LEGGE 4 marzo 1997, n. 80

Type Legge
Publication 1997-03-04
State In force
Source Normattiva
Reform history JSON API

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvati.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo che istituisce un'Associazione tra le Comunita' europee ed i loro Stati membri, da una parte, e la Repubblica di Lettonia, dall'altra, con cinque protocolli, diciotto allegati, atto finale e dichiarazioni, fatto a Lussemburgo il 12 giugno 1995.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 131 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 11 milioni annue a decorrere dal 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.

2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Accordo - art. 1

ACCORDO EUROPEO CHE ISTITUISCE UN'ASSOCIAZIONE TRA LE COMUNITA EUROPEE E I LORO STATI MEMBRI, DA UNA PARTE, E LA REPUBBLICA DI LETTONIA, DALL'ALTRA IL REGNO DEL BELGIO, IL REGNO DI DANIMARCA, LA REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, LA REPUBBLICA ELLENICA, IL REGNO DI SPAGNA, LA REPUBBLICA FRANCESE, L'IRLANDA, LA REPUBBLICA ITALIANA, IL GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, IL REGNO DEI PAESI BASSI, LA REPUBBLICA D'AUSTRIA, LA REPUBBLICA PORTOGHESE, LA REPUBBLICA DI FINLANDIA, IL REGNO DI SVEZIA, IL REGNO UNITO DI GRAN BRETAGNA E IRLANDA DEL NORD, Parti contraenti del trattato sull'Unione europea, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA, del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO e del trattato che istituisce la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA, in appresso denominati "Stati membri", e la COMUNITA' EUROPEA, la COMUNITA' EUROPEA DELL'ENERGIA ATOMICA e la COMUNITA' EUROPEA DEL CARBONE E DELL'ACCIAIO, in appresso denominate "la Comunita'", che agiscono nel quadro dell'Unione europea, da una parte, e LA REPUBBLICA DI LETTONIA, in appresso denominata "Lettonia", dall'altra, RICORDANDO i legami storici fra le Parti e i valori comuni che condividono; RICONOSCENDO che la Comunita' e la Lettonia desiderano rafforzare tali legami e instaurare una relazione intensa e duratura, basata sulla reciprocita', che consenta alla Lettonia di partecipare al processo di integrazione europea, consolidando e ampliando le relazioni gia' avviate in passato, in particolare con l'accordo sugli scambi e sulla cooperazione commerciale ed economica e con l'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali; CONSIDERANDO l'impegno a rafforzare le liberta' politiche ed economiche alla base del presente accordo e a sviluppare ulteriormente il nuovo sistema economico e politico della Lettonia che rispetta - anche conformemente agli impegni assunti nell'ambito della Conferenza sulla sicurezza e sulla cooperazione in Europa (CSCE) e dell'organizzazione per la sicurezza e la cooperazione in Europa (OSCE) - lo Stato di diritto e i diritti dell'uomo, compresi quelli delle minoranze, e che prevede un regime pluripartitico con elezioni libere e democratiche e la liberalizzazione necessaria per introdurre stabilmente l'economia di mercato; CONCORDI nel ritenere che la Lettonia abbia fatto considerevoli progressi nell'attuare le riforme politiche ed economiche e che proseguira' su questa via; CONSIDERANDO l'impegno a rispettare gli obblighi assunti nell'ambito della CSCE, segnatamente quelli contenuti nell'Atto finale di Helsinki, nei documenti conclusivi delle riunioni di Madrid, di Vienna e di Copenaghen, nella Carta di Parigi per una nuova Europa, nelle conclusioni della conferenza CSCE di Bonn, nel documento CSCE di Helsinki del 1992, nella convenzione europea sui diritti dell'uomo, nel trattato della Carta europea dell'energia e nella dichiarazione ministeriale della conferenza di Lucerna del 30 aprile 1993; DESIDEROSI di migliorare i contatti tra i cittadini nonche' la libera circolazione delle informazioni e delle idee, come concordato tra le Parti nell'ambito della CSCE e dell'OSCE; CONSAPEVOLI dell'importanza del presente accordo per instaurare e far progredire in Europa un sistema stabile basato sulla cooperazione, che abbia nell'Unione europea uno dei suoi fondamenti; RICONOSCENDO la necessita' di portare avanti, con l'aiuto della Comunita', la riforma politica ed economica in Lettonia; TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunita' di contribuire all'attuazione delle riforme e di aiutare la Lettonia ad affrontare le conseguenze economiche e sociali dell'adeguamento strutturale; RICONOSCENDO che la piena applicazione dell'accordo e' inscindibile dalla realizzazione di un programma coerente di riforme economiche e politiche da parte della Lettonia; RICONOSCENDO la necessita' di proseguire la cooperazione regionale tra gli Stati baltici, tenendo conto dell'esigenza di portare avanti in parallelo l'integrazione tra l'Unione europea e questi ultimi, tra di essi e in un piu' vasto contesto regionale; CONSIDERANDO l'impegno a liberalizzare il commercio in base ai principi dell'accordo generale sulle tariffe doganali e sul commercio (GATT) e dell'Organizzazione mondiale del commercio (OMC); PREVEDENDO che l'accordo creera' un nuovo clima per le relazioni economiche tra di essi e soprattutto per lo sviluppo degli scambi, delle questioni commerciali e degli investimenti, di capitale importanza per la ristrutturazione economica e per la modernizzazione tecnologica; TENENDO CONTO del dialogo politico sulle questioni di reciproco interesse instaurato dalla dichiarazione comune del maggio 1992; DESIDEROSI di avviare e intensificare un dialogo politico regolare nel contesto multilaterale definito dal Consiglio europeo di Copenaghen del giugno 1993, rafforzato dalla decisione del Consiglio dell'Unione europea del 7 marzo 1994 e dalle conclusioni del Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994; RICORDANDO che la Lettonia e' associata all'Unione europea occidentale (UEO) dal maggio 1994 e che partecipa al Programma "Partenariato per la pace" dell'Organizzazione del trattato del Nordatlantico (NATO); RICONOSCENDO il contributo che il Patto per la stabilita' in Europa puo' dare alla stabilita' e alle relazioni di buon vicinato nella regione baltica e ribadendo la loro ferma intenzione di collaborare per il successo dell'iniziativa; TENENDO CONTO dell'intenzione della Comunita' di utilizzare strumenti globali e pluriennali di cooperazione e di assistenza economica, tecnica e finanziaria; TENENDO PRESENTI le disparita' economiche e sociali esistenti tra la Comunita' e la Lettonia e riconoscendo pertanto che gli obiettivi dell'associazione dovrebbero essere conseguiti tramite adeguate disposizioni del presente accordo; DESIDERANDO instaurare una cooperazione culturale e sviluppare gli scambi di informazioni; DESIDERANDO creare un contesto per la cooperazione volta a combattere le attivita' illegali; RICONOSCENDO che la Lettonia intende diventare, a termine, membro dell'Unione europea e che, a giudizio delle Parti, l'associazione istituita dal presente accordo la aiutera' a conseguire questo obiettivo; TENENDO CONTO della strategia di preparazione all'adesione adottata dal Consiglio europeo di Essen del dicembre 1994 che si traduce politicamente nell'avvio, tra gli Stati associati e le istituzioni dell'Unione europea, di relazioni strutturate tali da favorire la fiducia reciproca e da creare un contesto per risolvere le questioni di comune interesse, HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE: ARTICOLO 1 1. E' istituita un'associazione tra la Comunita' e i suoi Stati membri, da una parte, e la Lettonia, dall'altra. 2. Gli obiettivi di tale associazione sono: - costituire un ambito adeguato per il dialogo politico tra le Parti che consenta lo sviluppo di strette relazioni politiche; - istituire gradualmente una zona di libero scambio tra la Comunita' e la Lettonia, che copra sostanzialmente tutti gli scambi tra le Parti; - promuovere l'espansione degli scambi nonche' relazioni economiche armoniose tra le Parti, incentivando cosi' lo sviluppo economico dinamico e la prosperita' della Lettonia; - gettare le basi della cooperazione economica, finanziaria, culturale e sociale, della cooperazione per la prevenzione delle attivita' illegali nonche' dell'assistenza della Comunita' alla Lettonia; - sostenere gli sforzi della Lettonia volti a sviluppare la sua economia e a portare a termine la sua trasformazione in un'economia di mercato; - costituire un contesto adeguato per la graduale integrazione della Lettonia nell'Unione europea. A tal fine, la Lettonia dovra' adoperarsi per soddisfare i requisiti in materia; - creare adeguate istituzioni per rendere effettiva l'associazione.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 1. Il rispetto dei principi democratici e dei diritti dell'uomo sancito dall'Atto finale di Helsinki e dalla Carta di Parigi per una nuova Europa, nonche' i principi dell'economia di mercato, sono alla base delle politiche interna ed estera delle Parti e costituiscono elementi fondamentali del presente accordo. 2. Le Parti ritengono fondamentale, per la futura prosperita' e stabilita' della regione, che gli Stati baltici, mantengano e sviluppino la cooperazione fra di essi e moltiplichino gli sforzi per promuovere questo processo.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 1. L'associazione prevede un periodo transitorio, menzionato negli articoli specifici qui di seguito, che scadra' al piu' tardi il 31 dicembre 1999. 2. Tenendo presente che i principi dell'economia di mercato sono fondamentali per la presente associazione, il Consiglio di associazione di cui all'articolo 110 esaminera' periodicamente l'applicazione dell'accordo e l'attuazione delle riforme economiche da parte della Lettonia in base ai principi menzionati nel preambolo. 3. Il periodo transitorio di cui al paragrafo 1 non si applica ne' al Titolo II ne' al Titolo III.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 L'Unione europea e la Lettonia sviluppano e intensificano il dialogo politico, che accompagna e consolida il ravvicinamento tra l'Unione europea e la Lettonia, sostiene i mutamenti politici ed economici in corso in questo paese e contribuisce a istituire nuovi legami di solidarieta' e nuove forme di cooperazione tra le Parti. Il dialogo politico favorisce in particolare: - il progressivo ravvicinamento della Lettonia all'Unione europea; - una progressiva convergenza di posizioni tra le Parti sulle questioni internazionali, in particolare quelle che potrebbero avere notevoli ripercussioni su una di esse; - una migliore cooperazione nei settori che rientrano nella politica estera e di sicurezza comune dell'Unione europea; - la sicurezza e la stabilita' in Europa.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 Il dialogo politico si svolge a livello multilaterale, nelle forme e secondo le prassi concordate con i paesi associati dell'Europa centrale.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 1. A livello ministeriale, il dialogo politico bilaterale avviene nell'ambito del Consiglio di associazione, cui spetta la responsabilita' generale di tutte le questioni che le Parti ritengono utile sottoporgli. 2. Con l'accordo delle Parti, si istituiscono altre Procedure di dialogo politico, in particolare nelle forme seguenti: - all'occorrenza, tramite incontri a livello di alti funzionari (dirigenti politici) che rappresentino la Lettonia, da una parte, e la presidenza del Consiglio dell'Unione europea e la Commissione, dall'altra; - utilizzando appieno tutti i canali diplomatici tra le Parti, ivi compresi gli opportuni contatti nei paesi terzi e all'ONU, nelle riunioni dell'OSCE e in altri consessi internazionali; - inserendo la Lettonia nel gruppo dei paesi che vengono sistematicamente informati delle attivita' svolte nell'ambito della politica estera e di sicurezza comune e scambiandosi informazioni al fine di conseguire gli obiettivi di cui all'articolo 4; - con qualsiasi altro mezzo che possa contribuire a consolidare, sviluppare e intensificare tale dialogo.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 A livello parlamentare, il dialogo politico si svolge nell'ambito del Comitato parlamentare dell'associazione tra le Comunita' europee, i loro Stati membri e la Repubblica di Lettonia (in appresso denominato "Comitato parlamentare").

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 1. Nel corso di un periodo transitorio della durata massima ai quattro anni a decorrere dall'entrata in vigore dell'accordo sul libero scambio e sulle questioni commerciali, avvenuta il 1 gennaio 1995, la Comunita' e la Lettonia istituiscono progressivamente una zona di libero scambio, secondo le disposizioni del presente accordo e in conformita' con le disposizioni del GATT e dell'OMC. 2. Per classificare le merci negli scambi tra le Parti si applica la nomenclatura combinata delle merci basata sul sistema armonizzato. 3. Il dazio di base per ciascun prodotto cui si applicano le riduzioni successive previste dal presente accordo e' quello indicato negli allegati II-IV e X oppure, se inferiore, quello effettivamente applicato erga omnes il 1 gennaio 1995. 4. Qualora, dopo il 1 gennaio 1995, venga applicata una riduzione tariffaria erga omnes, in particolare una riduzione derivante dall'accordo sulle tariffe doganali concluso a seguito dell'Uruguay Round del GATT, il suddetto dazio ridotto sostituisce il dazio di base di cui al paragrafo 3 a partire dalla data di applicazione della riduzione. 5. La Comunita' e la Lettonia si comunicano a vicenda i rispettivi dazi di base.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti originari della Comunita' e della Lettonia elencati nei capitoli 25-97 della nomenclatura combinata, fatta eccezione per i prodotti elencati nell'allegato 1. 2. Le disposizioni degli articoli 10-14 non si applicano ai prodotti citati all'articolo 16. 3. Gli scambi tra le Parti dei prodotti contemplati dal trattato che istituisce la Comunita' europea dell'energia atomica avvengono in conformita' delle disposizioni di detto trattato.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 1. I dazi doganali all'importazione applicabili nella Comunita' ai prodotti originari della Lettonia sono aboliti il 1 gennaio 1995. 2. Le restrizioni quantitative all'importazione nella Comunita' e le misure di effetto equivalente sono abolite il 1 gennaio 1995 per i prodotti originari della Lettonia.

Accordo - art. 11

ARTICOLO 11 1. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lettonia ai prodotti originari della Comunita' diversi da quelli elencati negli allegati II e III sono aboliti il 1 gennaio 1995. 2. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lettonia ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato II sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario: - il 1 gennaio 1996 ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base; - il 1 gennaio 1997 i dazi rimanenti sono eliminati. 3. I dazi doganali all'importazione applicabili in Lettonia ai prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato III sono progressivamente aboliti in base al seguente calendario: - il 1 gennaio 1997 ogni dazio e' ridotto al 50% del dazio di base; - il 1 gennaio 1999 i dazi rimanenti sono eliminati. 4. Le restrizioni quantitative all'importazione in Lettonia di prodotti originari della Comunita' e le misure d'effetto equivalente sono abolite il 1 gennaio 1995.

Accordo - art. 12

ARTICOLO 12 Le disposizioni relative all'abolizione dei dazi doganali all'importazione si applicano anche ai dazi doganali di carattere fiscale.

Accordo - art. 13

ARTICOLO 13 Il 1 gennaio 1995, vengono aboliti tutti gli oneri di effetto equivalente a dazi doganali all'importazione negli scambi tra la Comunita' e la Lettonia.

Accordo - art. 14

ARTICOLO 14 1. Il 1 gennaio 1995, la Comunita' e la Lettonia aboliscono i dazi doganali all'esportazione e gli oneri di effetto equivalente, fatta eccezione per quelli elencati nell'allegato IV, che saranno aboliti dalla Lettonia entro e non oltre la fine del 1998. 2. Le restrizioni quantitative all'esportazione nella Lettonia e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Comunita' il 1 gennaio 1995. 3. Le restrizioni quantitative all'esportazione nella Comunita' e tutte le misure di effetto equivalente sono abolite dalla Lettonia il 1 gennaio 1995.

Accordo - art. 15

ARTICOLO 15 Ciascuna delle Parti si dichiara disposta a ridurre i suoi dazi doganali sugli scambi con l'altra Parte piu' rapidamente di quanto previsto agli articoli 10 e 11 qualora lo permettano le sue condizioni economiche generali e la situazione del settore economico interessato. Il Consiglio di associazione puo' formulare raccomandazioni in tal senso.

Accordo - art. 16

ARTICOLO 16 1. I prodotti tessili di origine lettone elencati nell'allegato V del presente accordo beneficiano di una sospensione dei dazi doganali all'importazione nella Comunita' secondo le modalita' indicate nel medesimo allegato, che puo' essere riveduto previa decisione del Consiglio di associazione secondo le procedure di cui all'articolo 112. 2. Il protocollo n. 1 specifica le altre disposizioni applicabili ai prodotti tessili indicati nel protocollo stesso.

Accordo - art. 17

ARTICOLO 17 1. Le disposizioni del presente capitolo non ostano al mantenimento da parte della Comunita' di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato VI originari della Lettonia. 2. Le disposizioni del presente capitolo non ostano all'introduzione da parte della Lettonia di una componente agricola nei dazi applicabili ai prodotti elencati nell'allegato VI originari della Comunita'.

Accordo - art. 18

ARTICOLO 18 1. Le disposizioni del presente capitolo si applicano ai prodotti agricoli originari della Comunita' e della Lettonia. 2. Per "prodotti agricoli" si intendono i prodotti elencati nei capitoli 1-24 della nomenclatura combinata e i prodotti elencati nell'allegato I, fatta pero' eccezione per i prodotti della pesca, definiti ai sensi dell'articolo 22, paragrafo 2.

Accordo - art. 19

ARTICOLO 19 Il protocollo n. 2 specifica il regime commerciale applicabile ai prodotti agricoli trasformati ivi elencati.

Accordo - art. 20

La consultazione di questo documento non sostituisce la lettura della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Non ci assumiamo responsabilità per eventuali inesattezze derivanti dalla trascrizione dell'originale in questo formato.