DECRETO 9 dicembre 1996, n. 701

Type Decreto
Publication 1996-12-09
Ultimo aggiornamento 1997-02-15
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 2/3/1997

IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'articolo 1, commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549;

Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440;

Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere delle sezioni riunite della Corte dei conti, espresso nell'adunanza generale del 17 luglio 1996;

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri del presente provvedimento inviata con nota del 1 agosto 1996, protocollo n. 179362;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 24 ottobre 1996;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Esecuzione di spese

1.La carta di credito e' uno strumento per il pagamento delle spese di cui al successivo comma 2, eseguite sul territorio nazionale ed all'estero, dai soggetti indicati dall'articolo 2.

3.Il provvedimento di autorizzazione ad effettuare la missione in Italia ed all'estero e quello autorizzante l'uso della carta di credito devono essere comunicati, anche con messaggi informatici, all'ufficio competente per la liquidazione delle spese. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e' sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - I commi 47, 48, 49, 50, 51, 52 e 53 dell'art. 1 della 28 dicembre 1995, n. 549, cosi' recitano: "47. Ferme restando le disposizioni in materia di assunzione di impegni di spesa e' ammessa l'utilizzazione, nell'ambito dei vigenti sistemi di pagamento, della carta di credito da parte di dirigenti e funzionari pubblici per l'esecuzione di spese, anche all'estero, rientranti nella rispettiva competenza, qualora non sia possibile o conveniente ricorrere alle ordinarie procedure. 48. L'utilizzo della carta di credito e' altresi' ammesso per il pagamento delle spese di trasporto, vitto e alloggio sostenute dal personale, inviato in missione in Italia e all'estero. 49. E' altresi' consentito alle pubbliche amministrazioni di dotare gli automezzi di servizio di sistemi per il pagamento automatizzato dei pedaggi autostradali, con la conseguente facolta' per le stesse amministrazioni di stipulare i relativi contratti nonche' di aprire, anche in deroga alle vigenti normative, conti correnti bancari destinati all'addebito di detti pedaggi. 50. Con regolamento da adottare dal Ministro del tesoro, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le procedure per la graduale attuazione della modalita' di pagamento prevista dai commi 47, 48 e 49, e per l'imputazione della spesa ai pertinenti capitoli di bilancio, nonche' le procedure per la rendicontazione ed il controllo. 51. Il regolamento di cui al comma 50 si ispira ai seguenti criteri direttivi: a) l'utilizzo della carta di credito rientra nel potere discrezionale del dirigente generale, il quale puo' autorizzarne l'uso al restante personale sulla base delle disposizioni recate dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; b) i rapporti con gli istituti di credito, l'Ente poste italiane e gli altri enti emittenti le carte di credito, sono disciplinati con apposite convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro; c) le situazioni debitorie con i soggetti di cui alla lettera b) possono essere regolate, ove occorra, anche mediante procedure in regime di contabilita' speciale. 52. Le spese per l'acquisto delle carte di credito e quelle accessorie sono imputate ai capitoli per spese di ufficio, nei casi previsti del comma 47, ed ai capitoli per missioni, nei casi previsti dal comma 48. 53. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi della procedura di pagamento prevista dai commi da 47 a 52 del presente articolo". - Il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, recante: "Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 275 del 23 novembre 1923. - Il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, recante: "Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato", e' stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 3 giugno 1924 - supplemento. - Il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, reca: "Regolamento recante semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili". - Il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, reca: "Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, cosi' recita: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenze di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione.

Nota all'art. 1: - L'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, cosi' recita: "Art. 8. - I servizi che per la loro natura debbono farsi in economia sono determinati e retti da speciali regolamenti approvati con decreto del Presidente della Repubblica, previo parere del Consiglio di Stato. Quando ricorrano speciali circostanze potranno eseguirsi in economia, in base ad autorizzazione data con decreto motivato del Ministro, servizi non preveduti dai regolamenti. Sara' in tale caso sentito il Consiglio di Stato, ove l'importo superi le lire 7.200.000 (importo aggiornato ai sensi del D.P.R. 30 giugno 1972, n. 422)".

Art. 2

I soggetti abilitati

1.Titolari della carta di credito possono essere i soggetti incaricati dell'indirizzo politico-amministrativo e degli uffici di diretta collaborazione con il Ministro, nonche' magistrati ordinari, amministrativi, contabili, militari e gli avvocati e procuratori dello Stato, i dirigenti generali ed equiparati, nonche' i dirigenti ed i funzionari delle amministrazioni civili e militari dello Stato.

2.I soggetti di cui al comma 1 sono, altresi', abilitati ad utilizzare sistemi automatizzati in dotazione agli automezzi di servizio per il pagamento dei pedaggi autostradali.

3.Rientra nella competenza del dirigente generale preposto alla direzione di strutture organizzative, incluse quelle militari, l'adozione dei provvedimenti di autorizzazione, revoca, sospensione o limitazione d'uso della carta di credito e delle tessere di transito o dei supporti informatici per i pedaggi autostradali assentito ai dirigenti nonche' ai funzionari titolari di poteri di spesa o che svolgano, anche occasionalmente, la propria attivita' lavorativa fuori dalla sede di servizio per ispezioni, controlli, verifiche ed altri compiti istituzionali.

Art. 3

Gradualita' di utilizzo della carta di credito

1.La carta di credito per il primo anno decorrente dalla data di sottoscrizione degli atti negoziali stipulati ai sensi della convenzione generale di cui al successivo articolo 5, comma 2, e' utilizzata per le spese di cui alla lettera d) del precedente articolo 1, comma 2.

2.L'uso delle tessere e dei supporti informatici per il pagamento dei transiti autostradali e' consentito dalla data di comunicazione dell'avvenuta registrazione presso gli organi di controllo degli atti negoziali stipulati ai sensi della convenzione generale di cui al successivo articolo 5, comma 3.

Art. 4

Spese per il rilascio e l'utilizzo della carta di credito, delle tessere e dei supporti informatici per i transiti autostradali

2.Le spese per il rilascio e l'utilizzo delle tessere di transito ed il canone d'uso dei supporti informatici per il pagamento dei pedaggi autostradali, sono imputati ai capitoli di cui al comma 1, lettera b).

Art. 5

Competenza del Provveditorato generale dello Stato

1.Il Provveditorato generale dello Stato ha competenza a stipulare, ai sensi dell'articolo 1, comma 51, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, le convenzioni generali di cui ai successivi commi 2 e 3 alle quali le singole amministrazioni devono attenersi per la stipula dei contratti interessanti i rispettivi settori.

Nota all'art. 5: - L'art. 1, comma 51, lettera b), della legge 28 dicembre 1995, n. 549, cosi' recita: "Il regolamento di cui al comma 50 si ispira ai seguenti criteri direttivi: b) i rapporti con gli istituti di credito, l'Ente poste italiane e gli altri enti emittenti le carte di credito, sono disciplinati con apposite convenzioni stipulate dal Ministero del tesoro;".

Art. 6

Uso della carta di credito, delle tessere e dei supporti informatici per i transiti autostradali

1.La consegna della carta di credito al titolare e la restituzione della stessa deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal dirigente generale o dal dirigente all'uopo delegato e dal titolare stesso.

2.Il titolare della carta di credito deve far pervenire, entro il 15 del mese successivo a quello in cui le spese sono state sostenute, all'ufficio competente per la liquidazione, apposito riepilogo corredato della prescritta documentazione giustificativa, ivi comprese le ricevute rilasciate dai fornitori di beni e/o servizi attestanti l'utilizzo della carta stessa.

3.Il titolare e' obbligato ad adottare misure di massima cautela per la custodia ed il buon uso della carta di credito ed e' personalmente responsabile secondo le regole generali in materia di responsabilita' amministrativa e contabile.

4.Il titolare in caso di smarrimento o di sottrazione della carta di credito, e' tenuto a darne immediata comunicazione all'ente emittente, anche a mezzo telefono, alla competente autorita' di pubblica sicurezza ed all'amministrazione che ne ha disposto l'uso, secondo le prescrizioni contenute nella convenzione.

5.Le prescrizioni contenute nei commi precedenti si estendono all'uso delle tessere di transito e dei supporti informatici installati a bordo delle autovetture di servizio per il pagamento differito dei pedaggi autostradali.

6.A corredo del libretto di macchina di cui all'articolo 11 del regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, deve essere posto il verbale di consegna delle tessere e dei supporti informatici per i transiti autostradali redatto in conformita' delle modalita' stabilite nel comma 1 del presente articolo.

Nota all'art. 6: - L'art. 11 del regio decreto 3 aprile 1926, n. 746, cosi' recita: "Art. 11. - Per il controllo dei percorsi, ad eccezione delle automobili concesse alle autorita' di cui al comma a) del precedente art. 2 e dei consumi, ciascun autoveicolo di proprieta' dello Stato e' munito di un libretto di macchina del tipo analogo a quello adottato per gli autoveicoli militari. Da tale libretto devono risultare le caratteristiche dell'autoveicolo, il nome e cognome del conduttore, i percorsi compiuti giornalmente e i prelevamenti delle materie di consumo e delle gomme e le varie spese incontrate pel mantenimento dell'automobile. Della regolare tenuta del libretto e' responsabile il funzionario preposto al servizio".

Art. 7

Gestione e rendicontazione della spesa

1.A favore del dirigente generale o del dirigente all'uopo delegato, competente della gestione amministrativo-contabile delle carte di credito e dei supporti magnetici o informatici per il pagamento differito dei pedaggi autostradali, sono emessi ordini di accreditamento, a valere sui pertinenti capitoli di bilancio, da estinguersi con quietanza di entrata di contabilita' speciale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

2.Gli ordinativi di pagamento, anche informatici, tratti sulla contabilita' speciale di cui al comma 1, sono emessi, di regola a cadenza mensile, entro i limiti degli accreditamenti concessi, a favore delle societa' emittenti le carte di credito ovvero delle societa' affidatarie del servizio autostradale.

3.I titolari delle contabilita' speciali rendono il conto delle spese sostenute a valere sulle aperture di credito ai sensi degli articoli 60 e 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modifiche ed integrazioni, nonche' dell'articolo 9, commi 5 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367.

Note all'art. 7: - L'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, cosi' recita: "Art. 10 (Contabilita' speciali). - Il versamento di fondi del bilancio dello Stato sulle contabilita' speciali, in deroga a quanto previsto dall'art. 585, comma 2, del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, puo' essere autorizzato, anche in mancanza di particolari disposizioni di legge, con il decreto di cui al comma 2 nei casi in cui si debbano accreditare a funzionari delegati fondi, destinati a specifici interventi programmi e progetti, stanziati in diversi capitoli di bilancio del medesimo stato di previsione della spesa. Gli interventi, i programmi e i progetti devono essere stabiliti con decreto del Ministro competente, ai sensi dell'art. 14, comma 1, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Il decreto indica la legge di spesa e i capitoli di bilancio interessati, la durata degli interventi, dei programmi o dei progetti e l'entita' dei relativi finanziamenti. 2. Il decreto motivato del Ministro del tesoro che, su proposta dell'amministrazione interessata, autorizza il versamento dei fondi sulla contabilita' speciale stabilisce la durata massima della contabilita' stessa. Il decreto e' comunicato alla competente Ragioneria centrale e alla Corte dei conti contestualmente alla sua emanazione. 3. La disposizione di cui al primo periodo del comma 2 non si applica alle contabilita' speciali operanti nell'ambito del Ministero dell'interno. 4. Ove non diversamente stabilito da altre norme, i funzionari titolari di contabilita' speciali istituite ai sensi del comma 1 rendono il conto amministrativo della gestione nei termini e con le modalita' previsti per la presentazione dei rendiconti delle contabilita' di cui al comma 3. 5. Le contabilita' speciali di cui all'art. 585 del regio decreto 18 maggio 1923, n. 827, comunque costituite presso sezioni di tesoreria, sono estinte d'ufficio a cura delle sezioni stesse quando sia trascorso un anno dall'ultima operazione e non siano state effettuate ulteriori transazioni. Le somme eventualmente giacenti sono versate in conto entrata del Tesoro e possono essere riassegnate alle amministrazioni interessate su loro richiesta. Dell'estinzione e del versamento viene data comunicazione al titolare della contabilita' speciale". - L'art. 60 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, cosi' recita: "Art. 60. - Ogni trimestre, o in quegli altri periodi che fossero stabiliti da speciali regolamenti, e, in ogni caso, al termine dell'esercizio, i funzionari delegati devono trasmettere i conti delle somme erogate, insieme con i documenti giustificativi, alla competente amministrazione centrale per i riscontri che ritenga necessari. Tali riscontri possono anche essere affidati a uffici provinciali e compartimentali di controllo, mediante decreto ministeriale, da emanarsi di concerto col Ministro del tesoro, e nel quale saranno stabiliti i limiti e le modalita' dei riscontri medesimi. I rendiconti sono trasmessi alla Ragioneria centrale, la quale, eseguiti i riscontri contabili ed eseguite le occorrenti registrazioni nelle proprie scritture, ne cura l'invio alla Corte dei conti per la revisione definitiva. La Corte nell'eseguire i riscontri di sua competenza ha facolta' di limitarli a determinati rendiconti. Il rendiconto per le aperture di credito di cui al n. 8, dell'art. 56 e' reso al termine della fornitura o del lavoro ed e' unito agli atti per l'emissione dell'assegno di saldo. E' pero' reso in ogni caso al termine dell'esercizio, se il pagamento del saldo non sia disposto nell'esercizio stesso. I rendiconti delle spese da pagare all'estero e di quelle per le navi viaggianti fuori dello Stato sono presentati nei modi e termini stabiliti dai regolamenti. I funzionari che non osservino i termini stabiliti per la presentazione dei conti sono passibili, indipendentemente dagli eventuali provvedimenti disciplinari, di pene pecuniarie nella misura e con le modalita' da determinarsi dal regolamento, fermo restando l'eventuale giudizio della Corte dei conti ai termini del successivo art. 83". - L'art. 61 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, cosi' recita: "Art. 61. - Le somme riscosse dai funzionari delegati sulle aperture di credito e che non siano state erogate alla chiusura dell'esercizio possono essere trattenute per effettuare pagamenti di spese esclusivamente riferibili all'esercizio scaduto. La giustificazione di tali pagamenti e' compresa in un rendiconto suppletivo da presentarsi non oltre il 31 marzo ferme le disposizioni speciali relative alle spese per la esecuzione di opere pubbliche. Le somme non erogate alla chiusura del rendiconto suppletivo sono versate in tesoreria. Al termine dell'esercizio le aperture di credito fatte ai singoli funzionari vengono ridotte alla somma effettivamente prelevata". - L'art. 9, commi 5 e 8, del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, cosi' recitano: "5. I rendiconti amministrativi dei funzionari delegati aventi sede presso uffici periferici sono sottoposti al controllo delle competenti ragionerie e sono inviati per l'ulteriore corso alle corrispondenti sezioni o delegazioni regionali della Corte dei conti. Nel caso di rendiconti relativi al pagamento di acconti contrattuali, alla competenza e' determinata con riferimento alla sede dell'organo cui spetta l'emissione del mandato di saldo". "8. Nel caso in cui i rendiconti e gli altri conti amministrativi delle gestioni di bilancio e di quelle fuori bilancio consentite dalla legge non vengono presentati nei termini prescritti, il magistrato addetto all'esame dei rendiconti o dei conti fissa un termine ultimativo al funzionario responsabile. Decorso tale termine senza che il rendiconto o il conto siano stati presentati, il magistrato addetto chiede al competente collegio della sezione del controllo sulle amministrazioni dello Stato della Corte dei conti di ordinare la compilazione d'ufficio del rendiconto o del conto. Alle spese di compilazione, il collegio provvede ai sensi dell'art. 3, comma 8, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. L'ordinanza e' inviata al competente procuratore della Corte dei conti ai fini dell'accertamento, nei confronti del funzionario interessato, ovvero del capo della competente sezione di tesoreria provinciale, dell'eventuale responsabilita' amministrativa connessa all'effettuazione a carico dell'erario delle spese di compilazione del rendiconto o del conto".

Art. 8

Estensione dell'uso delle carte di credito e dei supporti magnetici o informatici autostradali

1.Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, possono avvalersi delle procedure di pagamento previste dal presente regolamento.

Note all'art. 8: - L'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, cosi' recita: "2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e le scuole di ogni ordine e grado e le istituzioni educative, le aziende ed amministrazioni dello Stato ad ordinamento autonomo, le regioni, le province, i comuni, le comunita' montane e loro consorzi ed associazioni, le istituzioni universitarie, gli istituti autonomi case popolari, le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e loro associazioni, tutti gli enti pubblici non economici nazionali, regionali e locali, le amministrazioni, le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale". - L'art. 1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, cosi' recita: "53. Le amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, possono avvalersi della procedura di pagamento prevista dai commi da 47 a 52 del presente articolo".

Art. 9

Entrata in vigore

1.Il presente regolamento entra in vigore dopo quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro: CIAMPI

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 3 febbraio 1997

Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 86

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