LEGGE 4 marzo 1997, n. 83
ALLEGATO IV Riserve comunitarie a norma dell'articolo 29, paragrafo 1, lettera b) Settore minerario In alcuni Stati membri, puo' essere necessaria una concessione per consentire a societa' non CE di acquisire i diritti minerari e di procedere alle attivita' estrattive. Pesca Salvo diverse disposizioni, l'accesso alle e l'uso delle risorse biologiche e delle zone di pesca situate nelle acque marittime sotto la sovranita' o la giurisdizione degli Stati membri della Comunita' sono limitati ai pescherecci che battono bandiera di uno Stato membro della Comunita' e che sono registrati nel territorio comunitario. Acquisto di beni immobili In alcuni Stati membri, l'acquisto di beni immobili da parte di societa' non CE e' soggetto a restrizioni. Servizi audiovisivi compresa la radio Puo' essere riservato il trattamento nazionale per la produzione e la distribuzione, comprese le trasmissioni radiotelevisive e le altre forme di diffusione al pubblico, di opere audiovisive che rispondano a determinati criteri di origine. Servizi di telecomunicazione compresi i servizi mobili e satellite Servizi riservati In alcuni Stati membri l'accesso al mercato per i servizi e le infrastrutture complementari e' soggetto a restrizioni. Servizi professionali Questi servizi sono riservati alle persone fisiche degli Stati membri, che possono costituire societa' a determinate condizioni. Agricoltura Alcuni Stati membri non applicano il trattamento nazionale alle societa' non CE che intendono dedicarsi ad attivita' agricole. Per l'acquisto di vigneti, le societa' non CE devono procedere ad una notifica o, a seconda dei casi, ottenere un'autorizzazione. Agenzie di stampa In alcuni Stati membri la partecipazione straniera alle case editrici e alle societa' radiotelevisive e' limitata.
Accordo - Allegato V
ALLEGATO V Riserve moldave di cui all'articolo 29, paragrafo 2, lettera a) Ad alcuni aspetti del processo di privatizzazione si applicano deter- minate condizioni o restrizioni. Acquisto e vendita di terreni agricoli e foreste. Organizzazione di giochi d'azzardo, scommesse, lotterie e altre attivita' analoghe. Servizi bancari: Il fabbisogno minimo di capitale per le controllate moldave delle societa' dei paesi terzi e' pari a 2 Mio di USD
Protocollo - art. 1
PROTOCOLLO RELATIVO ALL'ASSISTENZA RECIPROCA TRA LE AUTORITA' AMMINISTRATIVE IN MATERIA DOGANALE ARTICOLO 1 Definizioni Ai fini del presente protocollo valgono le seguenti definizioni: a) "legislazione doganale": le disposizioni, applicabili nei territori delle Parti, che disciplinano l'importazione, l'esportazione, il transito delle merci, nonche' l'assoggettamento delle stesse a una qualsiasi altra procedura doganale, comprese le misure di divieto, restrizione e controllo adottate da dette Parti; b) "dazi doganali": tutti i dazi, le imposte, i diritti o le altre tasse riscossi nei territori delle Parti, in applicazione della legislazione doganale, esclusi i diritti e le tasse il cui importo e' limitato ai costi approssimativi dei servizi forniti; c) "autorita' richiedente": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che presenta una domanda di assistenza in materia doganale; d) "autorita' interpellata": l'autorita' amministrativa competente all'uopo designata da una Parte contraente, che riceve una richiesta di assistenza in materia doganale; e) "infrazione": ogni violazione della legislazione doganale ovvero ogni tentata violazione di detta legislazione.
Protocollo - art. 2
ARTICOLO 2 Ambito di applicazione 1. Nei limiti delle loro competenze, le Parti si prestano assistenza reciproca nei modi e alle condizioni specificati nel presente protocollo per garantire la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare per quanto concerne la prevenzione, l'individuazione e l'esame delle violazioni di detta legislazione. 2. L'assistenza in materia doganale prevista dal presente protocollo si applica ad ogni autorita' amministrativa delle Parti competente per l'applicazione dello stesso. Essa non pregiudica le norme che disciplinano l'assistenza reciproca in materia penale ne' copre le informazioni ottenute grazie a poteri esercitati su richiesta dell'autorita' giudiziaria salvo accordo di detta autorita'.
Protocollo - art. 3
ARTICOLO 3 Assistenza su richiesta 1. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata fornisce tutte le informazioni pertinenti che consentono all'autorita' richiedente di garantire la corretta applicazione della normativa doganale, comprese le informazioni riguardanti le operazioni registrate o programmate che violino o possano violare detta legislazione. 2. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata le comunica se le merci esportate dal territorio di una delle Parti sono state correttamente importate nel territorio dell'altra parte, precisando, se del caso, la procedura doganale applicata alle merci. 3. Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata prende le misure necessarie a garantire che siano tenute sotto controllo: a) le persone fisiche o giuridiche in merito alle quali sussistano fondati motivi di ritenere che violino o abbiano violato la normativa doganale; b) i movimenti di merci per i quali sia stata segnalata la possibilita' che diano luogo a sostanziali infrazioni della normativa doganale; c) i mezzi di trasporto per i quali vi sono fondati motivi di ritenere che siano stati, siano ovvero possano essere utilizzati per violare la normativa doganale. d) i luoghi dove partite di merci sono state immagazzinate in modo da fare legittimamente supporre che sono destinate ad operazioni contrarie alla legislazione doganale dell'altra Parte.
Protocollo - art. 4
ARTICOLO 4 Assistenza spontanea Le Parti si prestano nell'ambito delle loro competenze assistenza reciproca, in conformita' delle rispettive leggi, norme e altri strumenti giuridici e qualora senza previa richiesta qualora lo considerino necessario per la corretta applicazione della normativa doganale, in particolare allorche' ricevono informazioni riguardanti: - operazioni per le quali sia stata violata, si violi o si possa violare tale legislazione e che possano interessare le altre Parti: - nuovi mezzi o metodi utilizzati per effettuare dette operazioni; - merci note per essere soggette a sostanziali infrazioni della normativa doganale.
Protocollo - art. 5
ARTICOLO 5 Consegna/Notifica Su domanda dell'autorita' richiedente, l'autorita' interpellata, conformemente alla propria legislazione, prende tutte le misure necessarie per - consegnare tutti i documenti e - notificare tutte le decisioni che rientrano nel campo di applicazione del presente protocollo ad un destinatario, residente o stabilito sul suo territorio. In tal caso, si applica l'articolo 6, paragrafo 3.
Protocollo - art. 6
ARTICOLO 6 Forma e contenuto delle domande di assistenza 1. Le domande inoltrate conformemente al presente protocollo sono presentate per iscritto. Ad esse vengono allegati i documenti necessari al loro espletamento. Qualora l'urgenza della situazione lo richieda, possono essere accettate domande orali le quali, tuttavia, devono essere immediatamente confermate per iscritto. 2. Le domande presentate conformemente al paragrafo 1 del presente articolo devono contenere le seguenti informazioni: a) l'autorita' richiedente che presenta la domanda; b) la misura richiesta; c) l'oggetto e il motivo della domanda; d) le leggi, le norme e gli altri elementi giuridici in questione; e) ragguagli il piu' possibile esatti ed esaurienti sulle persone fisiche o giuridiche oggetto d'indagine; f) una sintesi dei fatti e delle indagini gia' svolte, salvo per i casi di cui all'articolo 5. 3. Le domande sono presentate in una delle lingue ufficiali dell'autorita' interpellata o in una lingua concordata con detta autorita'. 4. Se la domanda non risponde ai requisiti formali stabiliti puo' esserne richiesta la correzione o il completamento; tuttavia possono essere disposte misure cautelative.
Protocollo - art. 7
ARTICOLO 7 Adempimento delle domande 1. Per soddisfare le domande di assistenza l'autorita' interpellata ovvero, qualora essa non possa agire direttamente, il servizio amministrativo al quale la domanda e' stata indirizzata da parte di detta autorita', procede, nell'ambito delle sue competenze e delle risorse disponibili, come se agisse per proprio conto o su domanda di altre autorita' della stessa Parte, fornendo informazioni gia' in suo possesso, svolgendo adeguate indagini o disponendone l'esecuzione. 2. Le domande di assistenza saranno adempiute conformemente alle disposizioni legislative, regolamentari e agli altri strumenti giuridici della Parte interpellata. 3. I funzionari debitamente autorizzati di una Parte possono, d'intesa con l'altra Parte interessata e alle condizioni da questa stabilite, ottenere dagli uffici dell'autorita' interpellata o di un'altra autorita', della quale l'autorita' interpellata e' responsabile, le informazioni sulle infrazioni della normativa doganale che occorrono all'autorita' richiedente ai fini del presente protocollo. 4. I funzionari di una Parte, d'intesa con l'altra Parte e alle condizioni da essa stabilite, possono essere presenti alle indagini condotte nel suo territorio.
Protocollo - art. 8
ARTICOLO 8 Forma in cui devono essere comunicate le informazioni 1. L'autorita' interpellata comunica i risultati delle indagini all'autorita' richiedente sotto forma di documenti, copie autenticate di documenti, relazioni e simili. 2. I documenti di cui al paragrafo 1 possono essere sostituiti da informazioni computerizzate prodotte in qualsiasi forma per gli stessi fini.
Protocollo - art. 9
ARTICOLO 9 Eccezioni all'obbligo di fornire assistenza 1. Le Parti possono rifiutare di prestare assistenza, come disposto nel presente protocollo, qualora cio' possa: a) pregiudicare la sovranita', l'ordine pubblico, la sicurezza o altri interessi essenziali; o b) riguardare norme valutarie o fiscali, fuori dall'ambito della normativa relativa ai dazi doganali; ovvero c) violare un segreto industriale, commerciale o professionale. 2. Qualora l'autorita' richiedente solleciti un'assistenza che non sarebbe in grado di fornire se le venisse richiesto, fa presente tale circostanza nella sua domanda. Spetta quindi all'autorita' interpellata decidere come rispondere a detta domanda. 3. Se l'assistenza e' rifiutata o negata, la decisione e le sue motivazioni devono essere notificate senza indugio all'autorita' richiedente.
Protocollo - art. 10
ARTICOLO 10 Obbligo di osservare la riservatezza 1. Tutte le informazioni comunicate in qualsiasi forma ai sensi del presente protocollo sono di natura riservata. Esse sono coperte dal segreto d'ufficio e sono tutelate dalle rispettive leggi applicabili nel territorio della Parte che le ha ricevute e dalle corrispondenti disposizioni cui debbono conformarsi le autorita' comunitarie. 2. I dati nominativi non vengono trasmessi se vi sono fondati motivi di ritenere che il trasferimento o l'uso di questi dati sarebbe contrario ai principi giuridici di base di una delle Parti, e soprattutto che la persona in questione verrebbe indebitamente lesa. Su richiesta, la Parte che riceve i dati informa la Parte che li ha forniti dell'uso fattone e dei risultati ottenuti. 3. I dati nominativi possono essere trasmessi solo alle autorita' doganali e, se necessario per procedimenti penali, al pubblico ministero e alle autorita' giudiziarie. Le altre persone o autorita' possono ottenere queste informazioni solo previa autorizzazione dell'autorita' che le fornisce. 4. La Parte che fornisce le informazioni ne verifica l'accuratezza prima di trasferirle. Qualora le informazioni fornite risultino inesatte o da depennare, la Parte che le ha ricevute ne viene informata senza indugio ed e' tenuta ad effettuare la correzione o la rimozione. 5. Fatti salvi i casi in cui prevale il pubblico interesse, la persona interessata puo' ottenere, su richiesta, informazioni sulla memorizzazione dei dati e sui suoi scopi.
Protocollo - art. 11
ARTICOLO 11 Uso delle informazioni 1. Le informazioni ottenute possono utilizzarsi solo ai fini del presente protocollo; le Parti possono utilizzarle per altri fini solo previo consenso scritto dell'autorita' amministrativa che le ha fornite e sono soggette a tutte le restrizioni stabilite da detta autorita'. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non ostano all'uso delle informazioni in azioni giudiziarie o amministrative promosse a seguito della mancata osservanza della normativa doganale. 3. Nei loro documenti probatori, nelle loro relazioni e testimonianze, nonche' nei procedimenti e nelle azioni penali promossi dinanzi al tribunale, le Parti possono utilizzare come prova le informazioni ottenute e i documenti consultati conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Protocollo - art. 12
ARTICOLO 12 Esperti e testimoni Un funzionario dell'autorita' interpellata puo' essere autori; dell'autorizzazione concessa, in qualita' di esperto o amministrative riguardanti le materie di cui al presente protocollo nella giurisdizione di un'altra Parte e produrre oggetti, documenti ovvero loro copie autenticate che possano occorrere nel procedimento. Nella richiesta di comparizione deve essere specificamente indicato su quale argomento e a quale titolo il funzionario sara' interrogato.
Protocollo - art. 13
ARTICOLO 13 Spese di assistenza Le Parti rinunciano reciprocamente a tutte le richieste di rimborso delle spese sostenute in virtu' del presente protocollo, escluse, a seconda dei casi, le spese per esperti e testimoni nonche' per gli interpreti e traduttori che non dipendono da pubblici servizi.
Protocollo - art. 14
ARTICOLO 14 Esecuzione 1. La gestione del presente protocollo e' affidata alle autorita' doganali centrali della Moldavia, da una parte, e ai competenti servizi della Commissione delle Comunita' europee e, se del caso, alle autorita' doganali degli Stati membri dell'Unione europea, dall'altra. Essi decidono in merito a tutte le misure pratiche e alle disposizioni necessarie per la sua applicazione, tenendo in considerazione le norme in materia di protezione dei dati. Essi possono raccomandare ai competenti organismi le modifiche del presente protocollo che ritengano necessarie. 2. Le Parti si consultano e si tengono reciprocamente informate in merito alle norme specifiche di esecuzione adottate conformemente alle disposizioni del presente protocollo.
Protocollo - art. 15
ARTICOLO 15 Complementarita' 1. Il presente protocollo completa e non pregiudica l'applicazione di qualsiasi accordo di assistenza reciproca che sia stato concluso o possa essere concluso tra uno o piu' Stati membri dell'Unione europea e la Moldavia. Inoltre esso non osta all'ampliamento dell'assistenza doganale reciproca concessa ai sensi di detti accordi. 2. Fatto salvo l'articolo 11, detti accordi non recano pregiudizio alle disposizioni della Comunita' che disciplinano la comunicazione, tra i competenti servizi della Commissione e le autorita' doganali degli Stati membri, di tutte le informazioni ottenute in materia doganale che possano interessare la Comunita'.
Atto finale
ATTO FINALE I plenipotenziari: DEL REGNO DEL BELGIO, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELL'IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominati "Stati membri", e della COMUNITA' EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso de- nominate "la Comunita'", da una parte, e i plenipotenziari della Repubblica di Moldavia, dall'altra, riuniti addi' ventotto novembre millenovecentonovantaquattro per la firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Moldavia, dall'altra, in appresso denominato "accordo", hanno adottato il testo seguente: l'accordo compresi i suoi allegati e il seguente protocollo: protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari della Repubblica di Moldavia hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente atto finale: Dichiarazione comune relativa all'articolo 4 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 17 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 18 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 29 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 30 dell'accordo Dichiarazione comune relativa al concetto di "controllo" di cui all'articolo 31, lettera b) e all'articolo 42 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 49 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 99 dell'accordo. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari della Repubblica di Moldavia hanno inoltre preso nota della dichiarazione unilaterale del Governo francese acclusa al presente atto finale: Dichiarazione del Governo francese sui paesi e territori d'oltremare. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari della Repubblica di Moldavia hanno inoltre preso nota delle seguenti lettere scambiate fra le parti e acclusa al presente atto finale: Scambio di lettere tra la Comunita' e la Repubblica di Moldavia sullo stabilimento delle societa'.
Dichiarazioni comuni
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 4 Rimane inteso che le Parti procederanno al negoziato della zona di libero scambio in conformita' dell'articolo 4 e che i negoziati comprenderanno tutti i prodotti oggetto di scambi tra le Parti. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 17 La Comunita' e la Repubblica di Moldavia dichiarano che il testo della clausola di salvaguardia non concede il trattamento GATT in materia. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 18 Rimane inteso che le disposizioni dell'articolo 18 non hanno ne' il fine ne' l'effetto di rallentare, ostacolare o impedire le procedure previste dalle legislazioni rispettive delle Parti in materia di inchieste antidumping e antisovvenzioni. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 29 Fatte salve le riserve elencate negli allegati IV e V e le disposizioni degli articoli 43 e 46, le Parti decidono che l'espressione "in conformita' delle rispettive legislazioni e normative" di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 29 significa che ciascuna Parte puo' regolamentare lo stabilimento e l'attivita' delle societa' sul suo territorio, purche' detti regolamenti non introducano, per lo stabilimento e l'attivita' delle societa' dell'altra Parte, altre nuove riserve che si concentrino in un trattamento meno favorevole di quello concesso alle loro societa' o alle societa', controllate o sedi secondarie di paesi terzi. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 30 La presenza commerciale di societa' di trasporto fluviale di una Parte nel territorio dell'altra e' disciplinata dalla legislazione applicabile negli Stati membri o in Moldavia, fintantoche' non si saranno previste disposizioni piu' favorevoli in materia e a condizione che tale presenza non sia disciplinata da altri strumenti legislativi vincolanti per le Parti. Rimane inteso che la presenza commerciale assumera' la forma di controllate o sedi secondarie ai sensi dell'articolo 31. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL CONCETTO DI "CONTROLLO" DI CUI AGLI ARTICOLI 31, LETTERA b) E 42 1. Le Parti confermano che la questione del controllo dipendera' dalle circostanze oggettive del caso specifico. 2. Ad esempio, una societa' sara' considerata "controllata" da un'altra societa', e quindi una sua controllata, se: - l'altra societa' detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto o se - l'altra societa' ha il diritto di nominare o licenziare la maggior parte degli amministratori, dei dirigenti o dei supervisori ed e' al tempo stesso un'azionista o un membro della controllata. 3. Le Parti concordano nel ritenere non esaurienti i criteri del paragrafo 2. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 49 Le Parti convengono che, ai sensi dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e delle informazioni riservate sul know- how. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 99 Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le Parti decidono che per "casi di particolare emergenza" di cui all'articolo 99 dell'accordo s'intendono i casi di grave violazione dell'accordo ad opera di una delle Parti. Una grave violazione dell'accordo consiste: a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali del diritto internazionale o b) nella violazione degli elementi di base dell'accordo di cui all'articolo 2. DICHIARAZIONE UNILATERALE DEL GOVERNO FRANCESE La Repubblica francese fa notare che l'accordo di partenariato e di cooperazione con la Repubblica di Moldavia non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunita' europea in virtu' del trattato che istituisce la Comunita europea.
Scambio di lettere
SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA' E LA REPUBBLICA DI MOLDAVIA SULLO STABILIMENTO DELLE SOCIETA' A. Lettera della Moldavia Signor, mi pregio far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 26 luglio 1994. Come ho fatto presente durante i negoziati, la Repubblica di Moldavia concede un trattamento privilegiato per determinati aspetti alle societa' comunitarie stabilite e attive sul suo territorio. Ho anche spiegato che cio' riflette la politica moldava volta a promuovere con ogni mezzo lo stabilimento di societa' comunitarie in questo paese. Cio' premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle societa', la Repubblica di Moldavia non adottera' misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione delle societa' comunitarie rispetto alle societa' della Moldavia o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla. Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera. Voglia gradire l'espresisone della mia piu' alta considerazione. Per il Governo della Repubblica di Moldavia B. Lettera della Comunita' Signor La ringrazio per la Sua lettera in data odierna, cosi' redatta: "mi pregio far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione siglato il 26 luglio 1994. Come ho fatto presente durante i negoziati, la Repubblica di Moldavia concede un trattamento privilegiato per determinati aspetti alle societa' comunitarie stabilite e attive sul suo territorio. Ho anche spiegato che cio' riflette la politica moldava volta a promuovere con ogni mezzo lo stabilimento di societa' comunitarie in questo paese. Cio' premesso, rimane inteso che, durante il periodo compreso tra la data della sigla del presente accordo e l'entrata in vigore degli articoli sullo stabilimento delle societa', la Repubblica di Moldavia non adottera' misure o normative tali da introdurre o accentuare una discriminazione delle societa' comunitarie rispetto alle societa' della Moldavia o di paesi terzi in confronto alla situazione esistente alla data della sigla. Le sarei grato se potesse confermarmi di aver ricevuto la presente lettera.". Le confermo di aver ricevuto la lettera in questione. Voglia gradire l'espressione della mia piu' alta considerazione. A nome delle Comunita' europee Al di fuori dell'accordo: Scambio di lettere sulle conseguenze dell'ampliamento Lettera della Comunita' Signor mi pregio far riferimento all'accordo di partenariato e di cooperazione firmato oggi e confermare che le modifiche eventualmente necessarie in seguito a un ampliamento della Comunita' dovranno essere oggetto di consultazioni tra le Parti a norma dell'articolo 82. In tal caso si terra' conto per quanto possibile della natura delle relazioni bilaterali commerciali ed economiche tra la Moldavia e i nuovi Stati membri. Le sarei grato se potesse confermarmi che la Moldavia e' d'accordo sul contenuto della presente. Al di fuori dell'accordo: Dichiarazione unilaterale della Repubblica di Moldavia Considerata l'importanza del settore vinicolo per l'economia della Moldavia, la Repubblica di Moldavia auspica negoziare con la Comunita' un accordo bilaterale sugli scambi commerciali nel settore del vino. Al di fuori dell'accordo: Dichiarazione della Comunita' La Comunita' s'impegna a fornire assistenza tecnica sotto forma di seminari o, se del caso, secondo altre modalita' per aiutare le autorita' e gli operatori economici della Moldavia a sfruttare appieno i vantaggi concessi nel quadro del sistema di preferenze generalizzate comunitario attualmente applicato a questo paese. Fatto a Bruxelles, addi' ventotto novembre millenovecentonovantaquattro. Parte di provvedimento in formato grafico TRADUZIONE NON UFFICIALE Lisbona, 17 dicembre 1994 Scambio di lettere sulla Decisione n. 3 del Trattato sulla Carta dell'Energia Europea Lettera delle Comunita' alla Repubblica di Moldavia Eccellenza, Scopo della presente lettera e' confermare che, in merito alla Decisione n. 3 del Trattato sulla Carta dell'Energia (TCE), per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti, ed in particolare la nota a pie' di pagina a tale Decisione, l'Articolo 105 del nostro Accordo di Partenariato e Cooperazione (CAP), firmato a Bruxelles il 28 novembre 1994, non avra' come effetto la non applicazione dell'Articolo 16 del TCE relativamente alla Decisione n. 3. Propongo che la presente lettera e la Sua risposta costituiscano un accordo formale fra le due parti. Per conto delle Comunita Europee (F.to: due firme illeggibili) Lisbona, 17 dicembre 1994 Scambio di lettere sulla Decisione N. 3 del Trattato sulla Carta dell'Energia Lettera della Moldavia Egregi Signori, ho preso atto della Vostra lettera del 17 dicembre 1994, intesa a confermare che in riferimento alla Decisione N. 3 del Trattato sulla Carta dell'Energia (ECT), relativa al trasferimento dei pagamenti, e in particolare in riferimento alle osservazioni su tale Decisione, l'Articolo 86 dell'Accordo di Partenariato e Cooperazione (PCA), firmato a Bruxelles il 28 novembre 1994, non determina la non applicazione dell'Articolo 16 del Trattato sulla Carta dell'Energia nei confronti della Decisione N. 3. Sono d'accordo nel considerare la Vostra lettera e la presente risposta come assenso formale fra di noi. Per il Governo della Moldavia firmato
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