DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 dicembre 1996, n. 696
Entrata in vigore del decreto: 21-2-1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, concernente l'istituzione e la disciplina dell'imposta sul valore aggiunto;
Visto l'articolo 22, comma 1, dello stesso decreto che stabilisce la non obbligatorieta' dell'emissione della fattura, se non a richiesta del cliente, per le attivita' di commercio al minuto ed attivita' assimilate;
Visto l'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, e successive modificazioni, che demanda al Ministro delle finanze di stabilire nei confronti di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto l'obbligo di rilasciare apposita ricevuta fiscale per ogni operazione per la quale non sia obbligatoria l'emissione della fattura;
Visti i decreti ministeriali 13 ottobre 1979, 2 luglio 1980 e 28 gennaio 1983 con i quali sono state disciplinate le caratteristiche della ricevuta fiscale e le relative modalita' di rilascio da parte di determinate categorie di contribuenti;
Vista la legge 26 gennaio 1983, n. 18, concernente l'obbligo da parte di determinate categorie di contribuenti dell'imposta sul valore aggiunto di rilasciare uno scontrino fiscale mediante l'uso di speciali registratori di cassa;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 23 marzo 1983, e successive modificazioni ed integrazioni, recante norme di attuazione delle disposizioni di cui alla citata legge 26 gennaio 1983, n. 18;
Visto l'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, che ha istituito, dal 1 gennaio 1993, l'obbligo generalizzato di certificazione, a mezzo ricevuta o scontrino fiscale, dei corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 29 gennaio 1992 che ha disciplinato le caratteristiche della ricevuta fiscale e le relative modalita' di rilascio da parte degli esercenti laboratori di barbiere e di parrucchiere per uomo e di esercenti attivita' di noleggio di beni mobili, non tenuti all'obbligo dell'emissione della fattura, per ciascuna prestazione di servizio effettuata anche a domicilio;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992 che ha stabilito le caratteristiche degli apparecchi misuratori fiscali idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, nonche' delle operazioni di commercio effettuate su aree pubbliche ai sensi della legge 28 marzo 1991, n. 112;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992 che ha fissato le caratteristiche della ricevuta fiscale e dello scontrino fiscale, anche manuale o prestampato a tagli fissi, idonei alla certificazione delle operazioni di cui all'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992 che ha disciplinato le caratteristiche del biglietto relativo al trasporto pubblico collettivo di persone e veicoli e bagagli al seguito;
Visto il decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992, e successive modificazioni ed integrazioni, recante l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale per determinate categorie di contribuenti;
Visto l'articolo 3, comma 147, lettera e), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede l'emanazione di un regolamento governativo al fine di escludere l'obbligo di rilascio dello scontrino o della ricevuta fiscale nell'ipotesi in cui tali adempimenti risultino gravosi e privi di apprezzabile rilevanza ai fini del controllo, nonche' di escludere l'obbligo di emissione dello scontrino fiscale qualora per la stessa operazione venga emessa la fattura;
Visto l'articolo 3, comma 147, lettera f), della predetta legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede l'emanazione di un regolamento governativo al fine di equiparare l'emissione dello scontrino fiscale con quella della ricevuta e viceversa, anche ai fini della deducibilita' della prestazione o dell'acquisto da parte dell'acquirente;
Visti i prescritti pareri espressi dalle commissioni parlamentari della Camera e del Senato resi rispettivamente il 4 luglio 1996 ed il 24 giugno 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri adottata nella riunione del 12 dicembre 1996;
Sulla proposta del Ministro delle finanze;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Operazioni soggette all'obbligo di certificazione fiscale
1.I corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi di cui agli articoli 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, per le quali non e' obbligatoria l'emissione della fattura se non a richiesta del cliente, ma sussiste l'obbligo di certificazione fiscale stabilito dall'articolo 12, comma 1, della legge 30 dicembre 1991, n. 413, possono essere documentati, indipendentemente dall'esercizio di apposita opzione, mediante il rilascio della ricevuta fiscale di cui all'articolo 8 della legge 10 maggio 1976, n. 249, ovvero dello scontrino fiscale di cui alla legge 26 gennaio 1983, n. 18, con l'osservanza delle relative discipline.
2.Resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8 del decreto del Ministro delle finanze 21 dicembre 1992 concernente il rilascio dello scontrino manuale o prestampato a tagli fissi, con le modalita' previste dal decreto del Ministro delle finanze 30 marzo 1992.
3.Per le prestazioni di trasporto pubblico collettivo di persone e di veicoli e bagagli al seguito, con qualunque mezzo effettuate, i biglietti di trasporto aventi le caratteristiche fissate con il decreto del Ministro delle finanze 30 giugno 1992, assolvono la funzione dello scontrino fiscale.
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