DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 21 gennaio 1997, n. 23
Entrata in vigore del decreto: 4/3/1997
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 14 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88;
Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 17 gennaio 1997;
Sulla proposta del Ministro di grazia e giustizia;
E M A N A il seguente regolamento:
Art. 1
Definizione
1.Ai fini delle disposizioni del presente regolamento, per "decreto legislativo" si intende il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 88.
AVVERTENZA: I testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - L'art. 87, comma quinto, della Costituzione conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. - Il testo dell'art. 14 del D.Lgs. n. 88/1992 (Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili) e' il seguente: "Art. 14 (Regolamento di esecuzione). - 1. Entro centottanta giorni dalla pubblicazione del presente decreto, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, sono emanati uno o piu' regolamenti ai sensi dell'art. 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400, per disciplinare le modalita' di iscrizione nel registro dei revisori contabili e di cancellazione dallo stesso nonche' le modalita' di svolgimento del tirocinio e dell'esame e di esercizio del potere di vigilanza del Ministro di grazia e giustizia. 2. Il regolamento concernente le modalita' di svolgimento del tirocinio di cui all'art. 3, comma 3, e' emanato di concerto con i Ministri della funzione pubblica, del tesoro e delle partecipazioni statali". - Il comma 1, lettera a), dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possano essere emanati regolamenti per disciplinare l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per l'argomento del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, si veda in nota alle premesse.
Art. 2
Contenuto della domanda di iscrizione
2.Alla domanda e' allegata copia autentica dell'atto costitutivo con le eventuali modificazioni.
3.La sottoscrizione in calce alla domanda deve essere autenticata ai sensi dell'articolo 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.
Note all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 6 del citato D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88: "Art. 6 (Iscrizione delle societa' nel registro). - 1. Salvo quanto disposto dall'art. 8, comma 2, hanno diritto all'iscrizione nel registro le societa' che hanno la sede principale o una sede secondaria con rappresentanza stabile in Italia e rispondono ai seguenti requisiti: a) oggetto sociale limitato alla revisione e alla organizzazione contabile di aziende; b) rappresentanti la societa' nel controllo legale dei conti e maggioranza degli amministratori iscritti nel registro; c) nelle societa' regolate nei capi II, III e IV del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza numerica e per quote dei soci costituita da iscritti nel registro; d) nelle societa' regolate nei capi V, VI e VII del titolo V del libro V del codice civile, maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria spettante a persone fisiche iscritte nel registro; e) nelle societa' regolate nei capi V e VI del titolo V del libro V del codice civile, azioni nominative e non trasferibili mediante girata. 2. Per le societa' semplici si osservano le modalita' di pubblicita' previste dall'art. 2296 del codice civile. 3. Per le societa' iscritte nell'albo previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1975, n. 136, non e' richiesta l'iscrizione nel registro". - La legge 27 dicembre 1956, n. 1423, reca: "Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralita'". - Le legge 31 marzo 1965, n. 575, reca: "Disposizioni contro la mafia". - Si trascrive il testo dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15 (Norme sulla documentazione amministrativa e sulla legalizzazione e autenticazione di firme): "Art. 20 (Autenticazione delle sottoscrizioni). - La sottoscrizione di istanze da produrre agli organi della pubblica amministrazione puo' essere autenticata, ove l'autenticazione sia prescritta, dal funzionario competente a ricevere la documentazione, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale, o altro funzionario incaricato dal sindaco. L'autenticazione deve essere redatta di seguito alla sottoscrizione e consiste nell'attestazione, da parte del pubblico ufficiale, che la sottoscrizione stessa e' stata apposta in sua presenza, previo accertamento dell'identita' della persona che sottoscrive. Il pubblico ufficiale che autentica deve indicare le modalita' di identificazione, la data e il luogo della autenticazione, il proprio nome e cognome, la qualifica rivestita, nonche' apporre la propria firma per esteso ed il timbro dell'ufficio. Per l'autenticazione delle firme apposte sui margini dei fogli intermedi e' sufficiente che il pubblico ufficiale aggiunga la propria firma".
Art. 3
Presentazione della domanda
1.La domanda di cui all'articolo 2 e' presentata, con i documenti allegati, alla procura della Repubblica presso il tribunale del circondario in cui la societa' ha la sede principale o la sede secondaria con rappresentanza stabile.
2.Le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento si considerano presentate nella data di spedizione.
3.Il procuratore della Repubblica accerta l'assenza delle situazioni indicate nell'articolo 8 del decreto legislativo e trasmette, senza ritardo, le domande con i documenti allegati al Ministero di grazia e giustizia.
Art. 4
Iscrizione nel registro
1.All'esame delle domande delle societa' per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili provvede la commissione indicata nell'articolo 11 del regio decreto-legge 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517.
2.Su proposta della commissione e' emanato un decreto del direttore generale degli affari civili e delle libere professioni di iscrizione della societa' nel registro, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
FLICK, Ministro di grazia e giustizia
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 10 febbraio 1997
Atti di Governo, registro n. 106, foglio n. 11
Nota all'art. 4: - Si trascrive il testo dell'art. 11 del R.D.L. 24 luglio 1936, n. 1548, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1937, n. 517, recante "Disposizioni relative ai sindaci delle societa' commerciali", abrogato dall'art. 28 del D.Lgs. n. 88/1992, a decorrere dalla data di prima pubblicazione del registro dei revisori contabili. Alla formazione di tale registro si e' provveduto con D.M. 12 aprile 1995 (Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1995, n. 31-bis - 4a serie speciale): "Art. 11. - 1. E' istituito presso il Ministero di grazia e giustizia un ruolo aperto dei revisori ufficiali dei conti. 2. Una copia aggiornata di tale ruolo e' conservata presso le camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura. 3. La nomina a revisore e' disposta con decreto del Ministro Guardasigilli, su proposta di una commissione centrale composta: a) da un presidente, nominato dal Ministro di grazia e giustizia; b) dal direttore generale degli affari civili presso il Ministero di grazia e giustizia o da un suo delegato; c) da un funzionario del Ministero del tesoro; d) da un funzionario del Ministero del lavoro e della previdenza sociale; e) da un funzionario del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; f) da un funzionario della Banca d'Italia; g) da un rappresentante dell'Associazione fra le societa' italiane per azioni; h) da un rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; i) da un componente designato dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale in rappresentanza dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa delle professioni economico-amministrative. 4. Nel caso di assenza o impedimento del presidente, la commissione e' presieduta dal componente di cui alla lettera b) del comma 3. 5. I componenti di cui alle lettere da c) ad h) del comma 3 sono designati, rispettivamente, dai Ministri competenti, dal Governatore della Banca d'Italia, dal presidente dell'Associazione fra le societa' italiane per azioni, dal Presidente del Consiglio dei Ministri e sono preferibilmente scelti tra funzionari muniti della laurea in scienze economiche e commerciali. 6. Per ciascuno dei componenti di cui alle lettere c), d), e), f), g) ed i) del comma 3 sono altresi' designati due supplenti che siano in possesso dei medesimi requisiti. 7. I componenti supplenti partecipano alle riunioni della commissione in caso di assenza o impedimento dei componenti effettivi che sono rispettivamente chiamati a sostituire. Subentrano altresi' a questi ultimi nel caso di cessazione dell'incarico. 8. La commissione e' regolarmente costituita con la presenza di almeno cinque membri. 9. La commissione dura in carica cinque anni; i suoi componenti possono essere confermati".
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