LEGGE 4 marzo 1997, n. 71

Type Legge
Publication 1997-03-04
Ultimo aggiornamento 1997-03-28
State In force
Source Normattiva
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ARTICOLO 93 INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE 1. Per quanto riguarda l'informazione e la comunicazione, la Comunita' e l'Estonia promuovono proficui scambi di informazioni privilegiando i programmi volti a fornire alla popolazione le informazioni di base sull'Unione europea e agli ambienti specializzati dell'Estonia informazioni piu' specifiche compreso, ove possibile, l'accesso alle banche dati della Comunita'. 2. Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le politiche volte a disciplinare le trasmissioni radiotelevisive trasfrontaliere e le norme tecniche nonche' a promuovere la tecnologia audiovisiva europea. 3. La cooperazione puo' comprendere programmi di scambio, borse di studio, cicli di formazione per giornalisti ed esperti in materia di mass media.

Accordo - art. 94

ARTICOLO 94 TUTELA DEI CONSUMATORI 1. Le Parti cooperano al fine di conseguire una totale compatibilita' tra i sistemi di tutela dei consumatori dell'Estonia e della Comunita'. Un'effettiva tutela dei consumatori e' infatti necessaria per il corretto funzionamento dell'economia di mercato. 2. A tal fine, e considerati gli interessi comuni, le Parti promuovono e garantiscono: - un'attivita' politica di tutela dei consumatori, conformemente alla normativa comunitaria e a tutti gli orientamenti dell'ONU in materia; - il ravvicinamento delle leggi e l'allineamento della tutela dei consumatori in Estonia con quella della Comunita'; - un'efficace tutela giuridica dei consumatori per migliorare la qualita' dei beni di consumo e mantenere norme appropriate in materia di sicurezza. 3. La cooperazione comprende: - scambi di informazioni sui prodotti pericolosi; - formazione degli esperti in materia di tutela dei consumatori del governo e delle ONG; - potenzionamento delle organizzazioni indipendenti per sensibilizzare maggiormente i consumatori, soprattutto tramite la diffusione delle informazioni; - creazione di centri d'informazione e di consulenza per la composizione delle vertenze e servizi di consulenza giuridica e di altro tipo per i consumatori; cooperazione tra centri estoni e comunitari; - accesso alle banche dati della Comunita'; - sviluppo degli scambi tra rappresentanti dei consumatori. 4. La comunita' fornira' l'assistenza tecnica necessaria.

Accordo - art. 95

ARTICOLO 95 DOGANE 1. Le Parti si impegnano a sviluppare la cooperazione nel settore doganale per garantire l'osservanza di tutte le disposizioni che si intendono adottare per quanto riguarda gli scambi e a ravvicinare il sistema doganale estone a quello della Comunita', in modo da agevolare la liberalizzazione prevista nel presente accordo. 2. In particolare, la cooperazione comprende: - scambi di informazioni, anche sui metodi d'indagine; - la creazione di adeguate infrastrutture alle frontiere; - l'introduzione del documento amministrativo unico e l'interconnessione tra i sistemi di transito della Comunita' e dell'Estonia; - la semplificazione dei controlli e delle formalita' per il trasporto di merci; - l'organizzazione di seminari e tirocini; - il sostegno per l'introduzione di moderni sistemi informatici doganali; - il ravvicinamento della nomenclatura delle merci dell'Estonia alla nomenclatura combinata della Comunita'; - il ravvicinamento della struttura del sistema tariffario doganale dell'Estonia a quella del sistema comunitario. Si fornisce l'assistenza tecnica necessaria. 3. Fatta salva l'ulteriore cooperazione prevista dal presente accordo, in particolare dell'articolo 99 e dal titolo VII, l'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative delle Parti competenti per quanto riguarda le questioni doganali e' disciplinata dalle disposizioni del protocollo n. 5.

Accordo - art. 96

ARTICOLO 96 COOPERAZIONE STATISTICA 1. La cooperazione in questo settore mira a creare un sistema statistico efficiente che fornisca rapidamente e tempestivamente i dati statistici affidabili necessari per sostenere e sorvegliare il processo di riforma economica e per contribuire allo sviluppo dell'impresa privata in Estonia. 2. In particolare, le Parti cooperano al fine di: - rafforzare il sistema statistico dell'Estonia; - procedere all'armonizzazione con i metodi, le norme e le classificazioni internazionali (in particolare comunitari); - fornire i dati necessari per portare avanti e controllare la riforma economica; - fornire al settore privato, alla stampa e agli altri operatori sociali ed economici i dati macro e microeconomici necessari; - garantire il carattere riservato dei dati; - scambiare informazioni statistiche. 3. La Comunita' fornisce l'assistenza tecnica necessaria.

Accordo - art. 97

ARTICOLO 97 ECONOMIA 1. La Comunita' e l'Estonia agevolano il processo di riforma e di integrazione economica collaborando per migliorare la comprensione dei principi di base delle rispettive economiche, nonche' l'elaborazione e l'attuazione della politica economica nelle economie di mercato. 2. A tal fine, la Comunita' e l'Estonia: - si scambiano informazioni sui risultati e sulle prospettive macroeconomici nonche' sulle strategie di sviluppo; - analizzano congiuntamente le questioni economiche di interesse comune, compresa l'elaborazione della politica economica e gli strumenti per la sua attuazione; - mediante il programma d'azione per la cooperazione economica (ACE), promuovono una cooperazione su vasta scala tra economisti e dirigenti della Comunita' e dell'Estonia, al fine di accelerare i trasferimenti di know-how per l'elaborazione delle politiche economiche e di procedere ad una vasta diffusione dei risultati della ricerca in materia.

Accordo - art. 98

ARTICOLO 98 PUBBLICA AMMINISTRAZIONE Le Parti promuovono la cooperazione tra le rispettive autorita' nel settore della pubblica amministrazione, anche avviando programmi di scambio, al fine di migliorare la reciproca conoscenza della struttura e del funzionamento dei rispettivi sistemi.

Accordo - art. 99

ARTICOLO 99 DROGA 1. Nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, le Parti collaborano per rendere piu' efficaci le politiche e le misure destinate a contrastare la produzione, la fornitura e il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope, anche prevenendo il dirottamento dei precursori chimici, nonche' per prevenire e ridurre la domanda di droga. 2. Le Parti concordano gli opportuni metodi di cooperazione per raggiungere tali obiettivi, incluse le modalita' per realizzare azioni in comune. 3. La cooperazione in materia si basa sulla consultazione e su uno stretto coordinamento tra le Parti per quanto riguarda gli obiettivi e le iniziative nei settori di cui al paragrafo 1. E' prevista tra l'altro l'assistenza tecnica della Comunita'. La cooperazione per combattere il traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope prevede un'assistenza tecnica e amministrativa per quanto riguarda: - l'elaborazione e l'applicazione delle normative nazionali; - la creazione o il rafforzamento di enti, centri di informazione e centri sociali e sanitari; - una maggiore efficienza delle istituzioni impegnate nella lotta contro il traffico illecito di droga; - la formazione di personale e la ricerca; - la prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze chimiche essenziali utilizzate per la produzione illecita di stupefacenti e sostanze psicotrope, attraverso l'istituzione di norme adeguate equivalenti a quelle adottate dalla Comunita' e dagli organismi internazionali competenti, in particolare la "Chem- ical Action Task Force" (CATF). Le Parti possono decidere, di comune accordo, di includere altri settori.

Accordo - art. 100

ARTICOLO 100 1. Le Parti collaborano, nei limiti dei rispettivi poteri e delle rispettive competenze, per prevenire le seguenti attivita' illecite: - immigrazione e presenza illegale di persone fisiche della loro nazionalita' sul territorio dell'altra Parte, tenendo conto del principio e della prassi della riammissione; - corruzione; - transazioni illecite riguardanti i rifiuti industriali e le contraffazioni; - traffico illecito di stupefacenti e sostanze psicotrope; - criminalita' organizzata; - traffico di essere umani e delitti connessi all'attivita' delle reti di immigrazione clandestina; - furto e commercio illecito di materiali radioattivi e nucleari; - trasferimento illecito di autoveicoli. 2. La cooperazione nei settori di cui al paragrafo 1 avviene mediante consultazioni e uno stretto coordinamento tra le Parti e comprende un'assistenza tecnica e amministrativa per: - l'elaborazione della legislazione nazionale; - la creazione di centri d'informazione e di banche dati; - una maggiore efficienza delle istituzioni incaricate di prevenire le attivita' illecite; - la formazione del personale e il potenziamento delle infrastrutture investigative; - la definizione di misure reciprocamente accettabili per prevenire le attivita' illecite. Le Parti possono decidere, di comune accordo, di includere altri settori.

Accordo - art. 101

ARTICOLO 101 1. Le Parti si impegnano a promuovere, incoraggiare e agevolare la cooperazione culturale. All'occorrenza, potranno essere estesi all'Estonia i programmi di cooperazione culturale comunitari o quelli di uno o piu' Stati membri e si potranno sviluppare ulteriori attivita' di reciproco interesse. Tale cooperazione puo' comprendere, in particolare: - le traduzioni letterarie; - gli scambi, a fini non commerciali, di artisti e opere d'arte; - la conservazione e il restauro di monumenti e localita' (patrimonio architettonico e culturale); - azioni di formazione, segnatamente per la gestione delle opere d'arte; - l'organizzazione di manifestazioni culturali (ad esempio, festival della canzone); - la pubblicita' relativa alle manifestazioni culturali di rilievo. 2. Le Parti possono cooperare per la promozione dell'industria audiovisiva in Europa. In particolare, il settore audiovisivo estone potrebbe prendere parte ad attivita' avviate dalla Comunita' nel quadro del programma MEDIA secondo le procedure stabilite dagli organismi responsabili della gestione di ciascuna attivita' e in conformita' della decisione del Consiglio del 21 dicembre 1990, che ha istituito il programma. Le Parti coordinano e, se del caso, armonizzano le loro politiche relative alla regolamentazione delle trasmissioni transfrontaliere, rivolgendo particolare attenzione all'acquisizione dei diritti di proprieta' intellettuale per i programmi trasmessi via satellite o via cavo, alle norme tecniche nel settore degli audiovisivi e alla promozione della tecnologia audiovisiva europea. La cooperazione potrebbe comprendere, tra l'altro, lo scambio di programmi, borsisti e opportunita' per la formazione di giornalisti e altri professionisti del settore dei mezzi d'informazione.

Accordo - art. 102

ARTICOLO 102 Al fine di raggiungere gli obiettivi del presente accordo e in conformita' degli articoli 103, 104, 105 e 106, fatto salvo l'articolo 105, l'Estonia beneficia di assistenza finanziaria temporanea da parte della Comunita' sotto forma di sovvenzioni e prestiti, compresi prestiti della Banca europea per gli investimenti (BEI), conformemente alle disposizioni dell'articolo 18 dello statuto della Banca, per accelerare la trasformazione economica del paese.

Accordo - art. 103

ARTICOLO 103 Tale assistenza finanziaria e' coperta: - sia nell'ambito del programma indicativo pluriennale PHARE previsto dal regolamento (CEE) n. 3906/89 del Consiglio, e relative modifiche, sia nel contesto di un nuovo finanziamento pluriennale deciso dalla Comunita' previe consultazioni con l'Estonia e tenuto conto del disposto degli articoli 104 e 105; - dal prestito o dai prestiti concessi dalla Banca europea per gli investimenti entro un massimale e per un periodo di disponibilita' da stabilire previa consultazione con l'Estonia in applicazione delle pertinenti disposizioni del trattato sull'Unione europea.

Accordo - art. 104

ARTICOLO 104 Gli obiettivi e i settori dell'assistenza finanziaria comunitaria sono stabiliti in un programma indicativo da concordare tra le Parti. Le Parti informano il Consiglio di associazione.

Accordo - art. 105

ARTICOLO 105 1. In caso di necessita' straordinaria e tenendo conto della disponibilita' di tutte le risorse finanziarie, su richiesta dell'Estonia e in coordinamento con le istituzioni finanziarie internazionali, nel contesto del G-24, la Comunita' valuta la possibilita' di concedere assistenza finanziaria temporanea: - a sostegno di misure finalizzate a introdurre e mantenere la convertibilita' della divisa estone; - a sostegno della stabilizzazione a medio termine e dell'adeguamento strutturale, ivi compresa l'assistenza a favore della bilancia dei pagamenti. 2. Tale assistenza finanziaria e' subordinata alla presentazione da parte dell'Estonia, in seno al G-24, di programmi approvati dall'FMI, finalizzati alla convertibilita' e/o alla ristrutturazione dell'economia nazionale, nonche' alla loro approvazione da parte della Comunita', al rispetto costante di tali programmi da parte dell'Estonia e, quale obiettivo finale, alla rapida transizione verso il ricorso a fonti private di finanziamento. 3. Il Consiglio di associazione e' informato delle condizioni alle quali tale assistenza e' concessa e del rispetto degli impegni assunti dall'Estonia in materia.

Accordo - art. 106

ARTICOLO 106 L'assistenza finanziaria comunitaria e' valutata alla luce delle necessita' emerse, del livello di sviluppo del paese, delle priorita' stabilite, delle potenzialita' di assorbimento dell'economia estone, della capacita' di rimborsare i prestiti e di progredire ulteriormente in direzione di un'economia di mercato e della ristrutturazione dell'Estonia.

Accordo - art. 107

ARTICOLO 107 Per consentire un impiego ottimale delle risorse disponibili, le Parti si adoperano affinche' i contributi comunitari siano erogati in stretto coordinamento con quelli provenienti da altre fonti quali gli Stati membri della Comunita', altri paesi, inclusi quelli del G-24, e le istituzioni finanziarie internazionali quali il Fondo monetario internazionale, la Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

Accordo - art. 108

ARTICOLO 108 L'Estonia partecipa ai programmi quadro, ai programmi specifici, ai progetti e alle altre azioni della Comunita' nei settori indicati nell'allegato X. Fatta salva l'attuale partecipazione dell'Estonia alle attivita' di cui all'allegato X, il Consiglio di associazione stabilisce le modalita' e le condizioni della partecipazione dell'Estonia a queste attivita'. Il contributo finanziario dell'Estonia alle attivita' di cui all'allegato X si basa sul principio che impone al paese di sostenere il costo della sua partecipazione. All'occorrenza, la Comunita' puo' decidere caso per caso, attenendosi alle regole applicabili al bilancio generale delle Comunita' europee, di integrare il contributo dell'Estonia.

Accordo - art. 109

ARTICOLO 109 E' istituito un Consiglio di associazione incaricato di sorvegliare l'attuazione del presente accordo. Il Consiglio si riunisce una volta all'anno a livello ministeriale e quando le circostanze lo richiedono. Esso esamina qualsiasi questione importante inerente all'accordo e qualunque altro problema bilaterale o internazionale di reciproco interesse.

Accordo - art. 110

ARTICOLO 110 1. Il Consiglio di associazione e' composto, da un lato, dai membri del Consiglio dell'Unione europea e da membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da membri designati dal Governo estone. 2. I membri del Consiglio di associazione possono farsi rappresentare, in conformita' delle condizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 3. Il Consiglio di associazione adotta il proprio regolamento interno durante la prima riunione. 4. Il Consiglio di associazione e' presieduto a turno da un membro del Consiglio dell'Unione europea e da un membro del Governo estone, in conformita' delle disposizioni previste al riguardo dal suo regolamento interno. 5. Se del caso, la BEI partecipa, in qualita' di osservatore, ai lavori del Consiglio di associazione.

Accordo - art. 111

ARTICOLO 111 Ai fini della realizzazione degli obiettivi dell'accordo, il Consiglio di associazione ha il potere di prendere decisioni nei casi contemplati dall'accordo stesso. Tali decisioni sono vincolanti per le Parti, che adottano le misure necessarie per la loro attuazione. Il Consiglio di associazione puo' altresi' formulare adeguate raccomandazioni. Le decisioni e raccomandazioni sono elaborate previo accordo tra le Parti.

Accordo - art. 112

ARTICOLO 112 1. Ciascuna delle Parti puo' deferire al Consiglio di associazione qualsiasi controversia relativa all'applicazione o all'interpretazione del presente accordo. 2. Il Consiglio di associazione puo' comporre la controversia mediante una decisione. 3. Ciascuna delle Parti e' tenuta a prendere i provvedimenti necessari ai fini dell'attuazione della decisione di cui al paragrafo 2. 4. Nel caso non sia possibile comporre la controversia conformemente al disposto del paragrafo 2 del presente articolo, ciascuna delle Parti puo' designare un arbitro e darne notifica all'altra; l'altra Parte deve designare un secondo arbitro entro due mesi. Ai fini dell'applicazione della presente procedura, la Comunita' e gli Stati membri sono considerati una delle parti in causa della controversia. Il Consiglio di associazione designa un terzo arbitro. Le decisioni arbitrali sono pronunciate a maggioranza. Ciascuna delle parti in causa deve adottare le misure necessarie all'attuazione della decisione arbitrale.

Accordo - art. 113

ARTICOLO 113 1. Nell'esercizio delle sue funzioni, il Consiglio di associazione e' assistito da un comitato di associazione composto, da un lato, da rappresentanti dei membri del Consiglio dell'Unione europea e dei membri della Commissione delle Comunita' europee e, dall'altro, da rappresentanti del Governo estone, normalmente Alti funzionari. Il regolamento interno del Consiglio di associazione determina le funzioni del comitato di associazione, tra cui figura la preparazione delle riunioni del Consiglio di associazione, e le modalita' di funzionamento del comitato. 2. Il Consiglio di associazione puo' delegare al comitato di associazione taluni suoi poteri. In questi casi, il comitato di associazione adotta le sue decisioni alle condizioni stabilite all'articolo 111.

Accordo - art. 114

ARTICOLO 114 Il Consiglio di associazione puo' decidere l'istituzione di qualsiasi altro comitato o organo speciale che lo assista nell'esercizio delle sue funzioni. Nel suo regolamento interno, il Consiglio di associazione precisa la composizione e le funzioni di tali comitati o organi, nonche' le modalita' del loro funzionamento.

Accordo - art. 115

ARTICOLO 115 E' istituito un Comitato parlamentare quale foro per lo scambio di opinioni tra membri del Parlamento estone e del Parlamento europeo. Il calendario e la frequenza delle riunioni sono decisi dal Comitato stesso.

Accordo - art. 116

ARTICOLO 116 1. Il Comitato parlamentare e' composto, da un lato, da membri del Parlamento europeo e, dall'altro, da membri del Parlamento estone. 2. Il Comitato parlamentare adotta il proprio regolamento interno. 3. Il Comitato parlamentare di associazione e' presieduto a turno dal Parlamento europeo e dal Parlamento estone, in conformita' delle disposizioni da stabilire nel suo regolamento interno.

Accordo - art. 117

ARTICOLO 117 Il Comitato parlamentare puo' chiedere informazioni inerenti all'attuazione del presente accordo al Consiglio di associazione; quest'ultimo fornisce al Comitato le informazioni richieste. Il Comitato parlamentare e' tenuto al corrente delle decisioni del Consiglio di associazione. Il Comitato parlamentare puo' rivolgere raccomandazioni al Consiglio di associazione.

Accordo - art. 118

ARTICOLO 118 Nell'ambito del presente accordo, ciascuna delle Parti si impegna a garantire che le persone fisiche e giuridiche dell'altra Parte possano adire, senza discriminazioni rispetto ai propri cittadini, i competenti organi giuridici e amministrativi delle Parti per tutelare i loro diritti individuali e di proprieta', inclusi quelli riguardanti la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale.

Accordo - art. 119

ARTICOLO 119 L'accordo non impedisce ad una Parte di adottare qualsiasi misura: a) ritenuta necessaria a impedire la divulgazione di informazioni contrarie ai suoi interessi essenziali in materia di sicurezza; b) inerente alla produzione o al commercio di armi, munizioni o materiale bellico o alla ricerca, allo sviluppo e alla produzione indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non alterino le condizioni di concorrenza rispetto a prodotti non destinati ad uso specificamente militare; c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di gravi disordini interni che compromettano il mantenimento della legge e dell'ordine, in tempo di guerra o in periodi di gravi tensioni internazionali che possano sfociare in una guerra o ai fini del rispetto di impegni assunti per il mantenimento della pace e della sicurezza internazionale; d) ritenuta necessaria per l'adempimento dei suoi obblighi e impegni internazionali in materia di controllo del doppio uso di beni e tecnologie industriali.

Accordo - art. 120

ARTICOLO 120 1. Nei settori contemplati dal presente accordo e fatta salva qualsiasi disposizione speciale ivi contenuta: - le misure applicate dall'Estonia nei confronti della Comunita' non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra gli Stati membri, i loro cittadini o le loro societa' o filiali; - le misure applicate dalla Comunita' nei confronti dell'Estonia non devono dare origine ad alcuna discriminazione tra cittadini estoni o tra societa' e filiali estoni. 2. Le disposizioni del paragrafo 1 non pregiudicano il diritto delle Parti di applicare le pertinenti disposizioni della loro normativa fiscale nei confronti di contribuenti che non si trovino in situazioni identiche per quanto riguarda il luogo di residenza.

Accordo - art. 121

ARTICOLO 121 Quando sono importati nella Comunita', i prodotti originari dell'Estonia non beneficiano di un trattamento piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. Il trattamento concesso all'Estonia ai sensi del titolo IV e del capitolo I del titolo V non deve essere piu' favorevole di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente.

Accordo - art. 122

ARTICOLO 122 1. Le Parti adottano qualsiasi provvedimento generale o specifico necessario per l'adempimento degli obblighi che loro incombono nel quadro del presente accordo. Esse si adoperano per la realizzazione degli obiettivi fissati nell'accordo. 2. Qualora una delle Parti ritenga che l'altra Parte non abbia ottemperato ad un obbligo previsto dall'accordo, puo' adottare le misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione per i casi particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio di associazione tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esauriente esame della situazione ai fini della ricerca di una soluzione accettabile per le Parti. Nella scelta delle misure, si privilegiano quelle meno lesive per il funzionamento dell'accordo. Le misure decise sono comunicate senza indugio al Consiglio di associazione e, qualora l'altra Parte ne faccia richiesta, sono oggetto di consultazioni in seno a detto organo.

Accordo - art. 123

ARTICOLO 123 Fino a quando i privati cittadini e gli operatori economici non godranno di diritti equivalenti in virtu' dell'applicazione del presente accordo, esso non reca pregiudizio ai diritti loro garantiti da accordi vigenti che vincolano uno o piu' Stati membri, da un lato, e l'Estonia, dall'altro, fatta eccezione per i settori di competenza europea e fatti salvi gli obblighi degli Stati membri derivanti dal presente accordo nei settori di loro competenza.

Accordo - art. 124

ARTICOLO 124 Ai fini del presente accordo, per "Parti" si intendono la Comunita', i suoi Stati membri o la Comunita' e i suoi Stati membri, conformemente ai rispettivi poteri, da un lato, e l'Estonia, dall'altro.

Accordo - art. 125

ARTICOLO 125 I protocolli nn. 1-5 e gli allegati 1-X sono parte integrante del presente accordo.

Accordo - art. 126

ARTICOLO 126 Il presente accordo e' concluso per un periodo illimitato. Ciascuna delle Parti puo' denunciare l'accordo dandone notifica all'altra Parte. L'accordo cessa di essere applicabile dopo sei mesi dalla data di tale notifica.

Accordo - art. 127

ARTICOLO 127 Il Segretariato generale del Consiglio dell'Unione europea e' il depositario dell'accordo.

Accordo - art. 128

ARTICOLO 128 Il presente accordo si applica, da un lato, ai territori in cui si applicano i trattati che istituiscono la Comunita' europea, la Comunita' europea dell'energia atomica e la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio, alle condizioni precisate in detti trattati, e dall'altro, al territorio della Repubblica di Estonia.

Accordo - art. 129

ARTICOLO 129 Il presente accordo e' redatto in due esemplari in lingua danese, finnica, francese, greca, inglese, italiana, olandese, portoghese, spagnola, svedese, tedesca e estone, ciascun testo facente ugualmente fede.

Accordo - art. 130

ARTICOLO 130 Il presente accordo e' approvato dalle Parti conformemente alle loro rispettive procedure. L'accordo entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo alla data in cui le Parti si comunicano reciprocamente che le proce- dure di cui al primo comma sono state espletate. A decorrere dalla sua entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo tra la Comunita' economica europea e la Repubblica di Estonia sugli scambi e sulla cooperazione economica e commerciale firmato a Bruxelles l'11 maggio 1992. Il presente accordo si basa in parte, ampliandole e integrandole, sulle disposizioni di base dell'accordo tra la Comunita' europea, la Comunita' europea dell'energia atomica, la Comunita' europea del carbone e dell'acciaio e la Repubblica di Estonia sul libero scambio e sulle questioni commerciali, firmato il 18 luglio 1994. All'entrata in vigore, il presente accordo sostituisce l'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali. Le decisioni del comitato misto istituito dall'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica, che svolge anche i compiti assegnatigli dall'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, continuano ad applicarsi fino a quando non vengono abrogate mediante decisioni del Consiglio di associazione. Nel corso della prima riunione, il Consiglio di associazione adotta tutte le modifiche del presente accordo, soprattutto per quanto riguarda protocolli e allegati, necessarie per allinearlo alle modifiche dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali decise dal comitato misto tra la firma e l'entrata in vigore del presente accordo. Fatto a Lussemburgo, addi' dodici giugno millenovecentonovantacinque.

Atto finale

ATTO FINALE I plenipotenziari: del REGNO DEL BELGIO, del REGNO DI DANIMARCA, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA ELLENICA, del REGNO DI SPAGNA, della REPUBBLICA FRANCESE, dell'IRLANDA, della REPUBBLICA ITALIANA, del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, del REGNO DEI PAESI BASSI, della REPUBBLICA D'AUSTRIA, della REPUBBLICA PORTOGHESE, della REPUBBLICA DI FINLANDIA, del REGNO DI SVEZIA, del REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato sull'UNIONE EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, qui di seguito denominati "Stati membri", e della COMUNITA' EUROPEA, della COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e della COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, qui di seguito denominate "Comunita'", che devono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, i plenipotenziari della REPUBBLICA DI ESTONIA, qui di seguito denominata "Estonia", dall'altra, riuniti a Lussemburgo, addi' dodici giugno millenovecentonovanta- cinque per la firma dell'Accordo europeo che istituisce un'associazione tra le Comunita' europee e i loro Stati membri, da una parte, e l'Estonia, dall'altra, qui di seguito denominato "Accordo europeo", hanno adottato i testi elencati in appresso: - l'Accordo europeo, nonche' i seguenti protocolli: PROTOCOLLO n. 1 sul commercio dei tessili e dei capi di abbigliamento PROTOCOLLO n. 2 di prodotti agricoli trasformati tra la Comunita' e l'Estonia PROTOCOLLO n. 3 sulla definizione della nozione di "prodotti originari" e sui metodi di cooperazione amministrativa PROTOCOLLO n. 4 sulle specifiche disposizioni relative agli scambi tra l'Estonia, la Spagna e il Portogallo PROTOCOLLO n. 5 sull'assistenza reciproca tra le autorita' amministrative nel settore doganale I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' nonche' i plenipotenziari dell'Estonia hanno adottato il testo delle dichiarazioni comuni elencate in appresso ed allegate al presente Atto finale: Dichiarazione comune relativa all'articolo 31, paragrafo 1 dell'Accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 36 dell'Accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 37 dell'Accordo Dichiarazione comune relativa al titolo IV, capitolo II dell'Accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 45, lettera d), punto i) dell'Accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 65 dell'Accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 66 dell'Accordo Dichiarazione comune relativa all'articolo 114 dell'Accordo I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita', nonche' i plenipotenziari dell'Estonia hanno inoltre preso atto degli scambi di lettere elencati in appresso e allegati al presente Atto finale: Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunita' europea e la Repubblica di Estonia sul trasporto marittimo. Accordo in forma di scambio di lettere tra la Comunita' europea e la Repubblica di Estonia per quanto riguarda il riconoscimento del carattere regionale della peste suina africana nel Regno di Spagna. I plenipotenziari dell'Estonia hanno preso atto della dichiarazione unilaterale indicata in appresso ed allegata al presente Atto finale: Dichiarazione del Governo francese. I plenipotenziari degli Stati membri e della Comunita' hanno preso atto della dichiarazione unilaterale indicata in appresso ed allegata al presente atto finale: Dichiarazione della Repubblica di Estonia relativa ai dazi tariffari dei prodotti agricoli.

Atto finale-Dichiarazioni

DICHIARAZIONI COMUNI 1. Articolo 36, paragrafo 1 Si conviene che l'espressione "condizioni e modalita' applicabili in ciascuno Stato membro" comprende, se del caso, le norme comunitarie. 2. Articolo 36 Si conviene che l'espressione "figli" e' definita in conformita' della legislazione nazionale del paese ospitante in questione. 3. Articolo 37 Si conviene che l'espressione "membri della loro famiglia" e' definita in conformita' della legislazione nazionale del paese ospitante in questione. 4. Titolo IV, capitolo II Fatte salve le disposizioni del titolo IV, capitolo II, le Parti convengono che il trattamento dei cittadini o delle imprese di una Parte si consideri meno favorevole di quello accordato ai cittadini e alle imprese dell'altra Parte qualora detto trattamento sia formalmente o di fatto meno favorevole del trattamento accordato ai cittadini e alle imprese dell'altra Parte. 5. Articolo 45, lettera d), punto i) Fatto salvo l'articolo 45, le Parti convengono che nessuna disposizione dell'Accordo possa essere interpretata come una negazione del diritto delle Parti a istituire controlli e regolamentazioni volti a garantire che le persone fisiche che beneficiano del diritto di stabilimento svolgano effettivamente un'attivita' in qualita' di lavoratori autonomi. 6. Articolo 65 L'Accordo di concessione tra il Governo della Repubblica di Estonia e l'azienda telefonica estone (Aktsiaselts Eesti Telefon) del 16 dicembre 1992 si ritiene compatibile con l'articolo 65 del presente accordo a condizione che: - a richiesta, ed entro limiti di tempo ragionevoli, vengano messe a disposizione delle reti aziendali e dei gruppi chiusi di utilizzatori per il loro uso linee in locazione, comprendenti servizi di trasmissione dati e telefonia vocale a decorrere dalla data di cui all'articolo 65; - le funzioni di regolamentazione siano affidate ad un organismo indipendente dall'organismo preposto alle telecomunicazioni a decorrere dalla data di cui all'articolo 65. 7. Articolo 66 Le Parti convengono che, ai fini dell'accordo, la proprieta' intellettuale, industriale e commerciale comprende in particolare i diritti d'autore, ivi compresi i diritti d'autore relativi ai programmi informatici e i diritti connessi, i diritti relativi ai brevetti, ai disegni industriali, alle indicazioni geografiche, ivi comprese le denominazioni d'origine, i marchi commerciali e i marchi di servizi, le topografie di circuiti integrati e la protezione dalla concorrenza sleale di cui all'articolo 10 bis della Convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale, nonche' la protezione delle informazioni riservate attinenti a conoscenze specialistiche. 8. Articolo 114 Le Parti convengono che il Consiglio di associazione, conformemente all'articolo 114 dell'Accordo, esamini l'opportunita' di creare un organismo consultivo comprendente membri del Comitato economico e sociale della Comunita' e le loro controparti estoni.

Atto finale-Scambio di lettere

ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E LA REPUBBLICA DI ESTONIA SUL TRASPORTO MARITTIMO A. Lettera della Comunita' Signor ........, Le sarei grato se volesse confermarmi l'accordo del Suo governo su quanto segue: al momento della firma dell'Accordo di libero scambio tra le Comunita' europee e l'Estonia, le Parti si sono impegnate a trattare nel modo appropriato le questioni relative alle operazioni di navigazione, segnatamente quelle che rischiano di ostacolare lo sviluppo del commercio. Si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti nel rispetto del principio di una concorrenza libera e leale su basi commerciali. Si e' inoltre deciso che di tali questioni discutera' anche il Consiglio di associazione. Voglia gradire, Signor ........ l'espressione della nostra profonda stima. A nome del Consiglio dell'Unione europea B. Lettera della Repubblica di Estonia Signor ........, mi pregio comunicarLe di aver ricevuto la Sua lettera e confermarLe l'accordo del mio governo su quanto segue: "al momento della firma dell'Accordo di libero scambio tra le Comunita' europee e l'Estonia, le Parti si sono impegnate a trattare nel modo appropriato le questioni relative alle operazioni di navigazione, segnatamente quelle che rischiano di ostacolare lo sviluppo del commercio. Si cercheranno soluzioni reciprocamente soddisfacenti nel rispetto del principio di una concorrenza libera e leale su basi commerciali. Si e' inoltre deciso che di tali questioni discutera' anche il Consiglio di associazione.". Voglia gradire, Signor ......., l'espressione della nostra profonda stima. Per il Governo della Repubblica di Estonia ACCORDO IN FORMA DI SCAMBIO DI LETTERE TRA LA COMUNITA' EUROPEA E LA REPUBBLICA DI ESTONIA PER QUANTO RIGUARDA IL RICONOSCIMENTO DEL CARATTERE REGIONALE DELLA PESTE SUINA AFRICANA NEL REGNO DI SPAGNA A. Lettera della Repubblica di Estonia Signor ........, mi pregio far riferimento ai colloqui svoltisi tra la Comunita' e l'Estonia nel quadro dei negoziati relativi all'Accordo di libero scambio per quanto riguarda il regime commerciale applicabile a taluni prodotti agricoli. Le confermo con la presente che l'Estonia accetta di riconoscere che il territorio del Regno di Spagna, fatta eccezione per le provincie di Badajoz, Huelva, Siviglia e Cordova, e' esente dalla peste suina africana, alle stesse condizioni specificate nella decisione 89/21/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, e nelle successive decisioni della Commissione. L'Estonia accetta questa deroga senza pregiudizio per tutti gli altri requisiti previsti dalla legislazione veterinaria estone. Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunita' e' d'accordo sul contenuto della presente. Voglia accettare, Signor ........, l'espressione della mia profonda stima. Per il Governo della Repubblica di Estonia B. Lettera della Comunita' Signor ........, mi pregio comunicarLe che ho ricevuto la Sua lettera in data odierna, cosi' redatta: "mi pregio far riferimento ai colloqui svoltisi tra la Comunita' e l'Estonia nel quadro dei negoziati relativi all'Accordo di libero scambio per quanto riguarda il regime commerciale applicabile a taluni prodotti agricoli. Le confermo con la presente che l'Estonia accetta di riconoscere che il territorio del Regno di Spagna, fatta eccezione per le provincie di Badajoz, Huelva, Siviglia e Cordova, e' esente dalla peste suina africana, alle stesse condizioni specificate nella decisione 89/21/CEE del Consiglio, del 14 dicembre 1988, e nelle successive decisioni della Commissione. L'Estonia accetta questa deroga senza pregiudizio per tutti gli altri requisiti previsti dalla legislazione veterinaria estone. Le sarei grato se volesse confermarmi che la Comunita' e' d'accordo sul contenuto della presente.". Mi pregio confermarLe che la Comunita' e' d'accordo sul contenuto della Sua lettera. Voglia accettare, Signor ........, l'espressione della mia profonda stima. A nome del Consiglio dell'Unione europea

Atto finale-Dichiarazioni

DICHIARAZIONI UNILATERALI DICHIARAZIONE DEL GOVERNO FRANCESE La Francia prende atto che l'Accordo europeo con la Repubblica di Estonia non si applica ai paesi e territori d'oltremare associati alla Comunita' europea ai sensi del trattato che istituisce la Comunita' europea. DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI ESTONIA Qualora siano introdotti in Estonia dazi tariffari tra il 1 gennaio 1994 e l'entrata in vigore dell'Accordo, l'Estonia applica mutatis mutandis la procedura e le norme sostanziali di cui all'articolo 24, paragrafo 3 del presente Accordo. Fatto a Lussemburgo, addi' dodici giugno millenovecentonovantacinque.

Elenco Allegati

Elenco Allegati Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato I

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Allegato II

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Allegato III

Allegato III Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato III-Allegato

Allegato all'Allegato III Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IV

Allegato IV Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato V

Allegato V Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato VI

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Allegato VII

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Allegato VIII

Allegato VIII Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato IX

Allegato IX Parte di provvedimento in formato grafico

Allegato X

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Elenco Protocolli

Elenco Protocolli Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 1-Protocollo

Protocollo n. 1 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 1-Protocollo A

Protocollo A Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 2-Protocollo

Protocollo n. 2 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 3-Protocollo

Protocollo n. 3 Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 4-Protocollo

Protocollo n. 4 Parte di provvedimento in formato grafico

Protocollo 5-Protocollo

Protocollo n. 5 Parte di provvedimento in formato grafico

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