LEGGE 3 febbraio 1997, n. 35
Entrata in vigore della legge: 5/3/1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo euromediterraneo che istituisce un'Associazione tra la Comunita' europea ed i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica tunisina, dall'altra, con cinque protocolli, sette allegati e atto finale, fatto a Bruxelles il 17 luglio 1995.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 96 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 7 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Accordo - art. 1
ACCORDO EUROMEDITERRANEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E I SUOI STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA TUNISINA, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea e del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, in appresso denominati "Stati membri", e LA COMUNITA' EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "Comunita'", da una parte, e LA REPUBBLICA TUNISINA, in appresso denominata "Tunisia", dall'altra, CONSIDERANDO l'importanza dei legami tradizionali fra la Comunita', i suoi Stati membri e la Tunisia e dei valori che li accomunano; CONSIDERANDO che la Comunita', gli Stati membri e la Tunisia desiderano rafforzare tali legami e instaurare relazioni durature basate sulla reciprocita', sul partenariato e sulla partecipazione allo sviluppo; CONSIDERANDO l'importanza che le Parti attribuiscono al rispetto dei principi della Carta delle Nazioni Unite e, in particolare, al rispetto dei diritti dell'uomo e delle liberta' politiche ed economiche che costituiscono il fondamento stesso dell'associazione; CONSIDERANDO le evoluzioni di carattere politico ed economico registrate negli ultimi anni sul continente europeo e in Tunisia; CONSIDERANDO i notevoli progressi compiuti dalla Tunisia e dal popolo tunisino nel perseguimento dei loro obiettivi di piena integrazione dell'economia tunisina nell'economia mondiale e della partecipazione alla comunita' degli Stati democratici; CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo, imperniato sulla cooperazione e sul dialogo, per garantire la stabilita' e la sicurezza nella regione euromediterranea; CONSAPEVOLI tanto dell'importanza delle relazioni instaurate in un quadro globale euromediterraneo quanto dell'obiettivo dell'integrazione tra i paesi del Magreb; TENENDO CONTO del diverso livello di sviluppo economico e sociale della Comunita' e della Tunisia e desiderando conseguire gli obiettivi dell'associazione tramite adeguate disposizioni del presente accordo; DESIDERANDO istituire e sviluppare un dialogo politico continuativo sulle questioni bilaterali e internazionali di comune interesse; TENENDO CONTO della volonta' della Comunita' di fornire alla Tunisia un sostegno significativo nei suoi programmi di riforma e di adeguamento dell'economia, nonche' di sviluppo sociale; CONSIDERANDO l'impegno assunto dalla Comunita' e dalla Tunisia a favore del libero scambio e del rispetto dei diritti e degli obblighi derivanti dall'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT); DESIDERANDO instaurare una cooperazione sostenuta da un dialogo continuativo in campo economico, sociale e culturale per giungere ad una migliore comprensione reciproca; CONVINTI che il presente accordo creera' un clima propizio allo sviluppo delle loro relazioni economiche, in particolare per quanto riguarda gli scambi e gli investimenti, strumenti indispensabili per la ristrutturazione economica e l'ammodernamento tecnologico, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Tunisia, dall'altra. 2. Il presente accordo si prefigge i seguenti obiettivi: - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta di consolidare le loro relazioni in tutti i campi che esse riterranno pertinenti a tale dialogo; - stabilire le condizioni per la progressiva liberalizzazione degli scambi di beni, di servizi e di capitali; - sviluppare gli scambi e stimolare l'espansione di relazioni economiche e sociali equilibrate tra le Parti, segnatamente attraverso il dialogo e la cooperazione, per favorire lo sviluppo e la prosperita' della Tunisia e del popolo tunisino; - incoraggiare l'integrazione nel Magreb e favorire gli scambi e la cooperazione tra la Tunisia e i paesi della regione; - promuovere la cooperazione in campo economico, sociale, culturale e finanziario.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Le relazioni tra le Parti, cosi' come tutte le disposizioni del presente accordo, si fondano sul rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo, cui si ispira la loro politica interna e internazionale e che costituiscono un elemento essenziale dell'accordo.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 1. Si istituisce un dialogo politico continuativo tra le Parti al fine di instaurare duraturi vincoli di solidarieta' che contribuiranno alla prosperita', alla stabilita' e alla sicurezza della regione mediterranea e svilupperanno un clima di comprensione e tolleranza tra culture. 2. Il dialogo politico e la cooperazione mirano in particolare a: a) facilitare il riavvicinamento tra le Parti attraverso lo sviluppo di una migliore comprensione reciproca e una regolare concertazione sulle questioni internazionali di reciproco interesse; b) permettere a ciascuna delle Parti di tenere conto della posizione e degli interessi dell'altra; c) promuovere il consolidamento della sicurezza e della stabilita' nella regione mediterranea e in particolare nel Magreb; d) consentire la messa a punto di iniziative comuni.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Il dialogo politico riguarda qualsiasi aspetto di comune interesse per le Parti e, piu' in particolare, le condizioni atte a garantire la pace, la sicurezza e lo sviluppo regionale sostenendo gli sforzi finalizzati alla cooperazione, soprattutto nell'ambito del Magreb.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Il dialogo politico si svolgera' a scadenze regolari e ogniqualvolta sara' necessario, in particolare a) a livello ministeriale, soprattutto nell'ambito del Consiglio di associazione; b) a livello di alti funzionari in rappresentanza della Tunisia, da una parte, e della Presidenza del Consiglio e della Commissione, dall'altra; c) attraverso la piena utilizzazione dei canali diplomatici, soprattutto tramite incontri convocati a scadenze regolari, consultazioni in occasione di riunioni internazionali e contatti tra rappresentanti diplomatici nei paesi terzi; d) se necessario, attraverso qualsiasi altra modalita' che possa contribuire all'intensificazione e all'efficacia di tale dialogo.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Nel corso di un periodo transitorio della durata massima di dodici anni a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, la Comunita' e la Tunisia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le modalita' indicate in appresso e in conformita' con le disposizioni dell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio del 1994 e degli altri accordi multilaterali sugli scambi di merci allegati all'accordo che istituisce l'Organizzazione mondiale del commercio, in appresso denominati GATT.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e della Tunisia diversi da quelli specificati nell'allegato II del trattato che istituisce la Comunita' europea.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 Negli scambi tra la Comunita' e la Tunisia non sono introdotti nuovi dazi doganali all'importazione ne' tasse di effetto equivalente.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 I prodotti originari della Tunisia sono ammessi all'importazione nella Comunita' in esenzione da dazi doganali e dalle tasse d'effetto equivalente e senza restrizioni quantitative o misure d'effetto equivalente.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento, da parte della Comunita', di un elemento agricolo all'importazione delle merci elencate nell'allegato 1 originarie della Tunisia. Tale elemento agricolo corrisponde agli scarti tra i prezzi sul mercato della Comunita' dei prodotti agricoli considerati come utilizzati nella produzione di dette merci e il prezzo delle importazioni provenienti dai paesi terzi, qualora il costo totale di tali prodotti di base sia piu' elevato nella Comunita'. L'elemento agricolo puo' configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. Tali scarti sono sostituiti, se del caso, da dazi specifici derivanti dalla tariffazione dell'elemento agricolo o da dazi ad valorem. Le disposizioni del capitolo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, mutatis mutandis, all'elemento agricolo. 2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano alla separazione, da parte della Tunisia, di un elemento agricolo nei dazi applicabili all'importazione dei prodotti figuranti all'allegato 2 originari della Comunita'. L'elemento agricolo puo' configurarsi come importo fisso o come dazio ad valorem. Le disposizioni del capitolo 2 applicabili ai prodotti agricoli si applicano, mutatis mutandis, all'elemento agricolo. 3. Per i prodotti di cui all'elenco n. 1 dell'allegato 2, originari della Comunita', la Tunisia applica all'entrata in vigore dell'accordo dazi doganali all'importazione e tasse di effetto equivalente non superiori a quelle in vigore il 1 gennaio 1995, nei limiti dei contingenti tariffari indicati in tale elenco. Nel corso dell'eliminazione dell'elemento industriale dei dazi, a norma delle disposizioni del paragrafo 4, i livelli dei dazi da applicare ai prodotti i cui contingenti tariffari saranno soppressi non potranno essere superiori a quelli in vigore al 1 gennaio 1995. 4. Per i prodotti di cui all'elenco n. 2 dell'allegato 2, originari della Comunita', la Tunisia elimina l'elemento industriale dei dazi secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3 dell'accordo per i prodotti dell'allegato 4. Per i prodotti di cui agli elenchi n. 1 e 3 dell'allegato 2 originari della Comunita', la Tunisia elimina l'elemento industriale dei dazi secondo le disposizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 3 dell'accordo per i prodotti dell'allegato 5. 5. Gli elementi agricoli applicati in conformita' dei paragrafi 1 e 2 possono essere ridotti qualora, negli scambi tra la Comunita' e la Tunisia, l'imposizione applicabile a un prodotto agricolo di base sia ridotta o qualora tali riduzioni derivino da reciproche concessioni relative ai prodotti agricoli trasformati. 6. La riduzione di cui al paragrafo 5, l'elenco dei prodotti interessati e, se del caso, i contingenti tariffari entro il cui limite si applica la riduzione sono stabiliti dal Consiglio di associazione.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 1. A decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sono soppressi i dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Tunisia ai prodotti originari della Comunita' diversi da quelli elencati negli allegati da 3 a 6. 2. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Tunisia ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato 3 sono progressivamente eliminati secondo il seguente calendario: All'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'85 % del dazio di base; Un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70 % del dazio di base; Due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 55 % del dazio di base; Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40 % del dazio di base; Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 25 % del dazio di base; Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i residui dazi sono eliminati. 3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Tunisia ai prodotti originari della Comunita' elencati negli allegati 4 e 5 sono progressivamente eliminati secondo i seguenti calendari: Per i prodotti elencati nell'allegato 4: All'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 92 % del dazio di base; Un anno dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'84 % del dazio di base; Due anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 76 % del dazio di base; Tre anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 68 % del dazio di base; Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60 % del dazio di base; Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 52 % del dazio di base; Sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 44 % del dazio di base; Sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 36 % del dazio di base; Otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 28 % del dazio di base; Nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20 % del dazio di base; Dieci anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 12 % del dazio di base; Undici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 4 % del dazio di base; Dodici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. Per i prodotti elencati nell'allegato 5: Quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'88 % del dazio di base; Cinque anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 77 % del dazio di base; Sei anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 66 % del dazio di base; Sette anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 55 % del dazio di base; Otto anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 44 % del dazio di base; Nove anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 33 % del dazio di base; Dieci anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 22 % del dazio di base; Undici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'11 % del dazio di base; Dodici anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo, i dazi rimanenti sono eliminati. 4. In caso di gravi difficolta' relative a un determinato prodotto, i calendari applicabili in conformita' del paragrafo 3 possono essere sottoposti a revisione di comune accordo tra le Parti a opera del Comitato d'associazione, fermo restando che il calendario per il quale e' stata chiesta la revisione non puo' essere prolungato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di dodici anni. Se il Comitato non ha preso alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla notifica della richiesta di revisione del calendario presentata dalla Tunisia, quest'ultima puo' sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno. 5. Per ciascun prodotto, il dazio di base rispetto al quale si devono apportare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 consiste nel dazio effettivamente applicato nei confronti della Comunita' il 1 gennaio 1995. 6. Qualora successivamente al 1 gennaio 1995 si applichi una riduzione tariffaria erga omnes, il dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 5 a decorrere dalla data in cui si applica detta riduzione. 7. La Tunisia comunica alla Comunita' i suoi dazi di base.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12 Le disposizioni degli articoli 10, 11 e 19, lettera b) non si applicano ai prodotti elencati nell'allegato 6. Il regime applicabile a tali prodotti sara' riesaminato dal Consiglio di associazione quattro anni dopo l'entrata in vigore dell'accordo.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13 Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali sulle importazioni si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.
Accordo - art. 14
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