LEGGE 3 febbraio 1997, n. 32
Entrata in vigore della legge: 4/3/1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo degli Emirati arabi uniti sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto ad Abu Dhabi il 22 gennaio 1995.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 14 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Agreement
Agreement Parte di provvedimento in formato grafico
Protocol
Protocol Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DEGLI EMIRATI ARABI UNITI SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo degli Emirati Arabi Uniti (qui di seguito denominati collettivamente Parti Contraenti o individualmente Parte Contraente), Desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti da parte di investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e, Riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, in base agli Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali e favoriranno la prosperita' delle due Parti Contraenti, Hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. per "investimento" si intende ogni attivita' investita dal governo ovvero da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra, in conformita' alle leggi, ai regolamenti ed alle prassi amministrative di quest'ultima. Senza pregiudicare tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' in rem, quali ipoteche, vincoli, pegni, usufrutto e diritti simili; b) titoli azionari ed obbligazionari di Societa' o diritti o interessi di altro tipo in tali Societa', prestiti e titoli emessi da un Parte Contraente o da una sua persona fisica o giuridica, nonche' profitti trattenuti allo scopo di essere reinvestiti; c) diritti su valori monetari o su prestazioni aventi un valore economico connessi ad investimenti; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, design industriali ed altri diritti di proprieta' industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento; e) ogni diritto di natura finanziaria conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti, comprese quelli di ricerca per estrazione e sfruttamento di risorse naturali. Qualsiasi modifica della forma in cui i beni sono investiti non influisce sulla loro classificazione come investimenti a condizione che tale modifica non sia contraria al riconoscimento, se avvenuto, concesso in relazione ai beni originariamente investiti. 2. Per "investitore", si intende il governo di una Parte Contraente ovvero qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. 3. Per "persona fisica", si intende con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi persona fisica che abbia la cittadinanza di quello Stato secondo il suo ordinamento. 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi entita' costituita in conformita' alle leggi dello Stato e da questo riconosciuta quale persona giuridica, come imprese pubbliche o private, societa' a responsabilita' limitata, associazioni di affari, autorita', partnership, fondazioni, aziende, istituzioni, enti, agenzie, fondi di sviluppo, imprese, cooperative ed organizzazioni o altre entita' simili, indipendentemente dal fatto che la responsabilita' sia limitata o meno; e qualsiasi entita' costituita e riconosciuta al di fuori della giurisdizione di una Parte Contraente quale persona giuridica ed in cui detta Parte o qualsiasi persona giuridica fra le sue nazionali o persona giuridica costituita all'interno della sua giurisdizione abbia un interesse predominante. 5. Per "redditi" si intendono le somme fruttate da un investimento, ivi compresi in particolare, sebbene non in via esclusiva, profitti o interessi, utili da capitale, dividendi, royalties o commissioni e pagamenti in natura, inclusi gli utili derivanti da reinvestimenti. 6. Per "territorio" si intende, oltre alle zone racchiuse entro i confini terrestri, le zone marittime. Queste ultime comprendono altresi' le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranita', o esercitano, secondo il diritto internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione. 7. Il termine "attivita' connesse" comprende l'organizzazione, il controllo, la gestione, il mantenimento e la cessione di persone giuridiche, filiali, agenzie, uffici, fabbriche ed altre strutture per la gestione degli affari; la stipula, l'esecuzione ed l'imposizione coattiva dei contratti; l'acquisizione, l'uso, la protezione e la cessione di qualsiasi tipo di proprieta' ivi compresi i diritti di proprieta' intellettuale ed industriale; l'assunzione di prestiti, l'acquisto e l'emissione di azioni di partecipazione e l'acquisto di valuta estera per importazioni. 8. Con il termine "valuta liberamente utilizzabile" si intende qualsiasi valuta che sia ampiamente utilizzata per effettuare pagamenti in transazioni internazionali e per cui esistono acquirenti sui principali mercati di cambio.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Promozione e protezione degli investimenti 1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno e creeranno condizioni favorevoli per gli investitori dell'altra Parte Contraente per l'effettuazione di investimenti nel proprio territorio e, nell'esercizio dei poteri loro conferiti in conformita' alle loro leggi, regolamenti e prassi amministrative, dovranno permettere detti investimenti ed attivita' connesse. 2. Una volta effettuati, gli investimenti godranno in ogni momento di piena protezione e sicurezza, in conformita' al diritto internazionale. 3. Ciascuna Parte Contraente dovra' garantire in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente fara' si' che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento, la cessazione, la liquidazione o la cessione degli investimenti o dei diritti relativi agli investimenti ed alle attivita' connesse, effettuate nel suo territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, non vengano in alcun modo colpiti o ostacolati da provvedimenti arbitrari, irragionevoli o discriminatori. 4. (i) Ciascuna Parte Contraente si adoperera' al fine di prendere le misure e le disposizioni di legge necessarie per la concessione di adeguate facilitazioni, incentivi ed altre forme di promozione degli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente. (ii) Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti saranno autorizzati a rivolgersi alle competenti autorita' del Paese ospite al fine di ottenere le adeguate facilitazioni, incentivi ed altre forme di promozione ed il Paese ospite dovra' fornire loro assistenza, consensi, approvazioni, licenze ed autorizzazioni in misura ed a condizioni che saranno di volta in volta determinate in conformita' alle leggi ed ai regolamenti del Paese ospite. 5. Con riferimento alle proprie politiche fiscali, ciascuna Parte Contraente dovrebbe adoperarsi al fine di accordare un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. 6. Le Parti Contraenti dovranno consultarsi periodicamente in materia di opportunita' di investimento nell'ambito del territorio dell'altra Parte Contraente nei vari settori dell'economia per determinare ove gli investimenti di una Parte Contraente nel territorio dell'altra possano essere piu' vantaggiosi nell'interesse di entrambe le Parti Contraenti. 7. Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente Accordo, le Parti Contraenti dovranno incoraggiare e facilitare la formazione e la creazione degli appropriati enti giuridici congiunti fra investitori delle Parti Contraenti per creare, sviluppare ed eseguire progetti di investimento nei diversi settori economici in conformita' alle leggi ed ai regolamenti del Paese ospite. 8. Gli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti dovranno essere autorizzati ad impiegare personale direttivo di loro fiducia, indipendentemente dalla nazionalita' e nella misura permessa dalla legge del Paese ospite. Le Parti Contraenti dovranno mettere a disposizione tutte le necessarie facilitazioni, ivi compresi l'emissione di visti e permessi di soggiorno per detto personale direttivo e le loro famiglie in conformita' alle leggi, ai regolamenti ed alle prassi amministrative delle due Parti Contraenti. 9. Ciascuna Parte Contraente rendera' pubbliche tutte le leggi, i regolamenti, le prassi amministrative e rendera' disponibili le informazioni concernenti le prassi e procedure amministrative che attengono o hanno effetto sugli investimenti.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 Clausola della nazione piu' favorita 1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi delle persone fisiche o giuridiche dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello piu' favorevole fra quelli riservati agli investimenti e relativi redditi delle proprie persone fisiche o giuridiche o delle persone fisiche e giuridiche di Stati terzi. 2. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investori dell'altra Parte Contraente, in materia di gestione, mantenimento, uso, godimento, acquisizione o cessione dei loro investimenti, o di qualsiasi altra attivita' connessa, un trattamento non meno favorevole di quello piu' favorevole fra quelli riservati ai loro propri investitori o agli investitori di qualsiasi Stato terzo.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Eccezione Le disposizioni del presente Accordo relative alla concessione di un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai propri investitori o a quelli di qualsiasi Stato terzo non dovranno essere interpretate in modo da obbligare una Parte Contraente ad estendere agli investitori dell'altra Parte Contraente il beneficio di qualsiasi trattamento, preferenza o privilegio che risulta da: 1) unioni doganali esistenti o future, unioni economiche o aree di libero scambio o aree comuni di tariffe esterne, unione monetaria o accordi internazionali analoghi, o altre forme di accordi regionali o sub-regionali, o intese di cooperazione di cui ciascuna delle due Parti Contraenti faccia parte o possa entrare a far parte; ovvero 2) adozione di un accordo volto a portare alla formazione o all'estensione di detta unione o area entro un ragionevole lasso di tempo; ovvero 3) accordi internazionali, regionali o sub-regionali o altre intese relative in tutto o in parte alla tassazione o ai movimenti di capitali o legislazione nazionale relativa in tutto o in parte alla tassazione; ovvero 4) un accordo della Parte Contraente con un altro Stato relativo al commercio transfrontaliero e volto a prevenire la doppia imposizione.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Risarcimento per danni o perdite 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altro tipo di conflitti armati, rivoluzioni, stati di emergenza nazionale, rivolte, insurrezioni, tumulti o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento colpito dovra' accordare a detti investitori, in materia di restituzioni, indennizzi, risarcimenti o altri riconoscimenti, un trattamento non meno favorevole di quello piu' favorevole fra quelli concessi ai suoi investitori ed agli investitori di un qualsiasi Stato terzo. 2. Fatto salvo quanto al paragrafo 1 del presente Articolo, gli investitori di una Parte Contraente che nel corso di uno degli eventi di cui a detto paragrafo abbiano subito danni o perdite nel territorio dell'altra Parte Contraente derivanti da: (a) sequestro dei loro investimenti o proprieta' da parte delle autorita'; (b) distruzione dei loro investimenti o proprieta' da parte delle autorita' non causato da combattimento o non richiesto dalla necessita' della situazione, si vedranno accordare un sollecito ed adeguato risarcimento per danni e perdite subite durante il periodo del sequestro o in conseguenza della distruzione della proprieta'. I relativi pagamenti verranno effettuati in valuta liberamente utilizzabile e saranno liberamente trasferibili senza indebito ritardo.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti o delle loro persone fisiche o giuridiche non saranno soggetti a sequestro, confisca o misure analoghe che possano limitare permanentemente o temporaneamente i connessi diritti di proprieta', possesso, controllo o godimento, salvo i casi in cui cio' sia specificamente disposto per legge o sulla base della decisione di un tribunale competente emanata in conformita' alle leggi in vigore. 2. Gli investimenti di persone fisiche e giuridiche di ciascuna delle due Parti Contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, congelati o sottoposti a misure aventi effetti equivalenti alla nazionalizzazione o all'esproprio nel territorio dell'altra Parte Contraente, ivi compresi l'imposizione di tasse, la vendita obbligatoria di tutto o parte di un investimento o l'impedimento o la privazione della sua gestione e del suo controllo. Tutte queste azioni fanno riferimento all'esproprio eccetto i casi in cui l'esproprio: (a) sia compiuto ai fini pubblici o interesse nazionale; (b) sia compiuto in conformita' a tutte le disposizioni e procedure di legge e non sia discriminatoria; (c) non violi alcuna specifica disposizione o clausola contrattuale o espropriazione contenute nell'Accordo di investimento fra le persone fisiche o giuridiche interessate e la parte che effettua l'esproprio; (d) sia effettuato in conformita' e regolamenti e sentenze emesse da corti o tribunali competenti; (e) l'investitore abbia il diritto di adire gli enti amministrativi o giuridici dell'altra Parte Contraente per assicurarsi che l'esproprio sia stato effettuato in conformita' ai principi della legislazione nazionale; (f) l'investitore abbia diritto di contestare l'esproprio o altre misure analoghe presso i tribunali competenti della Parte Contraente che ha adottato dette misure; (g) sia accompagnato da un immediato, pieno ed effettivo risarcimento. 3. Il giusto risarcimento sara' calcolato sulla base dell'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di nazionalizzazione o di esproprio sia stata annunciata o resa pubblica e sara' determinato in conformita' ai principi accettati di valutazione che portano al valore di mercato secondo i parametri di valutazione accettati a livello internazionale. Qualora detto valore di mercato non possa essere prontamente accertato, il risarcimento verra' calcolato in base al valore che esemplifica le attivita' dell'azienda. Il risarcimento dovra' comprendere un interesse calcolato sulla base del LIBOR semestrale maturato dalla data di nazionalizzazione o esproprio alla data del pagamento. Qualora non sia possibile giungere ad un accordo tra l'investitore e la Parte Contraente che ha la responsabilita', l'ammontare di detto compenso verra' calcolato secondo le procedure di composizione delle controversie di cui all'Articolo 9 del presente Accordo. Una volta determinato l'indennizzo, esso sara' corrisposto con sollecitudine e verra' emanata una autorizzazione per il rimpatrio in valuta convertibile. 4. Qualora una Parte Contraente nazionalizzi o espropri l'investimento di una persona giuridica costituita o autorizzata ai sensi della legge vigente nel territorio ed in cui l'altra Parte contraente o i suoi investitori possiedono azioni, titoli, obbligazioni o altri diritti di interesse, essa dovra' garantire un immediato, pieno ed effettivo risarcimento e permettere che esso sia rimpatriato. Detto risarcimento verra' determinato e corrisposto in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 5. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresi' applicarsi agli utili da investimento nonche', in caso di liquidazione, ai proventi della stessa. 6. Qualora le misure di cui al presente Articolo non siano piu' dichiarate applicabili nei termini fissati dalle relative leggi o regolamenti o dette misure siano state dichiarate dalle autorita' competenti non piu' compatibili con i fini pubblici o l'interesse nazionale, l'investitore interessato dovra', su sua richiesta, essere autorizzato a fare domanda per il recupero della proprieta' o del possesso degli investimenti colpiti.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Rimpatrio di capitali e redditi 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira', senza indebito ritardo e dopo che siano stati adempiuti tutti gli obblighi fiscali, ivi compresa l'imposta sul reddito, il trasferimento all'estero in qualsiasi valuta liberamente utilizzabile di: a) profitti netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili derivanti da investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente; b) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento; c) fondi destinati al rimborso di prestiti; d) remunerazioni e spettanze corrisposte alle persone fisiche dell'altra Parte Contraente autorizzate a prestare attivita' e servizi in relazione ad un investimento effettuato nel suo territorio; e) capitali spesi per la gestione e il deprezzamento del capitale inclusivi dei fondi aggiuntivi spesi per il mantenimento dell'investimento. 2. Senza limitare la portata dell'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo un trattamento tanto favorevole quanto quello accordato ai trasferimenti originati da investimenti effettuati da investitori di Stati Terzi. 3. I trasferimenti di cui agli Articoli 5, 6, 7 e 8 dovranno essere effettivi senza indebito ritardo. I tassi di cambio applicabili a detti trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo saranno al tasso di cambio vigente alla data del trasferimento.
Accordo - art. 8
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