LEGGE 3 febbraio 1997, n. 31

Type Legge
Publication 1997-02-03
Ultimo aggiornamento 1997-03-03
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 4/3/1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati, atto finale con dichiarazioni e scambi di lettere, fatto a Lussemburgo il 20 novembre 1995.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 85 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

VISTO, il Guardasigilli: FLICK

Accordo - art. 1

ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LO STATO DI ISRAELE, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominati "Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunita'", da una parte, e LO STATO DI ISRAELE, in appresso denominato "Israele", dall'altra, CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti tra la Comunita', i sui Stati membri e Israele e dei valori che li accomunano; CONSIDERANDO che la Comunita', i suoi Stati membri e Israele desiderano rafforzare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocita' e sul partenariato e integrare ulteriormente l'economia israeliana in quella europea; CONSIDERANDO l'importanza che le Parti attribuiscono al principio della liberta' economica e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti umani e della democrazia, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione; CONSAPEVOLI della necessita' di unire i loro sforzi per rafforzare la stabilita' politica e lo sviluppo economico attraverso un'incentivazione della cooperazione regionale; DESIDERANDO istituire e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse: DESIDERANDO mantenere e intensificare il dialogo in campo economico, scientifico e tecnologico, culturale, nel campo degli audiovisivi e in campo sociale a vantaggio delle Parti; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e da Israele a favore del libero scambio e in particolare del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), definiti nell'ambito dei negoziati dell'Uruguay Round; CONVINTI che il presente Accordo di associazione creera' un clima propizio allo sviluppo delle loro relazioni economiche, in particolare per quanto riguarda gli scambi, gli investimenti e la cooperazione economica e tecnologica, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e Israele, dall'altra. 2. Il presente Accordo si prefigge i seguenti obiettivi: - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti; - promuovere, tra l'altro attraverso l'espansione degli scambi di beni e di servizi, la reciproca liberalizzazione del diritto di stabilimento, l'ulteriore graduale liberalizzazione degli appalti pubblici, la libera circolazione dei capitali e l'intensificazione della cooperazione in campo scientifico e tecnologico, l'armonioso sviluppo delle relazioni economiche tra la Comunita' e Israele, favorendo in tal modo il progresso dell'attivita' economica, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e l'aumento della produttivita' e della stabilita' finanziaria nella Comunita' e in Israele; - incentivare la cooperazione regionale al fine di consolidare la pacifica coesistenza e la stabilita' politica ed economica; - promuovere la cooperazione in altri campi di reciproco interesse.

Accordo - art. 2

Articolo 2 Le relazioni tra le Parti, cosi' come tutte le disposizioni del presente Accordo, si fondano sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale dell'Accordo.

Accordo - art. 3

Articolo 3 1. Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato duraturo e incentiva la solidarieta' e la reciproca comprensione. 2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a: - sviluppare una migliore comprensione reciproca e a una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti; - permettere a ciascuna delle Parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra; - promuovere la stabilita' e la sicurezza regionale.

Accordo - art. 4

Articolo 4 Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse e punta a porre le premesse per nuove forme di cooperazione attraverso le quali raggiungere obiettivi comuni, quali in particolare la pace, la sicurezza e la democrazia.

Accordo - art. 5

Articolo 5 1. Il dialogo politico favorisce il perseguimento di iniziative congiunte e si svolge in particolare: a) a livello ministeriale; b) a livello di alti funzionari (direttori politici) tra rappresentanti di Israele, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra; c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, soprattutto tramite incontri convocati a scadenze regolari tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi; d) attraverso il sistematico aggiornamento di Israele, che contraccambiera' nel modo adeguato, sulle questioni relative alla politica estera e della sicurezza comune; e) con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo. 2. Tra il Parlamento europeo e la Knesset israeliana si instaura un dialogo politico.

Accordo - art. 6

Articolo 6 1. La zona di libero scambio tra la Comunita' e Israele viene consolidata secondo le modalita' indicate nel presente Accordo e in conformita' con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominati GATT. 2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si utilizzano la nomenclatura combinata delle merci e la tariffa doganale israeliana.

Accordo - art. 7

Articolo 7 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e di Israele diversi da quelli specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' europea e, per quanto riguarda i prodotti originari di Israele, diversi da quelli specificati nell'Allegato I del presente Accordo.

Accordo - art. 8

Articolo 8 Negli scambi tra la Comunita' e Israele non sono ammessi dazi doganali all'importazione e all'esportazione, ne' tasse di effetto equivalente. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di natura fiscale.

Accordo - art. 9

Articolo 9 1. a) Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunita', di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci originarie di Israele elencate nell'Allegato II del presente Accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'Allegato III. b) Tale elemento agricolo si calcola in base agli scarti tra i prezzi sul mercato della Comunita' dei prodotti agricoli considerati come utilizzati nella produzione di dette merci e il prezzo delle importazoni provenienti dai paesi terzi, qualora il costo totale di tali prodotti di base sia piu' elevato nella Comunita'. L'elemento agricolo puo' configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. Qualora l'elemento agricolo sia stato oggetto di tariffazione, esso e' sostituito dal dazio specifico corrispondente. 2. a) Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte di Israele, di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci originarie della Comunita' elencate nell'Allegato IV, fatta eccezione per quelle elencate nell'Allegato V. b) Tale elemento agricolo si calcola, mutatis mutandis, secondo i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b). Esso puo' configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. c) Israele puo' ampliare l'elenco delle merci cui si applica tale elemento agricolo, a condizione che le merci siano diverse da quelle elencate nell'Allegato V e siano comprese tra quelle di cui all'Allegato II del presente Accordo. Prima di essere adottato, detto elemento agricolo e' comunicato per esame al Comitato di associazione, che puo' prendere qualsiasi decisione sia necessaria. 3. In deroga all'articolo 8, la Comunita' e Israele possono applicare alle merci elencate rispettivamente negli allegati III e V i dazi indicati in corrispondenza di ciascuna merce. 4. Qualora negli scambi tra la Comunita' e Israele l'imposizione applicabile a un prodotto agricolo di base venga ridotta, o a seguito di reciproche concessioni per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, gli elementi agricoli applicati in conformita' dei paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti. 5. La riduzione di cui al paragrafo 4, l'elenco dei prodotti interessati e, se del caso, i contingenti tariffari cui si applica la riduzione sono stabiliti dal Consiglio di associazione. 6. L'elenco delle merci soggette a concessioni sotto forma di riduzione dell'elemento agricolo negli scambi tra la Comunita' e Israele, nonche' la misura di dette concessioni sono riportati nell'Allegato VI.

Accordo - art. 10

Articolo 10 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e di Israele elencati nell'Allegato II del trattato che istituisce la Comunita' europea.

Accordo - art. 11

Articolo 11 La Comunita' e Israele attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione negli scambi di prodotti agricoli di comune interesse delle Parti. A decorrere dal 1› gennaio 2000, la Comunita' e Israele esaminano la situazione al fine di fissare le misure che la Comunita' e Israele dovranno applicare a decorrere dal 1› gennaio 2001 conformemente al presente obiettivo.

Accordo - art. 12

Articolo 12 I prodotti agricoli originari di Israele elencati nel protocollo n. 1 e nel protocollo n. 3 importati nella Comunita' sono soggetti alle disposizioni di cui ai suddetti protocolli.

Accordo - art. 13

Articolo 13 I prodotti agricoli originari della Comunita' elencati nel protocollo n. 2 e nel protocollo n. 3 importati in Israele sono soggetti alle disposizioni di cui ai suddetti protocolli..

Accordo - art. 14

Articolo 14 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11 e tenendo conto dei flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le Parti, nonche' della loro particolare importanza, la Comunita' e Israele esaminano, nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in maniera ordinata e reciproca, la possibilita' di accordarsi ulteriori concessioni.

Accordo - art. 15

Articolo 15 La Comunita' e Israele esaminano, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, la possibilita' di accordarsi vicendevolmente e nel reciproco interesse concessioni per quanto riguarda gli scambi di prodotti della pesca.

Accordo - art. 16

Articolo 16 Tra la Comunita' e Israele non e' ammessa alcuna restrizione quantitativa all'importazione, ne' alcuna misura d'effetto equivalente.

Accordo - art. 17

Articolo 17 Tra la Comunita' e Israele non e' ammessa alcuna restrizione quantitativa all'esportazione, ne' alcuna misura d'effetto equivalente.

Accordo - art. 18

Articolo 18 1. I prodotti originari di Israele non beneficiano, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. 2. Le disposizioni del presente Accordo si applicano senza pregiudizio di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.

Accordo - art. 19

Articolo 19 1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari dell'altra Parte. 2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.

Accordo - art. 20

Articolo 20 1. Qualora vengano istituite norme specifiche a seguito dell'applicazione della sua politica agricola o di una modifica delle norme esistenti, o qualora vengano modificate o prorogate le disposizioni relative all'applicazione della sua politica agricola, la Parte in questione puo' modificare le disposizioni derivanti dall'Accordo in relazione ai prodotti oggetto di tali norme o modifiche. 2. Nei casi suddetti la Parte in questione tiene debito conto degli interessi dell'altra Parte. A tal fine le Parti possono reciprocamente consultarsi nell'ambito del Consiglio di associazione.

Accordo - art. 21

Articolo 21 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente Accordo. 2. Nell'ambito del Comitato di associazione si tengono consultazioni tra la Comunita' e Israele in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte dell'Unione, si svolgono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunita' e di Israele.

Accordo - art. 22

Articolo 22 Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, essa puo' adottare le misure adeguate contro tali pratiche in conformita' dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 25.

Accordo - art. 23

Articolo 23 Qualora un prodotto sia importato in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: - pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti, o - gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia, o - difficolta' che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, la Comunita' o Israele possono adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 25.

Accordo - art. 24

Articolo 24 Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 17 comporti: i) la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto oggetto nella Parte esportatrice di restrizioni quantitative all'esportazione, di dazi all'esportazione o di misure d'effetto equivalente, o ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le opportune misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 25. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica piu' il mantenimento.

Accordo - art. 25

Articolo 25 1. Nel caso in cui la Comunita' o Israele assoggettino le importazioni di prodotti suscettibili di creare le difficolta' di cui all'articolo 23 a una procedura amministrativa finalizzata a fornire tempestive informazioni sull'andamento dei flussi commerciali, essa ne informa l'altra Parte. 2. Nei casi specificati agli articoli 22, 23 e 24, prima di adottare le misure previste in tali articoli o, nei casi in cui si applica il paragrafo 3, lettera d), il piu' rapidamente possibile la Parte in questione fornisce al Comitato di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per esaminare approfonditamente la situazione al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. Nella scelta delle misure adeguate si privilegiano quelle che meno perturbano il funzionamento del presente Accordo. Le misure di salvaguardia sono immediatamente notificate al Comitato di associazione e sono oggetto di consultazioni periodiche in seno al Comitato, in particolare al fine di giungere alla loro abolizione non appena lo consentano le circostanze. 3. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 2, si applicano le seguenti disposizioni: a) per quanto riguarda l'articolo 22, il Comitato di associazione dev'essere informato nel caso di dumping non appena le autorita' della Parte importatrice aprono l'indagine. Qualora non si sia posta fine al dumping o non si sia trovata altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte importatrice puo' adottare le misure adeguate; b) per quanto riguarda l'articolo 23, le difficolta' generate dalla situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini di un esame del Comitato di associazione, che puo' prendere ogni decisione utile per porvi fine. Qualora il Comitato di associazione o la Parte esportatrice non abbia preso una decisione che ponga fine alle difficolta' o non sia stata raggiunta altra soluzione soddisfacente entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte importatrice puo' adottare le misure adeguate per risolvere il problema. Il campo di applicazione di dette misure non deve eccedere quanto e' necessario per porre riparo alle difficolta' insorte; c) per quanto riguarda l'articolo 24, le difficolta' generate dalle situazioni specificate in detto articolo sono sottoposte all'esame del Comitato di associazione. Il Comitato puo' adottare qualsiasi decisione necessaria per porre fine alle difficolta'. Qualora esso non abbia preso tale decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della questione, la Parte esportatrice puo' applicare le misure adeguate alle esportazioni del prodotto interessato; d) qualora circostanze eccezionali che richiedono un intervento immediato rendano impossibile un'informazione o, a seconda dei casi, un esame preventivo, la Parte interessata puo' applicare immediatamente, nelle situazioni specificate negli articoli 22, 23 e 24, le misure di salvaguardia strettamente necessarie per far fronte alla situazione. Essa ne informa immediatamente l'altra Parte.

Accordo - art. 26

Articolo 26 Qualora uno o piu' Stati membri della Comunita' o Israele abbiano, o rischino di avere, gravi difficolta' di bilancia dei pagamenti, la Comunita' o Israele, secondo il caso, possono, in conformita' delle condizioni stabilite nel quadro del GATT e degli articoli VIII e XIV degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale, adottare misure restrittive di durata limitata e la cui portata non puo' eccedere quanto necessario per ovviare alla situazione della bilancia dei pagamenti. La Comunita' o Israele, secondo il caso, informano senza indugio l'altra Parte e le sottopongono appena possibile un calendario per l'abolizione delle misure in questione.

Accordo - art. 27

Articolo 27 Nessuna disposizione del presente Accordo pregiudica i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione e al transito di merci giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico o di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale o di tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale o da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.

Accordo - art. 28

Articolo 28 La nozione di "prodotti originari", ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente titolo e i relativi metodi di cooperazione amministrativa sono definiti nel protocollo n. 4.

Accordo - art. 29

Articolo 29 1. Le Parti convengono di estendere il campo di applicazione dell'Accordo per comprendere il diritto di stabilimento delle societa' di una Parte sul territorio dell'altra e la liberalizzazione della prestazione di servizi ad opera delle societa' di una Parte a favore di consumatori dei servizi situati nell'altra Parte. 2. Il Consiglio di associazione formula le raccomandazioni necessarie per il conseguimento dell'obiettivo di cui al paragrafo 1. Nel formulare dette raccomandazioni, il Consiglio di associazione tiene conto delle esperienze maturate applicando il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione piu' favorita e i rispettivi obblighi delle Parti conformemente all'Accordo generale sugli scambi di servizi, in appresso denominato "GATS", in particolare quelle di cui all'articolo V di tale Accordo. 3. Il perseguimento di detto obiettivo costituira' oggetto di un primo esame da parte del Consiglio di associazione entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo.

Accordo - art. 30

Articolo 30 1. In una prima fase, le Parti ribadiscono i loro rispettivi obblighi ai sensi del GATS, in particolare il reciproco riconoscimento del trattamento della nazione piu' favorita per i settori dei servizi contemplati da tale obbligo. 2. Conformemente al GATS, detto trattamento non si applica: a) ai vantaggi accordati dall'una o dall'altra Parte a norma delle disposizioni di un accordo quale definito all'articolo V del GATS o alle misure adottate sulla base di un siffatto accordo; b) agli altri vantaggi accordati conformemente all'elenco delle esenzioni alla clausola della nazione piu' favorita allegata dall'una o dall'altra Parte all'Accordo GATS.

Accordo - art. 31

Articolo 31 Nell'ambito delle disposizioni del presente Accordo, e nel rispetto delle disposizioni degli articoli 33 e 34, non vi sono restrizioni tra la Comunita', da una parte, e Israele, dall'altra, al movimento di capitali e non vi sono discriminazioni basate sulla nazionalita' o sul luogo di residenza dei loro cittadini o del luogo in cui detti capitali sono investiti.

Accordo - art. 32

Articolo 32 I pagamenti correnti legati alla circolazione delle merci, delle persone, dei servizi o dei capitali nel quadro del presente Accordo sono liberi da qualsiasi restrizione.

Accordo - art. 33

Articolo 33 Nel rispetto delle altre disposizioni del presente Accordo e degli altri obblighi internazionali della Comunita' e di Israele, le disposizioni degli articoli 31 e 32 lasciano impregiudicata l'applicazione di eventuali restrizioni esistenti tra le Parti alla data di entrata in vigore del presente Accordo, per quanto riguarda i movimenti di capitali tra l'una e l'altra Parte legati agli investimenti diretti, anche in campo immobiliare, allo stabilimento, alla prestazione di servizi finanziari o all'ammissione di titoli sui mercati dei capitali. Tali restrizioni non riguardano tuttavia il trasferimento all'estero di investimenti effettuati in Israele da persone residenti nella Comunita' o nella Comunita' da persone residenti in Israele e degli utili derivanti da tali investimenti.

Accordo - art. 34

Articolo 34 Qualora, in circostanze eccezionali, i movimenti di capitali tra la Comunita' e Israele provochino, o minaccino di provocare, gravi difficolta' per la gestione della politica dei cambi o della politica monetaria della Comunita' o di Israele, la Comunita' o Israele, rispettivamente, possono adottare, conformemente alle condizioni previste nel quadro del GATS e agli articoli VIII e XIV degli Statuti del Fondo Monetario Internazionale, misure di salvaguardia per quanto riguarda i movimenti di capitali tra la Comunita' e Israele per un periodo non superiore a sei mesi, sempreche' tali misure siano strettamente necessarie.

Accordo - art. 35

Articolo 35 Le Parti adottano misure finalizzate alla reciproca apertura dei rispettivi mercati degli appalti pubblici e dei mercati degli appalti delle imprese che operano nei settori dei servizi di pubblica utilita' per l'acquisto di merci, opere e servizi aldila' di quanto e' gia' stato reciprocamente accordato nel quadro dell'Accordo sugli appalti pubblici concluso nell'ambito dell'OMC.

Accordo - art. 36

Articolo 36 1. Sono incompatibili con il corretto funzionamento del presente Accordo, nella misura in cui possono incidere sugli scambi tra la Comunita' e Israele: i) tutti gli accordi tra imprese, tutte le decisioni di associazioni di imprese e tutte le pratiche concordate tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare il gioco della concorrenza; ii) lo sfruttamento abusivo da parte di una o piu' imprese di una posizione dominante nell'intero territorio della Comunita' o di Israele, o in una sua parte sostanziale; iii) qualsiasi aiuto pubblico che, favorendo talune imprese o talune produzioni, falsi o minacci di falsare la concorrenza. 2. Entro tre anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente Accordo, il Consiglio di associazione adotta tramite decisione le normative necessarie per l'attuazione del paragrafo 1. Fino all'adozione delle normative di cui sopra, si applicano quali norme di attuazione del paragrafo 1, punto iii) le disposizioni dell'accordo sull'interpretazione e l'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio. 3. Ciascuna delle Parti garantisce la trasparenza nel campo degli aiuti pubblici, tra l'altro riferendo ogni anno all'altra Parte sull'importo totale e sulla distruzione dell'aiuto concesso e fornendo, su richiesta, informazioni sui piani di aiuto. Su richiesta di una delle Parti, l'altra Parte fornisce informazioni su particolari singoli casi di aiuto pubblico. 4. Per quanto riguarda i prodotti agricoli di cui al capitolo 3 del titolo II, il paragrafo 1, punto iii) non si applica. 5. Se la Comunita' o Israele ritengono una pratica incompatibile con le condizioni di cui al paragrafo 1 del presente articolo, e - tale pratica non e' adeguatamente affrontata nel quadro delle norme di attuazione di cui al paragrafo 2, o - in assenza di tali norme, e se tale pratica arreca o minaccia di arrecare grave danno agli interessi dell'altra Parte o un pregiudizio sostanziale alla sua industria nazionale, ivi compresa l'industria dei servizi, esse possono prendere misure opportune previa consultazione nell'ambito del Comitato di associazione o dopo trenta giorni lavorativi dall'invio della richiesta di consultazione al Comitato di associazione. Per quanto riguarda le pratiche incompatibili ai sensi del paragrafo 1, punto iii) del presente articolo, tali misure opportune possono essere adottate, qualora si applichi in materia l'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio, soltanto in conformita' delle procedure e alle condizioni fissate da detto Accordo o da qualsiasi altro strumento pertinente negoziato sotto i suoi auspici applicabile tra le Parti. 6. Fatte salve eventuali disposizioni contrarie adottate in conformita' del paragrafo 2, le Parti si scambiano informazioni tenendo conto delle limitazioni imposte dal rispetto del segreto professionale e del segreto aziendale.

Accordo - art. 37

Articolo 37 1. Gli Stati membri e Israele adeguano progressivamente gli eventuali monopoli di Stato di natura commerciale per garantire che, alla scadenza del quinto anno successivo all'entrata in vigore del presente Accordo, non esista alcuna discriminazione tra cittadini degli Stati membri e di Israele rispetto alle condizioni di approvvigionamento e di commercializzazione delle merci. 2. Il Comitato di associazione e' informato delle misure adottate a tal fine.

Accordo - art. 38

Articolo 38 Per quanto riguarda le imprese pubbliche o le imprese cui sono stati concessi diritti speciali o esclusivi, il Consiglio di associazione provvede affinche', a decorrere dal quinto anno successivo alla data di entrata in vigore del presente Accordo, non venga adottata ne' mantenuta alcuna misura che possa ripercuotersi sugli scambi tra la Comunita' e Israele in senso contrario agli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esecuzione, di diritto o di fatto, di compiti particolari assegnati a tali imprese.

Accordo - art. 39

Articolo 39 1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'Allegato VII, le Parti assicurano un'adeguata ed efficace tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale, corrispondente ai massimi standard internazionali, ivi compresi strumenti efficaci per far valere tali diritti. 2. L'attuazione del presente articolo e dell'Allegato VII e' periodicamente esaminata dalle Parti. In caso di difficolta' nel settore della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale che si ripercuotano sugli scambi commerciali si tengono, su richiesta dell'una o dell'altra Parte, consultazioni urgenti nell'ambito del Comitato di associazione per giungere a soluzioni reciprocamente soddisfacenti.

Accordo - art. 40

Articolo 40 Le Parti si impegnano ad intensificare la cooperazione scientifica e tecnologica. Le disposizioni dettagliate per il conseguimento di tale obiettivo saranno esposte in accordi separati conclusi a tal fine.

Accordo - art. 41

Articolo 41 Obiettivi La Comunita' e Israele si impegnano a promuovere la cooperazione economica, nel mutuo interesse e su basi di reciprocita', conformemente agli obiettivi generali del presente Accordo.

Accordo - art. 42

Articolo 42 Campo di applicazione 1. La cooperazione privilegera' anzitutto i settori che possono favorire il ravvicinamento dell'economia della Comunita' e di Israele, o quelli che possono essere generatori di crescita e di posti di lavoro. I principali settori di cooperazione sono indicati negli articoli 44-57, ferma restando la possibilita' di inserire la cooperazione in altri settori di interesse per le Parti. 2. Nell'attuazione dei vari settori della cooperazione economica pertinenti, si terra' conto della tutela dell'ambiente e dell'equilibrio ecologico.

Accordo - art. 43

Articolo 43 Metodi e modalita' La cooperazione economica si realizza in particolare attraverso: a) un dialogo economico a scadenze regolari tra le Parti, che copre tutti i settori della politica economica, in particolare della politica fiscale, della politica monetaria e della bilancia dei pagamenti, e che intensifichera' la stretta collaborazione tra autorita' competenti in materia di politica economica, ciascuna per le proprie aree di competenza, nell'ambito del Consiglio di associazione o di qualsiasi altra sede da esso designata; b) scambi periodici di informazioni e di idee in tutti i settori di cooperazione, anche con incontri di funzionari ed esperti; c) iniziative di consulenza, scambi di esperti e formazione; d) l'esecuzione di iniziative congiunte, quali seminari e riunioni di lavoro; e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare; f) la divulgazione delle informazioni relative alla cooperazione.

Accordo - art. 44

Articolo 44 Cooperazione regionale Le Parti favoriscono iniziative volte a promuovere la cooperazione regionale.

Accordo - art. 45

Articolo 45 Cooperazione industriale Le Parti promuovono la cooperazione in particolare nei seguenti settori: - cooperazione industriale tra operatori economici della Comunita' e di Israele, anche attraverso l'accesso di Israele alle reti comunitarie per il ravvicinamento delle imprese o per la cooperazione decentrata; - diversificazione della produzione industriale di Israele; - cooperazione tra piccole e media imprese della Comunita' e di Israele; - facilitazione dell'accesso ai capitali di investimento; - servizi di informazione e di sostegno; - stimolazione delle innovazioni.

Accordo - art. 46

Articolo 46 Agricoltura La cooperazione tra le Parti verte sui seguenti aspetti: - sostegno alle politiche attuate dalle Parti per diversificare la produzione; - promozione di un'agricoltura non nociva per l'ambiente; - intensificazione delle relazioni tra imprese, gruppi e organizzazione rappresentative di categorie e professioni di Israele e della Comunita' a carattere spontaneo; - formazione e assistenza tecnica; - armonizzazione degli standard fitosanitari e veterinari; - sviluppo rurale integrato, anche tramite il miglioramento dei servizi di base e lo sviluppo delle attivita' economiche associate; - cooperazione tra regioni rurali, scambio di esperienze e conoscenze tecniche relative allo sviluppo rurale.

Accordo - art. 47

Articolo 47 Standard Le Parti si sforzano di ridurre le differenze per quanto riguarda la standardizzazione e la valutazione della conformita'. A tal fine le Parti concludono se del caso accordi di reciproco riconoscimento nel settore della valutazione della conformita'.

Accordo - art. 48

Articolo 48 Servizi finanziari Le Parti cooperano, se del caso attraverso la conclusione di accordi, per quanto riguarda l'adozione di norme e standard comuni tra l'altro per quanto riguarda la contabilita' e i sistemi di regolamentazione e vigilanza nei settori del credito, delle assicurazioni e in altri settori finanziari.

Accordo - art. 49

Articolo 49 Dogane 1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione doganale per garantire il rispetto delle disposizioni commerciali. A tal fine esse instaurano un dialogo sulle questioni doganali. 2. La cooperazione verte sulla semplificazione e computerizzazione delle procedure doganali, configurandosi in particolare come scambio di informazioni tra esperti e formazione professionale. 3. Fatte salve le ulteriori forme di cooperazione previste nel presente Accordo, in particolare per la lotta agli stupefacenti e al riciclaggio del denaro, le autorita' amministrative delle Parti si prestano reciproca assistenza secondo le disposizioni del protocollo n. 5.

Accordo - art. 50

Articolo 50 Ambiente 1. Le Parti promuovono la cooperazione per la prevenzione del degrado ambientale, per il controllo dell'inquinamento e per garantire l'uso razionale delle risorse naturali, al fine di assicurare uno sviluppo sostenibile e di promuovere progetti ambientali regionali. 2. La cooperazione si concentra in particolare sugli aspetti seguenti: - desertificazione; - qualita' dell'acqua del Mediterraneo e controllo e prevenzione dell'inquinamento marino; - smaltimento dei rifiuti; - salinizzazione; - gestione ambientale di aree costiere particolarmente delicate; - educazione e sensibilizzazione ambientale; - uso di sofisticati strumenti di gestione ambientale, metodi di sorveglianza e monitoraggio ambientale, ivi compreso l'impiego di sistemi informatici ambientali e valutazione dell'impatto ambientale; - impatto dello sviluppo industriale sull'ambiente in generale e sicurezza dei centri industriali in particolare; - impatto dell'agricoltura sulla qualita' del suolo e delle acque.

Accordo - art. 51

Articolo 51 Energia 1. Le Parti considerano il riscaldamento globale e l'esaurimento delle sorgenti di combustibile fossile una grave minaccia per l'umanita'. Le Parti cooperano pertanto per sviluppare fonti di energia rinnovabile, per garantire l'utilizzo razionale dei combustibili in modo tale da limitare l'inquinamento dell'ambiente e per promuovere il risparmio energetico. 2. Le Parti si adoperano per incoraggiare iniziative volte a favorire la cooperazione regionale in settori quali il transito di gas. petrolio ed elettricita'.

Accordo - art. 52

Articolo 52 Infrastrutture informatiche e telecomunicazioni Le Parti promuovono la cooperazione per lo sviluppo delle infrastrutture informatiche e delle telecomunicazioni nel reciproco interesse. La cooperazione verte anzitutto sul perseguimento di azioni legate alla ricerca e allo sviluppo tecnologico, all'armonizzazione degli standard e all'ammodernamento delle tecnologie.

Accordo - art. 53

Articolo 53 Trasporti 1. Le Parti promuovono la cooperazione nel settore dei trasporti e delle relative infrastrutture, per rendere piu' efficiente la circolazione dei passeggeri e delle merci, a livello bilaterale e regionale. 2. La cooperazione verte in particolare sui seguenti aspetti: - conseguimento di elevati standard di sicurezza nei trasporti marittimi ed aerei; a tal fine le Parti avvieranno consultazioni a livello di esperti per scambiarsi informazioni; - standardizzazione delle apparecchiature tecniche, in particolare e per quanto riguarda il trasporto combinato e multimodale e i trasbordi; - promozione di programmi tecnologici e di ricerca congiunti.

Accordo - art. 54

Articolo 54 Turismo Le Parti si scambiano informazioni sui piani di sviluppo turistico e sui progetti di commercializzazione turistica, sulle esposizioni, mostre, sui simposi e sulle pubblicazioni attinenti al turismo.

Accordo - art. 55

Articolo 55 Ravvicinamento delle leggi Le Parti fanno tutto il possibile per ravvicinare le rispettive legislazioni al fine di agevolare l'applicazione del presente Accordo.

Accordo - art. 56

Articolo 56 Stupefacenti e riciclaggio del denaro 1. Le Parti cooperano in particolare al fine di: - rendere piu' efficaci le politiche e le misure di lotta alla fornitura e al traffico illecito di sostanze narcotiche e psicotrope e alla riduzione dell'uso illecito di tali sostanze; - incoraggiare l'adozione di metodologie comuni per la riduzione della domanda; - impedire che i sistemi finanziari delle Parti siano utilizzati per riciclare i capitali derivanti da attivita' criminali in generale e dal traffico di stupefacenti in particolare. 2. La cooperazione prendera' la forma di scambi di informazioni e, se del caso, di attivita' congiunte in relazione ai seguenti aspetti: - stesura e applicazione di leggi nazionali; - monitoraggio del commercio dei precursori; - creazione di sistemi informativi e istituzioni sociali e sanitarie e attuazione di progetti collegati, compresi progetti di ricerca e formazione; - applicazione dei massimi standard internazionali applicabili in materia di lotta al riciclaggio del denaro e all'uso illecito dei precursori chimici, in particolare quelli adottati dalla task force "azione finanziaria" e dalla task force "azione chimica". 3. Le Parti determinano congiuntamente, in conformita' della rispettiva legislazione, le strategie e i metodi di cooperazione adeguati per conseguire questi obiettivi. Le loro iniziative distinte dalle iniziative congiunte sono oggetto di consultazione e di stretto coordinamento. Gli organismi del settore pubblico e del settore privato operanti in questo campo possono partecipare alle suddette iniziative, in base ai poteri loro conferiti, collaborando con gli organismi competenti di Israele, della Comunita' e dei suoi Stati membri.

Accordo - art. 57

Articolo 57 Immigrazione ed emigrazione Le Parti cooperano in particolare al fine di: - definire settori di reciproco interesse in materia di politiche di immigrazione; - rendere piu' efficaci le misure volte ad impedire o a reprimere i flussi migratori clandestini.

Accordo - art. 58

Articolo 58 1. Le Parti si impegnano a promuovere la cooperazione nel settore degli audiovisivi nel reciproco interesse. 2. Le Parti esaminano le possibilita' di associare Israele alle iniziative della Comunita' in questo settore, consentendo in tal modo una cooperazione in campi quali la coproduzione, la formazione, lo sviluppo e la distribuzione.

Accordo - art. 59

Articolo 59 Le Parti promuovono la cooperazione in materia di istruzione, formazione e scambi di giovani. Tra i settori di cooperazione possono rientrare, in particolare, gli scambi di giovani, la cooperazione tra universita' e altri istituti di istruzione/formazione, l'apprendimento delle lingue, la traduzione e altri modi per promuovere una migliore comprensione reciproca tra le rispettive culture.

Accordo - art. 60

Articolo 60 Le Parti promuovono la cooperazione culturale. Tra i settori di cooperazione possono rientrare in particolare la traduzione, lo scambio di opere d'arte e di artisti, la tutela e il restauro di monumenti e localita' storici e culturali, la formazione di personale che opera in campo culturale, l'organizzazione di manifestazioni culturali a carattere europeo, la reciproca sensibilizzazione e il contributo alla diffusione delle informazioni sui principali avvenimenti culturali.

Accordo - art. 61

Articolo 61 Le Parti promuovono attivita' di reciproco interesse nel settore dell'informazione e delle comunicazioni.

Accordo - art. 62

Articolo 62 La cooperazione si svolge in particolare attraverso: a) un regolare dialogo tra le Parti; b) un regolare scambio di informazioni e di idee in tutti i settori di cooperazione, anche tramite incontri tra funzionari ed esperti; c) la fornitura di consulenze, capacita' specialistiche e formazione; d) l'esecuzione di iniziative comuni quali seminari e incontri di lavoro; e) l'assistenza tecnica, amministrativa e regolamentare; f) la diffusione delle informazioni sulle iniziative di cooperazione.

Accordo - art. 63

Articolo 63 1. Le Parti instaurano un dialogo che copre tutti gli aspetti di reciproco interesse, in particolare le questioni sui problemi sociali delle societa' posti industriali, quali la disoccupazione, il reinserimento dei disabili, la parita' di trattamento per uomini e donne, le relazioni industriali, la formazione professionale, la sicurezza e l'igiene sul posto di lavoro ecc. 2. La cooperazione prendera' la forma di incontri di esperti, seminari e incontri di lavoro.

Accordo - art. 64

Articolo 64 1. Al fine di coordinare i regimi previdenziali dei lavoratori israeliani legalmente occupati nel territorio di uno Stato membro e dei loro familiari ivi legalmente residenti, dovrebbero applicarsi le disposizioni seguenti, fatte salve le condizioni e le modalita' applicabili in ciascuno Stato membro: - tutti i periodi di copertura assicurativa, di impiego o di residenza di tali lavoratori nei diversi Stati membri devono essere accumulati al fine di stabilire i diritti a pensione e indennita' di anzianita', invalidita' e di pensione di sopravvivenza e ai fini dell'assistenza medica per detti lavoratori e per le loro famiglie; - tutte le pensioni e le indennita' di anzianita', sopravvivenza, per infortuni o invalidita' professionali, fatta eccezione per i pagamenti non legati a contributi, beneficiano del libero trasferimento in Israele al tasso applicabile calcolato in base alla legislazione dello Stato membro o degli Stati membri obbligati; - ai lavoratori in questione sono versati assegni familiari per i membri della loro famiglia di cui sopra. 2. Israele riconosce ai lavoratori cittadini di uno Stato membro legalmente occupati sul suo territorio e ai loro familiari ivi legalmente residenti un trattamento analogo a quello di cui al paragrafo 1, secondo e terzo trattino, fatte salve le condizioni e le modalita' applicabili in Israele.

Accordo - art. 65

Articolo 65 1. Il Consiglio di associazione decide in merito alle disposizioni per l'attuazione degli obiettivi di cui all'articolo 64. 2. Il Consiglio di associazione decide in merito alle modalita' della cooperazione amministrativa per garantire la gestione e il controllo necessari per l'attuazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1.

Accordo - art. 66

Articolo 66 Le misure decise dal Consiglio di associazione ai sensi dell'articolo 65 lasciano impregiudicati i diritti e gli obblighi derivanti da accordi bilaterali tra Israele e gli Stati membri qualora detti accordi prevedano un trattamento piu' favorevole per i cittadini di Israele o degli Stati membri.

Accordo - art. 67

Articolo 67 E' istituito un Consiglio di associazione che si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e ogni qualvolta le circostanze lo richiedono, su iniziativa del suo presidente e alle condizioni previste nel suo regolamento interno. Esso esamina le questioni importanti inerenti al presente Accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Accordo - art. 68

Articolo 68 1. Il Consiglio di associazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da membri del governo dello Stato di Israele, dall'altra. 2. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, alle condizioni previste dal suo regolamento interno. 4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del governo dello Stato di Israele, secondo le disposizioni da stabilirsi nel suo regolamento interno.

Accordo - art. 69

Articolo 69 1. Ai fini della realizzazione degli obiettivi stabiliti dal presente Accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi previsti nell'Accordo stesso. Le decisioni adottate sono vincolanti per le Parti, che prendono le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni. 2. Le decisioni e raccomandazioni del Consiglio di associazione sono adottate di comune accordo tra le Parti.

Accordo - art. 70

Articolo 70 1. Fatte salve le competenze attribuite al Consiglio di associazione, e' istituito un Comitato di associazione, incaricato della gestione dell'Accordo. 2. Il Consiglio di associazione puo' delegare al Comitato di associazione la totalita' o una parte delle proprie competenze.

Accordo - art. 71

Articolo 71 1. Il Comitato di associazione, che si riunisce a livello di funzionari, e' composto da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da una parte, e da rappresentanti del governo dello Stato di Iraele, dall'altra. 2. Il Comitato di associazione adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato di associazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dell'Unione europea e da un rappresentante del governo dello Stato di Israele.

Accordo - art. 72

Articolo 72 1. Il Comitato di associazione e' abilitato ad adottare decisioni per la gestione dell'Accordo, nonche' nei settori per i quali il Consiglio gli ha delegato le proprie competenze. Le decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro esecuzione. 2. Le decisioni del Comitato di associazione sono adottate di comune accordo tra le Parti

Accordo - art. 73

Articolo 73 Il Consiglio di associazione puo' decidere di costituire qualsiasi gruppo di lavoro o organismo necessario per l'attuazione dell'Accordo.

Accordo - art. 74

Articolo 74 Il Consiglio di associazione adotta tutte le opportune misure per agevolare la cooperazione e i contatti tra il Parlamento europeo e la Knesset dello Stato di Israele, nonche' tra il Comitato economico e sociale della Comunita' e il Consiglio economico e sociale di Israele.

Accordo - art. 75

Articolo 75 1. Ciascuna delle Parti puo' sottoporre al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente Accordo. 2. Il Consiglio di associazione puo' risolvere la controversia mediante una decisione. 3. Ciascuna delle Parti e' tenuta ad adottare i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2. 4. Nel caso in cui non sia possibile comporre la controversia secondo il paragrafo 2, ciascuna delle Parti puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve allora designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una delle Parti della controversia. Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. Ciascuna delle Parti in causa deve adottare le misure richieste per l'applicazione del lodo arbitrale.

Accordo - art. 76

Articolo 76 Nessuna disposizione del presente Accordo impedisce a una Parte di adottare qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria a precludere la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo, alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento dell'ordine pubblico, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che costituiscano una minaccia di guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale.

Accordo - art. 77

Articolo 77 Nei settori contemplati dal presente Accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - il regime applicato dallo Stato di Israele nei confronti della Comunita' non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa'; - il regime applicato dalla Comunita' nei confronti dello Stato di Israele non puo' dar luogo ad alcuna discriminazione tra i cittadini israeliani o imprese e societa' israeliane.

Accordo - art. 78

Articolo 78 Per quanto riguarda le imposte dirette, nessuna disposizione dell'Accordo avra' l'effetto: - di ampliare i benefici in campo fiscale concessi da una delle Parti in qualsiasi accordo o intesa internazionale al cui rispetto detta Parte sia tenuta; - di impedire l'adozione o l'applicazione, ad opera di una delle Parti, di qualsiasi misura destinata a evitare la frode o l'evasione fiscale; - di ostacolare il diritto di una Parte di applicare le disposizioni pertinenti della sua legislazione fiscale ai contribuenti che non si trovano in una situazione identica per quanto riguarda la loro residenza.

Accordo - art. 79

Articolo 79 1. Le Parti adottano qualsiasi misura generale o particolare necessaria per l'adempimento degli obblighi che incombono loro ai sensi del presente Accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati dal presente Accordo. 2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia adempiuto a un obbligo previsto dal presente Accordo, essa puo' adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento del presente Accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno al Consiglio di associazione.

Accordo - art. 80

Articolo 80 I protocolli 1-5 e gli Allegati I-VII, nonche' le dichiarazioni e gli scambi di lettere costituiscono parte integrante del presente Accordo. Le dichiarazioni e gli scambi di lettere figurano nell'Atto finale, che costituisce parte integrante del presente Accordo.

Accordo - art. 81

Articolo 81 Il presente Accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti puo' denunciare il presente Accordo dandone notifica all'altra Parte. L'Accordo cessa di applicarsi sei mesi dopo la data di tale notifica.

Accordo - art. 82

Articolo 82 Ai fini del presente Accordo, per "Parti" si intendono Israele, da una parte, e la Comunita', gli Stati membri, o la Comunita' e i suoi Stati membri, secondo le loro rispettive competenze, dall'altra.

Accordo - art. 83

Articolo 83 Il presente Accordo si applica ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in essi indicate, da una parte, e al territorio dello Stato di Israele, dall'altra.

Accordo - art. 84

Articolo 84 Il presente Accordo, redatto in duplice esemplare in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, neerlandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca ed ebraica, ciascun testo facente ugualmente fede, e' depositato presso il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea.

Accordo - art. 85

Articolo 85 Il presente Accordo e' approvato dalle Parti secondo le loro rispettive procedure. L'Accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si notificano reciprocamente che le procedure di cui al primo comma sono state espletate. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunita' economica europea e lo Stato di Israele, nonche' l'accordo tra la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e lo Stato di Israele, firmati a Bruxelles l'11 maggio 1975.

Accordo - Allegato I

ALLEGATO I Elenco dei prodotti di cui all'articolo 7

Codice NC Designazione delle merci

ex 3502 Albumine, albuminati e altri derivati delle albumine:

ex 3502 10 - Ovoalbumina:

-- Altra:

3502 10 91 --- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polveri, ecc.)

3502 10 99 --- altra

ex 3502 90 - Altri:

-- Albumine, diverse dall'ovoalbumina:

--- lattoalbumina:

3502 90 51 ---- essiccata (in fogli, scaglie, cristalli, polvere, ecc.)

3502 90 59 ---- altra

Accordo - Allegato II

ALLEGATO II Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9

Codice NC Designazione delle merci

0403 da 0403 10 51 a 0403 10 99 da 0403 90 71 a 403 90 99 Latticello, latte e crema coagulati, iogurt, chefir e altri tipi di latte e creme fermentati o acidifi- cati, anche concentrati o con aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o con aggiunta di aromatizzan- ti, di frutta o cacao: - Iogurt, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao - Altri, aromatizzati o addizionati di frutta o di cacao

0710 40 00 0711 90 30 Granturco dolce, anche cotto, in acqua o al vapore, congelato: Granturco dolce, temporaneamente conservato (per esempio mediante anidride solforosa o in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze atte ad assicurarne temporaneamente la conserva- zione), ma non atto per l'alimentazione nello stato in cui e' presentato

ex 1517 Margarina; miscele o preparazioni alimentari di grassi o di oli animali o vegetali o di frazioni di differenti grassi o oli di questo capitolo, diversi dai grassi e dagli oli alimentari e le loro frazioni della voce 1516:

1517 10 10 1517 90 10 - Margarina, esclusa la margarina liquida, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15% - altra, avente tenore, in peso, di materie grasse provenienti dal latte, superiore a 10% ma inferiore o uguale a 15%

ex 1704 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco), fatta eccezione per gli estratti di liquirizia contenenti saccarosio in misura superiore a 10%, in peso, senza aggiunta di altre materie di cui al codice NC 1704 90 10

1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao

ex 1901 Estratti di malto; preparazioni alimentari a base di farine, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 50%, in peso, non nominate ne' comprese altrove; preparazioni alimentari di prodotti delle voci NC da 0401 a 0404, non contenenti cacao in polvere o che ne contengono in una proporzione inferiore a 10%, in peso, non nominate ne' comprese altrove, escluse le preparazioni della voce NC 1901 90 91

ex 1902 Paste alimentari, fatta eccezione per quelle farcite di cui alle voci NC 1902 20 10 e 1902 20 30; cuscus, anche preparato

1903 Tapioca e suoi succedanei preparati a partire da fecole, in forma di fiocchi, grumi, granelli perla- cei, scarti di setacciature o forme simili

1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altri- menti preparati

1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili

2001 90 30 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata) preparato o conservato nell'aceto o nell'acido acetico

2001 90 40 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, preparati o conservati nell'aceto o nell'acido acetico

2004 10 91 Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelate

2004 90 10 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, congelato

2005 20 10 Patate, sotto forma di farina, semolino o fiocchi, preparate o conservate ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelate

2005 80 00 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), preparato o conservato ma non nell'aceto o nell'acido acetico, non congelato

2008 92 45 Preparazioni del tipo Musli a base di fiocchi di cereali non tostati

2008 99 85 Granturco, ad esclusione del granturco dolce (Zea mays var. saccharata) altrimenti preparato o conservato, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole

2008 99 91 Ignami, patate dolci e parti commestibili simili di piante aventi tenore, in peso, di amido o di fecola uguale o superiore a 5%, altrimenti preparati o conservati, senza aggiunta di zuccheri o di altri dolcificanti o di alcole

2101 10 98 Preparazioni a base di caffe'

2101 20 98 Preparazioni a base di te' o di mate

2101 30 19 Succedanei torrefatti del caffe', esclusa la cicoria torrefatta

2101 30 99 Estratti, essenze o concentrati di succedanei torrefatti del caffe', esclusi quelli di cicoria torrefatta

da 2102 10 31 a 2102 10 39 Lieviti di panificazione

ex 2103 Preparazioni per salse e salse preparate: --- Mayonnaise

2105 Gelati, anche contenenti cacao

ex 2106 Preparazioni alimentari non nominate ne' comprese altrove, diverse da quelle delle voci NC 2106 10 20 e 2106 90 92 e diverse dagli sciroppi di zucchero, aromatizzati o colorati

2202 90 91 2202 90 95 2202 90 99 Bevande non alcooliche, esclusi i succhi di frutta o di ortaggi della voce NC 2009, contenenti prodotti delle voci NC da 0401 a 0404 o materie grasse prove- nienti dai prodotti delle voci NC da 0401 a 0404

2905 43 00 Mannitolo

2905 44 D-Glucitolo (sorbitolo)

ex 3505 10 Destrina ed altri amidi e fecole modificati, esclusi gli amidi e le fecole pregelatinizzati od esterifi- cati della voce NC 3505 10 50

3505 20 Colle a base di amidi o di fecole, di destrina o di altri amidi o fecole modificati

3809 10 Agenti d'apprettatura o di finitura, acceleranti di tintura o di fissaggio di materie coloranti e altri prodotti e preparazioni (per esempio bozzime prepa- rate e preparazioni per la mordenzatura), dei tipi utilizzati nelle industrie tessili, della carta, del cuoio o in industrie simili, non nominati ne' compresi altrove

3823 60 Sorbitolo diverso da quello della voce NC 2905 44

Accordo - Allegato III

ALLEGATO III Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 3

Codice NC Designazione delle merci Dazio applicabile (1)

3501 Caseine, caseinati ed altri derivati delle caseine; colle di caseina:

3501 10 - Caseina:

3501 10 10 -- destinate alla fabbricazione di fibre tessili artificiali (1) 0%

3501 10 50 -- destinate ad usi industriali diversi dalla fabbricazione di prodotti alimentari o da foraggio (2) 3%

3501 10 90 -- altre 12%

3501 90 - altri:

3501 90 90 -- altri 8%

(1) Qualora le aliquote indicate in questa colonna siano superiori a quelle notificate al GATT, si applicano queste ultime. (1) L'ammissione in questa sottovoce e' subordinata alle condizioni stabilite dalle disposizioni comunitarie in materia.

Accordo - Allegato IV

ALLEGATO IV Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9, paragrafo 2

Codice NC Designazione delle merci

19.02 Paste alimentari e cuscus:

A - di farina di grano duro

B - altri

19.05.10 Pane croccante detto "knakerbrot"

19.05 2090 Pane con spezie (panpepato) e affini, non specifica- mente destinato ai diabetici:

A - avente tenore, in peso, superiore al 15% di farina di cereali diversi dal grano, rispetto al contenuto totale di farina

B - altro

ex 3000 A - Cialde e cialdine:

A1 -- non ripiene, anche ricoperte

A1a --- aventi tenore, in peso, superiore al 15% di farina di cereali diversi dal grano, rispetto al contenuto totale di farina

A1b --- Altre

A2 -- Altre

A2a --- Aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5% di materia grassa proveniente dal latte o uguale o superiore a 2,5% di proteine del latte

A2b -- Altre

19.05.4010 Fette biscottate, con aggiunta di zucchero, miele o altri dolcificanti, uova, grassi, formaggio, frutta, cacao o affini:

A - aventi tenore, in peso, superiore al 15% di farina di cereali diversi dal grano, rispetto al contenuto totale di farina

B - Altre

19.05 ex 3000) B - Altri prodotti della panetteria, con aggiunta di

B1 -- con aggiunta di uova, in misura non inferiore al 10%, in peso

B2 -- con aggiunta di frutta secca:

B2a --- aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5% di materia grassa proveniente dal latte o uguale o superiore a 2,5% di proteine del latte; cfr. Allegato V

B2b --- altri

B3 -- aventi tenore, in peso, inferiore a 10% di zucchero aggiunto e senza aggiunta di uova o frutta secca

B3a(i) --- aventi tenore, in peso, superiore al 15% di farina di cereali diversi dal grano, rispetto al contenuto totale di farina

B3a(ii) ---- altri

B3b --- altri:

B3b(i) ---- aventi tenore, in peso, superiore al 15% di farina di cereali diversi dal grano, rispetto al contenuto totale di farina

B3b(ii) ---- altri

B4 --- altri

B4a -- aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 1,5% di materia grassa proveniente dal latte o uguale o superiore a 2,5% di proteine del latte; cfr. Allegato V

B4b --- altri

21.05 Gelati, anche contenenti cacao

A - non contenenti o contenenti, in peso, meno di 3% di materie grasse provenienti dal latte

B - aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 3% e inferiore a 7% di materie grasse provenienti dal latte

C - aventi tenore, in peso, uguale o superiore a 7% di materie grasse provenienti dal latte

ex 22.07.1050 Alcole ottenute dall'uva o dal vino d'uva, avente una gradazione uguale o superiore a 80%, utilizzato nella produzione di bevande alcooliche

ex 1099 Alcole ottenuto dall'uva o dal vino d'uva, avente una gradazione uguale o superiore a 80%, altro

22.08.2090 Liquori ottenuti a partire dalla distillazione di vino d'uva o di vinacce, aventi prezzo uguale o inferiore a 0,05 USD/cl. e contenenti meno del 17% di alcole

35.02.1000 Ovoalbumina:

A essiccata

B altra

Accordo - Allegato V

ALLEGATO V Elenco dei prodotti di cui all'articolo 9

Codice doganale israeliano Designazione delle merci Dazio applicabile (1)

1704 1704 10 1704 90 Prodotti a base di zuccheri non contenenti cacao (compreso il cioccolato bianco) - Gomme da masticare (chewing-gum), anche rivestite di zucchero: -- aventi tenore, in peso, di saccarosio inferiore a 60% (compreso lo zucchero inver- tito calcolato in saccarosio): -- altri - altri -- altri 0,075 USD/kg (1)

1806 Cioccolata e altre preparazioni alimentari contenenti cacao 0%

ex 1901 ex 2004 ex 2005 ex 2103 ex 2104 1901.1020 1901.2020 1901.9030 2004.1010 2004.9010 2005.2010 2005.4010 2005.5910 2005.9010 2103.9020 2104.1010 Preparazioni a base di farina, semolini, amidi, fecole o estratti di malto, del tipo utilizzato per l'alimentazione dei bambini o destinate ad uso dietetico o culinario, contenenti meno del 50%, in peso, di cacao, escluse le preparazioni dietetiche di farina di soia, contenenti olio di soia e altri oli vegetali, carboidrati e sale, e le prepara- zioni dietetiche a base di farina priva di glutine - di farina, semolini, amidi, fecole o estratti di malto - di farina, semolini, amidi, fecole o estratti di malto - di farina, semolini, amidi, fecole o estratti di malto - prodotti di farina o semolino - prodotti di farina o semolino - prodotti di farina o semolino - prodotti di farina o semolino - prodotti di farina o semolino - prodotti di farina o semolino - di farina, semolini, amidi, fecole o estratti di malto - di farina, semolini, amidi, fecole o estratti di malto 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8% 8%

(1) Qualora le aliquote indicate in questa colonna siano superiori a quelle notificate al GATT, si applicano queste ultime. (1) Entro un contingente annuo di 5.000 t questo dazio sara' ridotto a 0,0375 USD/kg.

Codice doganale israeliano Designazione delle merci Dazio applicabile (1)

1904 10 3505 3505.10 3505.10.30 3505.10.90 3505.20.00 - preparazioni alimentari ottenute mediante soffiatura o tostatura di cereali o di prodotti a base di cereali Destrine e altri amidi e fecole modificati (per esempio: amidi e fecole, pregelatiniz- zati o esterificati); colle a base di amidi o di fecole, di destrina e di altri amidi o fecole modificati, fatta eccezione per gli amidi e le fecole: - Destrine e altri amidi e fecole modificati -- Amidi e fecole eterificati o esterificati -- Altri amidi e fecole modificati -- Colle 8% 8% 8% 8%

(1) Qualora le aliquote indicate in questa colonna siano superiori a quelle notificate al GATT, si applicano queste ultime.

Accordo - Allegato VI

Allegato VI Tabella 1: Le importazioni nella Comunita' dei seguenti prodotti originari di Israele sono soggette alle concessioni sotto indicate.

Codice NC Designazione delle merci Contingente annuo 1.000 kg Concessione entro i limiti del contingente

0710 10 40 2004 90 10 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), congelato 10.600 (1) riduzione del 30% dell'elemento agricolo

0711 90 30 2001 90 30 2005 80 00 Granturco dolce (Zea mays var. saccharata), non congelato 5.400 (1) riduzione del 30% dell'elemento agricolo

1704 90 30 Preparazione detta "cioccolato bianco" 100 riduzione del 30% dell'elemento agricolo

1806 Cioccolato e altre preparazioni alimentari contenenti cacao 2.500 riduzione del 15% dell'elemento agricolo

ex 1901 ex 2106 Alimenti per bambini contenenti latte e prodotti a base di latte 100 riduzione del 30% dell'elemento agricolo

1904 Prodotti a base di cereali ottenuti per soffiatura o tostatura (per esempio, "corn flakes"); cereali, diversi dal granturco, in grani, precotti o altrimenti preparati 200 riduzione del 30% dell'elemento agricolo

1905 Prodotti della panetteria, della pasticceria o della biscotteria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsule vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfoglie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili 3.200 riduzione del 30% dell'elemento agricolo

(1) Questo contingente sara' ridotto a 9.275 t per il primo anno di applicazione della presente concessione e a 9.940 t per il secondo. (1) Questo contingente sara' ridotto a 4.725 t per il primo anno di applicazione della presente concessione e a 5.060 t per il secondo. Tabella 2: Le importazioni in Israele dei seguenti prodotti originari della Comunita' sono soggette alle concessioni sotto indicate

Codice NC Designazione delle merci Contingente annuo 1.000 kg Concessione entro i limiti del contingente

1902 Paste alimentari illimitato limitazione dell'elemento agricolo a 0,25 USD/kg

ex 1905 Prodotti della panet- teria, della pasticce- ria o della biscotte- ria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsu- le vuote dei tipi utilizzati per medicamenti, ostie per sigilli, paste in sfo- glie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: - non contenenti pro- dotti a base di latte illimitato Limitazione a 0,10 USD/kg

ex 1905 Prodotti della panet- teria, della pasticce- ria o della biscotte- ria, anche con aggiunta di cacao; ostie, capsu- le vuote dei tipi utilizzati per medica- menti, ostie per sigilli, paste in sfo- glie essiccate di farina, di amido o di fecola e prodotti simili: - contenenti prodotti a base di latte illimitato Limitazione a 0,25 USD/kg

2105 Gelati 500 riduzione del 30% dell'elemento agricolo

ex 2207 10 Alcole etilico non denaturato con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 80% vol, anche del tipo utilizzato per la preparazione di bevande illimitato limitazione a 2,75 USD/litro di alcole

ex 2208 20 Acquaviti di vino o di vinacce con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 17% vol, di prezzo uguale o inferiore a USD 0,05/cl illimitato limitazione a 2,75 USD/litro di alcole

ex 2208 20 Acquaviti di vino o di vinacce con titolo alcolometrico volumico uguale o superiore a 17% vol, di prezzo superiore a USD 0,05/cl 2000 eap (1) limitazione a 0%

3205 10 Ovoalbumina 50 illimitato esenzione dall'elemento agricolo limitazione a 2 USD/kg

Accordo - Allegato VII

ALLEGATO VII Proprieta' intellettuale, industriale e commerciale 1. Entro il termine del terzo anno successivo all'entrata in vigore dell'Accordo, Israele aderira' alle seguenti convenzioni multilaterali sulla tutela della proprieta' intellettuale, industriale e commerciale delle quali gli Stati membri sono Parti o che sono di fatto applicate dagli Stati membri: - Convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi, 1971); - Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi (atto di Stoccolma, 1967, emendato nel 1979); - Protocollo dell'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid, 1989); - Trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980); - Trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington, 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984). Il Consiglio di associazione puo' decidere che il presente paragrafo si applichi ad altre convenzioni multilaterali in questo settore. 2. Entro il termine del secondo anno dall'entrata in vigore dell'Accordo, Israele ratifichera' la Convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961). 3. Le Parti confermano l'importanza da esse riconosciuta al rispetto degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: - Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (atto di Stoccolma, 1967, emendata nel 1979); - Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977, emendato nel 1979); - Convenzione internazionale per la protezione delle novita' vegetali (UPOV) (atto di Ginevra, 1991).

Protocollo n. 1

PROTOCOLLO N. 1 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE NELLA COMUNITA' DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DI ISRAELE Articolo 1 1. I prodotti figuranti in allegato originari di Israele sono ammessi all'importazione nella Comunita' alle condizioni indicate in appresso e in allegato. 2. a) I dazi doganali sono eliminati o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna "a". b) Per alcuni prodotti, per i quali la tariffa doganale comune prevede l'applicazione di un dazio doganale ad valorem e di un dazio doganale specifico, i tassi di riduzione indicati nella colonna "a" e nella colonna "c" si applicano soltanto al dazio doganale ad valorem. Nel caso dei prodotti corrispondenti alle voci 020722, 020742 e 220421, tuttavia, le riduzioni dei dazi si applicano come indicato nella colonna "e". 3. Per alcuni prodotti, i dazi doganali sono eliminati nei limiti dei contingenti tariffari indicati per ciascun prodotto nella colonna "b". Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti, il dazio della tariffa doganale comune e' applicato, secondo i prodotti, nella sua totalita' o ridotto nelle proporzioni indicate nella colonna "c". 4. Per alcuni altri prodotti esenti da dazi doganali, si fissano dei quantitativi di riferimento, indicati nella colonna "d". Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, la Comunita' puo', tenendo conto del bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, assoggettare il prodotto in questione a contingente tariffario comunitario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, il dazio della tariffa doganale comune e' applicato, secondo i prodotti, nella sua totalita' o ridotto nelle proporzioni indicate nella colonna "c" per i quantitativi importati eccedenti il contingente. 5. Per alcuni prodotti di cui al paragrafo 3 e indicati alla colonna "e", agli importi dei contingenti tariffari sono apportati quattro aumenti uguali, pari al 3% di detti importi, ogni anno, da 1° gennaio 1997 al 1° gennaio 2000. 6. Come indicato alla colonna "e", per alcuni prodotti diversi da quelli di cui ai paragrafi 3 e 4, la Comunita' puo' fissare un quantitativo di riferimento ai sensi del paragrafo 4 se, in base al bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, constata che i quantitativi importati di uno o piu' prodotti rischiano di creare difficolta' sul mercato comunitario. Se successivamente il prodotto e' assoggettato a un contingente tariffario, nelle condizioni indicate al paragrafo 4, il dazio della tariffa doganale comune e', secondo i prodotti, applicato nella sua totalita' o ridotto nelle proporzioni indicate alla colonna "c" per i quantitativi importati eccedenti il contingente.

Protocollo n. 1 - Allegato

ALLEGATO AL PROTOCOLLO 1 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 2

PROTOCOLLO N. 2 RELATIVO AL REGIME APPLICABILE ALL'IMPORTAZIONE IN ISRAELE DI PRODOTTI AGRICOLI ORIGINARI DELLA COMUNITA' Articolo 1 1. I prodotti figuranti in allegato originari della Comunita' sono ammessi all'importazione in Israele alle condizioni indicate in appresso e in allegato. 2. I dazi doganali all'importazione sono eliminati o ridotti nelle proporzioni indicate nella colonna "a", entro il limite del contingente tariffario indicato nella colonna "b" e conformemente alle specifiche disposizioni indicate nella colonna "c". 3. Per i quantitativi importati in eccesso ai contingenti si applicano i dazi doganali generali applicati ai paesi terzi, conformemente alle specifiche disposizioni indicate nella colonna "c". 4. Per alcuni altri prodotti per i quali non viene stabilito alcun contingente tariffario, si fissano dei quantitativi di riferimento, indicati nella colonna "c". Se le importazioni di un prodotto superano il quantitativo di riferimento, Israele puo', tenendo conto di un bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, assoggettare il prodotto in questione a contingente tariffario per un volume pari al suddetto quantitativo di riferimento. In tal caso, per i quantitativi importati eccedenti il contingente si applica il dazio di cui al paragrafo 3. 5. Per i prodotti per i quali non e' stabilito un contingente tariffario ne' un quantitativo di riferimento, Israele puo' fissare un quantitativo di riferimento come previsto al paragrafo 4 se, tenendo conto di un bilancio annuale degli scambi da essa stabilito, constata che i quantitativi importati di uno o piu' prodotti rischiano di creare difficolta' sul mercato israeliano. Se successivamente il prodotto e' assoggettato a un contingente tariffario, nelle condizioni indicate al paragrafo 4, si applicano le disposizioni del paragrafo 3. 6. Per i formaggi e latticini, sono apportati quattro aumenti uguali, pari al 10% di detti importi, ogni anno, dal 1 gennaio 1997 al 1 gennaio 2000.

Protocollo n. 2 - Allegato

ALLEGATO AL PROTOCOLLO 2 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo n. 3

PROTOCOLLO N. 3 RELATIVO ALLE QUESTIONI FITOSANITARIE Fatte salve le disposizioni dell'Accordo sull'applicazione delle misure sanitarie e fitosanitarie allegato all'Accordo che istituisce l'OMC, in particolare l'articolo 2 e l'articolo 6, le Parti convengono che a decorrere dall'entrata in vigore dell'Accordo: a) Nei loro scambi commerciali, i requisiti di certificazione fitosanitaria si applichino - per quanto riguarda i fiori recisi: -- solo ai generi Dendranthema, Dianthus e Pelargonium per l'introduzione nell'UE, -- e solo ai generi Rosa, Dendranthema, Dianthus, Pelargonium, Gypsophilia e Anemone per l'introduzione in Israele, e - per quanto riguarda la frutta: -- solo agli agrumi, ai generi Fortunella, Poncirus e ai loro ibridi Annona, Cydonia, Diospyros, Malus, Mangifera, Passiflore, Prunus, Psidium, Pyrus, Ribes, Syzigium e Vaccinum per l'introduzione nell'UE; -- e a tutti i generi per l'introduzione in Israele. b) Nei loro scambi commerciali, il requisito di un permesso fitosanitario per l'introduzione di piante o prodotti vegetali si applica solo per consentire l'introduzione delle piante o dei prodotti vegetali che altrimenti sarebbe vietata, sulla base di un'analisi dei rischi di malattie epidemiche. c) Qualora una Parte preveda l'introduzione di nuove misure fitosanitarie che possano ripercuotersi negativamente in modo specifico sugli scambi esistenti tra le Parti avvia consultazioni con l'altra Parte per esaminare le misure previste e i loro effetti.

Protocollo n. 4 - art. 1

Articolo 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi tipo di lavorazione o trasformazione, inclusi il montaggio e le operazioni specifiche; b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente, materia prima, componente, parte ecc. impiegato nella fabbricazione del prodotto; c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato, anche se esso e' destinato ad essere a sua volta successivamente impiegato in un'altra operazione di fabbricazione; d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti; e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato in conformita' dell'accordo relativo all'applicazione dell'articolo VII dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 (Accordo sul valore in dogana dell'OMC); f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco fabbrica pagato per il prodotto al fabbricante nel cui stabilimento e' stata effettuata l'ultima lavorazione o trasformazione o alla persona che ha fatto eseguire l'ultima lavorazione o trasformazione al di fuori dei territori delle Parti, ivi compreso il valore di tutti i materiali utilizzati, previa detrazione di eventuali imposte interne che vengano o possano essere rimborsate in caso di esportazione del prodotto ottenuto; g) per "valore dei materiali" si intende il valore in dogana al momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o, qualora non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo verificabile pagato per detti materiali nel territorio in questione; h) per "valore dei materiali originali" si intende il valore in dogana di detti materiali, come definito alla lettera g), che si applica mutatis mutandis; i) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci (codici a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce il sistema armonizzato di designazione e di codificazione delle merci (qui di seguito denominato "sistema armonizzato" o "SA"); j) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di un prodotto o di un materiale in una determinata voce; k) con il termine "spedizione" si intendono i prodotti spediti contemporaneamente da un esportatore a un destinatario ovvero accompagnati da un titolo di trasporto unico che copra il loro invio dall'esportatore al destinatario o, in mancanza di tale documento, da un'unica fattura.

Protocollo n. 4 - art. 2

Articolo 2 Criteri d'origine Ai fini dell'applicazione del presente Accordo e fatte salve le disposizioni dell'articolo 3 del presente protocollo, si considerano: 1. prodotti originari della Comunita': a) i prodotti totalmente ottenuti nella Comunita' ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti nella Comunita' contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto nella Comunita' di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo; 2. prodotti originari di Israele: a) i prodotti totalmente ottenuti in Israele ai sensi dell'articolo 4 del presente protocollo; b) i prodotti ottenuti in Israele contenenti materiali non totalmente ottenuti sul suo territorio, a condizione che detti materiali siano stati oggetto in Israele di lavorazioni o trasformazioni sufficienti ai sensi dell'articolo 5 del presente protocollo;

Protocollo n. 4 - art. 3

Articolo 3 Cumulo bilaterale 1. In deroga all'articolo 2, paragrafo 1, lettera b), i prodotti originari di Israele ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari della Comunita' e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto, di lavorazioni o trasformazioni sufficienti. 2. In deroga all'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), i prodotti originari della Comunita' ai sensi del presente protocollo sono considerati prodotti originari di Israele e non si richiede che tali prodotti siano stati oggetto di lavorazioni o trasformazioni.

Protocollo n. 4 - art. 4

Articolo 4 Prodotti totalmente ottenuti 1. Si considerano "totalmente ottenuti " nella Comunita' o in Israele: a) i prodotti minerari estratti dal loro suolo e dal loro fondo marino o oceanico; b) i prodotti del regno vegetale ivi raccolti; c) gli animali vivi, ivi nati ed allevati; d) i prodotti che provengono da animali vivi ivi allevati; e) i prodotti della caccia o della pesca ivi praticate; f) i prodotti della pesca marittima e altri prodotti estratti dal mare con le loro navi; g) i prodotti fabbricati a bordo delle loro navi officina, esclusivamente a partire dai prodotti indicati alla lettera f); h) gli articoli usati, a condizione che siano ivi raccolti e possano servire soltanto al recupero di materie prime, compresi i pneumatici usati che possono servire solo per la rigenerazione o essere utilizzati come cascami; i) gli scarti e i residui provenienti da operazioni manifatturiere ivi effettuate; j) i prodotti estratti dal suolo o dal sottosuolo marino al di fuori delle loro acque territoriali, purche' abbiano diritti esclusivi per lo sfruttamento di detto suolo o sottosuolo; k) le merci ottenute esclusivamente a partire dai prodotti indicati alle lettere da a) a j). 2. Le espressioni "loro navi" e "loro navi officina" di cui al paragrafo 1, lettere f) e g) si applicano soltanto nei confronti delle navi e delle navi officina: - che sono immatricolate o registrate in Israele o in uno Stato membro della Comunita', - che battono bandiera di Israele o di uno Stato membro della Comunita', - che appartengono almeno per meta' a cittadini di Israele o di uno Stato membro della Comunita' o ad una societa' la cui sede principale e' situata in Israele in uno di detti Stati, di cui il dirigente o i dirigenti, il presidente del consiglio di amministrazione o di vigilanza e la maggioranza dei membri di tali consigli sono cittadini di Israele o di Stati membri della Comunita' e di cui, inoltre, per quanto riguarda le societa' di persone o le societa' a responsabilita' limitata, almeno la meta' del capitale appartiene a detti Stati, a Israele, a loro enti pubblici o cittadini, - il cui comandante ed i cui ufficiali sono tutti cittadini di Israele o di Stati membri della Comunita', - e il cui equipaggio e' composto, almeno per il 75%, di cittadini di Israele o di Stati membri della Comunita'. 3. Le espressioni "Israele " e la "Comunita'" comprendono anche le acque territoriali di Israele e degli Stati membri della Comunita'. Le navi operanti in alto mare, comprese le "navi officina" a bordo delle quali viene effettuata la trasformazione o la lavorazione dei prodotti della loro pesca, sono considerate parte del territorio della Comunita' o di Israele, purche' ricorrano le condizioni di cui al paragrafo 2.

Protocollo n. 4 - art. 5

Articolo 5 Prodotti sufficientemente lavorati o trasformati 1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 2 i prodotti che non sono interamente ottenuti nella Comunita' o in Israele sono considerati ivi sufficientemente lavorati o trasformati quando sono soddisfatte le condizioni enunciate nell'elenco di cui all'Allegato II, in combinazione con le note dell'Allegato I. Dette condizioni stabiliscono, per tutti i prodotti contemplati o meno dall'Accordo, la lavorazione o la trasformazione alla quale devono essere sottoposti i materiali non originari impiegati nella fabbricazione di detti prodotti, e si applicano solo a detti materiali. Ne consegue pertanto che, se un prodotto che ha acquisito il carattere originario poiche' soddisfa le condizioni indicate nell'elenco per detto prodotto e' impiegato nella fabbricazione di un altro prodotto, le condizioni applicabili al prodotto in cui esso e' incorporato non gli si applicano, e non sono presi in considerazione i materiali non originari che possono essere stati impiegati nella sua fabbricazione. 2. In deroga al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 12, paragrafo 4, i materiali non originari che, conformemente alle condizioni indicate nell'elenco per un dato prodotto, non dovrebbero essere impiegati nella fabbricazione di detto prodotto possono tuttavia essere utilizzati a condizione che: a) il loro valore complessivo non superi il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto; b) laddove nell'elenco sono indicate una o piu' percentuali per il valore massimo dei materiali non originari, dette percentuali non vengano superate a seguito dell'applicazione del presente paragrafo. Il presente paragrafo non si applica ai prodotti dei capitoli 50-63 del Sistema armonizzato. 3. I paragrafi 1 e 2 si applicano fatto salvo l'articolo 6.

Protocollo n. 4 - art. 6

Articolo 6 Operazioni di lavorazione o trasformazione insufficienti 1. Le seguenti lavorazioni o trasformazioni sono considerate insufficienti a conferire il carattere di prodotto originario, a prescindere dal fatto che siano soddisfatti o meno i requisiti di cui all'articolo 5: a) le manipolazioni destinate ad assicurare la conservazione come tali delle merci durante il loro trasporto e magazzinaggio (ventilazione, spanditura, essiccazione, refrigerazione, immersione in acqua salata, solforata o addizionata di altre sostanze, estrazione di parti avariate e operazioni analoghe); b) le semplici operazioni di spolveratura, vagliatura, cernita, selezione, classificazione, assortimento (ivi inclusa la composizione di serie di merci), lavaggio, verniciatura, riduzione in pezzi; c) (i) il cambiamento di imballaggi, nonche' le divisioni e le riunioni di colli; (ii) le semplici operazioni di messa in bottiglie, boccette, sacchi, nonche' la semplice sistemazione in astucci e scatole, o su tavolette, ecc., e ogni altra semplice operazione di condizionamento; d) l'apposizione sui prodotti o sui loro imballaggi di marchi, etichette o altri segni distintivi similari; e) la semplice miscela di prodotti anche di specie diverse, quando uno o piu' componenti della miscela non rispondano alle condizioni fissate nel presente protocollo per poter essere considerati originari della Comunita' o di Israele; f) la semplice riunione di parti allo scopo di formare un prodotto completo; g) il cumulo di due o piu' operazioni indicate nelle lettere da a) a f); h) la macellazione degli animali.

Protocollo n. 4 - art. 7

Articolo 7 Unita' da prendere in considerazione 1. L'unita' da prendere in considerazione per l'applicazione delle disposizioni del presente protocollo e' il prodotto adottato come unita' di base per determinare la classificazione secondo la nomenclatura del sistema armonizzato. Ne consegue che: a) quando un prodotto composto da un gruppo o da una serie di articoli e' classificato, secondo il sistema armonizzato, in un'unica voce, l'intero complesso costituisce l'unita' da prendere in considerazione; b) quando una spedizione consiste in vari prodotti fra loro identici, classificati nella medesima voce del sistema armonizzato, nell'applicare le disposizioni del presente protocollo ogni prodotto va considerato singolarmente. 2. Ogni qualvolta, conformemente alla regola generale 5 del sistema armonizzato, si considera che l'imballaggio formi un tutto unico con il prodotto ai fini della classificazione, detto imballaggio viene preso in considerazione anche per la determinazione dell'origine.

Protocollo n. 4 - art. 8

Articolo 8 Accessori, pezzi di ricambio e utensili Gli accessori, pezzi di ricambio e utensili che vengono consegnati con un'attrezzatura, una macchina, un apparecchio o un veicolo, fanno parte del loro normale equipaggiamento e il cui prezzo e' compreso in quello di questi ultimi o non e' fatturato a parte sono considerati un tutto unico con l'attrezzatura, la macchina, l'apparecchio o il veicolo in questione.

Protocollo n. 4 - art. 9

Articolo 9 Assortimenti Gli assortimenti, ai sensi della regola generale 3 del sistema armonizzato, sono considerati originari a condizione che tutti i prodotti che li compongono siano originari. Tuttavia, un assortimento composto di prodotti originari e non originari e' considerato originario nel suo insieme, a condizione che il valore dei prodotti non originari non superi il 15% del prezzo franco fabbrica dell'assortimento.

Protocollo n. 4 - art. 10

Articolo 10 Elementi neutri Allo scopo di determinare se un prodotto e' originario della Comunita' o di Israele, non e' necessario accertare l'origine dell'energia elettrica, del combustibile, degli impianti, delle macchine e degli utensili utilizzati per la fabbricazione di tale prodotto, ne' delle merci impiegate nel corso della produzione ma che non entrano, ne' sono destinate a entrare, nella composizione finale dello stesso.

Protocollo n. 4 - art. 11

Articolo 11 Principio della territorialita' Le condizioni stabilite nel titolo II, relative all'acquisizione del carattere di prodotto originario, vanno rispettate senza interruzione nella Comunita' o in Israele. A tal fine, l'acquisizione del carattere di prodotto originario si considera interrotta quando le merci che sono state oggetto di lavorazione o trasformazione nella Parte interessata hanno lasciato il territorio di detta Parte, salvo quanto previsto agli articoli 12 e 13.

Protocollo n. 4 - art. 12

Articolo 12 Lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di una delle Parti 1. L'acquisizione del carattere di prodotto originario in una delle Parti alle condizioni enunciate nel titolo II non e' pregiudicata da lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori di detta Parte su merci ivi successivamente reimportate, sempre che: a) detti materiali siano totalmente ottenuti nella Parte in questione o siano stati ivi sottoposti a lavorazioni o trasformazioni superiori alle operazioni insufficienti elencate nell'articolo 6 anteriormente alla loro esportazione; e b) possa essere addotta alle autorita' doganali la prova soddisfacente che: i) le merci reimportate sono il prodotto della lavorazione o trasformazione dei materiali esportati; ii) il valore aggiunto totale acquisito al di fuori della Parte in questione in conseguenza dell'applicazione del presente articolo non supera il 10% del prezzo franco fabbrica del prodotto finito per il quale si chiede il riconoscimento del carattere originario. 2. Ai fini dell'applicazione del paragrafo 1, le condizioni enunciate nel titolo II concernenti l'acquisizione del carattere di prodotto originario non si applicano alle lavorazioni o trasformazioni effettuate al di fuori della Parte in questione. Tuttavia, qualora nell'elenco di cui all'Allegato II si applichi una regola che stabilisce il valore massimo di tutti i materiali non originari utilizzati per determinare il carattere originario del prodotto finito, il valore totale dei materiali non originari utilizzati nella Parte in questione e il valore aggiunto totale acquisito al di fuori di detta Parte in conseguenza dell'applicazione del presente articolo, considerati globalmente, non devono superare la percentuale indicata. 3. Ai fini dell'applicazione dei paragrafi 1 e 2 per "valore aggiunto totale" s'intendono tutti i costi accumulati al di fuori della Parte in questione, compreso il valore totale dei materiali ivi aggiunti. 4. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti che non soddisfano le condizioni elencate nella regola corrispondente figurante nell'elenco e che possono essere considerati sufficientemente lavorati o trasformati solo in conseguenza dell'applicazione della tolleranza generale di cui all'articolo 5, paragrafo 2. 5. I paragrafi 1 e 2 non si applicano ai prodotti dei capitoli 50-63 del Sistema armonizzato.

Protocollo n. 4 - art. 13

Articolo 13 Reimportazione delle merci I prodotti originari esportati dalla Comunita' o da Israele verso un paese terzo e successivamente reimportati sono considerati come se non avessero mai lasciato la Parte in questione a condizione che si possa addurre alle autorita' doganali la prova soddisfacente: a) che le merci reimportate sono le stesse che erano state esportate, e b) che esse non sono state sottoposte ad alcuna operazione, oltre a quelle necessarie per conservarle in buono stato durante la loro permanenza nel paese in questione o nel corso dell'esportazione.

Protocollo n. 4 - art. 14

Articolo 14 Trasporto diretto 1. Il trattamento preferenziale previsto dall'Accordo si applica unicamente ai prodotti e ai materiali trasportati tra i territori della Comunita' e di Israele senza attraversare altri territori. Tuttavia, il trasporto dei prodotti originari di Israele o della Comunita' in una sola spedizione non frazionata puo' effettuarsi con attraversamento di territori diversi da quelli della Comunita' o di Israele, all'occorrenza con trasbordo o deposito temporaneo in tali territori, a condizione che i prodotti rimangano sotto la sorveglianza delle autorita' doganali dello Stato di transito o di deposito e non vi subiscano altre operazioni a parte lo scarico e il ricarico o le operazioni destinate a garantirne la conservazione in buono stato. I prodotti originari di Israele o della Comunita' possono essere trasportati mediante tubazioni attraverso territori diversi da quelli della Comunita' o di Israele. 2. La prova che le condizioni di cui al paragrafo 1 sono state soddisfatte viene fornita alle autorita' doganali del paese importatore presentando: a) una polizza di carico cumulativa rilasciata nel paese di esportazione con la quale e' effettuato l'attraversamento del paese di transito; oppure b) un certificato rilasciato dalle autorita' doganali del paese di transito contenente: i) una descrizione esatta delle merci; ii) la data di scarico o di ricarico delle merci e, se del caso, il nome delle navi utilizzate, e iii) la certificazione delle condizioni in cui e' avvenuta la sosta delle merci nel paese di transito, ovvero, c) in mancanza di questi documenti, qualsiasi documento probatorio.

Protocollo n. 4 - art. 15

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