LEGGE 4 marzo 1997, n. 63
Entrata in vigore della legge: 07-04-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica del Kazakistan, dall'altra, con tre allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale, fatto a Bruxelles il 23 gennaio 1995.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 99 dello stesso accordo.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 14 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Accordo - art. 1
ALLEGATO ACCORDO DI PARTENARIATO E Dl COOPERAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DEL KAZAKISTAN, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO Dl DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE Dl GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO Dl SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, in appresso denominati "Stati membri", e LA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, LA COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO E LA COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate "la Comunita'", da una parte, E LA REPUBBLICA DEL KAZAKISTAN, dall'altra, CONSIDERATI i legami esistenti tra la Comunita', gli Stati membri e la Repubblica del Kazakistan e l'importanza dei loro valori comuni, RICONOSCENDO che la Comunita' e la Repubblica del Kazakistan desiderano rafforzare detti legami e avviare attivita' di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, segnatamente dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dall'altra, VISTO l'impegno della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica di Kazakistan a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il rafforzamento del partenariato, VISTO l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonche' la composizione pacifica delle vertenze, e a collaborare a tal fine nel quadro delle Nazioni Unite e della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa, CONSIDERATO il deciso impegno della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica del Kazakistan per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulle cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato "Le sfide del cambiamento", RIBADENDO che la Comunita', gli Stati membri e la Repubblica del Kazakistan si impegnano a rispettare la Carta europea per l'energia, PERSUASI della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato, RITENENDO che la piena applicazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione dipendera' dal - e contribuira' al - proseguimento e dall'attuazione delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica del Kazakistan nonche' dall'introduzione dei fattori necessari per la cooperazione, in particolare sulla base delle conclusioni della Conferenza CSCE di Bonn, DESIDEROSI di promuovere il processo di cooperazione regionale con i paesi limitrofi nei settori contemplati dal presente accordo al fine di favorire la prosperita' e 12 stabilita' nella regione, DESIDEROSI di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, TENENDO CONTO della disponibilita' della Comunita' a sviluppare una cooperazione economica e a fornire l'assistenza tecnica necessaria, TENENDO CONTO delle disparita' economiche e sociali tra la Comunita' e la Repubblica del Kazakistan, RICONOSCENDO che uno dei principali obiettivi dell'accordo dovrebbe essere quello di agevolare l'eliminazione di queste disparita' grazie al sostegno comunitario allo sviluppo e alla ristrutturazione dell'economia kazaka, TENENDO PRESENTE che l'accordo favorira' il graduale ravvicinamento tra la Repubblica del Kazakistan e una piu' vasta zona di cooperazione in Europa e nelle regioni limitrofe nonche' la sua progressiva integrazione nel sistema internazionale aperto, CONSIDERATO l'impegno delle Parti a liberalizzare gli scambi in base ai principi contenuti nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), CONSAPEVOLI della necessita' di migliorare le condizioni per le attivita' commerciali e gli investimenti, nonche' quelle riguardanti lo stabilimento di societa', la manodopera, i servizi e i movimenti di capitali, e dell'opportunita' di concedere progressivamente il trattamento nazionale alle societa' dell'altra Parte, PERSUASI che il presente accordo creera' un nuovo clima per le relazioni economiche e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili alla ristrutturazione economica e alla modernizzazione tecnologica, DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela ambientale, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti in questo settore, DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di energia e di sicurezza nucleare civile, TENENDO PRESENTE che le Parti intendono sviluppare la cooperazione nel settore della ricerca spaziale, vista la complementarita' delle rispettive attivita' in materia, DESIDEROSI di avviare una cooperazione culturale e di migliorare il flusso delle informazioni, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 E' istituito un partenariato tra la Comunita' e gli Stati membri, da una parte, e la Repubblica dei Kazakistan, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono: - fornire un contesto appropriato per il dialogo politico tra le Parti al fine di instaurare strette relazioni politiche, promuovere il commercio, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le Parti ai fini di uno sviluppo economico sostenibile, - gettare le basi per una cooperazione reciprocamente vantaggiosa a carattere economico, sociale, finanziario, scientifico e tecnologico civile e culturale, - sostenere le iniziative prese dal Kazakistan per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e portare a termine il passaggio all'economia di mercato.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Il rispetto della democrazia, i principi del diritto internazionale e i diritti dell'uomo definiti, in particolare, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nonche' i principi dell'economia di mercato, compresi quelli enunciati nei documenti della Conferenza CSCE di Bonn, sono alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituiscono elementi fondamentali del partenariato e del presente accordo.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 Le Parti ritengono fondamentale, per la futura prosperita' e stabilita' nell'area dell'ex Unione Sovietica, che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in appresso denominati "Stati indipendenti") mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi conformemente ai principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che e' loro intenzione sviluppare e intensificare per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunita' e la Repubblica del Kazakistan, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico: - rafforzera' i vincoli della Repubblica del Kazakistan con la Comunita' e i suoi Stati membri, e quindi con l'intera comunita' degli Stati democratici. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentira' di intensificare le relazioni politiche; - condurra' ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse aumentando cosi' la sicurezza e la stabilita'.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito del Consiglio di cooperazione istituito ai sensi dell'articolo 76 e, previo mutuo accordo, in altre occasioni.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, segnatamente nelle forme seguenti: - organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti delle Comunita' e degli Stati membri, da una parte, e della Repubblica del Kazakistan, dall'altra; - avvalendosi pienamente dei canali diplomatici fra le parti, compresi gli opportuni contatti sia bilaterali che multilaterali, quali le Nazioni Unite, le sessioni della CSCE, ecc.; - utilizzando qualsiasi altro mezzo, comprese le possibilita' di riunioni tra esperti, che possa contribuire a consolidare e a sviluppare tale dialogo.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito del Comitato parlamentare di cooperazione creato a norma dell'articolo 81 del presente accordo.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita in tutti settori, per quanto riguarda: - i dazi doganali e gli oneri applicati alle importazioni e alle esportazioni, comprese le modalita' di riscossione; - le disposizioni in materia di sdoganamento, transito, depositi e trasbordo; - le imposte e tutti gli altri oneri interni applicati, direttamente o indirettamente, alle merci importate; i metodi di pagamento e i relativi trasferimenti; - le norme riguardanti la vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione e l'uso delle merci sul mercato nazionale. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano: a) ai vantaggi concessi al fine di creare un unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona; b) ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente al GATT e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo; c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano, per un periodo transitorio che scadra' il 31 dicembre 1998 o, se precedente, al momento dell'adesione della Repubblica del Kazakistan al GATT, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dalla Repubblica del Kazakistan agli altri Stati indipendenti dell'ex URSS.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 1. Le Parti convengono che il principio del libero transito e' fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo. A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte. 2. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT sono applicabili fra le Parti. 3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali concordate tra le Parti relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci cui hanno aderito entrambe le Parti, ciascuna di queste ultime concede all'altra l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia cui abbia aderito, in conformita' alla propria legislazione. Si terra' conto delle condizioni alle quali le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 1. Le merci originarie della Repubblica del Kazakistan sono importate nella Comunita' in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 13, 16 e 17 del presente accordo nonche' le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 degli atti di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunita' europea. 2. Le merci originarie della Comunita' sono importate nella Repubblica del Kazakistan in esenzione da tutte le restrizioni quan- titative o misure di effetto equivalente, fatte salve le disposizioni degli articoli 13, 16 e 17 del presente accordo.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12 Le merci sono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13 1. Se un prodotto viene importato nel territorio di una delle Parti in quantita' talmente grandi e in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunita' o la Repubblica del Kazakistan, a seconda dei casi, possono adottare le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni. 2. Prima di adottare qualsiasi provvedimento, ovvero immediatamente dopo nei casi in cui si applica il paragrafo 4, la Comunita' o la Repubblica del Kazakistan, a seconda dei casi, fornisce, a norma del titolo IX, al Consiglio di cooperazione tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. 3. Ove, in esito alle consultazioni, le Parti non dovessero raggiungere, entro 30 giorni dalla data in cui e' stato adito il Consiglio di cooperazione, un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la Parte che ha chiesto le consultazioni puo' limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate. 4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le Parti possono adottare le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime vengano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure. 5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le Parti contraenti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi del presente accordo. 6. Nessuna disposizione del presente articolo pregiudica ne' compromette minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente all'articolo VI del GATT, all'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT, all'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT o alla relativa legislazione interna.
Accordo - art. 14
ARTICOLO 14 Le Parti si impegnano a prendere in considerazione possibili sviluppi delle disposizioni del presente accordo relative agli scambi di merci tra di esse in funzione delle circostanze, compresa l'adesione della Repubblica del Kazakistan al GATT. Il Consiglio di cooperazione puo' formulare raccomandazioni alle Parti su tali sviluppi; se li accettano, le Parti possono procedere a detti sviluppi mediante un accordo concluso conformemente alle rispettive procedure.
Accordo - art. 15
ARTICOLO 15 Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni sulle importazioni, sulle esportazioni o sul transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprieta' intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti e restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
Accordo - art. 16
ARTICOLO 16 Il presente titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata, la cui disciplina e' contenuta in un accordo a parte siglato il 15 ottobre 1993 e applicato in via provvisoria dal 1› gennaio 1993.
Accordo - art. 17
ARTICOLO 17 1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente titolo, fatta eccezione per l'articolo 11 e, al momento dell'entrata in vigore, per le disposizioni di un accordo sul regime quantitativo applicabile agii scambi di prodotti CECA di acciaio. 2. E' creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunita' da un lato e della Repubblica del Kazakistan dall'altro. Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le Parti.
Accordo - art. 18
ARTICOLO 18 Agli scambi di materiali nucleari si applicano le disposizioni di un accordo specifico che sara' concluso tra la Comunita' europea dell'energia atomica e la Repubblica del Kazakistan.
Accordo - art. 19
ARTICOLO 19 1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunita' e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini kazaki legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento. 2. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili nella Repubblica del Kazakistan, questo Stato si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati su suo territorio siano oggetto di discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, basate sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.
Accordo - art. 20
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