LEGGE 18 febbraio 1997, n. 28
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
Adeguamento della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto.
3.Sono considerate regolari le operazioni relative a beni nazionali o comunitari giacenti o destinati ad essere introdotti nei luoghi indicati nel comma 8, ultimo periodo, dell'articolo 50 del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, abrogato dal comma 2, lettera h), del presente articolo, o comunque annotate sul registro di cui all'articolo 50, comma 5, del citato decreto-legge n. 331 del 1993, effettuate prima della data di entrata in vigore del decreto del Ministro delle finanze di cui all'articolo 50-bis, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 331 del 1993, introdotto dal comma 2, lettera i), del presente articolo, senza pagamento dell'imposta sul valore aggiunto.
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