LEGGE 4 marzo 1997, n. 84
ATTO FINALE I plenipotenziari: DEL REGNO UNITO, DEL REGNO DI DANIMARCA, DELLA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, DELLA REPUBBLICA ELLENICA, DEL REGNO DI SPAGNA, DELLA REPUBBLICA FRANCESE, DELL'IRLANDA, DELLA REPUBBLICA ITALIANA, DEL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, DEL REGNO DEI PAESI BASSI, DELLA REPUBBLICA D'AUSTRIA, DELLA REPUBBLICA PORTOGHESE, DELLA REPUBBLICA DI FINLANDIA, DEL REGNO DI SVEZIA, DEL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominati "Stati membri", e della COMUNITA' EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso de- nominate "la Comunita'", da una parte, e il plenipotenziario della REPUBBLICA KIRGHISA, dall'altra, riuniti in Bruxelles addi' 9 febbraio millenovecentonovantacinque per la firma dell'accordo di partenariato e di cooperazione che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e la repubblica kirghisa, dall'altra, in appresso denominato "accordo" hanno adottato il testo seguente: l'accordo, compresi i suoi allegati, e il seguente protocollo: Protocollo relativo all'assistenza reciproca in materia doganale. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' e i plenipotenziari della Repubblica kirghisa hanno adottato i testi delle dichiarazioni comuni elencate in appresso e accluse al presente Atto finale: Dichiarazione comune relativa all'articolo 23 dell'accordo Dichiarazione comune relativa al concetto di "controllo" di cui all'articolo 25, lettera b) e all'articolo 37, dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 43 dell'accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 92 dell'accordo I Plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' ed i Plenipotenziari della Repubblica del Kirghizistan hanno inoltre preso atto della dichiarazione del governo francese allegata al presente atto finale: Dichiarazione del governo francese relativa ai propri paesi e territori d'oltremare.
Dichiarazioni comuni
DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 23 Fatte salve le disposizioni degli articoli 38 e 41, le Parti decidono che l'espressione "conformemente alle rispettive legislazioni e normative" di cui ai paragrafi 1 e 2 dell'articolo 23 significa che ciascuna Parte puo' regolamentare lo stabilimento e l'attivita' delle societa' sul suo territorio, purche' non introduca, per lo stabilimento e l'attivita' delle societa' dell'altra Parte, altre riserve al trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue societa' o alle societa', consociate o filiali di paesi terzi. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA AL CONCETTO DI "CONTROLLO" DI CUI AGLI ARTICOLI 25, LETTERA b) E 37 1. Le Parti confermano che la questione del controllo dipendera' dalle circostanze oggettive del caso specifico. 2. Ad esempio, una societa' verra' considerata "controllata" da un'altra societa', e quindi una sua consociata, se: - l'altra societa' detiene direttamente o indirettamente la maggioranza dei diritti di voto o se - l'altra societa' ha il diritto di nominare o licenziare la maggior parte degli amministratori, dei dirigenti o dei supervisori ed e' al tempo stesso un'azionista o un membro della consociata. 3. Le Parti concordano nel ritenere non esaurienti i criteri del paragrafo 2. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 43 Le parti convengono che, ai sensi dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale include in particolare i diritti d'autore, anche per i programmi informatici, e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, comprese le denominazioni di origine, ai marchi di fabbrica e di identificazione dei servizi, alle topografie dei circuiti integrati e la tutela contro la concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale e delle informazioni riservate sul know-how. DICHIARAZIONE COMUNE RELATIVA ALL'ARTICOLO 92 Per la corretta interpretazione e per l'applicazione pratica dell'accordo, le Parti decidono che per "casi particolarmente urgenti" di cui all'articolo 92 dell'accordo s'intendono i casi di grave violazione dell'accordo ad opera di una delle Parti. Una grave violazione dell'accordo consiste: a) in una denuncia dell'accordo non sancita dalle norme generali della legislazione internazionale o b) nella violazione degli elementi di base dell'accordo di cui all'articolo 2. DICHIARAZIONE DEL GOVERNO FRANCESE La Repubblica francese nota che l'accordo di partenariato e cooperazione con la Repubblica del Kirghizistan non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunita' europea a norma del trattato che istituisce la Comunita' europea. Fatto a Bruxelles, addi' nove febbraio millenovecentonovantacinque. Parte di provvedimento in formato grafico TRADUZIONE NON UFFICIALE Lisbona, 17 dicembre 1994 Scambio di lettere sulla Decisione n. 3 del Trattato sulla Carta dell'Energia Europea Lettera delle Comunita' alla Repubblica Kirghisa Eccellenza, Scopo della presente lettera e' confermare che, in merito alla Decisione n. 3 del Trattato sulla Carta dell'energia (TCE), per quanto riguarda il trasferimento dei pagamenti, ed in particolare la nota a pie' di pagina a tale Decisione, l'Articolo 90 del nostro Accordo di Partenariato e Cooperazione (CAP), siglato a Bruxelles il 31 maggio 1994, non avra' come effetto la non applicazione dell'Articolo 16 del TCE relativamente alla Decisione n. 3. Propongo che la presente lettera e la Sua risposta costituiscano un accordo formale fra le due parti. Per conto delle Comunita' Europee (F.to: due firme illeggibili) Lisbona, 17 dicembre 1994 Scambio di lettere sulla Decisione N. 3 del Trattato sulla Carta dell'Energia Lettera del Kirghizistan Egregi Signori, ho preso atto della Vostra lettera del 17 dicembre 1994, intesa a confermare che in riferimento alla Decisione N. 3 del Trattato sulla Carta dell'Energia (ECT), relativa al trasferimento dei pagamenti, e in particolare in riferimento alle osservazioni su tale Decisione, l'Articolo 90 dell'Accordo di Partenariato e Cooperazione (PCA), parafato a Bruxelles il 31 maggio 1994, non determina la non applicazione dell'Articolo 16 del Trattato sulla Carta dell'Energia nei confronti della Decisione N. 3. Sono d'accordo nel considerare la Vostra lettera e la presente risposta come assenso formale fra di noi. Per il Governo del Kirghisistan firmato
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