LEGGE 28 marzo 1997, n. 86
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
2.Le somme stanziate al Fondo nazionale di intervento per la lotta alla droga, relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995, sono ripartite con decreto del Ministro per la solidarietà sociale, sentito il comitato nazionale di coordinamento per l'azione antidroga, tra i progetti relativi, congiuntamente o disgiuntamente, ai due anni finanziari citati, con indicazione del finanziamento attribuito per ciascuno dei due anni, presentate sulla base delle disposizioni dei commi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, e 14 del presente articolo.
5.Le regioni trasmettono al Dipartimento per gli affari sociali una relazione sull'impiego dei finanziamenti ottenuti ai sensi del comma 4 nonchè sugli specifici risultati ottenuti.
7.I progetti ed i servizi di cui al comma 6 lettere a) e b), devono essere realizzati sulla base dei bisogni del territorio rigorosamente rilevati e analizzati, con la previsione di una o più fasi di verifica e di valutazione, anche a distanza, degli effetti degli interventi attivati. I progetti ed i servizi di cui al comma 6, lettera b), devono indicare con precisione i metodi perseguiti ed i risultati che si vogliono ottenere e non possono prevedere la somministrazione delle sostanze stupefacenti incluse nelle tabelle I e II di cui all'articolo 14 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e delle sostanze non inserite nella farmacopea ufficiale, fatto salvo l'uso del methadone, limitatamente ai progetti ed ai servizi interamente gestiti dalle aziende unità sanitarie locali, secondo la vigente normativa.
9.Sono ammessi ai finanziamenti di cui al comma 2 i progetti di rinserimento professionale dei tossicodipendenti presentati ai comuni territorialmente competenti entro il 30 settembre 1995 e trasmessi, tramite la prefettura, al Dipartimento degli affari sociali entro il 30 ottobre del medesimo anno, dalle cooperative sociali e loro consorzi, di cui all'articolo 1, comma 1 lettera b), della legge 8 novembre 1991, n. 381, iscritte all'albo regionale di cui all'articolo 9 della medesima legge, ovvero, nelle more della istituzione dell'albo regionale, iscritte nel registro prefettizio delle cooperative, sezione cooperazione sociale, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, ratificato, con modificazioni dalla legge 2 aprile 1951, n. 302, e successive modificazioni, limitatamente a quelli concordati con l'agenzia per l'impiego o con il SERT territorialmente competenti.
10.I progetti presentati ai sensi del comma 2 sono soggetti all'esame della commissione istruttoria di cui all'articolo 127 comma 6, del testo unico sulle tossicodipendenze approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, per i profili riguardanti la congruenza e la validità. Per l'esame dei progetti presentati ai sensi dei commi 8 e 9 la commissione è integrata con in rappresentante di ciascuno dei Ministeri dell'interno, della sanità, di grazia e giustizia, delle finanze, del lavoro e della previdenza sociale, della pubblica istruzione, del tesoro, dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, nonchè da tre rappresentanti delle regioni e dei comuni designati, rispettivamente, dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni, le provincie autonome di Trento e di Bolzano a all'associazione nazionale dei comuni italiani(ANCI). Gli oneri derivanti dalla integrazione della composizione della commissione di cui al presente comma sono a carico della spesa complessiva prevista per il funzionamento della commissione stessa.
11.Al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 6, si provvede mediante aperture di credito intestate al sindaco o al presidente dell'ente locale o al direttore generale dell'azienda unità sanitaria locale competenti per il territorio; al finanziamento dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 8, si provvede mediante aperture di credito intestate al prefetto nella cui competenza territoriale ricadono gli interventi oggetto del finanziamento stesso, in qualità di funzionario delegato.
12.Il funzionario delegato dispone un anticipazione pari all'80 per cento dell'importo del finanziamento assentito. La rimanente quota del finanziamento è erogata dopo il controllo sul rendiconto effettuata ai sensi del comma 14.
13.Alla gestione dei fondi mediante apertura di credito si applica il disposto di cui all'articolo 61 -bis del regio decreto del 18 novembre 1923, n. 2440, introdotto dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627. In deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato le somme accreditate in contabilità speciale ai prefetti per il pagamento dei progetti finalizzati ai sensi degli articoli 132 e 134 del testo unico sulle tossicodipendenze, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, relativamente all'esercizio 1993, residui 1992, possono essere mantenute per il 1994 e per il 1995. Tenuto conto della particolare natura dei progetti, in deroga alle vigenti norme sulla contabilità dello Stato, per le somme accreditate ai funzionari delegati ai sensi del presente articolo, la gestione la rendicontazione delle somme relative all'esercizio finanziario 1993 sono prorogate per i quattro anni successivi all'esercizio medesimo e quelle relative agli esercizi finanziari 1994 e 1995 sono prorogate per tre anni successivi agli esercizi considerati.
14.I controlli sui rendiconti e sull'utilizzo delle somme erogate per il finanziamento dei progetti di cui al comma 6 sono effettuati dalle ragionerie provinciali dello Stato e dalle delegazioni regionali della Corte dei conti, secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Sono inoltre autorizzate le visite ispettive di cui all'articolo 65 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, le cui risultanze vengono riassunte e coordinate da un dirigente generale della Ragioneria generale dello Stato, operante nell'ambito della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari sociali, all'uopo nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, e collocato fuori ruolo ai sensi e per gli effetti degli articoli 58 e 59 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3
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