DECRETO 27 dicembre 1996, n. 704

Type Decreto
Publication 1996-12-27
Ultimo aggiornamento 1997-03-06
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 21-3-1997

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266, concernente il riordinamento del Ministero della sanita';

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, concernente il regolamento per il riordinamento del Ministero della sanita';

Visto il decreto ministeriale 25 ottobre 1994, n. 761, concernente il regolamento per l'istituzione del servizio di controllo interno;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto l'articolo 1, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente misure di razionalizzazione della finanza pubblica;

Visto l'articolo 28, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n.52;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 1 agosto 1996, n. 518, relativo al regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, recante riordino del Ministero della sanita';

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Vsita la lettera n. 96/96/7.491/MG del 20 giugno 1996 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica;

Vista la lettera n. 15l5199 del 3 giugno 1996 del Ministero del tesoro;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, effettuata con nota n.100/55.05/8753 del 20 dicembre 1996;

Sulla proposta dei dirigenti generali competenti;

A D O T T A il seguente regolamento:

Art. 1

Ambito della disciplina

1.Il presente regolamento individua gli uffici centrali e periferici di livello dirigenziale del Ministero della sanita'.

AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.Lgs. 30 giugno 1993, n. 266, concerne il "Riordinamento del Ministero della sanita'", a norma dell'art. 1, comma 1, lettera h), della legge 23 ottobre 1992, n. 421. - Il D.P.R. 2 febbraio 1994, n. 196 reca il "Regolamento concernente il riordinamento del Ministero della sanita' in attuazione dell'art. 2, comma 2, del decreto legislativo 30 giugno 1993, n. 266". - Il D.M. 25 ottobre 1994, n. 761 concerne il "Regolamento per l'istituzione del Servizio di controllo interno". - Il D.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 reca "Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle Amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo". - Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, reca "Razionalizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il testo dell'art. 1, comma 10, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, concernente "Misure di razionalizzazione della finanza pubblica" e' il seguente: "10. Fino al 30 giugno 1997 e' fatto divieto alle amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, di individuare uffici di livello dirigenziale ulteriori rispetto a quelli gia' esistenti alla data del 1 agosto 1995. Il divieto non si applica alle regioni ed alle province autonome. Le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, per le quali, in base alle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo, non erano consentite la nomina a dirigente generale o qualifica equiparata, ovvero l'attribuzione dei relativi incarichi, non possono istituire posti in dotazione organica per tali qualifiche, ne', in altro modo, procedere alla nomina od all'attribuzione di incarichi per l'esercizio delle relative funzioni. E' fatta salva per le regioni, le province autonome e per gli enti locali, al di fuori delle vigenti piante organiche, la possibilita' di conferire incarichi di funzioni dirigenziali di livello generale ovvero apicali nell'ambito delle risorse di cui al comma 9". - Il testo dell'art. 28, comma 2, della legge 6 febbraio 1996, n. 52 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea - Legge comunitaria 1994), e' il seguente: "2. E' istituito presso il Ministero della sanita', nei limiti degli stanziamenti iscritti nello stato di previsione della spesa dello stesso Ministero e dei contingenti previsti dagli organici, un servizio di farmacovigilanza, denominato Dipartimento per la valutazione dei medicinali e la farmacovigilanza, analogo ai servizi di rilevazione e sorveglianza istituiti in ambito europeo, anche al fine di assicurare la sicurezza e il corretto uso dei farmaci. Il responsabile del Dipartimento deve rispondere a requisiti tecnici e scientifici, stabiliti con regolamento da emanare a cura del Ministro della sanita' in conformita' a quelli richiesti a livello internazionale tra i quali siano ricompresi rapporti di trasparenza con le aziende produttrici. Il Dipartimento si avvale dell'Istituto superiore di sanita', della Commissione unica del farmaco, del Consiglio superiore di sanita' delle regioni, delle unita' sanitarie locali, delle aziende ospedaliere, dei medici di medicina generale, delle farmacie, delle associazioni dei consumatori, delle aziende produttrici e degli informatori scientifici dei farmaci. Il Dipartimento provvede oltreche' all'espletamento di ogni altra funzione in materia farmaceutica e di presidi medico-chirurgici gia' di competenza del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci di cui all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, alla elaborazione di studi e ricerche sull'utilizzazione dei farmaci, sulla epidemiologia ed eziologia, sulla farmacovigilanza attiva e sulla interpretazione dei dati ottenuti nonche' alla predisposizione dei registri della popolazione per la farmacoepidemiologia da destinare alle regioni. Con il regolamento che definisce l'ordinamento delle competenze del Dipartimento sono modificate in conformita' le competenze del Dipartimento della prevenzione e dei farmaci definite all'art. 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196". - Il D.P.R. 1 agosto 1996, n. 518, reca il "Regolamento concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 2 febbraio 1994, n. 196, recante il riordino del Ministero della sanita'". - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreto interministeriale, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione".

Art. 2

Dipartimento della programmazione

1.Il Dipartimento e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale: Ufficio I - Affari generali, gestione del centro documentazione ed attivita' editoriale. Ufficio II - Ufficio di statistica. Ufficio III - Piano sanitario nazionale e livelli uniformi di assistenza. Ufficio IV - Ricerca sanitaria, sperimentazioni gestionali e Commissione per la ricerca sanitaria. Ufficio V - Fondo sanitario nazionale e definizione quota capitaria finanziamento. Ufficio VI - Investimenti immobiliari e tecnologici; progetti con investimenti CEE. Ufficio VII - Verifica di gestione e rendicontazione spesa. Ufficio VIII - Indicatori efficienza e verifica attivita'. Ufficio IX - Verifica attuazione piani sanitari regionali; vigilanza gestione USL e poteri sostitutivi; coordinamento nucleo SAR. Ufficio X - Sistema informativo sanitario. Ufficio XI - Centro elaborazione dati.

Art. 3

Dipartimento delle professioni sanitarie, delle risorse umane e tecnologiche in sanita' e dell'assistenza sanitaria di competenza statale.

1.Il Dipartimento e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale: Ufficio I - Affari generali; segreterie degli organi collegiali operanti nell'ambito delle competenze del Dipartimento; pubblicita' ed informazione sanitaria. Segreteria Commissione centrale esercenti le professioni sanitarie. Ufficio II - Attivita' contenziosa relativa al personale ed alle strutture del Servizio sanitario nazionale. Ufficio III - Professioni sanitarie: figure, profili, formazione, fabbisogno, esercizio, deontologia ed etica professionale, libera circolazione; formazione specialistica; formazione specifica in medicina generale; aggiornamento; professioni ed attivita' non regolamentate; esami abilitanti del personale infermieristico, tecnico e della riabilitazione; riconoscimento titoli; tariffe professionali; ordini e collegi professionali. Ufficio IV - Fabbisogno quali-quantitativo del personale del Servizio sanitario nazionale; stato giuridico ed economico; formazione ed aggiornamento; riconoscimento servizio sanitario prestato all'estero; approvazione regolamenti di cui all'articolo 4, comma 12, del decreto legislativo 30 settembre 1992, n. 502, e successive modificazioni. Ufficio V - Esami di idoneita' all'esercizio delle finzioni di direzione. Ufficio VI - Unita' sanitarie locali, aziende ospedaliere ed altri presidi sanitari pubblici e privati; strutture e servizi sanitari: requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi; modelli organizzativi; prestazioni; alte specialita'; ospedali di rilievo nazionale; stabilimenti termali; emergenza sanitaria; dispositivi medici ad esclusione dei dispositivi disinfettanti e chimici. Ufficio VII - Trapianti d'organo, di tessuti e cellule ed altri trattamenti terapeutici biotecnologici non medicinali; sangue; emoderivati escluse le specialita' medicinali derivate; fabbisogno; cessione eccedenze; laboratori e strutture trasfusionali; segreteria Commissione nazionale per il servizio trasfusionale. Ufficio VIII - Convenzioni internazionali; assistenza sanitaria in base ai regolamenti dell'Unione europea ed a convenzioni bilaterali e multilaterali di sicurezza sociale: rapporti normativi con gli Stati e con le regioni e province autonome italiane; prestazioni di alta specializzazione all'estero. Ufficio IX - Assistenza sanitaria in base ai regolamenti dell'Unione europea ed a convenzioni bilaterali e multilaterali di sicurezza sociale: rapporti finanziari con gli Stati e con regioni e province autonome italiane. Ufficio X - Assistenza sanitaria all'estero ai lavoratori italiani; assistenza sanitaria in Italia agli emigrati, agli apolidi, ai rifugiati politici ed agli stranieri. Ufficio XI - Assistenza sanitaria e medico legale: rapporti normativi, economico-finanziari e convenzionali. Idoneita' psicofisica al volo; comitato degli assistiti; formazione ed aggiornamento in pronto soccorso; centri di pronto soccorso aeroportuale; adempimenti amministrativi e contabili dell'Amministrazione centrale propri e per conto degli altri uffici; commissione d'appello per l'idoneita' al volo. Ufficio XII - Servizi assistenza sanitaria e medico legale nel Nord e Centro Italia; adempimenti amministrativi e contabili dell'Amministrazione centrale propri e per conto degli altri uffici; gestione contabilita' speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627. Ufficio XIII - Servizi assistenza sanitaria e medico-legale nel Sud Italia e nelle Isole; adempimenti amministrativi e contabili dell'Amministrazione centrale propri e per conto degli altri uffici; gestione contabilita' speciale di cui all'articolo 1 del decreto-legge 2 luglio 1982, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 settembre 1982, n. 627. Ufficio XIV - Ufficio medico legale; pareri medico-legali per pensioni privilegiate e ricorsi. Ufficio XV - Indennizzi ai soggetti danneggiati da complicanze a causa di vaccinazioni, trasfusioni e somministrazione di emoderivati.

Note all'art. 3: - Il testo dell'art. 4, comma 12, del D.Lgs. 30 settembre 1992, n. 502 e successive modifiche ed integrazioni (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421) e' il seguente: "12. Nulla e' innovato alla vigente disciplina per quanto concerne l'ospedale Galliera di Genova, l'Ordine Mauriziano e gli istituti ed enti che esercitano l'assistenza ospedaliera di cui agli articoli 40, 41 e 43, secondo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, fermo restando che l'apporto dell'attivita' dei suddetti presidi ospedalieri al Servizio sanitario nazionale e' regolamentato con le modalita' previste dal presente articolo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, i requisiti tecnico-organizzativi ed i regolamenti sulla dotazione organica e sull'organizzazione dei predetti presidi sono adeguati, per la parte compatibile, ai principi del presente decreto e a quelli di cui all'art. 4, comma 7, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, e sono approvati con decreto del Ministro della sanita'". - Si riporta di seguito il testo dell'art. 1 della legge 3 settembre 1982, n. 627 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 2 luglio 1982, n. 402, recante disposizioni urgenti in materia di assistenza sanitaria): "Art. 1. - Per le spese di gestione e di funzionamento dei servizi di assistenza sanitaria al personale navigante marittimo e dell'aviazione civile sono istituite, presso le sezioni di tesoreria dello Stato di Genova, Trieste e Napoli, apposite contabilita' speciali intestate ai dirigenti amministrativi preposti ai servizi di cui al sesto comma dell'art. 1 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n. 767. Le predette contabilita' speciali sono alimentate con aperture di credito da disporsi, anche in eccedenza al limite di somma stabilito dall'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, a favore degli stessi primi dirigenti amministrativi. Fino a quando gli adempimenti e le procedure di cui al presente comma non saranno perfezionati e comunque non oltre il 31 dicembre 1982, i commissari liquidatori continueranno ad assicurare le attivita' di gestione ai sensi dell'art. 1 del richiamato decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632. Il termine di cui al secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 1 luglio 1981, n. 344, e' fissato al 30 giugno 1983, fermi restando gli oneri a carico delle amministrazioni di assegnazione o di appartenenza del personale. Il termine di cui al terzo comma dell'art. 14 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, e' fissato al 31 dicembre 1984. I marittimi italiani, ingaggiati in base alla legge 4 aprile 1977, n. 135, ovvero tutto l'equipaggio ingaggiato in base alla richiamata legge sempre che sia composto da marittimi italiani in misura non inferiore a due terzi dell'intero equipaggio, sono assistiti ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 620, qualora l'armatore straniero, a domanda, abbia versato o versi i contributi di malattia nella misura prevista per le imprese di navigazione italiana. Qualora l'armatore straniero non presenti la domanda di cui al comma precedente, resta fermo quanto disposto dall'art. 1, terzo e quarto comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito in legge con modificazioni dalla legge 1 luglio 1981, n. 344. Le prestazioni economiche accessorie a quelle di malattia, non di competenza dell'I.N.P.S., erogate, all'estero o in navigazione, dalle soppresse gestioni sanitarie delle casse marittime e individuate con il decreto di cui all'art. 2 del decreto-legge 7 novembre 1981, n. 632, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 1981, n. 767, continuano ad essere assicurate al personale navigante dal Ministero della sanita'. All'art. 3, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1980, n. 618, dopo le parole 'dipendenti pubblici' sono aggiunte le seguenti: 'in attivita' di servizio o pensionati, compresi i familiari a carico o in cerca di prima occupazione' e dopo la parola 'limitrofo' sono aggiunte le seguenti: 'ovvero di usufruire, a carico dell'unita' sanitaria locale esistente nel territorio italiano limitrofo, delle altre prestazioni assicurate ai cittadini ivi residenti, salvo le limitazioni conseguenti alla stipula di convenzioni per la erogazione in territorio estero dell'assistenza in forma diretta, fissate con decreto del Ministro della sanita' al fine di evitare duplicazioni di assistenza sanitaria'. A partire dal 1 settembre 1982 i contributi dovuti, ai sensi della legge 2 maggio 1969, n. 302, e successive modifiche ed integrazioni, dai familiari residenti in Italia dei lavoratori emigrati e stagionali in Svizzera, nonche' dai lavoratori frontalieri ivi occupati e dai loro familiari residenti in Italia, sono versati, in rate semestrali, direttamente dagli interessati all'I.N.P.S .Le modalita' di versamento dei contributi e quelle di certificazione del diritto all'assistenza sanitaria da parte delle unita' sanitarie locali territorialmente competenti sono fissate con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro del tesoro. Fino al riordinamento del Ministero della sanita', per l'esercizio delle funzioni concernenti l'assistenza al personale navigante, ai cittadini italiani all'estero e agli stranieri in Italia, nonche' di quelle concernenti la prevenzione e la sicurezza del lavoro, sono istituite presso l'ufficio per l'attuazione della legge 23 dicembre 1978, n. 833, otto divisioni. Partimenti, in attesa del riordinamento del Ministero della sanita' e al fine di assicurare la migliore funzionalita' del Consiglio sanitario nazionale, il segretario del Consiglio stesso e' articolato in sette uffici, due dei quali equivalenti a divisioni, per lo svolgimento dei compiti di assistenza tecnica all'assemblea e alle sezioni, di studi e documentazione, di predisposizione della relazione annuale sullo stato sanitario del Paese, di amministrazione e contabilita'. Senza che cio' comporti ampliamento di organico, alle divisioni e agli uffici di cui ai due commi precedenti sono preposti dirigenti amministrativi, anche mediante utilizzazione del personale di cui all'art. 2, nono comma, del decreto-legge 8 maggio 1981, n. 208, convertito, con modificazioni, nella legge 1 luglio 1981, n. 344".

Art. 4

Dipartimento della prevenzione

1.Il Dipartimento e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale: Ufficio I - Affari generali; segreterie degli organi collegiali operanti nell'ambito delle competenze del Dipartimento. Ufficio II - Coordinamento degli uffici di sanita' marittima, aerea e di confine e delle attivita' comunitarie ed internazionali. Aspetti connessi alla protezione civile. Ufficio III - Malattie infettive e profilassi internazionale; osservatorio epidemiologico nazionale. Ufficio IV - Malattie non trasmissibili di rilievo sociale; disabilita' fisiche e psichiche. Ufficio V - Misure sanitarie nei settori materno-infantile, dell'eta' evolutiva, dell'anziano e della famiglia. Ufficio VI - Dipendenze da farmaci e sostanze da abuso e A.I.D.S. Ufficio VII - Igiene, prevenzione e sicurezza del lavoro; radioprotezione dei lavoratori e della popolazione generale; sicurezza del traffico. Ufficio VIII - Igiene e sicurezza degli ambienti di vita confinati; igiene del suolo e dell'abitato; inquinamento atmosferico ed acustico. Ufficio IX - Tutela igienico-sanitaria delle acque; acque minerali e termali. Ufficio X - Sostanze e preparati chimici; industrie insalubri e ad alto rischio; biotecnologie di rilevanza ambientale.

Art. 5

Dipartimento per la valutazione di medicinali e la farmacovigilanza

1.Il Dipartimento e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale: Ufficio I - Affari generali, segreterie degli organi collegiali operanti nell'ambito delle competenze del Dipartimento; pubblicita' ed informazione dei farmaci ed altri prodotti; centro dati. Ufficio II - Sperimentazione clinica; buona pratica clinica; usi speciali di farmaci non registrati. Ufficio III - Produzione, esportazione, importazione e conservazione dei medicinali, inclusi sieri, vaccini e medicinali omeopatici nonche' dei dispositivi disinfettanti e chimici e dei diagnostici in vitro; buone pratiche di laboratorio, di fabbricazione e di distribuzione. Ufficio IV - Valutazione ed immissione in commercio delle specialita' medicinali; revisioni e rinnovi delle autorizzazioni. Ufficio V - Revoche, sospensioni e sequestri di specialita' medicinali e di dispositivi disinfettanti e chimici e dei diagnostici in vitro; sistema d'allerta. Ufficio VI - Farmacovigilanza e farmacoepidemiologia. Ufficio VII - Sicurezza e corretta utilizzazione dei farmaci; controlli di stato. Ufficio VIII - Ufficio centrale stupefacenti. Ufficio IX Prodotti cosmetici; prodotti di erboristeria; immissioni in commercio di dispositivi disinfettanti e chimici e di diagnostici in vitro. Ufficio X - Procedure autorizzative ed altri adempimenti comunitari. Ufficio XI - Prezzi dei farmaci; spesa farmaceutica, contrattazioni in materia di farmaci ed altri aspetti di farmacoeconomia.

Art. 6

Dipartimento degli alimenti e nutrizione e della sanita' pubblica veterinaria

1.Il Dipartimento e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale: Ufficio I - Affari generali; segreterie degli organi collegiali operanti nell'ambito delle competenze del Dipartimento. Ufficio II - Ricerca veterinaria; formazione professionale; indirizzo e coordinamento degli istituti zooprofilattici sperimentali; Commissione per la ricerca veterinaria. Ufficio III - Affari comunitari e internazionali; coordinamento degli uffici veterinari di confine, porto, aeroporto e per gli adempimenti CEE. Ufficio IV - Igiene e tecnologie alimentari. Ufficio V - Controllo ufficiale degli alimenti. Ufficio VI - Profilassi e polizia veterinaria delle malattie della lista A dell'O.I.E. e delle altre malattie delle specie bovina, bufalina, ovicaprina e suina pianificata e non pianificata; piani di emergenza. Ufficio VII - Polizia veterinaria generale. Profilassi e polizia veterinaria delle malattie infettive ed infestive della lista B dell'O.I.E. interessanti equidi e specie avicunicole, specie di acquacoltura, api, selvaggina allevata, fauna selvatica; profilassi pianificate di settore; lotta alle zoonosi. Ufficio VIII - Igiene delle carni, preparazioni e prodotti carnei. Ufficio IX - Igiene dei prodotti della pesca, latte e derivati, uova ed altri alimenti di origine animale. Ufficio X - Tutela del benessere animale, igiene zootecnica. Tutela sanitaria della riproduzione animale e fecondazione artificiale. Igiene urbana veterinaria e lotta al randagismo. Ufficio XI - Farmaci veterinari, prodotti destinati all'alimentazione animale, farmacovigilanza e farmacosorveglianza veterinaria. Ufficio XII - Dietetica e nutrizione. Ufficio XIII - Additivi alimentari; materiali destinati a venire a contatto con gli alimenti; contaminanti. Ufficio XIV - Alimenti di origine vegetale e prodotti fitosanitari.

Art. 7

Servizio per l'organizzazione per il bilancio e per il personale

1.Il Servizio e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale: Ufficio I - Relazioni con il pubblico; affari generali; segreterie degli organi collegiali operanti nell'ambito delle competenze del Servizio. Ufficio II - Organizzazione; dotazioni organiche, fabbisogni e carichi di lavoro; formazione e aggiornamento del personale; pari opportunita'. Ufficio III - Affari giuridici; fondazioni ed associazioni. Ufficio IV - Stato giuridico del personale. Ufficio V - Matricola; procedure di reclutamento; concorsi; mobilita'; procedimenti disciplinari. Ufficio VI - Trattamento economico del personale in servizio ed in quiescenza. Ufficio VII - Bilancio; gestione finanziario-contabile degli ufici periferici. Ufficio VIII - Contratti e patrimonio; provveditorato; servizi generali; servizi sociali.

Art. 8

Servizio per i rapporti internazionali e le politiche comunitarie

1.Il Servizio per i rapporti internazionali e le politiche comunitarie e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale: Ufficio I - Affari generali e Unione europea. Ufficio II - Organizzazione mondiale della sanita', Consiglio d'Europa ed accordi bilaterali.

Art. 9

Servizio per la vigilanza sugli enti

1.Il Servizio per la vigilanza sugli enti, correlandosi con il Dipartimento della programmazione, e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale: Ufficio I - Affari generali e segreterie degli organi collegiali operanti nell'ambito delle competenze del Servizio. Ufficio II - Vigilanza e controllo sulla Croce rossa italiana, sulla Lega italiana per la lotta contro i tumori, sull'Istituto italiano di medicina sociale e sulla Agenzia per i servizi sanitari regionali. Ufficio III - Riconoscimento del carattere scientifico degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico e vigilanza sulla permanenza dei requisiti; controllo di gestione. Ufficio IV - Verifica sulle ricerche correnti e finalizzate svolte dagli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico; anagrafe delle ricerche; vigilanza e monitoraggio delle sperimentazioni gestionali e sulla collaborazione con le strutture del Servizio sanitario nazionale; trasferimento dei risultati delle ricerche; pubblicazione del bollettino delle ricerche. Collegamenti con enti e istituzioni di ricerca. Ufficio V - Vigilanza sui fondi integrativi sanitari. Consulta permanente per i rapporti con i soggetti promotori e gestori dei fondi; rapporti con gli organi di amministrazione e di controllo degli enti gestori dei fondi.

Art. 10

Servizio ispettivo ed unita' di crisi

1.Il Servizio ispettivo ed unita' di crisi e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale: Ufficio I - Affari generali; attivita' operativa e di supporto tecnico-giuridico afferente ad accertamenti, a verifiche conoscitive e ad indagini a carattere ispettivo; rapporti con organismi regionali e territoriali e con responsabili di settore; esame ed istruttoria in ordine a reclami, esposti e denunce. Ufficio II - Osservatorio dei fenomeni e delle problematiche di rilievo sanitario; riscontri applicativi delle disposizioni normative e regolamentari in materia sanitaria e sulla qualita' delle prestazioni; unita' di crisi.

Art. 11

Servizio per i rapporti convenzionali con il Servizio sanitario nazionale

1.Il Servizio e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale: Ufficio I - Affari generali e contenzioso; rapporti convenzionali per l'area della medicina generale e pediatrica, per l'area specialistica e per le farmacie. Ufficio II - Osservatorio consultivo sugli accordi nazionali e sulla formazione specifica in medicina generale, nonche' di verifica e di monitoraggio dei risultati.

Art. 12

Servizio studi e documentazione

1.Il Servizio e' articolato nei seguenti uffici di livello dirigenziale: Ufficio I - Affari generali; segreterie degli organi collegiali operanti nell'ambito delle competenze del Servizio; studi, ricerche e pubblicazioni in materia sanitaria; collegamento con l'Autorita' per l'informatica nella pubblica amministrazione. Ufficio II - Relazione sullo stato sanitario del Paese; centro di documentazione per il Servizio sanitario nazionale. Ufficio III - Programmi di informazione per la tutela dei diritti del cittadino nei rapporti con il Servizio sanitario nazionale e per l'educazione sanitaria; rapporti con le organizzazioni di volontariato.

Art. 13

Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita'

1.Nell'ambito della Segreteria generale del Consiglio superiore di sanita' e' istituito il seguente ufficio: Ufficio affari generali; segreteria del Comitato di presidenza; coordinamento dell'attivita' delle sezioni.

Art. 14

Incarichi di funzioni dirigenziali

1.Gli incarichi di direzione degli uffici centrali sono conferiti con decreto del Ministro, su proposta del dirigente generale competente, a dirigenti dell'Amministrazione tenendo conto della natura, tecnica o amministrativa, delle attribuzioni degli uffici stessi, delle caratteristiche dei programmi da realizzare nonche' delle attitudini e capacita' professionali di ciascun dirigente.

2.Con la medesima procedura sono conferiti gli incarichi di funzione ispettiva e di consulenza, studio e ricerca ed i dirigenti che vi attendono curano le attivita' di volta in volta individuate dal dirigente generale competente.

Art. 15

Uffici periferici di livello dirigenziale

1.Gli uffici periferici di livello dirigenziale sono individuati come segue: A) Uffici di sanita' marittima, aerea e di frontiera cui sono preposti dirigenti medici: 1) Varese: sanita' aerea; 2) Venezia: sanita' marittima ed aerea; 3) Trieste: sanita' marittima ed aerea; 4) Genova: sanita' marittima ed aerea; 5) La Spezia: sanita' marittima; 6) Savona: sanita' marittima; 7) Ravenna: sanita' marittima ed aerea; 8) Livorno: sanita' marittima; 9) Ancona: sanita' marittima ed aerea; 10) Roma-Fiumicino: sanita' marittima; 11) Roma-Fiumicino: sanita' aerea; 12) Roma-Civitavecchia: sanita' marittima; 13) Pescara: sanita' marittima ed aerea; 14) Napoli: sanita' marittima ed aerea; 15) Bari: sanita' marittima ed aerea; 16) Brindisi: sanita' marittima ed aerea; 17) Reggio Calabria: sanita' marittima ed aerea; 18) Palermo: sanita' marittima ed aerea; 19) Catania: sanita' marittima ed aerea; 20) Messina: sanita' marittima; 21) Augusta: sanita' marittima; 22) Cagliari: sanita' marittima ed aerea. B) Uffici veterinari di confine, porto ed aeroporto e quelli per gli adempimenti degli obblighi comunitari cui sono preposti dirigenti veterinari: 1) Torino: veterinario adempimenti obblighi comunitari; 2) Pollein: veterinario adempimenti obblighi comunitari; 3) Chiasso: veterinario confine; 4) Linate: veterinario eroporto; 5) Malpensa: veterinario aeroporto; 6) Milano: veterinario adempimenti obblighi comunitari; 7) Campo Trens: veterinario adempimenti obblighi comunitari; 8) Bologna: veterinario adempimenti obblighi comunitari; 9) Livorno: veterinario adempimenti obblighi comunitari; 10) Ancona: veterinario adempimenti obblighi comunitari; 11) Pescara: veterinario adempimenti obblighi comunitari; 12) Fiumicino: veterinario adempimenti obblighi comunitari; 13) Napoli: veterinario adempimenti obblighi comunitari; 14) Verona: veterinario adempimenti obblighi comunitari; 15) Gorizia: veterinario adempimenti obblighi comunitari; 16) Prosecco: veterinario confine; 17) Genova: veterinario adempimenti obblighi comunitari; 18) Bari: veterinario adempimenti obblighi comunitari; 19) Taranto: veterinario porto; 20) Reggio Calabria: veterinario adempimenti obblighi comunitari; 21) Palermo: veterinario porto; 22) Catania: veterinario adempimenti obblighi comunitari; 23) Sassari: veterinario adempimenti obblighi comunitari.

Il Ministro: BINDI

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 21 febbraio 1997

Registro n. 1 Sanita', foglio n. 23

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