LEGGE 4 marzo 1997, n. 64

Type Legge
Publication 1997-03-04
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 07-04-1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra, con otto allegati, protocollo relativo all'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative in materia doganale, atto finale e scambio di lettere tra la Comunita' e la Repubblica di Bielorussia relativo allo stabilimento di societa', fatto a Bruxelles il 6 marzo 1995.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 108 dello stesso accordo.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Accordo - art. 1

ALLEGATO ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI BIELORUSSIA, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, in appresso denominati "Stati membri", e la COMUNITA' EUROPEA, la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate "la Comunita'", da una parte, e la REPUBBLICA DI BIELORUSSIA, dall'altra, CONSIDERATI i legami che uniscono la Comunita', gli Stati membri e la Repubblica di Bielorussia nonche' i loro valori comuni, RICONOSCENDO che la Comunita' e la Repubblica di Bielorussia desiderano rafforzare detti legami e avviare attivita' di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, segnatamente dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche, dall'altra, VISTO l'impegno della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica di Bielorussia a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato, VISTO l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonche' la composizione pacifica delle vertenze, e a collaborare a tal fine nel quadro delle Nazioni Unite e della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa, COMPIACIUTE del fatto che la Repubblica di Bielorussia abbia deciso di aderire al Trattato di non proliferazione delle armi nucleari, al Trattato di riduzione delle armi strategiche e al Protocollo di Lisbona, CONSIDERATO il deciso impegno della Comunita', degli Stati membri e della Repubblica di Bielorussia per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato "Le sfide del cambiamento", RICONOSCENDO in tale contesto che, sostenendo l'indipendenza, la sovranita' e l'integrita' territoriale della Repubblica di Bielorussia, si contribuira' a tutelare la pace e la stabilita' nell'Europa centrale e orientale e nell'intero continente europeo, RIBADENDO che la Comunita', gli Stati membri e la Repubblica di Bielorussia si impegnano a rispettare la Carta europea per l'energia e la dichiarazione della Conferenza di Lucerna dell'aprile 1993, PERSUASE della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato, RITENENDO che la piena applicazione dell'accordo di partenariato e di cooperazione sia indissociabile dal e contribuisca al proseguimento e al completamento delle riforme politiche, economiche e giuridiche nella Repubblica di Bielorussia, nonche' all'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione, soprattutto alla luce delle conclusioni della Conferenza CSCE di Bonn, DESIDEROSE di promuovere il processo di cooperazione regionale con i paesi limitrofi nei settori contemplati dal presente accordo al fine di favorire la prosperita' e la stabilita' nella regione, DESIDEROSE di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, TENENDO CONTO della disponibilita' della Comunita' a sviluppare una cooperazione economica e a fornire l'assistenza tecnica necessaria, TENENDO PRESENTE che l'accordo favorira' la partecipazione della Repubblica di Bielorussia alla sempre maggiore cooperazione con i paesi limitrofi nonche' la sua integrazione nell'economia mondiale, RICONOSCENDO le trasformazioni in atto nel sistema politico ed economico della Repubblica di Bielorussia nonche' le sue iniziative volte a trasformare l'economia in un'economia di mercato, CONSIDERATO l'impegno delle Parti a liberalizzare gli scambi in base ai principi contenuti nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e che reggono l'Organizzazione mondiale per il commercio (OMC), CONSAPEVOLI della necessita' di migliorare gradatamente le condizioni per le attivita' commerciali e gli investimenti, per lo stabilimento e l'attivita' delle societa', la manodopera, i servizi e i movimenti di capitali, PERSUASE che il presente accordo creera' un nuovo clima per le relazioni economiche tra le Parti e in particolare per lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili per la ristrutturazione economica e per la modernizzazione tecnologica, DESIDEROSE di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela ambientale, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti in questo settore, DESIDEROSE di avviare una cooperazione culturale e di migliorare il flusso delle informazioni, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 E' istituito un partenariato tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Bielorussia, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono: - fornire un contesto appropriato per il dialogo politico tra le Parti al fine di instaurare relazioni politiche, - promuovere scambi commerciali e investimenti reciprocamente vantaggiosi e relazioni economiche armoniose tra le Parti ai fini di uno sviluppo economico sostenibile, - gettare le basi per una cooperazione a carattere legislativo, economico, sociale, finanziario, scientifico e tecnico e culturale, - sostenere le iniziative prese dalla Repubblica di Bielorussia per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e portare a termine il passaggio all'economia di mercato.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 Il rispetto della democrazia, dei principi del diritto internazionale e dei diritti dell'uomo definito, in particolare, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nonche' i principi dell'economia di mercato, compresi quelli enunciati nei documenti della Conferenza CSCE di Bonn, sono alla base delle politiche interna ed esterna delle Parti e costituiscono un elemento fondamentale del partenariato e del presente accordo.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 Le Parti ritengono fondamentale, per la futura prosperita' e stabilita' dell'ex Unione Sovietica, che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle Repubbliche Socialiste Sovietiche (in appresso denominati "Stati indipendenti") mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi conformemente ai principi dell'Atto finale di Helsinki e alla legislazione internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 Le Parti si impegnano, soprattutto quando il processo di riforma economica nella Repubblica di Bielorussia sara' ulteriormente progredito, ad esaminare la possibilita' di ampliare i titoli pertinenti dell'accordo, segnatamente il Titolo III e l'articolo 50, per instaurare fra di esse una zona di libero scambio. Il Consiglio di cooperazione di cui all'articolo 85 puo' fare alle Parti raccomandazioni al riguardo. Agli eventuali ampliamenti si potra' procedere soltanto previo accordo tra le Parti conformemente alle rispettive procedure. Le Parti si consulteranno nel 1998 per decidere se le circostanze, e in particolare i progressi compiuti dalla Repubblica di Bielorussia nell'attuare le riforme economiche orien- tate verso il mercato e le condizioni economiche prevalenti a quel momento, consentono di avviare negoziati per la creazione della zona di libero scambio.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 Le Parti si impegnano ad esaminare insieme e a concordare le eventuali modifiche da apportare a qualsiasi parte dell'accordo per le mutate circostanze, in particolare a seguito dell'adesione della Repubblica di Bielorussia al GATT/OMC. Il primo esame avverra' dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo oppure, se questa data e' precedente, nel momento in cui la Repubblica di Bielorussia diventera' Parte contraente del GATT/OMC.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che svilupperanno e intensificheranno in seguito per accompagnare e consolidare il ravvicinamento tra la Comunita' e la Repubblica di Bielorussia, sostenere i mutamenti democratici in corso nella vita politica e il processo di riforma economica in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico: - rafforzera' i vincoli della Repubblica di Bielorussia con la Comunita' e con i suoi Stati membri, e quindi con tutte le nazioni democratiche considerate globalmente. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentira' di intensificare le relazioni politiche; - condurra' ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse aumentando cosi' la sicurezza e la stabilita'; - impegnera' le Parti a collaborare per il rafforzamento della stabilita' e della sicurezza in Europa, l'osservanza dei principi della democrazia, il rispetto e la tutela dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze; all'occorrenza, saranno previste consultazioni sulle questioni pertinenti.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito del Consiglio di cooperazione e, previo mutuo accordo, in altre occasioni.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico, segnatamente: - organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti della Comunita' e dei suoi Stati membri, da una parte, e della Repubblica di Bielorussia, dall'altra; - avvalendosi pienamente di tutti i canali diplomatici, compresi gli opportuni contatti bilaterali e multilaterali quali le Nazioni Unite, le sessioni della CSCE ecc.; - scambiandosi informazioni sulle questioni di reciproco interesse inerenti alla cooperazione politica in Europa; - utilizzando qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare e a sviluppare il dialogo politico.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito del comitato parlamentare di cooperazione creato a norma dell'articolo 90.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del GATT. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 del presente articolo non si applicano: a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona; b) ai vantaggi concessi a paesi particolari conformemente al GATT e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo; c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero. 3. Le disposizioni del paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 2 non si applicano, per un periodo transitorio che scadra' il 31 dicembre 1998 o, se precedente, al momento dell'adesione della Repubblica di Bielorussia al GATT, ai vantaggi definiti nell'allegato 1 concessi dalla Repubblica di Bielorussia agli altri Stati indipendenti a decorrere dal giorno che precede l'entrata in vigore dell'accordo.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 1. Le Parti convengono che la liberta' di transito delle merci e' fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo. A tale riguardo, ciascuna delle Parti garantisce il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte. 2. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT sono applicabili fra le Parti. 3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti concordati tra le Parti.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12 Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci a cui hanno aderito entrambe le Parti, queste ultime si concedono reciprocamente l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia a cui abbiano aderito conformemente alle rispettive legislazioni. Si terra' conto delle condizioni in cui le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.

Accordo - art. 13

ARTICOLO 13 Le merci originarie della Repubblica di Bielorussia e della Comunita' vengono importate, rispettivamente, nella Comunita' e nella Repubblica di Bielorussia in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 17, 20 e 21, le disposizioni dell'allegato II del presente accordo e le disposizioni degli articoli 77, 81, 244, 249 e 280 degli atti di adesione della Spagna e del Portogallo alla Comunita' europea.

Accordo - art. 14

ARTICOLO 14 1. I prodotti del territorio di una Parte importati nel territorio dell'altra Parte non sono soggetti ne' direttamente ne' indirettamente a tasse interne o ad altri oneri interni di nessuna specie, fatta eccezione per quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti interni simili. 2. A questi prodotti viene inoltre concesso un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai prodotti simili di origine nazionale conformemente a tutte le leggi, normative e condizioni specifiche per la vendita interna, la messa in vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione o l'uso di questi prodotti. Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione dei vari oneri relativi al trasporto interno basati esclusivamente sulla gestione economica del mezzo di trasporto e non sulla nazionalita' del prodotto. 3. L'articolo III, paragrafi 8, 9 e 10 del GATT si applica, mutatis mutandis, tra le Parti.

Accordo - art. 15

ARTICOLO 15 I seguenti articoli del GATT si applicano, mutatis mutandis, tra le Parti: i) Articolo VII, paragrafi 1, 2, 3, 4a, 4b, 4d e 5; ii) Articolo VIII; iii) Articolo IX; iv) Articolo X.

Accordo - art. 16

ARTICOLO 16 Le merci vengono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato.

Accordo - art. 17

ARTICOLO 17 1. Se un prodotto viene importato nel territorio di una delle Parti in quantitativi talmente aumentati o in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunita' o la Repubblica di Bielorussia, a seconda dei casi, possono prendere le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni. 2. Prima di prendere qualsiasi provvedimento, oppure subito dopo in caso di applicazione del paragrafo 4, la Comunita' o la Repubblica di Bielorussia, a seconda dei casi, fornisce al Comitato di cooperazione tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. 3. Se, al termine delle consultazioni, le Parti non dovessero giungere, entro 30 giorni dalla data in cui e' stato adito il Comitato di cooperazione, ad un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la Parte che ha chiesto le consultazioni puo' limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate. 4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le Parti possono prendere le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime vengano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure. 5. Nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le Parti contraenti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo.

Accordo - art. 18

ARTICOLO 18 Il presente Titolo, e in particolare l'articolo 17, non pregiudicano ne' compromettono minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente all'articolo VI del GATT, all'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT, all'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT o alla relativa legislazione interna. Per quanto riguarda le inchieste antidumping o antisovvenzioni, ciascuna Parte accetta di esaminare le richieste dell'altra e di informare le parti interessate degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali verra' presa la decisione definitiva. Prima di istituire dazi antidumping o compensativi, ciascuna Parte fa il possibile per risolvere il problema in modo costruttivo.

Accordo - art. 19

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