzione analitica ai sensi dell'art. 50 del D.P.R 29 settembre 1973, n. 597. Deve esservi inoltre annotato, entro il termine stabilito per la presentazione della dichiarazione, il valore dei beni per i quali si richiede la deduzione di quote di ammortamento ai sensi del detto articolo, raggruppati in categorie omogenee e distinti per anno di acquisizione. Il contribuente puo' tenere registri distinti per gli incassi e per i pagamenti, nel qual caso tali registri, se contengono tutti i dati richiesti dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, e sono tenuti con le modalita' ivi previste, sostituiscono a tutti gli effetti quelli prescritti ai fini dell'imposta sul valore aggiunto. I contribuenti indicati nel primo comma che nel periodo di imposta precedente hanno percepito compensi per un'ammontare superiore a 360 milioni di lire sono soggetti a regime di contabilita' ordinaria per il periodo di imposta successivo e devono tenere: a) il registro nel quale annotare cronologicamente le operazioni produttive di componenti positivi e negativi di reddito integrate dalle movimentazioni finanziarie inerenti all'esercizio dell'arte o professione, compresi gli utilizzi delle somme percepite, ancorche' estranei all'esercizio dell'arte o professione nonche' gli estremi dei conti correnti bancari utilizzati per le movimentazioni predette; b) i registri obbligatori al fini dell'imposta sul valore aggiunto; c) il registro dei beni ammortizzabili con le modalita' di cui all'art. 16, primo, secondo e terzo comma; d) apposite scritture nelle quali vanno indicati, con i criteri e le modalita' di cui all'art. 21, i compensi e le altre somme erogate a soggetti che prestano, nei confronti dell'esercente l'arte o la professione, attivita' lavorativa non di lavoro dipendente. Con decreti del Ministro delle finanze, da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale, possono essere stabiliti appositi modelli dei registri di cui al comma precedente con classificazione delle categorie di componenti positivi e negativi rilevanti ai fini della determinazione del reddito, individuate anche in relazione a quelle risultanti dai modelli di dichiarazione dei redditi e possono essere prescritte particolari modalita' per la tenuta meccanografica del registro".

Art. 5

Deducibilita' dei componenti negativi

1.Il comma 6 dell'articolo 75 del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e' abrogato.

Nota all'art. 5: - Si riporta il testo del comma 6 dell'art. 75 del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917: "6. Le spese e gli altri componenti negativi, di cui e' prescritta la registrazione in apposite scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi, non sono ammessi in deduzione se la registrazione e' stata omessa o e' stata eseguita irregolarmente, salvo che si tratti di irregolarita' meramente formali".

Art. 6

Adempimenti in materia di IVA

1.Per le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a ((euro 300)) puo' essere annotato con riferimento a tale mese entro il termine di cui all'articolo 23, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, in luogo di ciascuna, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri delle fatture cui si riferisce, l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata.

2.Il differimento del momento di effettuazione dell'operazione prevista nell'articolo 6, quinto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, riguarda solo le operazioni imponibili.

3.Il registro di prima nota di cui al quarto comma dell'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, puo' non essere tenuto se, per le operazioni effettuate nel luogo in cui e' esercitata l'attivita' di vendita, e' rilasciato lo scontrino o la ricevuta fiscale.

4.Le operazioni per le quali e' rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta fiscale, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, anche con unica registrazione, nel registro previsto dall'articolo 24 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, entro il giorno 15 del mese successivo.

5.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 2 SETTEMBRE 1997, N. 313.

6.Per le fatture relative ai beni e servizi acquistati, di importo inferiore a ((euro 300)), puo' essere annotato, entro il termine di cui ((all'articolo 25, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633)), in luogo delle singole fatture, un documento riepilogativo nel quale devono essere indicati i numeri, attribuiti dal destinatario, delle fatture cui si riferisce, l'ammontare imponibile complessivo delle operazioni e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota.

((

6-bis.Per le fatture emesse a norma del secondo comma dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano le disposizioni dei commi 1 e 6 del presente articolo.

))

7.Non sussiste, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto, l'obbligo di annotare le fatture e le bollette doganali relative ad acquisti ed importazioni per i quali ricorrono le condizioni di indetraibilita' dell'imposta stabilite dal secondo comma dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

8.COMMA SOPPRESSO DAL D.P.R. 5 OTTOBRE 2001, N. 404.

10.Dalla stessa data e' altresi' abrogato l'articolo 1, quarto comma, secondo periodo, del decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 82 del 24 marzo 1983.

Art. 7

Norma finale

1.I riferimenti alle disposizioni abrogate nei precedenti articoli, contenute in ogni altro testo normativo, si intendono come fatti ai rispettivi articoli del presente regolamento.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

VISCO, Ministro delle finanze

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 21 gennaio 1997

Atti di Governo, registro n. 106, foglio n. 4