LEGGE 4 marzo 1997, n. 62

Type Legge
Publication 1997-03-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 07-04-1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare il memorandum d'intesa fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite relativo all'uso da parte delle Nazioni Unite di locali di istallazioni militari in Italia per il sostegno delle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie e quelle ad esse relative, fatto a Roma il 23 novembre 1994.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data al memorandum di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo XXV del memorandum stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Memorandum

Memorandum Parte di provvedimento in formato grafico

Memorandum - art. I

Allegato TRADUZIONE NON UFFICIALE MEMORANDUM D'INTESA FRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E LE NAZIONI UNITE RELATIVO ALL'USO DA PARTE DELLE NAZIONI UNITE DI LOCALI DI ISTALLAZIONI MILITARI IN ITALIA PER IL SOSTEGNO DELLE OPERAZIONI DI MANTENIMENTO DELLA PACE, UMANITARIE E QUELLE AD ESSE RELATIVE ARTICOLO I DEFINIZIONI Ai fini del presente Memorandum d'Intesa si applicheranno le seguenti definizioni: (a) l'espressione "Governo" indica il Governo della Repubblica Italiana; (b) l'espressione "Nazioni Unite" indica l'organizzazione internazionale istituita con lo Statuto delle Nazioni Unite; (c) l'espressione "Convenzione" indica la Convenzione sui Privilegi e le Immunita' delle Nazioni Unite, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 febbraio 1946, di cui la Repubblica Italiana e' parte dal 3 febbraio 1958; (d) l'espressione "Segretario Generale" indica il Segretario Generale delle Nazioni Unite; (e) l'espressione "Autorita' italiane competenti" indica quelle autorita' nazionali o locali, comprese quelle militari, della Repubblica Italiana che saranno competenti nel contesto ed in conformita' con le leggi e le consuetudini applicabili nella Repubblica Italiana; (f) l'espressione "Istallazioni Militari" indica qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture, e annessi, o parti di essi, ubicati nella Repubblica Italiana entro confini definiti e chiaramente identificabili, che rientrino nella giurisdizione delle autorita' italiane competenti; (g) l'espressione "Locali ad Uso Esclusivo" indica qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture, e annessi, o parti di essi, di Istallazioni Militari messi a disposizione dalle autorita' italiane competenti alle Nazioni Unite per il loro uso esclusivo; (h) l'espressione "Locali ad Uso Non Esclusivo" indica qualsiasi terreno, edificio, e relative utenze, strutture, e annessi, o parti di essi, di Istallazioni Militari messi a disposizione dalle autorita' italiane competenti alle Nazioni Unite per il loro uso non esclusivo, accessorio all'impiego dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite; (i) il termine "Locali" indica i Locali ad Uso Esclusivo ed i Locali ad Uso Non Esclusivo; (j) l'espressione "Stato Contribuente" indica uno Stato Membro delle Nazioni Unite che fornisca alle Nazioni Unite proprieta', fondi e beni utilizzati nelle operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed in quelle ad esse relative; (k) l'espressione "Membri assegnati ai Locali" indica il funzionario delle Nazioni Unite assegnato alla direzione delle attivita' delle Nazioni Unite nei Locali ad Uso Esclusivo e nei Locali ad Uso Non Esclusivo, ed altri funzionari delle Nazioni Unite assegnati a tali Locali, ivi compreso il personale assunto localmente e che non sia assegnato a tariffe orarie; (l) l'espressione "esperti in missione" indica persone che non siano i funzionari delle Nazioni Unite che rientrano nell'ambito dell'Articolo VI della Convenzione, e che svolgano missioni per le Nazioni Unite; (m) l'espressione "Parti" indica il Governo e le Nazioni Unite.

Memorandum - art. II

ARTICOLO II SCOPO DEL MEMORANDUM D'INTESA 1. Scopo del presente Memorandum d'Intesa e' quello di enunciare i termini e le condizioni di base in virtu' dei quali il Governo mettera' a disposizione delle Nazioni Unite Locali ad Uso Esclusivo e Locali ad Uso Non Esclusivo, perche' esse le utilizzino per sostenere operazioni di pace, umanitarie ed operazioni a queste relative, ed in virtu' dei quali le Nazioni Unite utilizzeranno detti Locali. 2. Eventuali termini e condizioni aggiuntivi applicabili ai Locali ad Uso Esclusivo, cosi come eventuali termini e condizioni aggiuntivi applicabili all'utilizzo da parte delle Nazioni Unite dei Locali ad Uso Non Esclusivo verranno definiti in Accordi di Attuazione (qui di seguito denominati "l'Accordo di Attuazione") sottoscritti dalle Parti in ottemperanza all'Articolo IV del presente Memorandum.

Memorandum - art. III

ARTICOLO III APPLICAZIONE DELLA CONVENZIONE Le Nazioni Unite, le loro proprieta', fondi e beni, ovunque siano situati e da chiunque siano detenuti, comprese le attrezzature ed i materiali in affitto, in concessione o altrimenti messi a disposizione delle Nazioni Unite per le operazioni di mantenimento della pace, umanitarie ed operazioni ad esse relative, nonche' i membri assegnati ai Locali e gli esperti in missione godranno dei privilegi, delle immunita', delle esenzioni e delle agevolazioni previsti dalla Convenzione.

Memorandum - art. IV

ARTICOLO IV ACCORDO DI ATTUAZIONE Quando le Autorita' italiane competenti metteranno i Locali a disposizione delle Nazioni Unite senza addebiti, tranne nel caso in cui altrimenti concordato per iscritto, le Parti stipuleranno l'Accordo di Attuazione. Tale Accordo di Attuazione stabilira' che le disposizioni del presente Memorandum d'Intesa saranno ad esso applicabili e conterra' una descrizione dei Locali, ivi compresa, ove applicabile, una mappa del luogo.

Memorandum - art. V

ARTICOLO V LOCALI AD USO ESCLUSIVO 1. I Locali ad Uso Esclusivo saranno ad uso esclusivo delle Nazioni Unite e saranno chiaramente definiti e fisicamente delimitati cos~ come sono sul terreno. 2. I Locali ad Uso Esclusivo non saranno utilizzati in nessun modo che sia incompatibile con lo scopo del presente Memorandum d'Intesa. 3. Le Nazioni Unite saranno responsabili dell'ordinaria manutenzione, nonche' del mantenimento dei Locali ad Uso Esclusivo. Alle Autorita' italiane competenti spettera' effettuare grossi lavori di riparazione di natura non ricorrente relativi a danni dovuti a cause di forza maggiore o a difetti strutturali. Alle Nazioni Unite spettera' la riparazione dei danni direttamente imputabili ad un loro cattivo utilizzo dei Locali ad Uso Esclusivo. Le Parti si consulteranno per stabilire se il danno sia dovuto al cattivo utilizzo dei Locali ad Uso Esclusivo da parte delle Nazioni Unite. 4. Su richiesta di una delle Parti, le Nazioni Unite e le Autorita' italiane competenti esamineranno l'adeguatezza dei Locali ad Uso Esclusivo. Le Parti concordano che ogni grosso lavoro di modifica, ristrutturazione o costruzione dei Locali ad Uso Esclusivo dovra' essere preventivamente autorizzato per iscritto dalle Autorita' italiane competenti ed eseguito in conformita' con le procedure ed i termini da stabilire nell'Accordo di Attuazione. Le Parti concordano altresi' che i piccoli lavori di modifica o ristrutturazione dei Locali ad Uso Esclusivo saranno anch'essi eseguiti in conformita' con le procedure ed i termini da stabilire in detto Accordo di Attuazione. 5. Le Nazioni Unite si faranno carico delle spese relative ai lavori di modifica, ristrutturazione o costruzione da effettuare nei Locali ad Uso Esclusivo. 6. Tutti i lavori di modifica, ristrutturazione e costruzione dei Locali ad Uso Esclusivo verranno eseguiti in conformita' con le leggi ed i regolamenti italiani applicabili alle Istallazioni Militari.

Memorandum - art. VI

ARTICOLO VI RESPONSABILITA' E ASSICURAZIONE 1. Le Parti concordano che la Repubblica Italiana non assumera' alcuna responsabilita' giuridica internazionale, in ordine alle attivita' svolte sul suo territorio dalle Nazioni Unite ai sensi del presente Memorandum d'Intesa, per atti od omissioni delle Nazioni Unite o di membri assegnati ai Locali che agiscano od omettano di agire nei limiti delle loro funzioni ufficiali. 2. Le Nazioni Unite garantiranno un'adeguata assicurazione per coprire la responsabilita' nei confronti di parti terze in relazione alle loro attivita' ufficiali per quanto riguarda i Locali ad Uso Esclusivo messi a disposizione dal Governo alle Nazioni Unite, ferme restando le disposizioni applicabili della Convenzione. 3. Nel caso in cui le attivita' ufficiali delle Nazioni Unite nella Repubblica Italiana, che non riguardino i Locali ad Uso Esclusivo, implichino un'eventuale responsabilita' nei confronti di parti terze, le Nazioni Unite, qualora necessario, provvederanno a trovare un mezzo di composizione adeguato con dette parti terze, in conformita' con le disposizioni dell'Articolo VIII, Sezione 29 della Convenzione. Nulla nel presente Memorandum d'Intesa sara' inteso come un ostacolo che impedisca alle Nazioni Unite di assumere tale responsabilita' tramite un'assicurazione commerciale, ovvero un'autoassicurazione. 4. L'assicurazione commerciale o autoassicurazione di cui alla precedente disposizione sara' in aggiunta alle polizze assicurative normalmente contratte dalle Nazioni Unite per i propri veicoli. Le Nazioni Unite chiedono anche che l'assicurazione sia mantenuta sui velivoli presi in affitto. 5. I veicoli delle Nazioni Unite saranno assicurati contro terzi. La disposizione precedente del presente paragrafo non si applichera' ai veicoli delle Nazioni Unite custoditi nei Locali ad Uso Esclusivo. Tuttavia, nel caso in cui i veicoli cola' custoditi vengano impiegati nella Repubblica Italiana al di fuori dei Locali ad Uso Esclusivo, essi saranno assicurati contro terzi.

Memorandum - art. VII

ARTICOLO VII INCHIESTE SU INCIDENTI DI VARIA NATURA 1. Le inchieste relative ad incidenti di varia natura che avvengano nei Locali ad Uso Esclusivo verranno condotte dalle Nazioni Unite. 2. Le inchieste relative ad incidenti di varia natura che avvengano nelle Istallazioni Militari, ad eccezione di quelli avvenuti nei Locali ad Uso Esclusivo, in cui vi sia danno alle persone/morte o danno/perdita di proprieta' ed in cui siano coinvolti membri assegnati ai Locali o proprieta' delle Nazioni Unite, saranno condotte congiuntamente dalle Parti, in ottemperanza ai termini ed alle condizioni definite in uno specifico Accordo di Attuazione. Tali inchieste non pregiudicheranno la Convenzione, il presente Memorandum d'Intesa e le competenze delle Autorita' Giudiziarie italiane.

Memorandum - art. VIII

ARTICOLO VIII BENI, SERVIZI E STRUTTURE DELLE ISTALLAZIONI MILITARI 1. Le Parti prendono atto e convengono che alle Nazioni Unite non verra' richiesto di effettuare pagamenti, rimborsare o farsi altrimenti carico delle spese ordinarie del Governo relative alla fornitura di servizi, strutture, attrezzature, personale o altre esigenze per l'efficace manutenzione ed operativita' di una Istallazione Militare su cui siano ubicati i Locali. Le Nazioni Unite, tuttavia, in ottemperanza ai termini ed alle condizioni stabilite nell'Accordo di Attuazione, rimborseranno al Governo le spese in cui dovessero incorrere e che esulino dalle spese ordinarie del Governo, cosi' come riportato nella frase precedente, e che siano direttamente imputabili all'utilizzo dei Locali da parte delle Nazioni Unite. 2. Fatte salve le disposizione del paragrafo 1 di cui sopra, il Governo concorda che alle Nazioni Unite sara' permesso, ma senza obbligo, di acquistare dal Governo quelle merci, servizi e strutture disponibili nelle Istallazioni Militari, in conformita' con i termini e le condizioni enunciati nell'Accordo di Attuazione. In tale eventualita', il Governo conviene inoltre che le spese imputabili alle Nazioni Unite per tali acquisti si baseranno sulle spese reali sostenute dal Governo per i beni, i servizi e le strutture forniti. 3. Il Governo conviene che ai membri assegnati ai locali sara' consentito l'acquisto dal Governo di beni, servizi e strutture normalmente disponibili al personale militare italiano nelle Istallazioni Militari. Le spese imputabili ai membri assegnati ai Locali si baseranno sulle spese reali sostenute dal Governo per i beni, i servizi e le strutture forniti.

Memorandum - art. IX

ARTICOLO IX ESENZIONE DA IMPOSTE, DAZI, DIVIETI E RESTRIZIONI 1. Le Nazioni Unite, le loro proprieta' fondi e beni, ovunque siano ubicati e da chiunque detenuti, nell'ambito delle attivita' istituzionali, saranno esenti da ogni imposizione diretta riscossa dallo Stato e da Regioni, Province e Comuni della Repubblica Italiana. 2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al presente Memorandum d'Intesa, le Nazioni Unite godranno, agli effetti delle imposte indirette per acquisti, servizi e transazioni che rientrano nell'ambito delle sue funzioni ufficiali, delle stesse esenzioni ed agevolazioni concesse al Governo stesso. 3. Per quanto riguarda l'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto (IVA), le Nazioni Unite godranno della non assoggettabilita' al tributo su acquisti rilevanti di beni e servizi importati per uso ufficiale. Ai fini del presente Memorandum d'Intesa, l'espressione "acquisti rilevanti" indichera' acquisti di beni e servizi per un valore superiore alle 100.000 lire italiane, ovvero per un valore superiore che potra' essere stabilito in linea generale dalle autorita' italiane competenti. Tali disposizioni, tuttavia, non incideranno sui principi generali enunciati nel presente paragrafo. 4. Per quanto riguarda l'uso dei Locali ubicati sulle Istallazioni Militari, le Nazioni Unite saranno esentate dal pagamento delle imposte di consumo e relative sovrattasse sull'energia elettrica, il gas metano e tutti i tipi di carburante consumato per uso ufficiale. Inoltre, dette imposte e relative sovrattasse non verranno riscosse su quanto dovuto per i servizi pubblici generali resi alle Nazioni Unite ai sensi dell'Articolo XII in appresso. 5. Le esenzioni ed agevolazioni previste nel presente Articolo non si applicheranno alle tariffe per i servizi pubblici generali resi alle Nazioni Unite, fermo restando che dette tariffe saranno quelle debitamente fissate dalle autorita' italiane competenti e che saranno specificamente identificate ed elencate. 6. Le Nazioni Unite, in conformita' con la Sezione 7(b), Articolo II della Convenzione, saranno esenti dai diritti doganali e da ogni altra imposta, divieto e restrizione su beni, articoli e materiali di qualsiasi natura importati o esportati dalle Nazioni Unite per uso e attivita' istituzionali. 7. I beni importati in esenzione dai dazi e dalle imposte di cui ai termini del presente Memorandum d'Intesa non potranno essere venduti o ceduti a terzi senza aver ottenuto il preventivo benestare delle autorita' italiane competenti e senza che i terzi abbiano pagato i dazi e le imposte applicabili. Nel caso in cui tali dazi e imposte siano stabiliti in rapporto al valore dei beni, essi saranno calcolati sulla base del valore al momento della cessione e sara' applicata la tariffa in vigore a quella data. 8. Le Nazioni Unite saranno esenti da dazi, tassa di circolazione e da ogni altra imposta, nonche' da ogni divieto e restrizione, per quanto riguarda l'importazione di autoveicoli, compresi i relativi pezzi di ricambio, destinati ad uso ufficiale. Le Nazioni Unite potranno cedere liberamente tali veicoli tre anni dopo l'importazione, senza alcun divieto, restrizione, dazio o altre imposte. Fermo restando il disposto della frase precedente, tali veicoli potranno essere ceduti precedentemente, previo reciproco accordo fra le Parti. Tali veicoli saranno registrati e targati in conformita' con le leggi ed i regolamenti italiani applicabili. Il Governo munira' i veicoli delle Nazioni Unite di targhe speciali, in ottemperanza alle leggi ed ai regolamenti italiani. 9. Il carburante ed i lubrificanti per i veicoli per l'uso e le attivita' ufficiali delle Nazioni Unite potranno essere importati, esportati o acquistati localmente in esenzione da dazi e qualsiasi imposta, divieto e restrizione.

Memorandum - art. X

ARTICOLO X BANDIERA E CONTRASSEGNI DELLE NAZIONI UNITE 1. Il Governo riconoscera' il diritto delle Nazioni Unite di esporre la bandiera delle Nazioni Unite e/o l'emblema nei Locali ad Uso Esclusivo, negli edifici ivi situati e sui propri veicoli, navi ed aerei. 2. I veicoli, navi ed aerei delle Nazioni Unite porteranno un segnale di identificazione distintivo, che verra' notificato alle autorita' italiane competenti.

Memorandum - art. XI

ARTICOLO XI INVIOLABILITA' DEI LOCALI AD USO ESCLUSIVO Fermo restando il fatto che l'Istallazione Militare su cui sono ubicati i Locali ad Uso Esclusivo rimane sotto la giurisdizione delle autorita' italiane competenti e del territorio del Governo, i Locali ad Uso Esclusivo saranno inviolabili e soggetti al controllo ed alla giurisdizione esclusivi delle Nazioni Unite. Nessun funzionario della Repubblica Italiana, ne' altre persone esercenti autorita' pubblica nella Repubblica Italiana, avranno accesso ai Locali ad Uso Esclusivo per espletare mansioni se non con il consenso delle Nazioni Unite ed alle condizioni da esse approvate. Il consenso delle Nazioni Unite all'accesso verra' presunto in caso di incendio o altre analoghe emergenze che richiedano un intervento immediato. Chiunque acceda ai Locali ad Uso Esclusivo con il consenso presunto delle Nazioni Unite abbandonera' immediatamente i Locali ad Uso Esclusivo qualora le Nazioni Unite lo richiedano. Ferme restando le disposizioni della Convenzione e del presente Memorandum d'Intesa, le Nazioni Unite impediranno che il Locali ad Uso Esclusivo vengano usati come rifugio da persone ricercate per essere arrestate dalle autorita' giudiziarie italiane.

Memorandum - art. XII

ARTICOLO XII SERVIZI E STRUTTURE PUBBLICHE GENERALI 1. Le autorita' italiane competenti si impegnano, per quanto possibile, ad aiutare le Nazioni Unite ad ottenere e rendere disponibili, senza limiti imposti dall'elencazione seguente, energia elettrica, acqua, fognature, gas, posta, drenaggio, raccolta dei rifiuti, protezione antiincendio ed altre strutture alle tariffe piu' favorevoli e, in caso di interruzione o di minaccia di interruzione dei servizi, di dare alle necessita' delle Nazioni Unite, per quanto nei propri poteri, la stessa priorita' data ai servizi essenziali del Governo. Il pagamento per tali servizi e strutture pubbliche generali sara' effettuato dalle Nazioni Unite a condizioni da concordare con le autorita' italiane competenti. 2. Alle Nazioni Unite competera' elaborare adeguate disposizioni per la fornitura di servizi e strutture pubbliche generali nei Locali ad Uso Esclusivo su una Istallazione Militare e, su richiesta, predisporranno gli opportuni accordi per consentire alle persone debitamente autorizzate in rappresentanza degli enti di servizio pubblico generale competenti di istallare, ispezionare, riparare, provvedere alla manutenzione, ristrutturazione e risistemazione di servizi, condotte, reti e fogne all'interno dei Locali ad Uso Esclusivo, a condizioni che non dovranno senza motivo interferire con lo svolgimento delle funzioni delle Nazioni Unite.

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