LEGGE 4 marzo 1997, n. 61

Type Legge
Publication 1997-03-04
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Federazione russa nel campo della protezione civile, in materia di previsione e di prevenzione dei rischi maggiori e di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche, fatto a Mosca il 16 luglio 1993.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.Nello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, rubrica Ufficio per il coordinamento dei servizi della protezione civile, e' istituito un apposito capitolo "per memoria" con qualifica di spesa obbligatoria sul quale saranno imputati gli eventuali oneri connessi con l'esecuzione dell'accordo di cui all'articolo 1.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: Flick

Accordo - art. 1

ALLEGATO ACCORDO SULLA COOPERAZIONE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA NEL CAMPO DELLA PROTEZIONE CIVILE, IN MATERIA DI PREVISIONE E DI PREVENZIONE DEI RISCHI MAGGIORI E DI ASSISTENZA RECIPROCA IN CASO DI CATASTROFI NATURALI O TECNOLOGICHE. IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA FEDERAZIONE RUSSA consapevoli dei rischi di catastrofi naturali o tecnologiche che incombono sui rispettivi Paesi, convinti della necessita' che venga fornita assistenza a favore del Paese colpito, al verificarsi di detti rischi, nel quadro dei rapporti di amicizia e di cooperazione esistenti tra i due Stati e nel desiderio di sviluppare i rapporti delle rispettive autorita' nei settori delle attivita' di previsione e di prevenzione dei rischi maggiori nonche' di assistenza reciproca in caso di catastrofi naturali o tecnologiche, convengono quanto segue: Art. 1. Ai fini del presente accordo i termini qui di seguito elencati significano: "Parte Richiedente": il Governo che domanda all'altra parte contraente di inviare squadre di soccorso, il relativo equipaggiamento e materiale di assistenza; "Parte Offerente": il Governo che accoglie la domanda proveniente dall'altra Parte Contraente relativa all'invio di squadre di soccorso, equipaggiamento e materiale di assistenza; "Squadre di soccorso": gruppi di specialisti, incluso il personale militare, ed altri gruppi predisposti per le operazioni di soccorso e dotati di opportuni equipaggiamenti; "Equipaggiamento": dotazione del personale e strumenti da impiegare nell'intervento di soccorso; "Materiale di assistenza": beni destinati ad essere distribuiti alla popolazione colpita dalla catastrofe naturale o tecnologica (nel testo italiano successivamente indicata catastrofe).

Accordo - art. 2

Art. 2. La cooperazione nel settore della previsione e prevenzione dei rischi maggiori dai quali derivino gravi conseguenze alla integrita' fisica delle persone, ai beni e all'ambiente includera': scambi di informazioni a livello scientifico e tecnico da effettuarsi in conformita' alle leggi e alle regolamentazioni vigenti in ciascuno dei due Paesi; la formazione di specialisti della previsione, della prevenzione e del soccorso attraverso l'attuazione di corsi di preparazione tenuti congiuntamente al fine di garantire uniformita' d'azione nello svolgimento dei programmi di protezione civile. Gli indirizzi della cooperazione e le modalita' di applicazione delle disposizioni del presente articolo verranno regolati da intese particolari concluse nell'ambito della Commissione mista di cui all'art. 12 di questo accordo.

Accordo - art. 3

Art. 3. Le Parti Contraenti si impegnano, su domanda avanzata dalle rispettive autorita' competenti, di cui all'art. 13 del presente accordo, a prestare tutta l'assistenza che la Parte Offerente riterra' possibile e disponibile nel caso in cui si verifichi sul territorio della Parte Richiedente una catastrofe che provochi grave danno o pericolo per l'integrita' fisica delle persone, per i beni e per l'ambiente.

Accordo - art. 4

Art. 4. In caso di catastrofe, l'aiuto sara' fornito con il tempestivo invio sui luoghi ove si e' verificato l'evento, di squadre di soccorso per la salvezza e la tutela delle persone, dei beni e dell'ambiente, dotate di equipaggiamento e di materiale di assistenza. Le squadre di soccorso dovranno avere autonomia logistica ed autosufficienza funzionale sul posto per almeno 72 ore. Per il periodo successivo, dall'esaurimento delle scorte, il completo approvvigionamento per il sostentamento delle squadre di soccorso, nonche' il normale rifornimento del loro equipaggiamento, saranno assicurati dalla Parte Richiedente. Le squadre di soccorso potranno essere inviate per via terrestre, aerea e marittima. I mezzi terrestri, marittimi ed aerei, impiegati per il trasporto rapido delle squadre di soccorso, potranno essere messi a disposizione anche per le operazioni di soccorso.

Accordo - art. 5

Art. 5. La direzione delle operazioni di intervento sara' di competenza delle autorita' della Parte Richiedente che indicheranno direttive e limiti eventuali dei compiti affidati alle squadre di soccorso, senza entrare nei dettagli della loro esecuzione. Le squadre di soccorso avranno libero accesso in ogni luogo ove la loro cooperazione sia necessaria, secondo le indicazioni del direttore delle operazioni. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti si comunicheranno la lista dell'equipaggiamento e del materiale di assistenza da inviare, eventualmente da un Paese all'altro, nei limiti delle loro rispettive possibilita' nel quadro della cooperazione prevista dal presente accordo. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti esamineranno ogni procedura utile al rapido conseguimento delle autorizzazioni necessarie alla effettuazione di trasporti eccezionali come pure le modalita' di utilizzazione gratuita di infrastrutture sottoposte al pagamento di diritti di transito o di pedaggio. Se le squadre di soccorso dovessero comprendere personale militare, questo rimarra' sottoposto, nel corso di tutto il periodo di permanenza nel territorio della Parte Richiedente, alla propria legislazione nazionale che ne disciplina lo status militare.

Accordo - art. 6

Art. 6. Al fine di assicurare l'efficienza e la rapidita' richieste dagli interventi, le Parti Contraenti si impegneranno a limitare al minimo le formalita' di transito di frontiera quali previste dalle disposizioni nazionali vigenti. Il responsabile di una squadra di soccorso presentera' un certificato collettivo attestante la missione di soccorso, il tipo del gruppo e la lista delle persone che ne fanno parte. Detto certificato verra' rilasciato dall'autorita' dalla quale dipende la squadra. Le persone che ne fanno parte all'atto dell'attraversamento della frontiera dovranno essere comunque munite di un documento di identita', ai fini di eventuali controlli. Nei casi di urgenza particolare il certificato sopra indicato potra' essere sostituito da una attestazione predisposta a tale scopo nella quale si dichiari che la frontiera deve essere varcata al fine di compiere una missione di soccorso. Qualora le circostanze lo richiedano, tale passaggio della frontiera potra' essere effettuato fuori dei punti di transito autorizzati. Le autorita' di sorveglianza responsabili ne dovranno essere informate in anticipo dalla Parte Richiedente. Le Parti Contraenti faciliteranno altresi' le procedure doganali per il passaggio di frontiera delle squadre di soccorso. Le squadre di soccorso dovranno essere dotate esclusivamente dell'equipaggiamento e dell'eventuale materiale di assistenza finalizzati alla loro missione.

Accordo - art. 7

Art. 7. Analogamente le Parti Contraenti faciliteranno le procedure di controllo e le operazioni doganali di attraversamento di frontiera degli equipaggiamenti e del materiale di assistenza. La loro introduzione dovra' essere anticipatamente notificata dalle autorita' competenti della Parte Richiedente alle autorita' doganali del punto di attraversamento. Al momento dell'attraversamento della frontiera il responsabile della squadra di soccorso sara' tenuto a presentare alle autorita' doganali locali una lista completa degli equipaggiamenti e del materiale di assistenza. Nel caso in cui egli non disponesse di tale lista, la squadra di soccorso con gli equipaggiamenti ed il materiale di assistenza sara' autorizzata ad attraversare il confine e spettera' all'autorita' competente della Parte Richiedente di farla pervenire entro un mese dalla data di attraversamento. Gli equipaggiamenti ed il materiale di assistenza saranno esonerati da tutti i diritti doganali e dovranno essere utilizzati o distribuiti durante l'operazione di soccorso o riesportati a conclusione di quest'ultima. Qualora delle circostanze particolari non ne permettessero la riesportazione, le autorita' doganali della parte richiedente dovranno essere informate dalle autorita' competenti della stessa parte richiedente circa la natura della parte di equipaggiamento e del materiale di assistenza non riesportata, nonche' il relativo stato d'uso e conservazione, la consistenza, e il luogo dove e' situata. In questo caso verranno applicate le specifiche normative della Parte Richiedente. Nel quadro del presente accordo sara' consentita l'introduzione sul territorio della Parte Richiedente di una congrua quantita' di prodotti medicinali contenenti stupefacenti in conformita' alla legislazione vigente presso di essa. I prodotti medicinali di cui sopra potranno essere introdotti solamente nel quadro dei bisogni medici urgenti ed utilizzati unicamente dal personale medico qualificato secondo le norme legali della Parte Contraente di spedizione.

Accordo - art. 8

Art. 8. Ciascuna Parte Contraente autorizzera' gli aeromobili di soccorso dell'altra, a sorvolare il proprio territorio, nonche' ad atterrare e a decollare in siti predeterminati. La decisione di utilizzare aeromobili per effettuare interventi di soccorso dovra' essere comunicata immediatamente alla Parte Richiedente, con indicazioni circa la rotta, il tipo e l'immatricolazione degli aeromobili, l'equipaggio di bordo, il carico, nonche' il luogo e l'ora di decollo e di atterraggio. I voli dovranno essere effettuati secondo i regolamenti di navigazione e di utilizzazione degli spazi aerei in vigore nei rispettivi Paesi. Le disposizioni relative ai trasporti su strada, per ferrovia e via mare verranno definite in sede di Commissione mista.

Accordo - art. 9

Art. 9. I costi dell'assistenza fornita dalle squadre di soccorso della Parte Offerente, ivi compresi quelli risultanti dalla perdita o dalla distruzione totale o parziale di quanto importato, non verranno assunti dalla Parte Richiedente. In ogni caso, le squadre di soccorso della Parte Offerente saranno mantenute e, se possibile, alloggiate, nei termini indicati all'art. 4, a spese della Parte Richiedente. Esse riceveranno ugualmente, in caso di bisogno, l'assistenza medica necessaria gratuitamente.

Accordo - art. 10

Art. 10. Nello spirito di solidarieta' e gratitudine che deve ispirare i rapporti tra le Parti Contraenti, ciascuna di esse rinuncera' a formulare qualsiasi domanda di indennizzo all'altra per danni arrecati ai propri beni, a condizione che tale pregiudizio sia conseguenza diretta delle operazioni di intervento previste dal presente accordo. Ciascuna delle Parti Contraenti rinuncera' a formulare qualsiasi domanda di indennizzo all'altra parte in caso di decesso, di danno fisico o di ogni altro pregiudizio arrecato alla salute del personale e di altre persone della controparte, a condizione che tali incidenti siano conseguenza diretta delle operazioni di intervento previste dal presente accordo. In caso di danno arrecato ad una persona terza da un componente della squadra di soccorso della Parte Offerente durante lo svolgimento del suo intervento, di cui al presente accordo, sul territorio della Parte Richiedente, quest'ultima risarcira' il danno in conformita' alle disposizioni che disciplinano casi analoghi provocati dai propri mezzi di soccorso. Le autorita' competenti delle Parti Contraenti si scambieranno ogni utile informazione relativa agli interventi nel corso dei quali siano stati causati i danni di cui al presente articolo.

Accordo - art. 11

Art. 11. Al termine delle operazioni di soccorso l'autorita' competente della Parte Offerente trasmettera' all'autorita' competente della Parte Richiedente un rapporto scritto sugli interventi effettuati. L'autorita' competente della Parte Richiedente trasmettera' all'autorita' competente della Parte Offerente un rapporto finale sull'accaduto.

Accordo - art. 12

Art. 12. Al fine di regolamentare ogni aspetto tecnico ed operativo relativo all'organizzazione della cooperazione prevista nel presente accordo e' istituita una Commissione mista tra responsabili della protezione civile e, ove necessario, di alti funzionari e di esperti indicati per ciascuna parte contraente rispettivamente dalle autorita' nazionali competenti, che si riunira' una volta all'anno o, eccezionalmente, piu' di una volta, su richiesta di una delle Parti Contraenti.

Accordo - art. 13

Art. 13. Per l'applicazione delle disposizioni del presente accordo, le autorita' competenti saranno: per la Repubblica italiana, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per il coordinamento della protezione civile da lui delegato e il Ministro dell'interno; per la Federazione russa, il Presidente del Consiglio dei Ministri - Capo del Governo o il Presidente del Comitato di Stato per la protezione civile, le situazioni di emergenza e l'assistenza in caso di catastrofi naturali o tecnologiche.

Accordo - art. 14

Art. 14. Eventuali controversie sull'interpretazione e l'applicazione del presente accordo che non siano state risolte di comune intesa dalle autorita' competenti indicate dall'art. 13, saranno regolate per via diplomatica. Nel caso in cui le Parti Contraenti non raggiungano un accordo per via diplomatica, esse sottoporrano la controversia ad arbitrato. Il Tribunale arbitrale sara' composto, in ogni caso, di tre arbitri. Ciascuna Parte Contraente nominera' un arbitro. I due arbitri cosi' nominati designeranno di comune accordo il terzo arbitro che presiedera' il Tribunale arbitrale e che non potra' essere cittadino di una delle Parti Contraenti. Entro due mesi dalla data in cui una Parte Contraente abbia comunicato all'altra la propria intenzione di sottoporre la controversia al Tribunale arbitrale, le parti designeranno ciascuna un arbitro. La nomina del presidente dovra' avvenire non oltre tre mesi dall'inizio delle procedure di cui al precedente paragrafo. Qualora i due arbitri designati dalle Parti Contraenti non raggiungano entro due mesi l'accordo sul nome del terzo arbitro, la designazione verra' effettuata, a richiesta della Parte diligente, dal presidente della Corte internazionale di giustizia. Il Tribunale arbitrale decidera' secondo le regole del diritto internazionale e in particolare del presente accordo. Esso determinera' la propria procedura.

Accordo - art. 15

Art. 15. Il presente accordo entrera' in vigore un mese dopo la data dell'ultima notifica che conferma il completamento delle rispettive procedure nazionali di ratifica. Il presente accordo e' concluso per una durata illimitata. Ciascuna Parte Contraente potra', in ogni momento, denunciarlo e tale denuncia avra' effetto sei mesi dopo la data della sua notifica. Il presente accordo e' redatto in duplice copia a Mosca, il 16 luglio 1993, in lingua italiana e in lingua russa, ambedue i testi facenti ugualmente fede. p. Il Governo della Federazione Russa p. Il Governo della Repubblica italiana [Parte di provvedimento in formato grafico](https://www.normattiva.it/do/atto/vediPdf?cdimg=097G009400100150110001&dgu=1997-03-24&art.dataPubblicazioneGazzetta=1997-03-24&art.codiceRedazionale=097G0094)

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