LEGGE 3 febbraio 1997, n. 31
Entrata in vigore della legge: 4/3/1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e lo Stato di Israele, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati, atto finale con dichiarazioni e scambi di lettere, fatto a Lussemburgo il 20 novembre 1995.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 85 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 8 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
VISTO, il Guardasigilli: FLICK
Accordo - art. 1
ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LO STATO DI ISRAELE, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominati "Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunita'", da una parte, e LO STATO DI ISRAELE, in appresso denominato "Israele", dall'altra, CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali esistenti tra la Comunita', i sui Stati membri e Israele e dei valori che li accomunano; CONSIDERANDO che la Comunita', i suoi Stati membri e Israele desiderano rafforzare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocita' e sul partenariato e integrare ulteriormente l'economia israeliana in quella europea; CONSIDERANDO l'importanza che le Parti attribuiscono al principio della liberta' economica e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, in particolare al rispetto dei diritti umani e della democrazia, che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione; CONSAPEVOLI della necessita' di unire i loro sforzi per rafforzare la stabilita' politica e lo sviluppo economico attraverso un'incentivazione della cooperazione regionale; DESIDERANDO istituire e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse: DESIDERANDO mantenere e intensificare il dialogo in campo economico, scientifico e tecnologico, culturale, nel campo degli audiovisivi e in campo sociale a vantaggio delle Parti; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e da Israele a favore del libero scambio e in particolare del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), definiti nell'ambito dei negoziati dell'Uruguay Round; CONVINTI che il presente Accordo di associazione creera' un clima propizio allo sviluppo delle loro relazioni economiche, in particolare per quanto riguarda gli scambi, gli investimenti e la cooperazione economica e tecnologica, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1 1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e Israele, dall'altra. 2. Il presente Accordo si prefigge i seguenti obiettivi: - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche tra le Parti; - promuovere, tra l'altro attraverso l'espansione degli scambi di beni e di servizi, la reciproca liberalizzazione del diritto di stabilimento, l'ulteriore graduale liberalizzazione degli appalti pubblici, la libera circolazione dei capitali e l'intensificazione della cooperazione in campo scientifico e tecnologico, l'armonioso sviluppo delle relazioni economiche tra la Comunita' e Israele, favorendo in tal modo il progresso dell'attivita' economica, il miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro e l'aumento della produttivita' e della stabilita' finanziaria nella Comunita' e in Israele; - incentivare la cooperazione regionale al fine di consolidare la pacifica coesistenza e la stabilita' politica ed economica; - promuovere la cooperazione in altri campi di reciproco interesse.
Accordo - art. 2
Articolo 2 Le relazioni tra le Parti, cosi' come tutte le disposizioni del presente Accordo, si fondano sul rispetto dei diritti umani e dei principi democratici, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituisce un elemento essenziale dell'Accordo.
Accordo - art. 3
Articolo 3 1. Tra le Parti si istituisce un dialogo politico continuativo che consolida le loro relazioni, contribuisce allo sviluppo di un partenariato duraturo e incentiva la solidarieta' e la reciproca comprensione. 2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a: - sviluppare una migliore comprensione reciproca e a una progressiva convergenza di posizioni sulle questioni internazionali, in particolare su quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una delle Parti; - permettere a ciascuna delle Parti di tener conto della posizione e degli interessi dell'altra; - promuovere la stabilita' e la sicurezza regionale.
Accordo - art. 4
Articolo 4 Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse e punta a porre le premesse per nuove forme di cooperazione attraverso le quali raggiungere obiettivi comuni, quali in particolare la pace, la sicurezza e la democrazia.
Accordo - art. 5
Articolo 5 1. Il dialogo politico favorisce il perseguimento di iniziative congiunte e si svolge in particolare: a) a livello ministeriale; b) a livello di alti funzionari (direttori politici) tra rappresentanti di Israele, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra; c) attraverso la piena utilizzazione di tutti i canali diplomatici, soprattutto tramite incontri convocati a scadenze regolari tra funzionari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi; d) attraverso il sistematico aggiornamento di Israele, che contraccambiera' nel modo adeguato, sulle questioni relative alla politica estera e della sicurezza comune; e) con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo. 2. Tra il Parlamento europeo e la Knesset israeliana si instaura un dialogo politico.
Accordo - art. 6
Articolo 6 1. La zona di libero scambio tra la Comunita' e Israele viene consolidata secondo le modalita' indicate nel presente Accordo e in conformita' con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominati GATT. 2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si utilizzano la nomenclatura combinata delle merci e la tariffa doganale israeliana.
Accordo - art. 7
Articolo 7 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e di Israele diversi da quelli specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' europea e, per quanto riguarda i prodotti originari di Israele, diversi da quelli specificati nell'Allegato I del presente Accordo.
Accordo - art. 8
Articolo 8 Negli scambi tra la Comunita' e Israele non sono ammessi dazi doganali all'importazione e all'esportazione, ne' tasse di effetto equivalente. Tale divieto si applica anche ai dazi doganali di natura fiscale.
Accordo - art. 9
Articolo 9 1. a) Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunita', di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci originarie di Israele elencate nell'Allegato II del presente Accordo, fatta eccezione per quelle elencate nell'Allegato III. b) Tale elemento agricolo si calcola in base agli scarti tra i prezzi sul mercato della Comunita' dei prodotti agricoli considerati come utilizzati nella produzione di dette merci e il prezzo delle importazoni provenienti dai paesi terzi, qualora il costo totale di tali prodotti di base sia piu' elevato nella Comunita'. L'elemento agricolo puo' configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. Qualora l'elemento agricolo sia stato oggetto di tariffazione, esso e' sostituito dal dazio specifico corrispondente. 2. a) Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte di Israele, di un elemento agricolo per quanto riguarda le merci originarie della Comunita' elencate nell'Allegato IV, fatta eccezione per quelle elencate nell'Allegato V. b) Tale elemento agricolo si calcola, mutatis mutandis, secondo i criteri di cui al paragrafo 1, lettera b). Esso puo' configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. c) Israele puo' ampliare l'elenco delle merci cui si applica tale elemento agricolo, a condizione che le merci siano diverse da quelle elencate nell'Allegato V e siano comprese tra quelle di cui all'Allegato II del presente Accordo. Prima di essere adottato, detto elemento agricolo e' comunicato per esame al Comitato di associazione, che puo' prendere qualsiasi decisione sia necessaria. 3. In deroga all'articolo 8, la Comunita' e Israele possono applicare alle merci elencate rispettivamente negli allegati III e V i dazi indicati in corrispondenza di ciascuna merce. 4. Qualora negli scambi tra la Comunita' e Israele l'imposizione applicabile a un prodotto agricolo di base venga ridotta, o a seguito di reciproche concessioni per quanto riguarda i prodotti agricoli trasformati, gli elementi agricoli applicati in conformita' dei paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti. 5. La riduzione di cui al paragrafo 4, l'elenco dei prodotti interessati e, se del caso, i contingenti tariffari cui si applica la riduzione sono stabiliti dal Consiglio di associazione. 6. L'elenco delle merci soggette a concessioni sotto forma di riduzione dell'elemento agricolo negli scambi tra la Comunita' e Israele, nonche' la misura di dette concessioni sono riportati nell'Allegato VI.
Accordo - art. 10
Articolo 10 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e di Israele elencati nell'Allegato II del trattato che istituisce la Comunita' europea.
Accordo - art. 11
Articolo 11 La Comunita' e Israele attuano progressivamente una maggiore liberalizzazione negli scambi di prodotti agricoli di comune interesse delle Parti. A decorrere dal 1› gennaio 2000, la Comunita' e Israele esaminano la situazione al fine di fissare le misure che la Comunita' e Israele dovranno applicare a decorrere dal 1› gennaio 2001 conformemente al presente obiettivo.
Accordo - art. 12
Articolo 12 I prodotti agricoli originari di Israele elencati nel protocollo n. 1 e nel protocollo n. 3 importati nella Comunita' sono soggetti alle disposizioni di cui ai suddetti protocolli.
Accordo - art. 13
Articolo 13 I prodotti agricoli originari della Comunita' elencati nel protocollo n. 2 e nel protocollo n. 3 importati in Israele sono soggetti alle disposizioni di cui ai suddetti protocolli..
Accordo - art. 14
Articolo 14 Fatte salve le disposizioni dell'articolo 11 e tenendo conto dei flussi di scambio dei prodotti agricoli tra le Parti, nonche' della loro particolare importanza, la Comunita' e Israele esaminano, nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e in maniera ordinata e reciproca, la possibilita' di accordarsi ulteriori concessioni.
Accordo - art. 15
Articolo 15 La Comunita' e Israele esaminano, entro tre anni dall'entrata in vigore dell'Accordo, la possibilita' di accordarsi vicendevolmente e nel reciproco interesse concessioni per quanto riguarda gli scambi di prodotti della pesca.
Accordo - art. 16
Articolo 16 Tra la Comunita' e Israele non e' ammessa alcuna restrizione quantitativa all'importazione, ne' alcuna misura d'effetto equivalente.
Accordo - art. 17
Articolo 17 Tra la Comunita' e Israele non e' ammessa alcuna restrizione quantitativa all'esportazione, ne' alcuna misura d'effetto equivalente.
Accordo - art. 18
Articolo 18 1. I prodotti originari di Israele non beneficiano, all'importazione nella Comunita', di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. 2. Le disposizioni del presente Accordo si applicano senza pregiudizio di quelle di cui al regolamento (CEE) n. 1911/91 del Consiglio del 26 giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto comunitario alle Isole Canarie.
Accordo - art. 19
Articolo 19 1. Le Parti si astengono dall'introdurre qualsiasi misura o prassi di natura fiscale interna che istituisca, direttamente o indirettamente, discriminazioni tra i prodotti di una Parte e i prodotti analoghi originari dell'altra Parte. 2. I prodotti esportati verso il territorio di una delle Parti non possono beneficiare di un rimborso delle imposte interne indirette superiore all'ammontare delle imposte indirette cui sono stati direttamente o indirettamente assoggettati.
Accordo - art. 20
Articolo 20 1. Qualora vengano istituite norme specifiche a seguito dell'applicazione della sua politica agricola o di una modifica delle norme esistenti, o qualora vengano modificate o prorogate le disposizioni relative all'applicazione della sua politica agricola, la Parte in questione puo' modificare le disposizioni derivanti dall'Accordo in relazione ai prodotti oggetto di tali norme o modifiche. 2. Nei casi suddetti la Parte in questione tiene debito conto degli interessi dell'altra Parte. A tal fine le Parti possono reciprocamente consultarsi nell'ambito del Consiglio di associazione.
Accordo - art. 21
Articolo 21 1. Il presente accordo non osta al mantenimento o all'istituzione di unioni doganali, di zone di libero scambio o di accordi sugli scambi transfrontalieri, se non nella misura in cui essi alterano le condizioni commerciali previste dal presente Accordo. 2. Nell'ambito del Comitato di associazione si tengono consultazioni tra la Comunita' e Israele in merito agli accordi istitutivi di unioni doganali o zone di libero scambio e, se del caso, in merito ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel caso in cui un paese terzo entri a far parte dell'Unione, si svolgono consultazioni di questo tipo per garantire che si tenga conto dei reciproci interessi della Comunita' e di Israele.
Accordo - art. 22
Articolo 22 Qualora una delle Parti constati che negli scambi con l'altra Parte si verificano pratiche di dumping, ai sensi dell'articolo VI del GATT, essa puo' adottare le misure adeguate contro tali pratiche in conformita' dell'Accordo relativo all'applicazione dell'articolo VI dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio e della propria pertinente legislazione interna, alle condizioni e secondo le procedure di cui all'articolo 25.
Accordo - art. 23
Articolo 23 Qualora un prodotto sia importato in quantita' maggiorate e in condizioni tali da provocare o minacciare di provocare: - pregiudizio grave ai produttori nazionali di prodotti analoghi o direttamente concorrenziali nel territorio di una delle Parti, o - gravi problemi in qualsiasi settore dell'economia, o - difficolta' che potrebbero causare un grave deterioramento della situazione economica di una regione, la Comunita' o Israele possono adottare le opportune misure alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 25.
Accordo - art. 24
Articolo 24 Qualora l'osservanza delle disposizioni dell'articolo 17 comporti: i) la riesportazione verso un paese terzo di un prodotto oggetto nella Parte esportatrice di restrizioni quantitative all'esportazione, di dazi all'esportazione o di misure d'effetto equivalente, o ii) una penuria grave, o la minaccia di penuria grave, di un prodotto essenziale per la Parte esportatrice, e qualora le circostanze di cui sopra diano luogo, o possano dar luogo, a gravi difficolta' per la Parte esportatrice, quest'ultima puo' adottare le opportune misure, alle condizioni e secondo le procedure specificate nell'articolo 25. Dette misure hanno carattere non discriminatorio e sono eliminate quando la situazione non ne giustifica piu' il mantenimento.
Accordo - art. 25
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