Entrata in vigore della legge: 26/3/1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo di partenariato e di cooperazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, con allegati, protocollo, dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 14 giugno 1994, ed uno scambio di lettere effettuato a Lisbona il 17 dicembre 1994.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 108 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 10 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Accordo - art. 1
ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE TRA LE COMUNITA' EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E L'UCRAINA, DALL'ALTRA ACCORDO DI PARTENARIATO E DI COOPERAZIONE che istituisce un partenariato tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato che istituisce la Comunita' europea, del trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e del trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica, in appresso denominati "Stati membri", e la COMUNITA' EUROPEA, la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominate "Comunita'", da una parte, e l'UCRAINA dall'altra, VISTA la volonta' delle Parti di instaurare strette relazioni grazie ai legami storici che le uniscono, CONSIDERATA l'esigenza di sviluppare una cooperazione tra la Comunita', gli Stati membri e l'Ucraina e l'importanza dei loro valori comuni, RICONOSCENDO che la Comunita' e l'Ucraina desiderano rafforzare detti legami e avviare attivita' di partenariato e di cooperazione al fine di approfondire e ampliare le relazioni instaurate in passato, segnatamente dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica firmato il 18 dicembre 1989 tra la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica, da una parte, e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche, dall'altra, VISTO l'impegno della Comunita', degli Stati membri e dell'Ucraina a rafforzare le liberta' politiche ed economiche che costituiscono il vero fondamento del partenariato, VISTO l'impegno delle Parti a promuovere la pace e la sicurezza a livello internazionale nonche' la composizione pacifica delle vertenze e a collaborare a tal fine nel quadro delle Nazioni Unite e della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa, CONSIDERATO il deciso impegno della Comunita', degli Stati membri e dell'Ucraina per la piena applicazione di tutti i principi e disposizioni contenuti nell'Atto finale della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE), nei documenti conclusivi delle riunioni successive di Madrid e di Vienna, nel documento della conferenza CSCE di Bonn sulla cooperazione economica, nella Carta di Parigi per una nuova Europa e nel documento CSCE di Helsinki del 1992 intitolato "Le sfide del cambiamento", RICONOSCENDO in tale contesto che, sostenendo l'indipendenza, la sovranita' e l'integrita' territoriale dell'Ucraina, si contribuira' a tutelare la pace e la stabilita' nell'Europa centrale e orientale e nell'intero continente europeo, RIBADENDO che la Comunita', gli Stati membri e l'Ucraina si impegnano a rispettare la Carta europea per l'energia e la dichiarazione della Conferenza di Lucerna dell'aprile 1993, PERSUASI della capitale importanza dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze, dell'instaurazione di un sistema pluripartitico con elezioni libere e democratiche e di una liberalizzazione economica volta a creare un'economia di mercato, RITENENDO che la piena applicazione del partenariato sia indissociabile dall'effettivo proseguimento delle riforme politiche, economiche e giuridiche in Ucraina, nonche' dall'introduzione dei fattori necessari alla cooperazione, soprattutto alla luce delle conclusioni della Conferenza CSCE di Bonn, DESIDEROSI di promuovere il processo di cooperazione regionale con i paesi limitrofi nei settori contemplati dal presente accordo al fine di favorire la prosperita' e la stabilita' nella regione, DESIDEROSI di avviare e approfondire un dialogo politico regolare sulle questioni bilaterali e internazionali di reciproco interesse, RICONOSCENDO E APPOGGIANDO la volonta' dell'Ucraina di avviare una stretta cooperazione con istituzioni europee, TENENDO CONTO della disponibilita' della Comunita' a sviluppare una cooperazione economica e a fornire l'assistenza tecnica necessaria per l'attuazione delle riforme economiche in Ucraina, TENENDO PRESENTE che l'accordo favorira' il graduale ravvicinamento tra l'Ucraina e una piu' vasta zona di cooperazione in Europa e nelle regioni limitrofe nonche' la progressiva integrazione dell'Ucraina nel sistema commerciale internazionale aperto, CONSIDERATO l'impegno delle Parti a liberalizzare gli scambi in base ai principi contenuti nell'Accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT), modificato dall'Uruguay Round, CONSAPEVOLI della necessita' di migliorare le condizioni per le attivita' commerciali e gli investimenti, nonche' quelle riguardanti lo stabilimento delle societa', la manodopera, i servizi e i movimenti di capitali, COMPIACENDOSI E PRENDENDO ATTO dell'importanza delle iniziative prese dall'Ucraina per passare dall'economia centralizzata dei paesi a commercio di Stato a un'economia di mercato, PERSUASI che la cooperazione tra le Parti secondo le modalita' previste dal presente accordo favorira' la transizione verso l'economia di mercato, PERSUASI che il presente accordo creera' un nuovo clima per le relazioni economiche e in particolare lo sviluppo degli scambi e degli investimenti, indispensabili per la ristrutturazione economica e per la modernizzazione tecnologica, DESIDEROSI di avviare una stretta cooperazione in materia di tutela ambientale, tenendo conto dell'interdipendenza esistente tra le Parti in questo settore, TENENDO PRESENTE che le Parti intendono sviluppare la cooperazione nel settore delle scienze e tecnologie civili, compresa la ricerca spaziale, vista la complementarita' delle rispettive attivita' in materia, DESIDEROSI di avviare una cooperazione culturale e di migliorare il flusso delle informazioni, CONVENGONO: ARTICOLO 1 E' istituito un partenariato tra la Comunita' e gli Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra. Gli obiettivi del partenariato sono: - fornire un contesto appropriato per il dialogo politico tra le Parti al fine di instaurare strette relazioni politiche, - promuovere il commercio, gli investimenti e relazioni economiche armoniose tra le Parti ai fini di uno sviluppo sostenibile, - gettare le basi per una cooperazione reciprocamente vantaggiosa a carattere economico, sociale, finanziario, scientifico e tecnologico civile e culturale, - sostenere le iniziative prese dall'Ucraina per consolidare la democrazia, sviluppare l'economia e portare a termine il passaggio all'economia di mercato.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo definiti, in particolare, nell'Atto finale di Helsinki e nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nonche' i principi dell'economia di mercato, compresi quelli enunciati nei documenti della Conferenza CSCE di Bonn, sono alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituiscono un elemento fondamentale del partenariato e del presente accordo.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 Le Parti ritengono fondamentale, per la futura prosperita' e stabilita' dell'ex Unione sovietica, che i nuovi Stati indipendenti sorti dopo lo scioglimento dell'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche (in appresso denominati "Stati indipendenti") mantengano e sviluppino la cooperazione tra di essi conformemente ai principi dell'Atto finale di Helsinki e al diritto internazionale, in uno spirito di buon vicinato, e che moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo. In considerazione di quanto precede, le Parti ritengono di dover tenere debitamente conto, nello sviluppare le loro relazioni, del desiderio dell'Ucraina di mantenere vincoli di cooperazione con gli altri Stati indipendenti.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 Le Parti si impegnano, soprattutto quando il processo di riforma economica in Ucraina sara' ulteriormente progredito, ad esaminare la possibilita' di ampliare i titoli pertinenti dell'accordo, segnatamente il Titolo III e l'articolo 49, per instaurare fra di esse una zona di libero scambio. Il Consiglio di cooperazione puo' fare alle Parti raccomandazioni al riguardo. Agli eventuali ampliamenti si potra' procedere soltanto previo accordo tra le Parti conformemente alle rispettive procedure. Le Parti si consulteranno nel 1998 per decidere se le circostanze, e in particolare i progressi compiuti dall'Ucraina nell'attuare le riforme economiche orientate verso il mercato e le condizioni economiche prevalenti a quel momento, consentono di avviare negoziati per la creazione della zona di libero scambio.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 Le Parti si impegnano, ad esaminare insieme e a concordare le eventuali modifiche da apportare a qualsiasi parte dell'accordo per le mutate circostanze, in particolare a seguito dell'adesione dell'Ucraina al GATT. Il primo esame avverra' dopo tre anni dall'entrata in vigore dell'accordo oppure, se questa data e' precedente, nel momento in cui l'Ucraina diventera' Parte contraente del GATT.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 Le Parti avviano un regolare dialogo politico, che svilupperanno e intensificheranno in seguito per accompagnare e consolidare il riavvicinamento tra la Comunita' e l'Ucraina, sostenere i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuire ad instaurare nuove forme di cooperazione. Detto dialogo politico: - rafforzera' i vincoli dell'Ucraina con la Comunita', e quindi con tutte le nazioni democratiche. La convergenza economica raggiunta grazie al presente accordo consentira' di intensificare le relazioni politiche; - condurra' ad una progressiva convergenza delle posizioni sulle questioni internazionali di reciproco interesse aumentando cosi' la sicurezza e la stabilita'; - impegnera' le Parti a collaborare per il rafforzamento della stabilita' e della sicurezza in Europa, l'osservanza dei principi della democrazia, il rispetto e la tutela dei diritti dell'uomo, segnatamente quelli delle minoranze; all'occorrenza, saranno previste consultazioni sulle questioni pertinenti.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 Si terranno le necessarie consultazioni tra le Parti al massimo livello politico. A livello ministeriale, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito del Consiglio di cooperazione creato a norma dell'articolo 85 e in altre occasioni tra cui, previo mutuo accordo, la troika dell'Unione.
Accordo - art. 8
ARTICOLO 8 Le Parti creeranno altre procedure e altri meccanismi per il dialogo politico mediante opportuni contatti, scambi e consultazioni, segnatamente: - organizzando incontri regolari a livello di alti funzionari tra rappresentanti dell'Ucraina e della Comunita'; - avvalendosi pienamente di tutti i canali diplomatici, compresi gli opportuni contatti bilaterali e multilaterali quali le Nazioni Unite, le sessioni della CSCE ecc.; - scambiandosi regolarmente informazioni sulle questioni di reciproco interesse inerenti alla cooperazione politica in Europa; - utilizzando qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare e a sviluppare il dialogo politico.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolgera' nell'ambito della Commissione parlamentare per la cooperazione creata a norma dell'articolo 90.
Accordo - art. 10
ARTICOLO 10 1. Le Parti si concedono reciprocamente il trattamento della nazione piu' favorita a norma dell'articolo 1, paragrafo 1 del GATT. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano: a) ai vantaggi concessi al fine di creare un'unione doganale o una zona di libero scambio oppure in seguito alla creazione di detta unione o di detta zona; b) ai vantaggi concessi a paesi particolarI conformemente al GATT e ad altre intese internazionali a favore dei paesi in via di sviluppo; c) ai vantaggi concessi ai paesi limitrofi per agevolare il traffico frontaliero.
Accordo - art. 11
ARTICOLO 11 1. Le Parti convengono che la liberta' di transito delle merci e' fondamentale per conseguire gli obiettivi del presente accordo. A tale riguardo, ciascuna delle Parti consente il transito senza restrizioni attraverso il suo territorio per le merci originarie del territorio doganale o destinate al territorio doganale dell'altra Parte. 2. Le norme di cui all'articolo V, paragrafi 2, 3, 4 e 5 del GATT sono applicabili fra le Parti. 3. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate tutte le norme speciali relative a settori particolari quali i trasporti o a determinati prodotti concordati tra le Parti.
Accordo - art. 12
ARTICOLO 12 Le disposizioni dell'articolo 10, paragrafo 1 e dell'articolo 11, paragrafo 2 non si applicano, per un periodo transitorio che scadra' il 31 dicembre 1998 o, se precedente, al momento dell'adesione dell'Ucraina al GATT, ai vantaggi definiti nell'allegato I concessi dall'Ucraina agli altri Stati indipendenti a decorrere dal giorno che precede l'entrata in vigore dell'accordo.
Accordo - art. 13
ARTICOLO 13 Fatti salvi i diritti e gli obblighi derivanti dalle convenzioni internazionali sull'ammissione temporanea delle merci a cui hanno aderito entrambe le Parti, queste ultime si concedono reciprocamente l'esenzione dagli oneri all'importazione e dai dazi sulle merci in ammissione temporanea, nei casi e secondo le procedure previsti da qualsiasi altra convenzione in materia a cui abbiano aderito conformemente alle rispettive legislazioni. Si terra' conto delle condizioni in cui le Parti hanno accettato gli obblighi derivanti da tale convenzione.
Accordo - art. 14
ARTICOLO 14 Le merci originarie dell'Ucraina e della Comunita' vengono importate, rispettivamente, nella Comunita' e in Ucraina in esenzione da restrizioni quantitative, fatte salve le disposizioni degli articoli 18, 21 e 22 e l'allegato II del presente accordo nonche' le disposizioni degli articolo 77, 81, 244, 249 e 280 dell'atto di adesione della Spagna e del Portogallo alle Comunita'.
Accordo - art. 15
ARTICOLO 15 1. I prodotti del territorio di una Parte importati nel territorio dell'altra Parte non sono soggetti ne' direttamente ne' indirettamente a tasse interne o ad altri oneri interni di nessuna specie, superiori a quelli applicati, direttamente o indirettamente, ai prodotti interni simili. 2. A questi prodotti viene inoltre concesso un trattamento non meno favorevole di quello concesso ai prodotti simili di origine nazionale conformemente a tutte le leggi, normative e condizioni specifiche per la vendita interna, la messa in vendita, l'acquisto, il trasporto, la distribuzione o l'uso di questi prodotti. Le disposizioni del presente paragrafo non pregiudicano l'applicazione dei vari oneri relativi al trasporto interno basati esclusivamente sulla gestione economica del mezzo di trasporto e non sulla nazionalita' del prodotto.
Accordo - art. 16
ARTICOLO 16 I seguenti articoli del GATT si applicano, mutatis mutandis, tra le Parti: 1) Articolo VII, paragrafi 1, 2, 3, 4a, 4b, 4d e 5; 2) Articolo VIII; 3) Articolo IX; 4) Articolo X.
Accordo - art. 17
ARTICOLO 17 Le merci vengono commercializzate tra le Parti ai prezzi di mercato.
Accordo - art. 18
ARTICOLO 18 1. Se un prodotto viene importato nel territorio di una delle Parti in quantitativi talmente aumentati o in condizioni tali da provocare o da minacciare di provocare grave pregiudizio ai produttori nazionali di prodotti simili o direttamente concorrenti, la Comunita' o l'Ucraina, a seconda dei casi, possono prendere le misure opportune attenendosi alle seguenti procedure e condizioni. 2. Prima di prendere qualsiasi provvedimento, oppure subito dopo in caso di applicazione del paragrafo 4, la Comunita' o l'Ucraina, a seconda dei casi, fornisce al Comitato di cooperazione tutte le informazioni utili al fine di trovare una soluzione accettabile per entrambe le Parti. 3. Se, al termine delle consultazioni, le Parti non dovessero giungere, entro 30 giorni dalla data in cui e' stato adito il comitato di cooperazione, ad un accordo sulle misure necessarie per porre rimedio alla situazione, la Parte che ha chiesto le consultazioni puo' limitare le importazioni dei prodotti interessati nella misura e per il periodo necessari onde evitare il pregiudizio o porvi rimedio, oppure prendere altre misure appropriate. 4. In circostanze critiche, quando il ritardo provocherebbe danni difficilmente riparabili, le Parti possono prendere le misure del caso prima delle consultazioni, a condizione che queste ultime vengano proposte subito dopo l'adozione delle succitate misure. 5. nello scegliere le misure previste dal presente articolo, le Parti contraenti privilegiano quelle meno pregiudizievoli per il conseguimento, degli obiettivi dell'accordo.
Accordo - art. 19
ARTICOLO 19 Il presente Titolo, e in particolare l'articolo 18, non pregiudicano ne' compromettono minimamente l'adozione, ad opera di una delle Parti, di misure antidumping o compensative conformemente all'articolo VI del GATT, all'accordo sull'applicazione dell'articolo VI del GATT, all'accordo sull'interpretazione e sull'applicazione degli articoli VI, XVI e XXIII del GATT o alla relativa legislazione interna. Per quanto riguarda le inchieste antidumping o antisovvenzioni, ciascuna Parte accetta di esaminare le richieste dell'altra e di informare le parti interessate degli elementi e delle considerazioni principali in base ai quali verra' presa la decisione definitiva. Prima di istituire dazi antidumping o compensativi, ciascuna Parte fa il possibile per risolvere il problema in modo costruttivo.
Accordo - art. 20
ARTICOLO 20 Il presente accordo lascia impregiudicati i divieti o le restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, dalla tutela della vita e della salute delle persone, degli animali o delle piante, dalla tutela delle risorse naturali, dalla protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale, dalla tutela della proprieta' intellettuale, industriale o commerciale oppure da norme relative all'oro e all'argento. Tuttavia, tali divieti o restrizioni non devono costituire un mezzo di discriminazione arbitraria, ne' una restrizione dissimulata al commercio tra le Parti.
Accordo - art. 21
ARTICOLO 21 Il presente Titolo non si applica agli scambi di prodotti tessili che rientrano nei capitoli 50-63 della nomenclatura combinata. Questi scambi sono disciplinati da un accordo a parte siglato il 5 maggio 1993 e applicato in via provvisoria dal 1 gennaio 1993.
Accordo - art. 22
ARTICOLO 22 1. Gli scambi dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio sono disciplinati dalle disposizioni del presente Titolo, fatta eccezione per l'articolo 14 e, al momento dell'entrata in vigore, per le disposizioni di un accordo sul regime quantitativo applicabile agli scambi di prodotti CECA di acciaio. 2. E' creato un gruppo di contatto sulle questioni siderurgiche composto da rappresentanti della Comunita' e dell'Ucraina. Il gruppo di contatto procede a regolari scambi di informazioni su tutte le questioni siderurgiche che interessano le Parti.
Accordo - art. 23
ARTICOLO 23 Agli scambi di materiali nucleari si applicheranno le disposizioni di un accordo specifico che verra' concluso tra la Comunita' europea dell'energia atomica e l'Ucraina.
Accordo - art. 24
ARTICOLO 24 1. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in ciascuno Stato membro, la Comunita' e gli Stati membri si adoperano per evitare che i cittadini ucraini legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro siano oggetto, rispetto ai loro cittadini, di discriminazioni basate sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento. 2. Conformemente alle leggi, condizioni e procedure applicabili in Ucraina, questo paese si adopera per evitare che i cittadini di uno Stato membro legalmente impiegati sul suo territorio siano oggetto di discriminazioni, rispetto ai suoi cittadini, basate sulla nazionalita' per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione o di licenziamento.
Accordo - art. 25
ARTICOLO 25 Coordinamento della previdenza sociale Le Parti concludono accordi al fine di: 1) adottare, secondo le condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro, le disposizioni necessarie al coordinamento dei sistemi di previdenza sociale per i lavoratori di nazionalita' ucraina legalmente impiegati sul territorio di uno Stato membro. Dette disposizioni devono garantire in particolare che: - tutti i periodi di assicurazione, di occupazione o di residenza trascorsi dai lavoratori in questione nei vari Stati membri vengano cumulati ai fini delle pensioni di vecchiaia, di invalidita' e di reversibilita' nonche' per l'assistenza medica; - tutte le pensioni di vecchiaia, di invalidita' e di reversibilita' e quelle in seguito a infortuni sul lavoro o a malattie professionali siano liberamente trasferibili, fatta eccezione per le prestazioni speciali non contributive, al tasso previsto dalla legislazione dello Stato membro o degli Stati membri debitori; 2) adottare, secondo le condizioni e modalita' applicabili in Ucraina, le disposizioni necessarie per concedere ai lavoratori di uno Stato membro legalmente impiegati in Ucraina un trattamento simile a quello di cui al secondo trattino del paragrafo 1).
Accordo - art. 26
ARTICOLO 26 Le misure prese in conformita' dell'articolo 25 non pregiudicano i diritti e gli obblighi previsti dagli accordi bilaterali tra l'Ucraina e gli Stati membri qualora detti accordi prevedano un trattamento piu' favorevole per i cittadini dell'Ucraina o degli Stati membri.
Accordo - art. 27
ARTICOLO 27 Il Consiglio di cooperazione studia il modo di effettuare congiuntamente un controllo dell'immigrazione illegale tenendo conto del principio e della prassi della riammissione.
Accordo - art. 28
ARTICOLO 28 Il Consiglio di cooperazione riflette su come migliorare le condizioni di lavoro per gli uomini d'affari conformemente agli impegni internazionali delle Parti, compresi quelli che figurano nel documento della conferenza CSCE di Bonn.
Accordo - art. 29
ARTICOLO 29 Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per l'applicazione degli articoli 24, 27 e 28.
Accordo - art. 30
ARTICOLO 30 1. a) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle societa' ucraine che si stabiliscono sul loro territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle societa' dei paesi terzi. b) Fatte salve le riserve elencate all'allegato IV, conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle consociate delle societa' ucraine stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle societa' comunitarie. c) Conformemente alle rispettive legislazioni e normative, la Comunita' e gli Stati membri concedono alle filiali delle societa' ucraine stabilite sul loro territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle filiali di societa' dei paesi terzi. 2. a) Fatte salve le riserve elencate all'allegato V e conformemente alle sue legislazioni e normative, l'Ucraina concede alle societa' comunitarie che si stabiliscono sul suo territorio un trattamento non meno favorevole di quello concesso alle sue societa' o, se migliore, alle societa' dei paesi terzi. b) Conformemente alle sue legislazioni e normative, l'Ucraina concede alle consociate e alle filiali di societa' comunitarie stabilite sul suo territorio un trattamento non meno favorevole, per la loro attivita', di quello concesso alle sue societa' e filiali oppure, se migliore, alle societa' o filiali di paesi terzi. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 non possono essere invocate per eludere la legislazione e le normative di una Parte applicabili all'accesso a settori o attivita' specifici per le consociate di societa' dell'altra Parte stabilite sul territorio della prima. Beneficiano del trattamento di cui ai paragrafi 1 e 2 le societa' stabilite nella Comunita' e in Ucraina alla data di entrata in vigore del presente accordo e, per le societa' stabilite successivamente a questa data, dopo lo stabilimento.
Accordo - art. 31
ARTICOLO 31 1. Fatte salve le disposizioni dell'articolo 104, le disposizioni dell'articolo 30 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e marittimo. 2. Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime che implicano una tratta marittima, comprese le attivita' intermodali, ciascuna Parte autorizza le societa' dell'altra parte ad essere commercialmente presenti sul suo territorio sotto forma di consociate o di filiali applicando, per lo stabilimento e le varie attivita', condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue societa' o, se migliori, alle consociate e filiali di societa' di paesi terzi. Dette attivita' comprendono, fra l'altro: a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti; b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, segnatamente il trasporto fluviale, ferroviario e stradale, necessari per la fornitura di un servizio integrato; c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate; d) la fornitura di informazioni commerciali comprendenti, tra l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni); e) la conclusione di accordi commerciali, compresa la partecipazione al capitale azionario della societa' e la nomina del personale locale (oppure, per il personale straniero, in conformita' delle pertinenti disposizioni del presente accordo) con qualsiasi agenzia marittima stabilita in loco; f) le operazioni effettuate a nome delle societa', l'organizzazione dello scalo della nave o, se necessario, la ripresa del carico.
Accordo - art. 32
ARTICOLO 32 Ai fini del presente accordo: a) per "societa' comunitaria" o "societa' ucraina" s'intende una societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro e dell'Ucraina che abbia la sede sociale, l'amministrazione centrale o il principale centro di attivita' sul territoro della Comunita' o dell'Ucraina. Tuttavia, una societa' costituita in conformita' delle leggi di uno Stato membro o dell'Ucraina che abbia solo la sede sociale sul territorio della Comunita' o dell'Ucraina viene considerata una societa' comunitaria o ucraina se le sue attivita' sono effettivamente e permanentemente collegate all'economia di uno degli Stati membri o dell'Ucraina; b) per "consociata" di una societa' s'intende una societa' controllata di fatto dalla prima; c) per "filiale" di una societa' s'intende un'impresa commerciale senza capacita' giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma puo' concludere transazioni nell'impresa commerciale che ne costituisce l'estensione; d) per "stabilimento" s'intende il diritto per le societa' comunitarie o ucraine ai sensi della lettera a) di intraprendere attivita' economiche aprendo consociate o filiali in Ucraina o nella Comunita'; e) per "attivita'" s'intendono le attivita' economiche; f) per "attivita' economiche" s'intendono le attivita' di natura industriale, commerciale e professionale; g) per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comprendono una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente capitolo e del capitolo III i cittadini degli Stati membri o dell'Ucraina stabiliti al di fuori della Comunita' o dell'Ucraina e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o dell'Ucraina e controllate da cittadini di uno Stato membro o dell'Ucraina, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Ucraina in conformita' delle rispettive legislazioni.
Accordo - art. 33
ARTICOLO 33 1. Fatte salve le altre disposizioni dell'accordo, ciascuna Parte puo' prendere misure cautelative per tutelare gli investitori, i depositanti, gli assicurati o le persone nei confronti delle quali un fornitore di servizi finanziari ha un obbligo fiduciario, oppure per garantire l'integrita' e la stabilita' del sistema finanziario. Qualora tali misure non siano conformi alle disposizioni dell'accordo esse non vengono utilizzate dalle Parti per eludere gli obblighi ivi previsti. 2. Non ci si avvarra' di alcuna disposizione dell'accordo per chiedere a una Parte di rivelare informazioni relative agli affari e alla contabilita' dei singoli clienti ne' informazioni riservate o esclusive in possesso di enti pubblici.
Accordo - art. 34
ARTICOLO 34 Le disposizioni del presente accordo non pregiudicano l'applicazione, ad opera delle Parti, delle misure necessarie per impedire l'elusione delle misure concernenti l'accesso dei paesi terzi al loro mercato attraverso le disposizioni del presente accordo.
Accordo - art. 35
ARTICOLO 35 1. Fatte salve le disposizioni del capitolo I, una societa' comunitaria o ucraina stabilita, rispettivamente, sul territorio dell'Ucraina o della Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere da una delle sue consociate o filiali, conformemente alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, sul territorio dell'Ucraina e della Comunita', cittadini degli Stati membri della Comunita' e dell'Ucraina, purche' si tratti di quadri intermedi ai sensi del paragrafo 2 impiegato esclusivamente da societa', consociate o filiali. I permessi di soggiorno e di lavoro di questi dipendenti coprono unicamente la durata di tale occupazione. 2. I quadri intermedi delle summenzionate societa', in appresso denominate "organizzazioni", sono "persone trasferite all'interno della societa'" ai sensi della lettera c) e nelle seguenti categorie, purche' l'organizzazione sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate da essa o associate ad essa (non come azionisti maggioritari) per almeno un anno prima di questo trasferimento: a) le persone che occupano una carica elevata all'interno di un'organizzazione, preposte direttamente alla direzione dell'impresa sotto la supervisione generale o la direzione del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti, tra cui coloro che: - dirigono l'impresa oppure un suo dipartimento; - coordinano l'attivita' degli altri funzionari che svolgono mansioni ispettive, professionali o amministrative; - sono personalmente abilitati ad assumere e licenziare personale o a raccomandare assunzioni, licenziamenti e altre azioni relative al personale; b) i dipendenti di un'organizzazione in possesso di conoscenze non comuni indispensabili per l'attivita', la ricerca, le tecniche o la gestione dell'impresa. Dalla valutazione di tali competenze puo' risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per l'impresa, un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di commercio che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale; c) per "persona trasferita all'interno della societa'" s'intende una persona fisica che lavora presso un'organizzazione sul territorio di una delle Parti e viene trasferita temporaneamente nel quadro di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra Parte; l'organizzazione in questione deve avere la sede principale sul territorio di una Parte e il trasferimento deve avvenire verso un'impresa (filiale, consociata) di questa organizzazione ed essere effettivamente giustificato da attivita' economiche simili sul territorio dell'altra Parte.
Accordo - art. 36
ARTICOLO 36 1. Le Parti si adoperano per evitare di prendere misure o avviare azioni tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' delle societa' dell'altra Parte piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. 2. Le disposizioni del presente articolo lasciano impregiudicate quelle dell'articolo 44: le situazioni ivi contemplate sono disciplinate esclusivamente dalle disposizioni di detto articolo. 3. In uno spirito di partenariato e di cooperazione e conformemente alle disposizioni dell'articolo 51, il governo dell'Ucraina informa la Comunita' della sua intenzione di promulgare nuove leggi o di adottare nuovi regolamenti tali da rendere le condizioni per lo stabilimento e l'attivita' in Ucraina delle filiali e consociate di societa' comunitarie piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo. La Comunita' puo' chiedere all'Ucraina di trasmetterle i progetti di dette leggi o di detti regolamenti e di avviare consultazioni in merito. 4. Qualora l'introduzione in Ucraina di nuove leggi o di nuovi regolamenti renda le condizioni per lo stabilimento di societa' comunitarie sul suo territorio e per l'attivita' delle consociate e filiali di societa' comunitarie stabilite in Ucraina piu' restrittive rispetto alla situazione esistente il giorno che precede la firma dell'accordo, dette leggi o detti regolamenti non si applicano, per i tre anni successivi all'entrata in vigore dell'atto corrispondente, alle consociate e filiali gia' stabilite in Ucraina al momento dell'entrata in vigore dell'atto stesso.
Accordo - art. 37
ARTICOLO 37 1. Conformemente alle disposizioni del presente capitolo, le Parti si impegnano a prendere le misure necessarie per autorizzare progressivamente la fornitura di servizi da parte di societa' comunitarie o ucraine stabilite in una Parte diversa da quella del destinatario dei servizi, tenendo conto dell'evoluzione dei settori terziari delle Parti. 2. Il Consiglio di cooperazione fa raccomandazioni per l'applicazione del paragrafo 1.
Accordo - art. 38
ARTICOLO 38 Le Parti collaborano al fine di sviluppare in Ucraina un settore terziario orientato verso il mercato.
Accordo - art. 39
ARTICOLO 39 1. Le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico marittimo internazionale su base commerciale. a) Quanto precede non pregiudica i diritti e gli obblighi derivanti dal Codice di comportamento delle Nazioni Unite per le conferenze di linea applicabile a una delle Parti contraenti del presente accordo. Le navi non conferenziate possono operare in concorrenza con quelle conferenziate fintantoche' si attengono al principio di una concorrenza leale su base commerciale. b) Le Parti ribadiscono l'impegno a mantenere un contesto di libera concorrenza, elemento fondamentale per gli scambi di merci secche e liquide alla rinfusa. 2. Nell'applicare i principi del paragrafo 1, le Parti: a) si astengono, a decorrere dall'entrata in vigore del presente accordo, dall'applicare le disposizioni relative alla ripartizione del carico contenute negli accordi bilaterali tra gli Stati membri della Comunita' e l'ex Unione sovietica; b) evitano di introdurre clausole di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali con i paesi terzi, salvo circostanze eccezionali in cui cio' sia necessario per offrire alle agenzie marittime di una Parte del presente accordo l'effettiva possibilita' di operare regolarmente nel quadro degli scambi con il paese terzo in questione; c) vietano le intese di ripartizione del carico nei futuri accordi bilaterali per il commercio di merci secche e liquide alla rinfusa; d) all'entrata in vigore dell'accordo aboliscono tutte le misure unilaterali, nonche' gli ostacoli amministrativi, tecnici o di altra natura che potrebbero introdurre restrizioni o discriminazioni rispetto alla libera fornitura di servizi nel trasporto marittimo internazionale. Ogni Parte concede, tra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi per le navi che battono bandiera dell'altra Parte quanto all'accesso ai porti aperti al commercio internazionale, all'uso delle infrastrutture e dei servizi marittimi ausiliari dei porti nonche' per i relativi diritti e oneri, per le agevolazioni doganali e per l'assegnazione di ormeggi e di infrastrutture per il carico e lo scarico. Dopo un periodo transitorio che non dovra' protrarsi oltre il 1 luglio 1997, ogni Parte concede lo stesso trattamento alle navi gestite da cittadini e societa' dell'altra Parte che battono bandiera di un paese terzo. 3. I cittadini e le societa' della Comunita' che forniscono servizi di trasporto marittimo internazionale sono autorizzati ad effettuare collegamenti internazionali mare-fiume lungo le idrovie dell'Ucraina e viceversa.
Accordo - art. 40
ARTICOLO 40 Per garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le Parti in funzione delle loro esigenze commerciali, dopo l'entrata in vigore dell'accordo le Parti potranno negoziare, a norma dell'articolo 99, accordi specifici sulle condizioni del reciproco accesso al mercato nonche' sui servizi di trasporto stradale, ferroviario, fluviale e, se del caso, aereo.
Accordo - art. 41
ARTICOLO 41 1. L'applicazione delle disposizioni del presente Titolo e' soggetta alle limitazioni giustificate da motivi di ordine pubblico, pubblica sicurezza o pubblica sanita'. 2. Dette disposizioni non si applicano alle attivita' svolte sul territorio delle Parti e connesse, anche occasionalmente, all'esercizio dell'autorita' ufficiale.
Accordo - art. 42
ARTICOLO 42 Ai fini del presente titolo, nessuno dei suoi elementi vieta alle Parti di applicare le rispettive leggi e normative in materia di ingresso e soggiorno, occupazione, condizioni di lavoro e di stabilimento delle persone fisiche e fornitura di servizi, purche' non le applichino in modo da vanificare o compromettere i vantaggi risultanti per una delle Parti da una disposizione specifica dell'accordo. Quanto precede non pregiudica l'applicazione dell'articolo 41.
Accordo - art. 43
ARTICOLO 43 Beneficiano delle disposizioni dei capitoli II, III e IV anche le societa' controllate e possedute esclusivamente e congiuntamente da societa' ucraine e comunitarie.
Accordo - art. 44
ARTICOLO 44 A decorrere dal primo giorno del mese che precede l'entrata in vigore dei corrispondenti obblighi dell'Accordo generale sul commercio e sui servizi (GATS), il trattamento concesso da ciascuna Parte all'altra in virtu' del presente accordo per i settori o le misure contemplati dal GATS non puo' comunque essere meno favorevole di quello concesso dalla Parte in questione a norma del GATS per ciascun settore, sottosettore e modo di fornitura dei servizi.
Accordo - art. 45
ARTICOLO 45 Ai fini dei capitoli II, III e IV non si tiene conto del trattamento concesso dalla Comunita', dai suoi Stati membri o dall'Ucraina in base agli impegni assunti nel quadro di accordi di integrazione economica conformemente ai principi dell'articolo V del GATS.
Accordo - art. 46
ARTICOLO 46 1. Il trattamento della nazione piu' favorita concesso a norma del presente titolo non si applica ai vantaggi fiscali gia' concessi o che le Parti concederanno in base ad accordi tesi a evitare la doppia imposizione o ad altre intese fiscali. 2. Nessun elemento del presente titolo vieta alle Parti di adottare o di applicare misure volte a prevenire l'evasione fiscale in base alle disposizioni fiscali degli accordi tesi ad evitare la doppia imposizione o alla legislazione tributaria nazionale. 3. Nessun elemento del presente titolo vieta agli Stati membri o all'Ucraina di fare distinzioni, nell'applicare le pertinenti disposizioni della loro legislazione tributaria, tra contribuenti la cui situazione non e' identica, segnatamente per quanto riguarda il luogo di residenza.
Accordo - art. 47
ARTICOLO 47 Fatto salvo l'articolo 35, nessuna disposizione dei capitoli II, III e IV autorizza: - i cittadini degli Stati membri o dell'Ucraina a entrare o a soggiornare sul territorio dell'Ucraina o della Comunita' in qualsiasi veste, segnatamente come azionisti o soci di una societa', come suoi dirigenti o dipendenti oppure come fornitori o destinatari di servizi; - le consociate o filiali comunitarie di societa' ucraine a impiegare cittadini ucraini sul territorio della Comunita'; - le consociate o filiali ucraine di societa' comunitarie a impiegare cittadini degli Stati membri sul territorio della Comunita'; - le societa' ucraine o le consociate o filiali comunitarie di societa' ucraine a distaccare, in base a contratti temporanei, cittadini ucraini che lavoreranno sotto il controllo di altre persone; - le societa' comunitarie o le filiali o consociate ucraine di societa' comunitarie a distaccare, in base a contratti temporanei, lavoratori degli Stati membri.
Accordo - art. 48
ARTICOLO 48 1. Le Parti si impegnano ad utilizzare l'uso di moneta liberamente convertibile per tutti i pagamenti sul conto corrente della bilancia dei pagamenti tra residenti della Comunita' e dell'Ucraina in relazione alla circolazione di beni, servizi o persone conformemente al disposto del presente accordo. 2. Per le transazioni sul conto capitale della bilancia dei pagamenti, a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo e' garantita la libera circolazione dei capitali connessi agli investimenti diretti effettuati per societa' costituite in conformita' delle leggi del paese ospitante e agli investimenti effettuati in conformita' del capitolo II del titolo IV, nonche' la liquidazione o il rimpatrio di detti investimenti e di tutti gli utili che ne derivano. 3. Fatti salvi i paragrafi 2 o 5, dall'entrata in vigore del presente accordo non vengono introdotte nuove restrizioni valutarie alla circolazione dei capitali e ai relativi pagamenti correnti tra residenti della Comunita' e dell'Ucraina ne' si rendono piu' restrittive le intese esistenti. 4. Le Parti si consultano al fine di agevolare la circolazione dei capitali diversi da quelli di cui al paragrafo 2 tra la Comunita' e l'Ucraina per conseguire gli obiettivi del presente accordo. 5. A norma delle disposizioni del presente articolo, fintantoche' non sara' stata introdotta la piena convertibilita' della moneta ucraina ai sensi dell'articolo VIII dell'accordo del Fondo monetario internazionale (FMI) l'Ucraina e' autorizzata, in circostanze eccezionali, ad applicare restrizioni valutarie per la concessione o la ripresa di crediti finanziari a breve e a medio termine nella misura in cui dette restrizioni vengono applicate all'Ucraina per la concessione di detti crediti e sono permesse dalla posizione dell'Ucraina nei confronti del FMI. Le restrizioni vengono applicate in modo da perturbare il meno possibile il presente accordo. L'Ucraina informa tempestivamente il Consiglio di cooperazione dell'introduzione di queste misure e degli eventuali cambiamenti. 6. Fatti salvi i paragrafi 1 e 2, qualora, in circostanze eccezionali, la libera circolazione dei capitali tra la Comunita' e l'Ucraina provochi o minacci di provocare gravi difficolta' per la gestione delle politiche valutarie o monetarie della Comunita' o dell'Ucraina, ciascuna Parte puo' prendere misure di salvaguardia in merito per un periodo non superiore a sei mesi, a condizione che dette misure siano assolutamente necessarie.
Accordo - art. 49
ARTICOLO 49 1. Le Parti decidono di collaborare per neutralizzare o abolire, applicando le rispettive leggi in materia di concorrenza o in altri modi, le restrizioni alla concorrenza tra imprese o quelle dovute a un intervento dello Stato qualora falsino gli scambi tra la Comunita' e l'Ucraina. 2. Per il conseguimento degli obiettivi di cui al paragrafo 1: 2.1. Le Parti promulgano e applicano leggi sulle restrizioni di concorrenza nei confronti delle imprese che rientrano nella loro giurisdizione. 2.2. Le Parti evitano di concedere aiuti di Stato che favoriscono determinate imprese, la produzione di beni diversi dai prodotti primari definiti nel GATT o la prestazione di servizi e che falsano o minacciano di falsare la concorrenza in quanto pregiudicano il commercio tra la Comunita' e l'Ucraina. 2.3. Su richiesta di una delle Parti, l'altra le fornisce informazioni sui suoi programmi di aiuti di Stato o su casi particolari di aiuti di Stato. Non vanno fornite le informazioni tutelate da disposizioni legislative delle Parti in merito al segreto professionale o commerciale. 2.4. Nel caso dei monopoli di Stato a carattere commerciale, le Parti si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, non vi saranno discriminazioni fra i loro cittadini per quanto riguarda le condizioni di acquisto o di commercializzazione dei prodotti. 2.5. Nel caso delle imprese pubbliche o delle imprese cui gli Stati membri o l'Ucraina concedono diritti esclusivi, le Parti si dichiarano disposte a garantire che, a decorrere dal quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, non verranno introdotte ne' mantenute misure che falsino gli scambi tra la Comunita' e l'Ucraina in misura contraria agli interessi delle Parti. La presente disposizione non osta all'esercizio, di diritto o di fatto, delle mansioni particolari assegnate a dette imprese. 2.6. Le Parti possono prolungare di comune accordo il periodo di cui ai paragrafi 2.4. e 2.5. 3. Su richiesta della Comunita' o dell'Ucraina, possono tenersi consultazioni in seno al Comitato di cooperazione sulle restrizioni o sulle distorsioni di concorrenza di cui ai paragrafi 1 e 2 e sull'applicazione delle relative norme, compatibilmente con le limitazioni imposte dalle leggi sulla riservatezza delle informazioni e sul segreto professionale. Dette consultazioni possono riguardare anche problemi di interpretazione dei paragrafi 1 e 2. 4. Le Parti esperte nell'applicazione delle regole di concorrenza sono disposte a fornire alle altre, su richiesta e compatibilmente con le risorse disponibili, l'assistenza tecnica necessaria per elaborare e applicare dette regole. 5. Le suddette disposizioni non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare misure adeguate, segnatamente quelle di cui all'articolo 19, per ovviare alle distorsioni negli scambi di beni e servizi.
Accordo - art. 50
ARTICOLO 50 1. Conformemente alle disposizioni del presente articolo e dell'allegato III, l'Ucraina continua a migliorare la tutela dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale al fine di garantire, entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, un livello di protezione analogo a quello esistente nella Comunita', prevedendo anche strumenti efficaci a tale scopo. 2. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore dell'accordo, l'Ucraina aderira' alle convenzioni multilaterali sui diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale menzionati al paragrafo 1 dell'allegato III di cui sono parti gli Stati membri o che vengono applicati de facto dagli Stati membri secondo le pertinenti disposizioni di dette convenzioni.
Accordo - art. 51
ARTICOLO 51 1. Le Parti riconoscono che il ravvicinamento della legislazione attuale e futura dell'Ucraina a quella della Comunita' e' fondamentale per il consolidamento dei vincoli economici tra le Parti. L'Ucraina cerchera' pertanto di rendere la sua legislazione progressivamente compatibile con quella della Comunita'. 2. Il ravvicinamento delle legislazioni si estende ai settori seguenti: legislazione doganale, diritto societario, legislazione bancaria, conti societari e imposizione delle imprese, proprieta' intellettuale, tutela dei lavoratori sul posto di lavoro, servizi finanziari, regole di concorrenza, appalti pubblici, tutela della salute e della vita di esseri umani, animali e piante, ambiente, tutela dei consumatori, imposizione indiretta, norme e standard tecnici, normativa nucleare, trasporti. 3. La Comunita' fornisce all'Ucraina l'assistenza tecnica necessaria per l'applicazione di queste misure, in particolare mediante: - scambi di esperti; - la tempestiva comunicazione delle informazioni, segnatamente in materia normativa; - l'organizzazione di seminari; - attivita' di formazione; - un aiuto per la traduzione della normativa comunitaria nei settori corrispondenti.
Accordo - art. 52
ARTICOLO 52 1. La Comunita' e l'Ucraina avviano una cooperazione economica per favorire il processo di riforma e di rilancio dell'economia nonche' lo sviluppo sostenibile dell'Ucraina. La cooperazione rafforzera' e sviluppera' i vincoli economici a vantaggio di entrambe le Parti. 2. Le politiche e le altre misure nel settore contribuiranno all'attuazione delle riforme economiche e sociali e alla ristrutturazione del sistema economico dell'Ucraina, in funzione delle esigenze di uno sviluppo sociale sostenibile e armonioso; si terra' conto anche delle considerazioni ambientali. 3. La cooperazione si concentrera' nei seguenti settori: cooperazione industriale, promozione e tutela degli investimenti, appalti pubblici, norme e valutazione della conformita', settore minerario e materie prime, scienza e tecnologia, istruzione e formazione, agricoltura e settore agroindustriale, energia, settore nucleare civile, ambiente, trasporti, ricerca spaziale, telecomunicazioni, servizi finanziari, riciclaggio del denaro sporco, politica monetaria, sviluppo regionale, cooperazione sociale, turismo, piccole e medie imprese, informazione e comunicazione, tutela dei consumatori, dogane, cooperazione statistica, economia e lotta contro la droga. 4. Si rivolgera' particolare attenzione alle misure in grado di incoraggiare la cooperazione tra gli Stati indipendenti e i paesi limitrofi ai fini di uno sviluppo armonioso nella regione. 5. Se del caso, la Comunita' potra' fornire assistenza tecnica per la cooperazione economica e le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo tenendo conto del regolamento del Consiglio relativo all'assistenza tecnica a favore degli Stati indipendenti, delle priorita' concordate nel programma indicativo per l'assistenza tecnica delle Comunita' all'Ucraina e delle procedure stabilite per il coordinamento e l'attuazione. 6. Il Consiglio di cooperazione formula raccomandazioni per lo sviluppo della cooperazione nei settori di cui al paragrafo 3.
Accordo - art. 53
ARTICOLO 53 Cooperazione industriale 1. Si cerchera' in particolare di promuovere: - i contatti commerciali tra operatori economici di entrambe le parti, ad esempio per il trasferimento della tecnologia e del know how; - la partecipazione comunitaria alle iniziative prese dall'Ucraina per ristrutturare e migliorare il livello tecnico dell'industria; - il miglioramento della gestione; - la definizione di norme e prassi commerciali adeguate, anche per la commercializzazione dei prodotti; - la tutela dell'ambiente; - l'adeguamento della struttura produttiva industriale ai criteri di un'economica di mercato progredita; - la riconversione dell'apparato militare-industriale. 2. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano l'applicazione delle regole di concorrenza comunitarie applicabili alle imprese.
Accordo - art. 54
ARTICOLO 54 Promozione e tutela degli investimenti 1. Conformemente ai poteri e alle competenze della Comunita' e degli Stati membri, si avviera' una cooperazione tesa a creare condizioni favorevoli agli investimenti nazionali e stranieri, agevolando in particolare la tutela degli investimenti, i trasferimenti di capitali e gli scambi di informazioni sulle possibilita' di investimento. 2. La cooperazione si prefiggera' in particolare: - la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e l 'Ucraina di accordi per la promozione e la tutela degli investimenti; - la conclusione, se del caso, tra gli Stati membri e l'Ucraina di accordi per evitare la doppia imposizione; - la creazione di condizioni favorevoli agli investimenti stranieri nell'economia ucraina; - l'adozione di leggi e condizioni stabili e appropriate per le attivita' commerciali e gli scambi di informazioni sulle leggi, normative e prassi amministrative in materia di investimenti; - gli scambi di informazioni sulle possibilita' di investimenti sotto forma di fiere commerciali, esposizioni, settimane commerciali e altre manifestazioni.
Accordo - art. 55
ARTICOLO 55 Commesse pubbliche Le Parti collaborano per favorire la trasparenza e il rispetto delle regole di concorrenza nell'aggiudicazione degli appalti per beni e servizi, in particolare mediante bandi di gara.
Accordo - art. 56
ARTICOLO 56 Cooperazione in materia di norme e di valutazione della conformita' 1. Le Parti cooperano per favorire l'allineamento con i criteri, i principi e gli orientamenti seguiti a livello internazionale in materia di qualita'. Le diverse azioni in questo campo agevoleranno il reciproco riconoscimento a livello di valutazione della conformita' oltre a migliorare la qualita' dei prodotti ucraini. 2. A tal fine, le Parti cercano di: - promuovere una cooperazione appropriata con le organizzazioni e le istituzioni specializzate; - favorire il ricorso alle normative tecniche della Comunita' e l'applicazione delle norme e delle procedure europee in materia di valutazione della conformita'; - mettere in comune l'esperienza e le informazioni tecniche in materia di qualita'.
Accordo - art. 57
ARTICOLO 57 Prodotti minerari e materie prime 1. Le Parti favoriscono gli investimenti e gli scambi nei settori dei prodotti minerari e delle materie prime. 2. La cooperazione riguardera' principalmente: - gli scambi di informazioni sull'andamento del settore dei prodotti minerari e dei metalli non ferrosi; - la definizione di un contesto giuridico per la cooperazione; - le questioni commerciali; - l'elaborazione di leggi e altre misure per la tutela ambientale; - la formazione; - la sicurezza nell'industria mineraria.
Accordo - art. 58
ARTICOLO 58 Cooperazione scientifica e tecnologica 1. Le Parti promuovono la cooperazione per la ricerca scientifica civile e lo sviluppo tecnologico (RST) a vantaggio di entrambe tenendo conto delle risorse disponibili, prevedendo un accesso adeguato ai rispettivi programmi e mantenendo livelli adeguati di tutela effettiva dei diritti di proprieta' intellettuale, industriale e commerciale (DPI). 2. La cooperazione scientifica e tecnologica si basa su: - scambi di informazioni scientifiche e tecniche; - attivita' comuni di ricerca e sviluppo; - attivita' di formazione e programmi di mobilita' per scienziati, ricercatori e tecnici di entrambe le parti impegnati nella ricerca e nello sviluppo. Le attivita' di istruzione e/o formazione previste si confermeranno alle disposizioni dell'articolo 59. Le Parti possono avviare di comune accordo altre forme di cooperazione scientifica e tecnologica. Nello svolgere le attivita' di cooperazione, si rivolge particolare attenzione alla riconversione degli scienziati, ingegneri, ricercatori e tecnici che partecipano o che hanno partecipato alla ricerca sulle e alla produzione di armi di distruzione di massa. 3. La cooperazione prevista al presente articolo si svolgera' in base ad intese specifiche da negoziare e concludere secondo le procedure adottate da ciascuna Parte definendo, tra l'altro, opportune disposizioni in materia di DPI.
Accordo - art. 59
ARTICOLO 59 Istruzione e formazione 1. Le Parti collaborano per migliorare il livello generale dell'istruzione e le qualifiche professionali in Ucraina, sia nel settore pubblico che in quello privato. 2. La cooperazione si prefigge in particolare: - l'aggiornamento dei sistemi di istruzione superiore e di formazione dell'Ucraina, anche per quanto riguarda la certificazione e i diplomi degli istituti superiori d'insegnamento; - la formazione dei quadri e dei funzionari dei settori pubblico e privato in settori prioritari da stabilire; - la cooperazione tra centri d'istruzione nonche' tra detti centri e le imprese; - la mobilita' degli insegnanti, laureati, amministrativi, giovani scienziati e ricercatori e dei giovani in genere; - la promozione degli studi europei presso gli istituti appropriati; - l'insegnamento delle lingue comunitarie; - la formazione postlaurea degli interpreti; - la formazione dei giornalisti; - la formazione degli insegnanti. 3. Ciascuna Parte puo' eventualmente partecipare, secondo le sue procedure, ai programmi dell'altra in materia di istruzione e formazione; se del caso, si stabiliranno quadri istituzionali e programmi di cooperazione basandosi sulla partecipazione dell'Ucraina al programma TEMPUS della Comunita'.
Accordo - art. 60
ARTICOLO 60 Agricoltura e settore agroindustriale La cooperazione nel settore si prefigge il proseguimento della riforma agraria, l'ammodernamento, la privatizzazione e la ristrutturazione dell'agricoltura, dell'agroindustria e del terziario in Ucraina, lo sviluppo dei mercati interno ed estero per i prodotti ucraini, tutelando anche l'ambiente e tenendo conto dell'esigenza di regolarizzare l'approvvigionamento alimentare. Le Parti cercheranno inoltre di ravvicinare progressivamente le norme ucraine alle norme tecniche comunitarie in materia di prodotti alimentari industriali e agricoli, comprese le norme sanitarie e fitosanitarie.
Accordo - art. 61
ARTICOLO 61 Energia 1. La cooperazione si attiene ai principi dell'economia di mercato e della Carta europea per l'energia, nel quadro della progressiva integrazione dei mercati energetici europei. 2. La cooperazione riguarda, fra l'altro: - l'impatto ambientale della produzione, della fornitura e del consumo di energia, onde prevenire o limitare al massimo i danni ambientali; - il miglioramento della qualita' e della sicurezza dell'approvvigionamento energetico, anche diversificando i fornitori, secondo modalita' economicamente e ambientalmente valide; - la definizione di una politica energetica; - il miglioramento della gestione e della regolamentazione del settore energetico in linea con i principi dell'economia di mercato; - l'introduzione di tutte le condizioni istituzionali, giuridiche, fiscali e di altro tipo necessarie per promuovere il commercio e gli investimenti nel settore energetico; - la promozione del risparmio e dell'uso razionale dell'energia; - l'ammodernamento, lo sviluppo e la diversificazione delle infrastrutture energetiche; - il miglioramento delle tecnologie energetiche per la fornitura e l'utilizzazione finale di tutti i tipi di energia; - la gestione e la formazione tecnica nel settore energetico.
Accordo - art. 62
ARTICOLO 62 Cooperazione nel settore nucleare civile 1. Compatibilmente con i poteri e con le competenze della Comunita' e degli Stati membri, la cooperazione nel settore nucleare civile avviene mediante accordi specifici riguardanti, ad esempio, gli scambi di materiali nucleari, la sicurezza e la termofusione nucleare in conformita' delle procedure giuridiche di entrambe le Parti. 2. Le Parti cooperano, anche nei consessi internazionali, per risolvere i problemi causati dal disastro di Cernobil. Sono previsti in particolare: - uno studio congiunto dei problemi scientifici connessi all'incidente di Cernobil; - la lotta contro la contaminazione radioattiva dell'aria, del suolo e dell'acqua; - il monitoraggio e il controllo delle condizioni radioattive dell'ambiente; - la gestione delle emergenze nucleari e radioattive; - la decontaminazione delle terre radioattive e la gestione delle scorie nucleari; - i problemi medici dovuti all'impatto degli incidenti nucleari sulle condizioni di salute della popolazione; - la soluzione del problema di sicurezza della quarta centrale distrutta a Cernobyl; - gli aspetti economici e amministrativi delle iniziative prese per rimediare alla catastrofe; - la formazione per prevenire gli incidenti nucleari e attenuarne le conseguenze; - gli aspetti scientifici e tecnici delle iniziative prese per ovviare completamente alle conseguenze del disastro di Cernobil; - altri settori decisi dalle Parti di comune accordo.
Accordo - art. 63
ARTICOLO 63 Ambiente 1. Basandosi sulla Carta europea per l'energia e sulla dichiarazione della conferenza di Lucerna del 1993, le Parti intensificano e rafforzano la cooperazione in materia di ambiente e di salute delle persone. 2. La cooperazione cerca di combattere il degrado ambientale mediante i seguenti interventi: - efficace monitoraggio dei livelli di inquinamento e di valutazione ambientale; un sistema di informazione sullo stato dell'ambiente; - lotta contro l'inquinamento locale, regionale e transnazionale dell'aria e dell'acqua; - ripristino ecologico; - produzione e impiego efficaci, sostenibili ed ecologici dell'energia; sicurezza degli impianti industriali; - classificazione e manipolazione senza rischi dei prodotti chimici; - qualita' dell'acqua; - riduzione, riciclaggio e corretto smaltimento dei rifiuti, applicazione della convenzione di Basilea; - impatto dell'agricoltura sull'ambiente, erosione del suolo e inquinamento da prodotti chimici; - protezione delle foreste; - salvaguardia della biodiversita', zone protette; uso e gestione sostenibili delle risorse biologiche; - pianificazione territoriale, compresa la pianificazione edilizia e urbana; - uso degli strumenti economici e fiscali; - mutamenti climatici globali; - educazione e sensibilizzazione in materia di ambiente; - applicazione della convenzione di Espoo sulla valutazione dell'impatto ambientale in un contesto transnazionale. 3. Sono previsti in particolare: - la preparazione alle catastrofi e alle altre situazioni di emergenza; - scambi di informazioni e di esperti, anche per quanto riguarda il trasferimento di tecnologie pulite e l'uso senza rischi e nel rispetto dell'ambiente delle biotecnologie; - attivita' comuni di ricerca; - il miglioramento delle leggi avvicinandole alle norme comunitarie; - la cooperazione a livello regionale, anche nel quadro dell'Agenzia europea per l'energia, e internazionale; - l'elaborazione di strategie, segnatamente per quanto concerne gli aspetti globali e climatici nonche' ai fini di uno sviluppo sostenibile; - studi sull'impatto ambientale.
Accordo - art. 64
ARTICOLO 64 Trasporti Le Parti sviluppano e intensificano la cooperazione nel settore dei trasporti. Scopo della cooperazione e' ristrutturare e ammodernare i sistemi e le reti di trasporto dell'Ucraina migliorando e garantendo, all'occorrenza, la compatibilita' dei sistemi di trasporto per arrivare a un sistema piu' globale. La cooperazione comprende: - l'ammodernamento della gestione e del funzionamento del trasporto stradale, ferroviario, portuale e aeroportuale; - la modernizzazione e lo sviluppo delle infrastrutture ferroviarie, fluviali, stradali, portuali e aeroportuali e della navigazione aerea, compresa la modernizzazione dei grandi assi di interesse comune e dei collegamenti transeuropei per i modi di trasporto suddetti; - la promozione e lo sviluppo del trasporto multimodale; - la promozione dei programmi comuni di ricerca e sviluppo; - la preparazione di un contesto legislativo e istituzionale per l'elaborazione e l'applicazione delle varie politiche, compresa la privatizzazione del settore dei trasporti.
Accordo - art. 65
ARTICOLO 65 Ricerca spaziale Compatibilmente con le rispettive competenze della Comunita', degli Stati membri e dell'Agenzia spaziale europea, le Parti favoriscono, se del caso, la cooperazione per la ricerca, lo sviluppo e le applicazioni commerciali nel settore spaziale civile, rivolgendo particolare attenzione alle iniziative che sfruttano appieno la complementarita' delle rispettive attivita' spaziali.
Accordo - art. 66
ARTICOLO 66 Servizi postali e telecomunicazioni Compatibilmente con i rispettivi poteri e con le rispettive competenze, le Parti ampliano e rafforzano la cooperazione al fine di: - definire politiche e orientamenti per lo sviluppo delle telecomunicazioni e dei servizi postali; - definire i principi di una politica tariffaria e della commercializzazione nei settori delle telecomunicazioni e dei servizi postali; - favorire i progetti e gli investimenti in questi settori; - migliorare l'efficienza e la qualita' delle telecomunicazioni e dei servizi postali, anche liberalizzando le attivita' dei sottosettori; - applicare le tecnologie piu' avanzate in materia di telecomunicazioni, segnatamente per quanto riguarda il trasferimento elettronico di fondi; - gestire in modo ottimale le reti di telecomunicazione; - definire una base regolamentare adeguata per i servizi delle poste e telecomunicazioni e per l'uso di uno spettro a radiofrequenza; - impartire la formazione necessaria per gestire i servizi delle poste e telecomunicazioni in normali condizioni di mercato.
Accordo - art. 67
ARTICOLO 67 Servizi finanziari La cooperazione dovra' agevolare l'inserimento dell'Ucraina nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati. Si fornira' assistenza tecnica per: - lo sviluppo dei servizi bancari e finanziari nonche' di un mercato comune delle risorse creditizie, l'inserimento dell'Ucraina nei sistemi di transazioni reciproche universalmente accettati; - lo sviluppo di un sistema tributario e delle relative istituzioni in Ucraina, gli scambi di esperienze e la formazione del personale; - lo sviluppo dei servizi assicurativi, anche per creare un contesto favorevole alla partecipazione delle societa' comunitarie alla creazione di joint venture nel settore ucraino delle assicurazioni, nonche' lo sviluppo dell'assicurazione sui crediti all'esportazione; - la cooperazione contribuira' in particolare a sviluppare relazioni tra l'Ucraina e gli Stati membri nel settore dei servizi finanziari.
Accordo - art. 68
ARTICOLO 68 Riciclaggio del denaro 1. Le Parti riconoscono la necessita' di adoperarsi e di collaborare per impedire che i loro sistemi finanziari vengano utilizzati per riciclare i proventi delle attivita' illecite in generale e dei reati connessi alla droga in particolare. 2. La cooperazione nel settore comprende un'assistenza amministrativa e tecnica volta a definire norme adeguate contro il riciclaggio del denaro equivalenti a quelle adottate in materia dalla Comunita' e dai consessi internazionali, compresa la Task Force Azione Finanziaria (FATF).
Accordo - art. 69
ARTICOLO 69 Politica monetaria Su richiesta delle autorita' ucraine, la Comunita' offre l'assistenza tecnica necessaria per aiutare l'Ucraina a creare e consolidare il suo sistema monetario, ad introdurre una nuova unita' monetaria convertibile a termine e ad adeguare gradatamente le sue politiche a quelle del Sistema monetario europeo. Sono previsti anche scambi informali di opinioni sui principi e sul funzionamento del Sistema monetario europeo.
Accordo - art. 70
ARTICOLO 70 Sviluppo regionale 1. Le Parti intensificano la cooperazione in materia di sviluppo regionale e di pianificazione territoriale. 2. A tal fine, esse favoriscono gli scambi di informazioni tra le autorita' nazionali, regionali e locali sulla politica regionale e territoriale e sui metodi di elaborazione delle politiche regionali, insistendo in particolare sullo sviluppo delle zone svantaggiate. Esse incoraggiano inoltre i contatti diretti tra le rispettive regioni e organizzazioni pubbliche incaricate di programmare lo sviluppo regionale per consentire loro di scambiare metodi e mezzi atti ad incentivare lo sviluppo regionale.
Accordo - art. 71
ARTICOLO 71 Cooperazione sociale 1. Le Parti collaborano al fine di migliorare la protezione della salute e della sicurezza dei lavoratori. La cooperazione prevede quanto segue: - sensibilizzazione e formazione in materia di sanita' e di sicurezza, insistendo sui settori di attivita' ad alto rischio; - elaborazione e promozione di misure preventive per combattere le malattie professionali e altri disturbi dello stesso genere; - prevenzione dei principali rischi di incidenti e gestione dei prodotti chimici tossici; - ricerca per ampliare le conoscenze sull'ambiente di lavoro nonche' sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori. 2. A livello occupazionale, si fornisce assistenza tecnica per: - ottimizzare il mercato del lavoro; - modernizzare i servizi di collocamento e di consulenza; - pianificare e gestire i programmi di ristrutturazione; - favorire lo sviluppo dell'occupazione locale; - scambiare informazioni sui programmi di occupazione flessibile, compresi quelli volti a favorire il lavoro autonomo e l'imprenditoria. 3. Le Parti privilegiano la cooperazione in materia di previdenza sociale che comprende, tra l'altro, la pianificazione e l'attuazione delle riforme in materia in Ucraina. Dette riforme dovranno introdurre in Ucraina metodi di protezione consoni alle economie di mercato e comprenderanno tutte le forme di previdenza sociale.
Accordo - art. 72
ARTICOLO 72 Turismo Le Parti intensificano e sviluppano la cooperazione al fine di: - agevolare il turismo; - favorire la cooperazione tra gli enti del turismo ufficiali; - aumentare gli scambi di informazioni; - trasferire il know how; - valutare le possibilita' di avviare operazioni congiunte; - impartire la formazione necessaria per sviluppare il turismo.
Accordo - art. 73
ARTICOLO 73 Piccole e medie imprese 1. Le Parti cercano di sviluppare e potenziare le piccole e medie imprese (PMI) e le relative associazioni nonche' la cooperazione tra piccole e medie imprese della Comunita' e dell'Ucraina. 2. E' prevista un'assistenza tecnica nei seguenti settori: - definizione di un quadro legislativo per le PMI; - creazione di un'infrastruttura appropriata (agenzia di sostegno alle PMI, comunicazioni, assistenza per la creazione di un fondo a favore delle PMI); - sviluppo delle tecnologie.
Accordo - art. 74
ARTICOLO 74 Informazione e comunicazione Le Parti favoriscono l'uso di metodi moderni per il trattamento dell'informazione, anche a livello dei mass media, e un efficace scambio di informazioni. Si privilegeranno i programmi volti a diffondere tra la popolazione le informazioni di base sulla Comunita' e l'Ucraina compreso, nei limiti del possibile, l'accesso alle rispettive basi di dati nel pieno rispetto dei diritti di proprieta' intellettuale.
Accordo - art. 75
ARTICOLO 75 Tutela dei consumatori Le Parti collaborano strettamente per rendere compatibili i rispettivi sistemi di tutela dei consumatori. Sono previste le seguenti iniziative: consulenze per la riforma legislativa e istituzionale, creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, miglioramento dell'informazione fornita ai consumatori, segnatamente per quanto riguarda i prezzi, le caratteristiche dei prodotti e i servizi offerti, attivita' di formazione per i funzionari dell'amministrazione e per le altre persone che rappresentano gli interessi dei consumatori, sviluppo degli scambi tra coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori, maggiore compatibilita' delle politiche di tutela dei consumatori.
Accordo - art. 76
ARTICOLO 76 Dogane 1. La cooperazione mira a garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intende adottare per quanto riguarda gli scambi e la lealta' delle prassi commerciali, nonche' a ravvicinare il sistema doganale ucraino a quello della Comunita'. 2. Sono previsti in particolare: - scambi di informazioni; - il miglioramento dei metodi di lavoro; - l'introduzione della nomenclatura combinata e del documento amministrativo unico; - il collegamento tra i sistemi di transito della Comunita' e dell'Ucraina; - la semplificazione dei controlli e delle formalita' per i trasporti di merci; - il sostegno all'introduzione di moderni sistemi informatici per le dogane; - l'organizzazione di seminari e di periodi di formazione. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista nel presente accordo, in particolare all'articolo 79, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti per le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo allegato al presente accordo.
Accordo - art. 77
ARTICOLO 77 Cooperazione statistica La cooperazione nel settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Ucraina. In particolare, le Parti cooperano al fine di: - adeguare il sistema statistico ucraino ai metodi, alle norme e alle classificazioni internazionali; - scambiare informazioni statistiche; - fornire le informazioni statistiche macro e microeconomiche necessarie per attuare e gestire le riforme economiche. La Comunita' fornisce all'Ucraina l'assistenza tecnica necessaria.
Accordo - art. 78
ARTICOLO 78 Economia Le Parti agevolano il processo di riforma economica e il coordinamento delle politiche economiche collaborando per migliorare la comprensione dei principi alla base delle rispettive economie nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. A tale fine, esse si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici. La Comunita' fornisce assistenza tecnica per: - aiutare l'Ucraina ad attuare le riforme economiche, anche offrendo consulenze specialistiche; - favorire la cooperazione tra gli economisti onde accelerare il trasferimento del know how per l'elaborazione delle politiche economiche e procedere a una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.
Accordo - art. 79
ARTICOLO 79 Droga Nell'ambito dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti cooperano per aumentare l'efficacia delle politiche e delle misure volte a combattere la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, anche destinando i precursori a usi diversi, e per promuovere la prevenzione e la riduzione della domanda di droga. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei diversi settori connessi alla droga.
Accordo - art. 80
ARTICOLO 80 Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, si potranno estendere all'Ucraina i programmi di cooperazione culturale della Comunita' o di uno o piu' Stati membri nonche' sviluppare altre attivita' di reciproco interesse.
Accordo - art. 81
ARTICOLO 81 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 82, 83 e 84, l'Ucraina beneficia di assistenza finanziaria temporanea fornita dalla Comunita' sotto forma di aiuti non rimborsabili per l'assistenza tecnica intesi ad accelerare la trasformazione economica del paese.
Accordo - art. 82
ARTICOLO 82 Detta assistenza finanziaria e' disciplinata nel quadro del pertinente regolamento comunitario del Consiglio riguardante il TACIS.
Accordo - art. 83
ARTICOLO 83 Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria vengono stabiliti in un programma indicativo che riflette le priorita' concordate tra le Parti in funzione delle esigenze dell'Ucraina, della capacita' di assorbimento dei vari settori e dello stato di avanzamento delle riforme. Le Parti ne informano il Consiglio di cooperazione.
Accordo - art. 84
ARTICOLO 84 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari per l'assistenza tecnica siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri, altri paesi e organizzazioni internazionali tra cui la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, il PSNU e il FMI.
Accordo - art. 85
ARTICOLO 85 E' istituito un Consiglio di cooperazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce a livello ministeriale una volta all'anno e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina tutte le questioni importanti inerenti all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse per il conseguimento degli obiettivi dell'accordo. Il Consiglio di cooperazione puo' formulare opportune raccomandazioni con l'accordo di entrambe le Parti.
Accordo - art. 86
ARTICOLO 86 1. Il Consiglio di cooperazione e' composto da membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da membri del governo dell'Ucraina dall'altro. 2. Il Consiglio di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il Consiglio di cooperazione e' presieduto a turno da un rappresentante della Comunita' e da un membro del governo dell'Ucraina.
Accordo - art. 87
ARTICOLO 87 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di cooperazione e' assistito da un Comitato di cooperazione composto da rappresentanti di membri del Consiglio dell'Unione europea e della Commissione delle Comunita' europee, da un lato, e da rappresentanti del governo dell'Ucraina, normalmente alti funzionari, dall'altro. Il Comitato di cooperazione e' presieduto a turno dalla Comunita' e dall'Ucraina. Il regolamento interno del Consiglio di cooperazione stabilisce le funzioni del Comitato di cooperazione, che comprendono la preparazione delle riunioni del Consiglio di cooperazione e le modalita' del suo funzionamento. 2. Il Consiglio di cooperazione puo' delegare taluni suoi poteri al Comitato di cooperazione, che assicura la continuita' tra le riunioni del Consiglio di cooperazione.
Accordo - art. 88
ARTICOLO 88 Il Consiglio di cooperazione puo' decidere di creare tutti i comitati o organi speciali necessari per coadiuvarlo nell'esercizio delle sue funzioni, determinandone la composizione, le mansioni e le modalita' di funzionamento.
Accordo - art. 89
ARTICOLO 89 Nell'esaminare le questioni sollevate da una disposizione del presente accordo che si riferisca a un articolo del GATT, il Consiglio di cooperazione tiene conto, per quanto possibile, dell'interpretazione data generalmente a detto articolo del GATT delle Parti contraenti del GATT.
Accordo - art. 90
ARTICOLO 90 E' istituito un Comitato parlamentare di cooperazione, che riunisce e consente scambi di opinioni tra membri del Parlamento ucraino e del Parlamento europeo. Il Comitato stabilisce la frequenza delle proprie riunioni.
Accordo - art. 91
ARTICOLO 91 1. Il Comitato parlamentare di cooperazione e' composto da membri dei Parlamenti europeo e ucraino. 2. Il Comitato parlamentare di cooperazione stabilisce il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato parlamentare di cooperazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento ucraino, conformemente al regolamento interno.
Accordo - art. 92
ARTICOLO 92 Il Comitato parlamentare di cooperazione puo' chiedere tutte le informazioni utili per quanto riguarda l'esecuzione del presente accordo al Consiglio di cooperazione, che gli fornisce dette informazioni. Il Comitato parlamentare di cooperazione viene informato delle raccomandazioni del Consiglio di cooperazione. Il Comitato parlamentare di cooperazione puo' presentare raccomandazioni al Consiglio di cooperazione.
Accordo - art. 93
ARTICOLO 93 1. Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire senza discriminazioni, rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta', inclusi quelli riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale. 2. Nei limiti dei rispettivi poteri, le Parti: - incoraggiano il ricorso all'arbitrato per la composizione delle controversie che possono derivare da transazioni commerciali o di cooperazione tra operatori economici della Comunita' e dell'Ucraina; - decidono che, se una vertenza viene sottoposta ad arbitrato, ciascuna delle Parti puo' scegliere liberamente il proprio arbitro, salvo altrimenti disposto dal regolamento del collegio arbitrale scelto dalle Parti e indipendentemente dalla nazionalita', e che il terzo arbitro o l'arbitro unico puo' essere cittadino di un paese terzo; - raccomandano ai loro operatori economici di scegliere di comune accordo la legge applicabile ai loro contratti; - incoraggiano il ricorso alle norme di arbitrato elaborate dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) e il ricorso all'arbitrato da parte di ogni organismo di uno Stato firmatario della convenzione per il riconoscimento e l'applicazione dei lodi arbitrali stranieri firmata il 10 giugno 1958 a New York.
Accordo - art. 94
ARTICOLO 94 Nessun elemento dell'accordo impedisce a una delle Parti di prendere le misure: a) che ritiene necessarie per impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi fondamentali in materia di sicurezza; b) inerenti alla produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili per scopi di difesa, purche' tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad usi specificamente militari; c) che giudica essenziali per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni tali da compromettere il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in occasione di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o per rispettare obblighi assunti al fine di mantenere la pace e la sicurezza internazionale; d) che ritiene necessarie per adempiere agli obblighi e agli impegni internazionali sul controllo del duplice uso dei beni e delle tecnologie industriali.
Accordo - art. 95
ARTICOLO 95 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - le misure applicate dall'Ucraina nei confronti della Comunita' non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa' o imprese; - le misure applicate dalla Comunita' nei confronti dell'Ucraina non devono dar luogo a nessuna discriminazione tra cittadini ucraini o tra societa' o imprese ucraine. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale ai contribuenti che non si trovano in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.
Accordo - art. 96
ARTICOLO 96 1. Ciascuna Parte puo' adire il Consiglio di cooperazione per qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il Consiglio di cooperazione puo' comporre la vertenza mediante una raccomandazione. 3. Qualora non sia possibile comporre la vertenza conformemente al paragrafo 2, ciascuna Parte puo' notificare all'altra la nomina di un conciliatore; l'altra parte deve designare un secondo conciliatore entro due mesi. Per l'applicazione di questa procedura, la Comunita' e gli Stati membri vengono considerati un'unica parte in causa. Il Consiglio di cooperazione designa un terzo conciliatore. Le raccomandazioni del conciliatore vengono adottate a maggioranza e non sono vincolanti per le Parti.
Accordo - art. 97
ARTICOLO 97 Le Parti decidono di consultarsi tempestivamente, attraverso i canali appropriati, su richiesta di una di esse per discutere di tutte le questioni inerenti all'interpretazione o all'applicazione del presente accordo e su altri aspetti delle loro relazioni. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano gli articoli 18, 19, 96 e 102.
Accordo - art. 98
ARTICOLO 98 Il trattamento riservato all'Ucraina a nome del presente accordo non puo' comunque essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si concedono reciprocamente.
Accordo - art. 99
ARTICOLO 99 Ai fini del presente accordo, per "Parti" s'intende l'Ucraina, da un lato, e la Comunita', gli Stati membri o la Comunita' e gli Stati membri, a seconda dei rispettivi poteri, dall'altro.
Accordo - art. 100
ARTICOLO 100 Nella misura in cui le questioni contemplate dal presente accordo rientrano nel trattato e nei protocolli della Carta europea per l'energia, a decorrere dall'entrata in vigore i suddetti trattato e protocolli si applicano, se ivi previsto, a tali questioni.
Accordo - art. 101
ARTICOLO 101 Il presente accordo e' concluso per un periodo iniziale di dieci anni. Esso puo' essere automaticamente rinnovato di anno in anno a condizione che nessuna delle Parti lo denunci dandone notifica per iscritto all'altra Parte sei mesi prima della scadenza.
Accordo - art. 102
ARTICOLO 102 1. Le Parti prendono tutte le misure generali o specifiche necessarie per l'adempimento degli obblighi previsti dall'accordo e si adoperano per il conseguimento dei suoi obiettivi. 2. Se una delle Parti ritiene che l'altra sia venuta meno a uno degli obblighi previsti dall'accordo essa puo' prendere le misure del caso. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di cooperazione tutte le informazioni necessarie per un esame approfondito della situazione onde trovare una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quello che meno perturbano il funzionamento dell'accordo. Se l'altra Parte lo richiede, le misure decise vengono comunicate senza indugio al Consiglio di cooperazione.
Accordo - art. 103
ARTICOLO 103 Gli allegati I, II, III, IV e V, con la relativa appendice, e il protocollo sono parte integrante del presente accordo.
Accordo - art. 104
ARTICOLO 104 Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno degli stessi diritti a norma del presente accordo, esso non pregiudica i diritti loro garantiti dagli accordi in vigore tra uno o piu' Stati membri, da una parte, e l'Ucraina, dall'altra, fatta eccezione per i settori di competenza comunitaria e fatti salvi gli obblighi che l'accordo impone agli Stati membri nei settori di loro competenza.
Accordo - art. 105
ARTICOLO 105 Il presente accordo si applica, da una parte, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni in esso indicate, e, dall'altra, al territorio dell'Ucraina.
Accordo - art. 106
ARTICOLO 106 Il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea e' il depositario del presente accordo.
Accordo - art. 107
ARTICOLO 107 L'originale dell'accordo, le cui versioni in lingua danese, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, tedesca e ucraina fanno ugualmente fede, e' depositato presso il Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea.
Accordo - art. 108
ARTICOLO 108 Il presente accordo e' approvato dalle Parti conformemente alle rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti comunicano al Segretario generale del Consiglio dell'Unione europea l'avvenuto espletamento delle procedure di cui al primo comma. A decorrere dalla sua entrata in vigore il presente accordo sostituisce, per quanto riguarda le relazioni tra l'Ucraina e la Comunita', l'accordo tra la Comunita' economica europea e la Comunita' europea dell'energia atomica e l'Unione delle repubbliche socialiste sovietiche sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale, firmato il 18 dicembre 1989 a Bruxelles.
Accordo - art. 109
ARTICOLO 109 Qualora, in attesa che siano espletate le procedure necessarie per l'entrata in vigore del presente accordo, le disposizioni di alcune sue parti vengano applicate nel 1994 mediante un accordo intermedio tra la Comunita' e l'Ucraina, le Parti contraenti decidono che, nella fattispecie, per "data di entrata in vigore dell'accordo" s'intende la data di entrata in vigore dell'accordo interinale. Fatto a Lussemburgo, addi' quattordici giugno millenovecentonovantaquattro.
Accordo - Elenco allegati
Elenco allegati Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato I
Allegato I Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato II
Allegato II Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato III
Allegato III Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato IV
Allegato IV Parte di provvedimento in formato grafico
Accordo-Allegato V
Allegato V Parte di provvedimento in formato grafico Appendice all'Allegato V Parte di provvedimento in formato grafico
Protocollo
Protocollo Parte di provvedimento in formato grafico
Atto finale
Atto finale Parte di provvedimento in formato grafico
Atto finale-Dichiarazioni
Dichiarazioni Parte di provvedimento in formato grafico