DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 gennaio 1997, n. 54
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visti gli articoli 4 e 46 e gli allegati C e D della legge 22 febbraio 1994, n. 146;
Vista la direttiva 92/46/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992 che stabilisce le norme sanitarie per la produzione e la commercializzazione di latte crudo, di latte trattato termicamente e di prodotti a base di latte;
Vista la direttiva 92/47/CEE del Consiglio del 16 giugno 1992 relativa alla concessione di deroghe temporanee e limitate alle norme sanitarie specifiche della Comunita' in materia di produzione e immissione sul mercato di latte e di prodotti a base di latte;
Vista la direttiva 94/71/CE del Consiglio del 13 dicembre 1994 che modifica la direttiva 92/46/CEE;;
Vista la legge 30 aprile 1962, n. 283, e successive modifiche;
Visto il decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108;
Visto il decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109;
Vista la decisione 94/330/CE della Commissione del 25 maggio 1994 che modifica l'articolo 5, punto 9, della direttiva 92/46/CEE per quanto riguarda il punto di congelazione;
Vista la decisione 95/165/CE della Commissione del 4 maggio 1995 che fissa criteri uniformi per la concessione di deroghe a taluni stabilimenti che fabbricano prodotti a base di latte;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 2 agosto 1996;
Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 28 novembre 1996 e ritenuto di accoglierne le osservazioni salvo quella concernente la necessita' di prevedere, agli articoli 12 e 13, la periodicita' dei controlli, in quanto tale previsione e' da ritenersi assorbita in quella dell'articolo 11 in materia di controlli delle aziende di produzione, e salvo quella concernente la cadenza delle operazioni di cui all'allegato B, capitolo VI, lettere c) e d), in quanto tale cadenza e stata modificata dalla direttiva 94/71/CE nel senso recepito dal regolamento;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 20 dicembre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;
EMANA
il seguente regolamento:
Art. 1
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ))
Art. 2
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ))
Art. 3
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ))
Art. 4
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ))
Art. 5
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ))
Art. 6
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ))
Art. 7
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ))
Art. 8
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ))
Art. 9
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ))
Art. 10
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ))
Art. 11
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ))
Art. 12
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ))
Art. 13
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ))
Art. 14
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ))
Art. 15
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ))
Art. 16
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ))
Art. 17
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ))
Art. 18
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ))
Art. 19
(Laboratorio nazionale di riferimento)
Art. 20
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ))
Art. 21
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ))
Art. 22
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ))
Art. 23
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ))
Art. 24
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ))
Art. 25
(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ))
Art. 26
(Abrogazioni)
2.I capitoli III e IV della tabella A allegata all'ordinanza del Ministro della sanita' 11 ottobre 1978, pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 346 del 13 dicembre 1978, sono soppressi.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
Visto, Il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 5 marzo 1997
Atti di Governo, registro n. 106, foglio n. 16
Allegato A
ALLEGATO A (( ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ))
Allegato B
ALLEGATO B (( ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ))
Allegato C
ALLEGATO C CAPITOLO I Requisiti per la produzione del latte trattato termicamente e dei prodotti a base di latte A. Requisiti per la produzione del latte alimentare trattato termicamente 1. ((PUNTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193)). 2. ((PUNTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193)). 3. ((PUNTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193)). 4. Il latte pastorizzato deve: a) essere ottenuto mediante un trattamento che comporti un'elevata temperatura per un breve periodo di tempo (almeno + 71,7 gradi C per 15 secondi, o qualsiasi altra combinazione equivalente) o mediante un trattamento di pastorizzazione che impieghi diverse combinazioni di tempo e temperatura aggiungendo un effetto equivalente; b) presentare una reazione negativa alla prova della fosfatasi e positiva alla prova della perossidasi. E' tuttavia autorizzata la fabbricazione di latte pastorizzato che presenti una reazione negativa della prova di perossidasi, a condizione che sulle confezioni figuri un'indicazione del tipo: "pastorizzato a temperatura elevata"; c) immediatamente dopo la pastorizzazione, essere raffreddato al fine di raggiungere quanto prima una temperatura non superiore a + 6 gradi C. 5. ((PUNTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193)). 6. ((PUNTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193)). 7. Il latte pastorizzato a temperatura elevata, il latte UHT e il latte sterilizzato possono essere prodotti a partire da latte crudo che abbia subito una termizzazione od un primo trattamento termico in un altro stabilimento. In questo caso il "tempo-temperatura" deve essere inferiore o pari a quello utilizzato per la pastorizzazione ed il latte deve presentare una reazione positiva alla prova della perossidasi, prima del secondo trattamento. Il ricorso a questo procedimento dovra' essere comunicato al servizio veterinario. Il documento previsto dall'articolo 5, comma 1, lettera h), deve recare l'indicazione del primo trattamento. Il latte pastorizzato puo' essere prodotto nelle stesse condizioni con latte crudo che abbia subito solo una termizzazione iniziale. 8. ((PUNTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193)). 9. ((PUNTO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193)). B. ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 )). CAPITOLO II ((CAPITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193)). CAPITOLO III ((CAPITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193)). CAPITOLO IV ((CAPITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193)). CAPITOLO V ((CAPITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193)). CAPITOLO VI ((CAPITOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193)).
Allegato D
ALLEGATO D ((ALLEGATO ABROGATO DAL D.LGS. 6 NOVEMBRE 2007, N. 193 ))
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