DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1997, n. 98

Type DPR
Publication 1997-02-03
Ultimo aggiornamento 1997-04-16
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 30-4-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1965, n. 1717, recante esecuzione degli atti costitutivi dell'Unione postale universale, firmati a Vienna il 10 luglio 1964;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1987, n. 198, con il quale e' stata data esecuzione alle decisioni adottate dal XXI congresso dell'UPU;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1994, n. 375, con il quale e' stata data esecuzione alle decisioni adottate dal XXI congresso dell'UPU;

Visto l'articolo 17, commi 1, lettera c), e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1997;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1.Piena ed intera esecuzione e' data alle decisioni adottate dal XXI congresso dell'Unione postale universale (UPU), tenutosi a Seoul dal 22 agosto al 14 settembre 1994.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

MACCANICO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1997

Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 1

Decisions

Union postale universelle Decisions du XXIe Congres Seoul 1994 Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico

Regolamento - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE UNIONE POSTALE UNIVERSALE DECISIONI DEL XXI CONGRESSO SEUL 1994 INDICE DELLE ABBREVIAZIONI (SIGLE, SIMBOLI) E SEGNI UTILIZZATI NELLE DECISIONI DEL CONGRESSO DI SEUL 1994 A. Abbreviazioni ecc. correnti Art. articolo C. centesimo Assegni Accordo relativo al servizio degli assegni postali CA Consiglio d'amministrazione CCD Consiglio di cooperazione doganale CCEP Consiglio consultivo degli studi postali CCRI Corrispondenza commerciale - risposta internazionale CE Consiglio esecutivo CEP Consiglio di gestione postale cm centimetro col. colonna Costituzione Costituzione dell'Unione postale universale Conv.o Convezione Convenzione postale universale CTPD Cooperazione tecnica tra i paesi in via di sviluppo dm. decimetro Doc Documenti (del Congresso, delle Commissioni, ecc.) DTS Diritti di tiraggio speciale ECOSOC Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite EDI Scambio di dati informatizzato form. formulario, modulo fr franco g grammo h ora IATA Associazione del trasporto aereo internazionale id. idem ISO Organizzazione internazionale di normalizzazione kg chilogrammo km chilometro lb (16 oncie) libbra "avoirdupois" 453,59 grammi) m metro max. massimo miglio marino 1852 metri min. minimo mm millimetro mn minuto (di tempo) N(grado) o n(grado)numero ONU Organizzazione delle Nazioni Unite oz. oncia (28,3465 grammi) (16esima parte della libbra "avoirdupois") p. pagina Pacchi Accordo sui pacchi postali p.es. per esempio PMA paesi meno progrediti UNDP Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo Prot. o Protocollo Protocollo finale (dell'Atto rispettivo) RE, Regol. Regolamento d'esecuzione o Regolamento Regol.gen. o Regolamento generale dell'Unione postale Regolamento generale s secondo (di tempo) t tonnellata (1000 chilogrammi) t-km tonnellata-chilometro o tonnellata chilometrica (unita' utilizzata in materia di trasporto) UIT Unione internazionale delle telecomunicazioni UPU o Unione Unione postale universale Vaglia Accordo relativo ai vaglia postali B. Abbreviazioni relative ai moduli (Queste abbreviazioni sono sempre seguite dal numero d'ordine del modulo) AV Corrispondenze per via aerea (Washington 1989) C Convenzione (Washington 1989) CN Convenzione (Seul 1994) CP Pacchi MP Vaglia R Rimborsi VD Valori VP Assegni COSTITUZIONE DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE ------------------------------------------------------------- Modificata dai Protocolli addizionali di Tokyo 1969, di Losanna 1974, di Amburgo 1984, di Washington 1989 e di Seul 1994 (1) PREAMBOLO Per sviluppare le comunicazioni tra i popoli mediante un efficace funzionamento dei servizi postali e contribuire al conseguimento degli elevati scopi della collaborazione internazionale nel settore culturale, sociale ed economico, i plenipotenziari dei Governi dei Paesi contraenti hanno adottato, con riserva di ratifica, la presente Costituzione (1) Per il Protocollo addizionale di Tokyo 1969, V. documenti di questo Congresso, tomo III, pagine 9 a 12. Per il secondo Protocollo addizionale (Losanna 1974), V. documenti di questo Congresso, tomo II, pagine 23 a 25. Per il terzo Protocollo addizionale (Amburgo 1984) V. documenti di questo Congresso, tomo III, pagine 25 a 28. Per il quarto Protocollo addizionale (Washington 1989) V. documenti di questo Congresso, tomo III/1, pagine 27 a 32. Per il quinto Protocollo addizionale (Seul 1994) V. pagine Articolo primo Portata e scopo dell'Unione 1. I Paesi fra i quali e' stipulata la presente Costituzione, formano, sotto la denominazione di Unione postale, un solo territorio postale per lo scambio reciproco delle corrispondenze. La liberta' di transito e' garantita nell'intero territorio dell'Unione. 2. L'Unione ha lo scopo di assicurare l'organizzazione ed il perfezionamento dei servizi postali e di favorire in tal campo lo sviluppo della collaborazione internazionale. 3. L'Unione partecipa nella misura delle sue possibilita', all'assistenza tecnica postale richiesta dai suoi Paesi-membri.

Regolamento - art. 2

Articolo 2 Membri dell'Unione Sono Paesi membri dell'Unione: a) i Paesi che hanno qualita' di membro alla data dell'entrata in vigore della presente Costituzione; b) i paesi divenuti membri secondo l'articolo 11.

Regolamento - art. 3

Articolo 3 Giurisdizione dell'Unione Sono considerati come appartenenti all'Unione: a) i territori dei Paesi-membri b) gli uffici postali istituiti da paesi membri nei territori non compresi nell'Unione; c) gli altri territori che, senza esserne Membri, sono compresi nell'Unione perche' dipendono, dal punto di vista postale, dai Paesi membri.

Regolamento - art. 4

Articolo 4 Relazioni eccezionali Le Amministrazioni postali che servono territori non compresi nell'Unione sono tenute a far da tramite alle altre Amministrazioni. Le disposizioni della Convenzione e del suo Regolamento sono applicabili a tali relazioni eccezionali.

Regolamento - art. 5

Articolo 5 Sede dell'Unione La sede dell'Unione e dei suoi organi permanenti e' fissata a Berna.

Regolamento - art. 6

Articolo 6 Lingua ufficiale dell'Unione La lingua ufficiale dell'Unione e' la lingua francese.

Regolamento - art. 7

Articolo 7 (1) Unita' monetaria L'Unita' monetaria utilizzata negli Atti dell'Unione e' l'unita' di conto del Fondo Monetario Internazionale (FMI) (1) Modificato dal Congresso di Washington 1989

Regolamento - art. 8

Articolo 8 Unioni ristrette. Accordi speciali 1. I Paesi membri o le rispettive Amministrazioni postali, quando la loro legislazione non vi si opponga, possono istituire Unioni ristrette e stipulare fra loro Accordi speciali concernenti il servizio postale internazionale a condizione pero' di non introdurvi disposizioni meno favorevoli per il pubblico di quelle previste dagli Atti ai quali aderiscono i Paesi membri interessati. 2. Le Unioni ristrette possono inviare degli osservatori ai Congressi, Conferenze e riunioni dell'Unione, al Consiglio di amministrazione nonche' al Consiglio di gestione postale (1). 3. L'Unione puo' inviare osservatori ai Congressi, conferenze e riunioni delle Unioni ristrette. (1) Modificato dal Congresso di Tokyo 1969 e di Seul 1994

Regolamento - art. 9

Articolo 9 Relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite Le relazioni tra l'Unione e l'Organizzazione delle Nazioni Unite sono regolati dagli Accordi i cui testi sono allegati alla presente Costituzione.

Regolamento - art. 10

Articolo 10 Relazioni con le organizzazioni internazionali Per assicurare una stretta cooperazione nel campo postale internazionale, l'Unione puo' collaborare con le organizzazioni internazionali che hanno interessi ed attivita' connesse.

Regolamento - art. 11

Articolo 11 (2) Adesione o ammissione all'Unione. Procedura 1. Ogni membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite puo' aderire all'Unione. 2. Ogni paese sovrano non membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite puo' chiedere la sua ammissione in qualita' di Paese membro dell'Unione. 3. L'adesione o la domanda di ammissione all'Unione deve comportare una dichiarazione formale di adesione alla costituzione ed agli Atti obbligatori dell'Unione. Essa e' indirizzata dal Governo del paese interessato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale, il quale, a seconda dei casi, notifica l'adesione o consulta i Paesi membri sulla domanda di ammissione. 4. Il paese non membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' considerato come ammesso in qualita' di paese membro se la sua domanda e' approvata dai due terzi almeno dei paesi membri dell'Unione. I Paesi membri che non hanno risposto nel termine di quattro mesi sono considerati come astenuti. 5. L'adesione o l'ammissione in qualita' di membro e' notificata dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale ai Governi dei Paesi membri. Essa avra' effetto a decorrere dalla data di tale notifica. (2) Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Washington 1989

Regolamento - art. 12

Articolo 12 (1) Uscita dall'Unione. Procedura 1. Ciascun Paese membro ha facolta' di ritirarsi dall'Unione mediante denuncia della Costituzione data dal Governo del paese interessato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale e da quest'ultimo ai Governi dei Paesi membri. 2. L'uscita dall'Unione diviene effettiva allo scadere di un anno a partire dal giorno di ricevimento da parte del Direttore generale dell'Ufficio internazionale della denuncia di cui al paragrafo 1. (1) Modificato dal Congresso di Washington 1989.

Regolamento - art. 13

Articolo 13 (2) Organi dell'Unione 1. Gli organi dell'Unione sono il Congresso, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio di gestione postale e l'Ufficio internazionale. 2. Gli organi permanenti dell'Unione sono il Consiglio di amministrazione, il Consiglio di gestione postale e l'Ufficio internazionale. (2) Modificato dai Congressi di Tokyo 1969, di Amburgo 1984 e di Seul 1994.

Regolamento - art. 14

Articolo 14 Congresso 1. Il Congresso e' l'organo supremo dell'Unione. 2. Il Congresso si compone dei rappresentanti dei Paesi membri.

Regolamento - art. 15

Articolo 15 Congressi straordinari Un congresso straordinario puo' essere riunito a domanda o con il consenso di due terzi almeno dei Paesi membri dell'Unione.

Regolamento - art. 16

Articolo 16 Conferenze amministrative (Soppresso) (1) (1) Dal Congresso di Amburgo 1984.

Regolamento - art. 17

Articolo 17 (2) Consiglio d'amministrazione 1. Tra due congressi, il Consiglio di amministrazione (CA) assicura la continuita' dei lavori dell'Unione secondo le disposizioni degli Atti dell'Unione. 2. I membri del Consiglio di amministrazione esercitano le loro funzioni a nome e nell'interesse dell'Unione. (2) Modificato dal Congresso di Seul 1994.

Regolamento - art. 18

Articolo 18 (3) Consiglio di gestione postale Il Consiglio di gestione postale (CEP) e' incaricato dei problemi di gestione, commerciali, tecnici ed economici che interessano il servizio postale. (3) Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Seul 1994.

Regolamento - art. 19

Articolo 19 Commissioni speciali (Soppresso) (1) (1) Dal Congresso di Amburgo 1984.

Regolamento - art. 20

Articolo 20 (4) Ufficio internazionale Un Ufficio centrale, funzionante nella sede dell'Unione sotto la denominazione di Ufficio internazionale dell'Unione postale, diretto da un Direttore generale e posto sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione, serve da organo di esecuzione, di appoggio, di collegamento, d'informazione e di consultazione. (4) Modificato dai Congreggi di Amburgo 1984 e di Seul 1994.

Regolamento - art. 21

Articolo 21 (1) Spese dell'Unione. Contributi dei Paesi membri 1. Ciascun Congresso stabilisce l'importo massimo che possono raggiungere: a) annualmente le spese dell'Unione; b) le spese inerenti alla riunione del Congresso successivo. 2. L'importo massimo delle spese di cui al paragrafo 1 puo' essere oltrepassato qualora richiesto dalle circostanze, con riserva che siano osservate le disposizioni del Regolamento generale al riguardo. 3. Le spese dell'Unione, e se del caso eventualmente le spese di cui al paragrafo 2, sono sostenute in comune dai Paesi membri dell'Unione. A tal fine, ciascun Paese membro seleziona la classe di contribuzione in cui intende essere collocato. Le classi di contribuzione sono stabilite nel Regolamento generale. 4. In caso di adesione o di ammissione all'Unione in virtu' dell'articolo 11, il paese interessato sceglie liberamente la classe di contributi in cui intende essere collocato ai fini della ripartizione delle spese dell'Unione. (1) Modificato dai congressi di Tokyo 1969, di Losanna 1974 e di Washington 1989.

Regolamento - art. 22

Articolo 22 Atti dell'Unione 1. La Costituzione e' l'atto fondamentale dell'Unione. Essa contiene le regole organiche dell'Unione. 2. Il Regolamento generale contiene le disposizioni che garantiscono l'applicazione della Costituzione ed il funzionamento dell'Unione. E' obbligatorio per tutti i Paesi membri. 3. La Convenzione postale universale ed il suo Regolamento di esecuzione comportano regole comuni applicabili al servizio postale internazionale e le disposizioni relative ai servizi della postalettere. Questi Atti sono obbligatori per tutti i Paesi membri. 4. Gli Accordi dell'Unione ed i loro regolamenti di esecuzione disciplinano i servizi diversi da quelli della postalettere tra i Paesi membri che ne sono Parti. Sono obbligatori solo per questi paesi. 5. I Regolamenti di esecuzione che contengono le misure di applicazione necessarie per l'esecuzione della Convenzione e degli Accordi, sono stabiliti dal Consiglio di gestione postale in considerazione delle decisioni prese dal Congresso (1). 6. Gli eventuali Protocolli finali annessi agli Atti dell'Unione di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 contengono le riserve a questi Atti. (1) Modificato dai Congressi di Washington 1989 e di Seul 1994.

Regolamento - art. 23

Articolo 23 (2) Applicazione degli Atti dell'Unione ai territori di cui un Paese membro assicura le relazioni internazionali. 1. Ogni Paese puo' dichiarare in qualsiasi momento che l'accettazione da parte sua degli Atti dell'Unione include tutti i territori dei quali assicura le relazioni internazionali, o solo alcuni di essi. 2. La dichiarazione prevista al paragrafo 1 deve essere indirizzata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale. 3. Ogni Paese membro puo' in ogni tempo indirizzare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale una notificazione per denunciare l'applicazione degli Atti dell'Unione per i quali esso ha fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 1. Tale notifica ha effetto un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del Direttore generale dell'Ufficio internazionale. 4. Le dichiarazioni e le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 3 sono comunicate ai Paesi membri dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale. 5. I paragrafi 1 a 4 non si applicano ai territori che hanno la qualita' di membro dell'Unione e dei quali un Paese membro assicura le relazioni internazionali. (2) Modificato dal congresso di Washington 1989.

Regolamento - art. 24

Articolo 24 Legislazioni nazionali Le stipulazioni degli Atti dell'Unione non pregiudicano la legislazione di ciascun Paese membro per tutto quanto non e' espressamente previsto da questi Atti.

Regolamento - art. 25

Articolo 25 (1) Firma, autentificazione, ratifica ed altre modalita' di approvazione degli Atti dell'Unione 1. Gli Atti dell'Unione emanati dal Congresso sono firmati dai plenipotenziari dei Paesi membri. 2. I Regolamenti di esecuzione sono autentificati dal Presidente e dal Segretario Generale del Consiglio di gestione postale. 3. La Costituzione e' ratificata non appena possibile dai paesi firmatari. 4. L'approvazione degli Atti dell'Unione diversi dalla Costituzione e' disciplinata dalle regole costituzionali di ciascun paese firmatario. 5. Se un Paese non ratifica la Costituzione o non approva gli altri Atti che ha firmato, la costituzione e gli altri Atti rimangono tuttavia validi per i paesi che li hanno ratificati o approvati. (1) Modificato dai Congressi di Washington del 1989 e di Seul 1994.

Regolamento - art. 26

Articolo 26 (2) Notifica delle ratifiche e delle altre modalita' di approvazione degli Atti dell'Unione Gli strumenti di ratifica della Costituzione, dei Protocolli addizionali della stessa e di approvazione, se del caso, degli altri Atti dell'Unione, sono depositati il prima possibile presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale, che notifica tali depositi ai Governi dei Paesi membri. (2) Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Washington 1989.

Regolamento - art. 27

Articolo 27 Adesione agli Accordi 1. I Paesi membri possono in qualsiasi momento aderire ad uno o piu' degli Accordi previsti all'articolo 22, paragrafo 4. 2. L'adesione dei Paesi membri agli Accordi e' notificata secondo l'articolo 11, paragrafo 3.

Regolamento - art. 28

Articolo 28 Denuncia di un Accordo Ciascun Paese membro ha facolta' di porre fine alla sua partecipazione ad uno o piu' degli Accordi secondo le condizioni stipulate all'articolo 12.

Regolamento - art. 29

Articolo 29 Presentazione delle proposte 1. L'Amministrazione postale di un Paese membro ha il diritto di presentare sia al Congresso, sia nell'intervallo tra due Congressi, le proposte relative agli Atti dell'Unione dei quali cui il suo Paese e' parte. 2. Tuttavia le proposte relative alla Costituzione ed al Regolamento generale possono essere presentate solo al Congresso.

Regolamento - art. 30

Articolo 30 Modifica della Costituzione 1. Per poter essere adottate, le proposte presentate al Congresso e relative alla presente Costituzione devono essere approvate dai due terzi almeno dei Paesi membri dell'Unione. 2. Le modifiche adottate da un Congresso sono oggetto di un Protocollo addizionale e salvo decisione contraria di detto Congresso, esse entrano in vigore contestualmente agli Atti rinnovati durante lo stesso Congresso. Esse saranno ratificate il prima possibile dai Paesi membri e gli strumenti di ratifica saranno trattati in conformita' con la regola stabilita all'articolo 26.

Regolamento - art. 31

Articolo 31 (1) Modifica del Regolamento generale, della Convenzione e degli Accordi 1. Il Regolamento generale, la Convenzione e gli Accordi stabiliscono le condizioni alle quali e' subordinata l'approvazione delle proposte che li riguardano. 2. Gli Atti di cui al paragrafo 1 entrano in vigore contestualmente ed hanno la stessa durata. A decorrere dalla data stabilita dal Congresso per l'entrata in vigore di tali Atti, sono abrogati gli Atti corrispondenti del Congresso precedente. (1) Modificato dal Congresso di Amburgo 1984.

Regolamento - art. 32

Articolo 32 Arbitrati In caso di controversia tra due o piu' Amministrazioni postali dei Paesi membri relativamente all'interpretazione degli Atti dell'Unione o alla responsabilita' derivante ad un'Amministrazione postale dall'applicazione di tali atti, la questione controversa sara' risolta mediante un giudizio arbitrale.

Regolamento - art. 33

Titolo III Disposizioni finali Articolo 33 Entrata in vigore e durata della Costituzione La presente Costituzione entrera' in vigore il 1 gennaio 1966 e rimarra' in vigore per una durata indeterminata. In fede di che i plenipotenziari dei Governi dei Paesi contraenti hanno firmato la presente Costituzione in un esemplare che rimarra' depositato negli Archivi dei Governi del paese dove ha sede la Costituzione. Una copia sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese dove ha sede il Congresso. Fatto a Vienna il 10 luglio 1964.

Quinto prot. - art. I

QUINTO PROTOCOLLO ADDIZIONALE ALLA COSTITUZIONE DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE I Plenipotenziari dei governi dei Paesi membri dell'Unione postale universale riuniti in congresso a Seul, visto l'articolo 30, paragrafo 2, della costituzione dell'Unione postale universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno adottato, con riserva di ratifica, le seguenti modifiche a tale Costituzione. Articolo I (Articolo 8 modificato) Unioni ristrette. Accordi speciali 1. I Paesi membri o le rispettive Amministrazioni postali, quando la loro legislazione non vi si opponga, possono istituire Unioni ristrette e stipulare tra di loro Accordi speciali concernenti il servizio postale internazionale a condizione tuttavia di non introdurvi disposizioni meno favorevoli per il pubblico di quelle previste dagli Atti ai quali i Paesi membri interessati sono parti. 2. Le Unioni ristrette possono inviare degli osservatori ai Congressi, alle Conferenze e riunioni dell'Unione, al Consiglio di amministrazione nonche' al Consiglio di gestione postale. 3. L'Unione puo' inviare osservatori ai Congressi, alle Conferenze ed alle riunioni delle Unioni ristrette.

Quinto prot. - art. II

Articolo II (Articolo 13 modificato) Organi dell'Unione 1. Gli organi dell'Unione sono i Congressi, il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di gestione postale e l'Ufficio internazionale. 2. Gli organi permanenti dell'Unione sono il Consiglio di Amministrazione, il Consiglio di gestione postale e l'Ufficio internazionale.

Quinto prot. - art. III

Articolo III (Articolo 17 modificato) Consiglio di Amministrazione 1. Nell'intervallo tra due Congressi, il Consiglio di Amministrazione (CA) assicura la continuita' dei lavori dell'Unione secondo le disposizioni degli Atti dell'Unione. 2. I membri del Consiglio di Amministrazione esercitano le loro funzioni a nome, e nell'interesse, dell'Unione.

Quinto prot. - art. IV

Articolo IV (Articolo 18 modificato) Consiglio di gestione postale Il Consiglio di gestione postale (CEP) e' incaricato dei problemi di gestione, commerciali, tecnici ed economici che interessano il servizio postale.

Quinto prot. - art. V

Articolo V (Articolo 20 modificato) Ufficio internazionale Un Ufficio centrale, funzionante nella sede dell'Unione sotto la denominazione di Ufficio internazionale dell'Unione postale universale, diretto da un Direttore generale e posto sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione, funge da organo di esecuzione, di appoggio, di collegamento, d'informazione e di consultazione.

Quinto prot. - art. VI

Articolo VI (Articolo 22 modificato) Atti dell'Unione 1. La Costituzione e' l'atto fondamentale dell'Unione. Essa contiene le regole organiche dell'Unione. 2. Il Regolamento generale contiene le disposizioni che garantiscono l'applicazione della Costituzione ed il funzionamento dell'Unione. E' obbligatorio per tutti i Paesi membri. 3. La Convenzione postale universale ed il suo Regolamento di esecuzione comportano le regole comuni applicabili al servizio postale internazionale e le disposizioni relative ai servizi della postalettere. Questi Atti sono obbligatori per tutti i Paesi membri. 4. Gli Accordi dell'Unione ed i loro Regolamenti di esecuzione disciplinano i servizi diversi da quelli della postalettere tra i Paesi membri che ne sono Parti. Sono obbligatori solo per questi paesi. 5. I Regolamenti di esecuzione che contengono le misure di applicazione necessarie per l'esecuzione della Convenzione e degli Accordi, sono stabiliti dal Consiglio di gestione postale in considerazione delle decisioni prese dal Congresso. 6. Gli eventuali Protocolli finali annessi agli Atti dell'Unione di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 contengono le riserve a questi Atti.

Quinto prot. - art. VII

Articolo VII (Articolo 25 modificato) Firma, autentica, ratifica ed altre modalita' di approvazione degli Atti dell'Unione 1. Gli Atti dell'Unione emanati dal Congresso sono firmati dai plenipotenziari dei Paesi membri. 2. I Regolamenti di esecuzione sono autenticati dal Presidente e dal Segretario Generale del Consiglio di gestione postale. 3. La Costituzione e' ratificata il prima possibile dai paesi firmatari. 4. L'approvazione degli Atti dell'Unione diversi dalla Costituzione e' disciplinata dalle regole costituzionali di ciascun paese firmatario. 5. Se un Paese non ratifica la Costituzione o non approva gli altri Atti che ha firmato, la Costituzione e gli altri Atti rimangono tuttavia validi per i paesi che li hanno ratificati o approvati.

Quinto prot. - art. VIII

Articolo VIII Adesione al Protocollo addizionale ed agli altri Atti dell'Unione 1. I Paesi membri che non hanno firmato il presente Protocollo possono aderirvi in qualsiasi momento. 2. I Paesi membri che sono Parte agli Atti rinnovati del Congresso, ma che non li hanno firmati, sono tenuti ad aderirvi il prima possibile. 3. Gli strumenti di adesione relativi ai casi di cui ai paragrafi 1 e 2 devono essere indirizzati al Direttore Generale dell'Ufficio internazionale, il quale ne notifica il deposito ai Governi dei Paesi Membri.

Quinto prot. - art. IX

Articolo IX Attuazione e durata del Protocollo addizionale alla Costituzione dell'Unione postale universale Il presente Protocollo addizionale entrera' in vigore il 1 gennaio 1996 e rimarra' in vigore per una durata indeterminata. In fede di che, i Plenipotenziari dei governi dei Paesi membri hanno redatto il presente Protocollo addizionale che avra' un effetto e un valore identico a quello che avrebbe se le sue disposizioni fossero incluse nel testo della Costituzione e lo hanno firmato in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Una copia ne sara' consegnata a ciascuna Parte dal Governo del paese dove il Congresso ha sede. Fatto a Seul, il 14 settembre 1994. (Seguono firme). DICHIARAZIONI RESE AL MOMENTO DELLA FIRMA DEGLI ATTI I A nome della Repubblica argentina: "Si ribadisce la riserva espressa al momento della ratifica della Costituzione dell'Unione postale universale, firmata a Vienna (Austria) il 10 luglio 1964 con la quale il Governo argentino fa espressamente notare che l'articolo 23 di tale Carta organica non concerne ne' include le isole Malvine, le isole della Georgia del Sud, le isole Sandwich del Sud ne' l'Antartide argentina. Pertanto la Repubblica argentina riconferma la sua sovranita' su questi territori che sono parte integrante del suo territorio nazionale. Si ricorda inoltre che l'Assemblea generale delle Nazioni Unite ha adottato le Risoluzioni 2065(XX), 3160(XVIII), 31/49, 37/9, 38/12, 39/6, 40/21, 41/40, 42/19 e 43/25 in cui si riconosce l'esistenza di un litigio di sovranita' e si chiede ai Governi dell'Argentina e del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord di iniziare un negoziato per risolvere la controversia ed individuare una soluzione pacifica e definitiva dei problemi in sospeso tra i due paesi, comprese tutte le questioni relative al futuro delle isole Malvine, in conformita' con la Carta delle Nazioni Unite. Allo stesso modo, la Repubblica argentina sottolinea che la disposizione dell'articolo 30, paragrafo 1 della Costituzione postale universale sulla circolazione dei francobolli validi nel paese d'origine non sara' considerata obbligatoria per la Repubblica quando tali francobolli deformino la realta' geografica e giuridica argentina, fatta salva l'applicazione del paragrafo 15 della Dichiarazione comune argentino-britannica del 1 luglio 1971 sulle comunicazioni ed i movimenti tra il territorio continentale argentino e le isole Malvine, approvata con scambio di lettere tra i due Governi il 5 agosto 1971". (Congresso - Doc 101) II A nome della Repubblica Federale di Germania, del Belgio, del Regno di Danimarca, della Repubblica Francese, del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord, della Grecia, delle isole della Manica e dell'isola di Man, dell'Irlanda, dell'Italia, del Lussemburgo, dei Paesi Bassi, del Portogallo e della Spagna: "Le delegazioni dei paesi membri della Comunita' europea applicheranno gli Atti adottati dal presente Congresso, secondo gli obblighi loro derivanti ai sensi del Trattato istitutivo della Comunita' europea" (Congresso - Doc 101/Add 1) III A nome dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia e della Svezia: "Le delegazioni dell'Austria, della Finlandia, dell'Islanda, della Norvegia e della Svezia applicheranno gli atti adottati dal presente Congresso, secondo gli obblighi loro derivanti ai sensi del Trattato istitutivo della Comunita' europea". (Congresso - Doc 101/Add 2) IV A nome della Repubblica algerina democratica e popolare, del Regno dell'Arabia Saudita, dello Stato di Bahrain, degli Emirati arabi Uniti, della Repubblica d'Indonesia, della Repubblica islamica dell'Iran, della Repubblica dell'Iraq, della Jamahiriya araba libica popolare socialista, del Kuweit, della Repubblica libanese, della Malesia, della Repubblica islamica di Mauritania, della Repubblica islamica del Pakistan, dello Stato del Qatar, della Repubblica del Sudan, della Repubblica araba siriana, della Repubblica tunisina, della Repubblica dello Yemen: "Le summenzionate delegazioni, considerando la Quarta Convenzione di Ginevra del 1949 relativa alla protezione dei civili in tempo di guerra; ricordando che il sionismo ha tutte le caratteristiche dell'imperialismo, essendo fonte di conflitto e di guerra con i paesi limitrofi del Medio Oriente; constatando che il sionismo pratica, secondo la sua fondamentale filosofia, un espansionismo dichiarato poiche' occupa territori riconosciuti de facto e de jure come appartenenti a paesi liberi, indipendenti e membri della comunita' internazionale; consapevoli che il popolo palestinese subisce le sofferenze di uno stato di occupazione che gli viene imposto e che pertanto la sua difesa e' una causa giusta in quanto finalizzata al ricupero dei suoi diritti umani e sociali ed al diritto dell'autodeterminazione ed alla edificazione di uno Stato indipendente sul territorio della Palestina; considerando che Israele e' la punta di lancia di questa filosofia di imperialismo, di espansionismo e di razzismo, confermano la dichiarazione n. IX fatta al Congresso di Vienna 1964, la dichiarazione n. III fatta la Congresso di Tokyo 1969, la dichiarazione n. III fatta al Congresso di Losanna nel 1974, la dichiarazione n. V fatta al Congresso di Rio de Janeiro 1979 e la dichiarazione n. XXVII fatta al Congresso di Amburgo 1984 nonche' la dichiarazione n. III fatta al Congresso di Washington 1989, e ribadiscono che la loro firma di tutti gli atti dell'Unione postale universale (Congresso di Seul 1994), nonche' l'eventuale ulteriore ratifica di tali Atti da parte dei loro rispettivi Governi non sono validi nei confronti del membro iscritto sotto il nome di Israele e non ne implicano in alcun modo il riconoscimento" (Congresso - Doc 101/Add 3/Rev2) V A nome della Francia: "La Francia e' di parere opposto per quanto riguarda la decisione adottata dal XXI Congresso dell'Unione postale universale, sulla creazione di un gruppo linguistico francese. Essa non riconosce il valore giuridico di questa decisione secondo il tenore e gli intenti della Costituzione dell'Unione postale universale. Essa non si ritiene pertanto vincolata da alcun obbligo derivante dalla creazione di detto gruppo. Deplora, in particolar modo che, una questione tanto delicata sia stata trattata in maniera frettolosa, senza un approfondito studio preliminare e senza parere giuridico, e senza aver ricercato il consenso necessario per deliberare in condizioni ragionevoli su un problema di siffatta importanza" (Congresso - Doc 101/Add 4) VI A nome d'Israele: "La delegazione d'Israele al XXI Congresso dell'Unione postale universale respinge senza riserve, e nella loro integralita', tutte le dichiarazioni o riserve formulate da alcuni Paesi membri dell'Unione nel XV Congresso dell'Unione (Vienna 1964), nel XVI Congresso (Tokyo 1969) nel XVII Congresso (Losanna 1974), nel XVIII Congresso (Rio de Janeiro 1979), nel XIX Congresso (Amburgo 1984) nel XX Congresso (Washington 1989) e nel XXI Congresso (Seul 1994) che allegano non tenere conto dei suoi diritti di membro dell'UPU. Esse sono infatti incompatibili con lo statuto di membro dell'ONU e dell'UPU d'Israele. Tali dichiarazioni, inoltre, sono state formulate nell'intento di non applicare gli atti dell'UPU e sono pertanto contrarie al tenore ed agli intenti della Costituzione, della Convenzione e degli Accordi. Pertanto, la delegazione d'Israele considera queste dichiarazioni come illegali, senza valore e non avvenute" (Congresso - Doc 101/Add 5) B "In conformita' con il tenore e gli intenti della Costituzione dell'UPU, la delegazione d'Israele considera che la risoluzione del Congresso sulle relazioni postali nella penisola di Corea ha effetto vincolante nelle relazioni postali e livello universale". (Congresso - Doc 101/Add 6) VII A nome del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord: "Il Governo del Regno Unito di Gran Bretagna e d'Irlanda del Nord non ha dubbi sulla sovranita' del Regno Unito sulle isole Falkland, la Georgia del Sud e le isole Sandwich del Sud, nonche' sul territorio britannico antartico. A questo proposito, richiama l'attenzione sull'articolo IV del Trattato Antartico di cui il Regno Unito e l'Argentina sono parti. Il Governo del Regno Unito non accetta quindi la dichiarazione della Repubblica argentina che pretende contestare la sovranita' dei territori sopra menzionati e non accetta neppure la dichiarazione della Repubblica argentina relativa all'articolo 30, par. 1 della Convenzione postale universale (Congresso - Doc 101) Per quanto riguarda le altre questioni di cui nella dichiarazione della Repubblica argentina, il Governo del Regno Unito riserva la sua posizione". (Congresso - Doc 101/Add 7) VIII Dichiarazione della delegazione dell'ex-repubblica iugoslava di Macedonia "La Delegazione governativa della Repubblica di Macedonia accetta gli atti finali adottati dal XXI Congresso dell'UPU che ha avuto luogo a Seul dal 22 agosto al 14 settembre 1994, con riserva della ratifica ufficiale della Repubblica di Macedonia". (Congresso - Doc 101/Add 8)

Regolamento generale

REGOLAMENTO GENERALE DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE I sottoscritti, plenipotenziari dei Governi dei Paesi-membri dell'Unione, visto l'articolo 22 paragrafo 2, della Costituzione dell'Unione postale universale conclusa a Vienna il 10 luglio 1964, hanno, di comune accordo e con riserva dell'articolo 25, paragrafo 4 di detta Costituzione, stabilito, nel presente Regolamento generale le seguenti disposizioni per l'applicazione della Costituzione ed il funzionamento dell'Unione. CAPITOLO I Funzionamento degli organi dell'Unione Articolo 101 Organizzazione e riunione dei Congressi e Congressi straordinari 1. I rappresentanti dei Paesi membri si riuniscono in Congresso non oltre cinque anni dopo la data di entrata in vigore degli Atti del Congresso precedente. 2. Ciascun Paese membro si fa rappresentare al Congresso da uno o piu' plenipotenziari muniti dal loro Governo dei poteri necessari. Se del caso, puo' farsi rappresentare dalla delegazione di un altro Paese membro. Tuttavia, una delegazione puo' rappresentare un solo Paese membro diverso dal suo. 3. Nelle deliberazioni, ciascun Paese membro dispone di un voto. 4. In linea di massima, ciascun Congresso designa il paese in cui il Congresso successivo avra' luogo. Se tale designazione si rivela impraticabile, il Consiglio di amministrazione ha facolta' di designare il paese dove il Congresso terra' i suoi lavori, previo accordo con quest'ultimo paese. 5. Previo accordo con l'Ufficio internazionale, il Governo invitante stabilisce la data definitiva ed il luogo esatto del Congresso. Di regola un anno prima di questa data, il Governo invitante stabilisce la data definitiva ed il luogo esatto del Congresso. Di regola un anno prima di questa data, il Governo invitante manda un invito al Governo di ciascun Paese membro. Tale invito puo' essere indirizzato sia direttamente sia tramite un altro Governo o tramite il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Il Governo invitante e' incaricato di notificare a tutti i Governi dei Paesi membri le decisioni adottate dal Congresso. 6. Se un Congresso deve essere indetto senza che vi sia un Governo invitante, l'Ufficio internazionale, con l'accordo del Consiglio di amministrazione e previo accordo con il Governo della Confederazione elvetica, adotta le disposizioni necessarie per convocare ed organizzare il Congresso nel paese dove l'Unione ha sede. In questo caso, l'Ufficio internazionale esercita le funzioni di Governo invitante. 7. Il luogo di riunione di un Congresso straordinario e' stabilito, previo accordo con l'Ufficio internazionale, dai Paesi membri che hanno preso l'iniziativa di indire il Congresso. 8. I paragrafi da 2 a 6 sono applicabili, per analogia, ai Congressi straordinari. Articolo 102 Composizione, funzionamento e riunioni del Consiglio di Amministrazione 1. Il Consiglio di Amministrazione si compone di quarantun membri nell'esercizio delle loro funzioni durante l'intervallo di tempo tra due Congressi successivi. 2. La presidenza spetta di diritto al paese che ospita il Congresso. Se questo paese rinuncia, diviene membro di diritto, ed il gruppo geografico cui appartiene dispone di un seggio supplementare non soggetto alle limitazioni del paragrafo 3. In tal caso il Consiglio di Amministrazione elegge alla presidenza uno dei membri appartenenti al gruppo geografico di cui fa parte il paese ospite. 3. I quaranta altri membri del Consiglio di Amministrazione sono eletti dal Congresso in base ad una equa ripartizione geografica. Almeno la meta' dei membri e' rinnovata in occasione di ciascun Congresso; nessun Paese membro puo' essere selezionato consecutivamente da tre Congressi. 4. Ciascun Membro del Consiglio di Amministrazione nomina un suo rappresentante che deve avere competenza in materia postale. 5. Le funzioni di Membro del Consiglio di Amministrazione sono esercitate gratuitamente. Le spese di funzionamento del Consiglio sono a carico dell'Unione. 6. Il Consiglio di Amministrazione ha le seguenti competenze: 6.1. sovraintendere tutte le attivita' dell'Unione nel intervallo di tempo tra i Congressi, in considerazione delle decisioni del Congresso, esaminando le questioni concernenti le politiche governative in materia postale e tenendo conto delle politiche regolamentari internazionali, ad es. quelle relative al commercio dei servizi ed alla concorrenza; 6.2. esaminare ed approvare, nell'ambito delle sue competenze, ogni azione ritenuta necessaria per salvaguardare e rafforzare la qualita' del servizio postale internazionale e ammodernarlo; 6.3. favorire, coordinare e sovraintendere tutte le forme di assistenza tecnica postale nell'ambito della cooperazione tecnica internazionale; 6.4. esaminare ed approvare il bilancio ed i conti annuali dell'Unione; 6.5. autorizzare, se richiesto dalle circostanze, il superamento del limite di spesa secondo l'articolo 125, paragrafi 2bis, 3, 4 e 5; 6.6. stabilire il Regolamento finanziario dell'UPU; 6.7. stabilire le regole che disciplinano il Fondo di riserva; 6.8. stabilire le regole che disciplinano il Fondo speciale; 6.9. stabilire le regole che disciplinano il Fondo delle attivita' speciali; 6.10 stabilire le regole che disciplinano il Fondo volontario; 6.11 controllare l'attivita' dell'Ufficio internazionale; 6.12 autorizzare, se richiesto, la scelta di una classe di contribuzione inferiore, secondo le condizioni di cui all'articolo 126, paragrafo 6; 6.13 stabilire lo statuto del personale e le condizioni di servizio dei funzionari eletti; 6.14 creare o sopprimere i posti di lavoro dell'Ufficio internazionale in considerazione delle restrizioni connesse al limite di spesa stabilito; 6.15 nominare o promuovere i funzionari al grado di Vice - Direttore generale (D2); 6.16 stabilire il Regolamento del Fondo sociale; 6.17 approvare il rapporto annuale stabilito dall'ufficio internazionale sulle attivita' dell'Unione e presentare, se del caso, osservazioni al riguardo; 6.18 decidere i contatti da stabilire con le Amministrazioni postali per l'adempimento di queste funzioni; 6.19 previa consultazione con il Consiglio di gestione postale, decidere i contatti da prendere con le organizzazioni che non sono osservatori di diritto, esaminare ed approvare i rapporti dell'Ufficio internazionale sulle relazioni dell'UPU con gli altri organismi internazionali, prendere le decisioni che ritiene opportune riguardo alla conduzione di tali relazioni ed il seguito da darvi; designare in tempo utile, le organizzazioni internazionali intergovernative e non governative che devono essere invitate a farsi rappresentare ad un Congresso ed incaricare il Direttore generale dell'Ufficio internazionale di mandare gli inviti necessari; 6.20 stabilire, nel caso in cui lo ritenga utile, i principi di cui il Consiglio di gestione postale dovra' tener conto quando studiera' le questioni con rilevanti ripercussioni finanziarie (tasse, spese terminali, spese di transito, tasso di base del trasporto aereo della corrispondenza postale e impostazione all'estero di invii della postalettere), seguire da vicino lo studio di tali questioni ed esaminare ed approvare, per garantirne la conformita' con i suddetti principi, le proposte del Consiglio di gestione postale su tali temi; 6.21 studiare, a richiesta del Congresso, del Consiglio di gestione postale o delle Amministrazioni postali, i problemi di natura amministrativa, legislativa e giuridica che interessano l'Unione o il servizio postale internazionale. Spetta al Consiglio di Amministrazione decidere l'opportunita' o meno di intraprendere, in tali settori, gli studi richiesti dalle Amministrazioni postali negli intervalli tra i Congressi; 6.22 approvare le raccomandazioni del Consiglio di gestione postale relativo alla modifica, nell'intervallo tra due Congressi e secondo la procedura stabilita nella Convenzione postale universale, delle tasse di affrancatura degli invii della postalettere; 6.23 formulare le proposte che saranno sottoposte all'approvazione sia del Congresso, sia delle Amministrazioni postali secondo l'articolo 122; 6.24 approvare nell'ambito delle sue competenze, le raccomandazioni del Consiglio di gestione postale relative all'adozione, se del caso, di una regolamentazione o di una nuova prassi in attesa che il Congresso decida in materia; 6.25 esaminare il rapporto annuale stabilito dal Consiglio di gestione postale, e se del caso le proposte presentate dallo stesso; 6.26 sottoporre argomenti di studio all'esame del Consiglio di gestione postale, secondo l'articolo 104, paragrafo 9.17; 6.27 designare il paese dove avra' sede il Congresso successivo nel caso previsto all'articolo 101, paragrafo 4; 6.28 determinare in tempo utile e dopo consultazione del Consiglio di gestione postale, il numero di Commissioni necessarie per portare efficacemente a termine i lavori del Congresso e stabilire le loro competenze; 6.29 designare, previa consultazione con il Consiglio di gestione postale, e con riserva dell'approvazione del Congresso, i Paesi membri suscettibili: - di assumere le vice-presidenze del Congresso, nonche' le presidenze e vice-presidenze delle Commissioni, in considerazione, per quanto possibile, di un'equa ripartizione geografica dei Paesi membri; - di far parte delle Commissioni ristrette del Congresso; 6.30 decidere se sia il caso o meno di sostituire con dei rapporti i processi verbali delle sedute di una Commissione del Congresso; 6.31 esaminare ed approvare il progetto di piano strategico da presentare al Congresso ed elaborato dal Consiglio di gestione postale con l'assistenza dell'Ufficio internazionale; esaminare ed approvare le revisioni annuali del piano stabilito dal Congresso sulla base delle raccomandazioni del Consiglio di gestione postale e lavorare di concerto con il Consiglio di gestione postale, alla elaborazione ed all'aggiornamento annuale di detto piano. 7. Nel nominare i funzionari del grado D2, il Consiglio di Amministrazione esamina i titoli di competenza professionale dei candidati raccomandati dalle Amministrazioni postali dei Paesi membri e cittadini di detti Paesi; accerta che gli incarichi di Vice- direttori generali siano, per quanto possibile, ricoperti da candidati provenienti da regioni differenti e in ogni caso diverse da quelle di cui sono originari il Direttore generale ed il Vice- direttore generale, in base alla considerazione prevalente dell'efficacia dell'Ufficio internazionale e secondo il sistema interno di promozioni dell'Ufficio. 8. Nella sua prima riunione, convocata dal Presidente del Congresso, il Consiglio di Amministrazione elegge tra i suoi membri quattro Vice-Presidenti e stabilisce il suo Regolamento interno. 9. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce di regola una volta l'anno, su convocazione del suo Presidente, nella sede dell'Unione. 10. Il Presidente, i Vice-Presidenti, i Presidenti delle Commissioni ed il Presidente del Gruppo di pianificazione strategica del Consiglio di Amministrazione formano il Comitato di gestione. Tale Comitato predispone e dirige i lavori di ciascuna sessione del Consiglio di Amministrazione e adempie tutti i compiti che gli vengono da quest'ultimo affidati o che si rendono necessari durante il processo di pianificazione strategica. 11. Il rappresentante di ogni Membro del Consiglio di Amministrazione che partecipa alle sessioni dello stesso, tranne le riunioni che si sono svolte durante il Congresso, ha diritto al rimborso sia del prezzo di un biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1a classe, sia del costo del viaggio con ogni altro mezzo, a condizione che l'importo non superi il prezzo di un biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica. Lo stesso diritto e' concesso al rappresentante di ciascun membro delle Commissioni, dei Gruppi di lavoro o degli altri organi del Consiglio di Amministrazione quando si riuniscono al di fuori del Congresso e delle sessioni del Consiglio. 12. Il Presidente del Consiglio di gestione postale, rappresenta lo stesso alle sedute del Consiglio di Amministrazione, quando al loro ordine del giorno figurano questioni relative all'organo che dirige. 13. Per garantire un collegamento efficace tra i lavori dei due organi, il Consiglio di gestione postale puo' designare dei rappresentanti per assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione in qualita' di osservatori. 14. L'Amministrazione postale del paese dove il Consiglio di Amministrazione si riunisce, e' invitata a partecipare alle riunioni in qualita' di osservatore se il paese non e' membro del Consiglio di Amministrazione. 15. Il Consiglio di Amministrazione puo' invitare alle sue riunioni, senza diritto di voto, qualunque organismo internazionale, rappresentante di associazione o di impresa o persona qualificata che desidera associare ai suoi lavori. Puo' inoltre invitare, alle stesse condizioni, una o piu' Amministrazioni postali dei Paesi membri interessati alle questioni iscritte all'ordine del giorno. 16. I membri del Consiglio di Amministrazione partecipano concretamente alle sue attivita'. I Paesi membri che non appartengono al Consiglio di Amministrazione possono chiedere di collaborare agli studi intrapresi, in conformita' alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio in vista del rendimento e dell'efficacia dei lavori. Essi possono inoltre essere invitati a presiedere Gruppi di lavoro quando le loro cognizioni o la loro esperienza lo giustifichino. La partecipazione di Paesi membri non appartenenti al Consiglio di Amministrazione non deve arrecare spese supplementari all'Unione. Articolo 103 Documentazione sulle attivita' del Consiglio di Amministrazione 1. Dopo ciascuna sessione, il Consiglio di Amministrazione informa i Paesi membri dell'Unione e le Unioni ristrette sulle sue attivita' indirizzando loro un resoconto analitico nonche' le sue risoluzioni e decisioni. 2. Il Consiglio di Amministrazione sottopone al Congresso una relazione sull'insieme delle sue attivita' e la trasmette alle Amministrazioni postali almeno due mesi prima dell'apertura del Congresso. Articolo 104 Composizione, funzionamento e riunioni del Consiglio di gestione postale 1. Il Consiglio di gestione postale si compone di quaranta membri nell'esercizio delle loro funzioni durante l'intervallo di tempo tra due Congressi successivi. 2. I membri del Consiglio di gestione postale sono eletti dal Congresso, in funzione di una ripartizione geografica specificata. Ventiquattro seggi sono riservati ai paesi in via di sviluppo e sedici seggi ai paesi progrediti. Almeno la meta' dei membri viene rinnovata in occasione di ciascun Congresso. 3. Il rappresentante di ciascun membro del Consiglio di gestione postale e' designato dall'Amministrazione postale del suo paese; deve trattarsi di un funzionario qualificato dell'Amministrazione postale. 4. Le spese di funzionamento del Consiglio di gestione postale sono a carico dell'Unione. I suoi membri non ricevono alcuna rimunerazione. Le spese di viaggio e di soggiorno dei delegati delle Amministrazioni che partecipano al Consiglio di gestione postale sono a carico delle stesse. Tuttavia il delegato di ciascuno dei paesi considerati sfavoriti secondo la lista stabilita dall'Organizzazione delle Nazioni Unite ha diritto, salvo per le riunioni durante il Congresso, al rimborso sia del prezzo di un biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica o di un biglietto ferroviario di 1a classe, sia del costo del viaggio con ogni altro mezzo, a condizione che l'importo non superi il prezzo di un biglietto aereo di andata e ritorno in classe economica. 5. Nella sua prima riunione, convocata e aperta dal Presidente del Congresso, il Consiglio di gestione postale, sceglie tra i suoi membri un Presidente, un Vice-Presidente, i Presidenti delle Commissioni ed il Presidente del Gruppo di pianificazione strategica. 6. Il Consiglio di gestione postale stabilisce il suo Regolamento interno. 7. Di regola, il Consiglio di gestione postale si riunisce ogni anno presso la sede dell'Unione. Il luogo e la data della riunione sono stabiliti dal suo Presidente, previo accordo con il Presidente del Consiglio di Amministrazione ed il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. 8. Il Presidente, il Vice-Presidente, i Presidenti delle Commissioni ed il Presidente del Gruppo di pianificazione strategica del Consiglio di gestione postale formano il Comitato di gestione. Tale Comitato prepara e dirige i lavori di ciascuna sessione del Consiglio di gestione postale, e adempie tutti i compiti che gli vengono da quest'ultimo affidati o che si rendono necessari durante il processo di pianificazione strategica. 9. Le competenze del Consiglio di gestione postale sono le seguenti: 9.1. condurre lo studio dei problemi di gestione, commerciali, tecnici, economici e di cooperazione tecnica piu' importanti che interessano le Amministrazioni postali di tutti i Paesi-membri dell'Unione, in particolare di questioni aventi rilevanti ripercussioni finanziarie (tasse, spese terminali, spese di transito, tasso di base del trasporto aereo della corrispondenza postale, quote dei pacchi postali e impostazione all'estero di invii della postalettere); elaborare informazioni e pareri a tale riguardo e raccomandare le misure pertinenti da adottare; 9.2. procedere alla revisione dei Regolamenti di esecuzione dell'Unione nei sei mesi successivi alla chiusura del Congresso a meno che quest'ultimo non decida diversamente. In caso di urgente necessita', il Consiglio di gestione postale ha facolta' di modificare tali Regolamenti in altre sessioni. In entrambi i casi, il Consiglio di gestione postale e' subordinato alle direttive del Consiglio di Amministrazione per quanto riguarda le politiche ed i principi fondamentali; 9.3 coordinare le misure pratiche per lo sviluppo ed il miglioramento dei servizi postali internazionali; 9.4. intraprendere, con riserva dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione, nell'ambito delle competenze di quest'ultimo ogni azione ritenuta necessaria per salvaguardare e rafforzare la qualita' del servizio postale internazionale e ammodernarlo; 9.5. rivedere e modificare, nell'intervallo tra due Congressi e secondo la procedura stabilita nella Convenzione postale universale, con riserva dell'approvazione del Consiglio di Amministrazione, le tasse di francatura degli invii della postalettere; 9.6. formulare proposte che saranno sottoposte all'approvazione sia del Congresso sia delle Amministrazioni postali secondo l'articolo 122; l'approvazione del Consiglio di Amministrazione e' necessaria quando queste proposte vertono su questioni di sua competenza; 9.7. esaminare, a richiesta dell'Amministrazione postale di un Paese membro, ogni proposta trasmessa da detta Amministrazione all'Ufficio internazionale secondo l'articolo 121, preparare le osservazioni ed incaricare l'Ufficio di allegarle a tale proposta prima di sottoporla all'approvazione delle Amministrazioni postali dei Paesi membri; 9.8. raccomandare, se del caso, ed eventualmente dopo l'approvazione dal Consiglio di Amministrazione e dopo aver consultato l'insieme delle Amministrazioni postali, l'adozione di una nuova regolamentazione o di una nuova prassi, in attesa che il Congresso decida in materia; 9.9. elaborare e presentare, sotto forma di raccomandazioni alle Amministrazioni postali, norme in materia tecnica, di gestione ed in altri settori di sua competenza per i quali occorra una prassi uniforme. Allo stesso modo puo' procedere, ove necessario, a modificare norme gia' stabilite. 9.10 elaborare, con l'assistenza dell'Ufficio internazionale ed in consultazione con il Consiglio di Amministrazione e con la sua approvazione, il progetto di piano strategico da presentare al Congresso; rivedere il piano approvato dal Congresso, ogni anno, con l'assistenza dell'Ufficio internazionale e l'approvazione del Consiglio di Amministrazione; 9.11 approvare il rapporto annuale compilato dall'Ufficio internazionale sulle attivita' dell'Unione nelle parti relative alle responsabilita' ed alle funzioni del Consiglio di gestione postale; 9.12 decidere i contatti da stabilire con le Amministrazioni postali per svolgere le sue funzioni; 9.13 procedere allo studio dei problemi d'insegnamento e di formazione professionale concernenti i paesi nuovi e in via di sviluppo; 9.14 prendere le misure necessarie per studiare e divulgare le esperienze ed i progressi effettuati da alcuni paesi nei settori della tecnica, della gestione, dell'economia e della formazione professionale relativa ai servizi postali; 9.15 studiare la situazione attuale ed i fabbisogni dei servizi postali nei paesi nuovi ed in quelli in via di sviluppo ed elaborare raccomandazioni appropriate sui mezzi e sui modi per migliorare i servizi postali in questi paesi; 9.16 prendere, di comune accordo con il Consiglio di Amministrazione le misure appropriate nel settore della cooperazione tecnica con tutti i Paesi membri dell'Unione, in particolare con i paesi nuovi ed in via di sviluppo; 9.17 esaminare ogni altra questione sottoposta da un membro del Consiglio di gestione postale, dal Consiglio di Amministrazione o da ogni Amministrazione di un Paese membro. 10. I membri del Consiglio di gestione postale, partecipano concretamente alle attivita' dello stesso. Le Amministrazioni postali dei Paesi Membri che non appartengono al Consiglio di gestione postale, possono chiedere di collaborare agli studi intrapresi, in conformita' alle condizioni eventualmente stabilite dal Consiglio in vista del rendimento e dell'efficacia dei lavori. Esse possono inoltre essere invitate a presiedere Gruppi di lavoro quando le loro cognizioni o la loro esperienza lo giustifichi. 11. Il Consiglio di gestione postale, stabilisce nella sessione precedente al Congresso, il progetto di programma di lavoro di base del Consiglio successivo, da sottoporre al Congresso, in considerazione del progetto di piano strategico, nonche' delle richieste dei Paesi membri dell'Unione, del Consiglio di Amministrazione e dell'Ufficio internazionale. Questo programma di base che comprende un numero limitato di studi su temi di attualita' e d'interesse comune, puo' essere revisionato ogni anno in funzione di nuove realta' e priorita'. 12. Per garantire il collegamento efficace tra i lavori dei due organi, il Consiglio di Amministrazione puo' designare dei rappresentanti ad assistere alle riunioni del Consiglio di gestione postale, in qualita' di osservatori. 13. Il Consiglio di gestione postale, puo' invitare alle sue riunioni senza diritto di voto: 13.1 ogni organismo internazionale o persona qualificata che desidera associare ai suoi lavori; 13.2 le Amministrazioni postali dei Paesi membri che non appartengono al Consiglio di gestione postale; 13.3 ogni associazione o impresa che desidera consultare su questioni relative alle sue attivita'. Documentazione sulle attivita' del Consiglio di gestione postale Ñ 1. Dopo ciascuna sessione, il Consiglio di gestione postale informa le Amministrazioni postali dei Paesi membri e le Unioni ristrette sulle sue attivita' indirizzando loro un resoconto analitico nonche' le sue risoluzioni e decisioni. 2. Il Consiglio di gestione postale compila una relazione annuale sulle sue attivita', destinata al Consiglio di Amministrazione. 3. Il Consiglio di gestione postale compila una relazione, destinata al Congresso, sull'insieme delle sue attivita' e la trasmette alle Amministrazioni postali dei Paesi membri almeno due mesi prima dell'apertura del Congresso. Articolo 106 Regolamento interno dei Congressi 1. Il Congresso applica all'organizzazione dei suoi lavori ed alla gestione delle sue deliberazioni, il Regolamento interno dei Congressi allegato al presente Regolamento generale. 2. Ogni Congresso puo' modificare detto Regolamento alle condizioni stabilite nello stesso Regolamento interno. Articolo 107 Lingue di lavoro dell'Ufficio internazionale Le lingue di lavoro dell'Ufficio internazionale sono il francese e l'inglese. Articolo 108 Lingue utilizzate per la documentazione, le deliberazioni e la corrispondenza di servizio 1. Per la documentazione dell'Unione, si utilizzano le lingue araba, francese, inglese e spagnola. Sono altresi' utilizzate le lingue cinese, portoghese, russa e tedesca a condizione che la produzione in queste ultime lingue si limiti alla documentazione di base piu' importante. Altre lingue possono altresi' essere utilizzate, a condizione che i Paesi membri che ne fanno richiesta si assumano tutti i costi. 2. Il Paese o i Paesi membri che chiedono una lingua diversa dalla lingua ufficiale formano un gruppo linguistico. I Paesi membri che utilizzano la lingua ufficiale costituiscono il gruppo linguistico francese. 3. La documentazione e' pubblicata dall'Ufficio internazionale in lingua ufficiale e nelle lingue degli altri gruppi linguistici, sia direttamente, sia tramite gli uffici regionali di tali gruppi, secondo modalita' stabilite di comune accordo con l'Ufficio internazionale. La pubblicazione nelle varie lingue avviene secondo lo stesso criterio. 4. La documentazione direttamente pubblicata dall'Ufficio internazionale e', per quanto possibile, distribuita contestualmente nelle varie lingue richieste. 5. Le corrispondenze tra le Amministrazioni postali e l'Ufficio internazionale e tra quest'ultimo e terzi possono essere scambiate in qualsiasi lingua per la quale l'Ufficio internazionale dispone di un servizio di traduzione. 6. Le spese di traduzione in una lingua qualsiasi, comprese quelle connesse dall'applicazione del paragrafo 5 sono a carico del gruppo linguistico che ha richiesto tale lingua. Sono a carico del gruppo linguistico francese le spese di traduzione, verso la lingua ufficiale, dei documenti e delle corrispondenze ricevute in lingua araba, inglese e spagnola. Tutte le altre spese inerenti alla fornitura di documenti sono a carico dell'Unione. Il tetto massimo della spesa a carico dell'Unione per la produzione di documenti in cinese, portoghese, russo e tedesco e' fissato da una risoluzione del Congresso. 7. Le spese a carico di un gruppo linguistico sono ripartite tra i membri di tale gruppo proporzionalmente al loro contributo alle spese dell'Unione. Tali spese possono essere ripartite tra i membri del gruppo linguistico in base ad un'altra chiave di ripartizione, a patto che gli interessati si accordino a tale riguardo e che notifichino la loro decisione all'Ufficio internazionale tramite il portavoce del gruppo. 8. L'Ufficio internazionale provvede ad ogni diversa scelta di lingua richiesta da un Paese membro dopo un termine non superiore a due anni. 9. Per le deliberazioni delle riunioni degli organi dell'Unione, sono ammesse le lingue francese, inglese, spagnola e russa con l'ausilio di un sistema di interpretazione - con o senza mezzi elettronici - la cui scelta spetta alla valutazione degli organizzatori della riunione, previa consultazione del Direttore generale dell'Ufficio internazionale e dei Paesi membri interessati. 10. Sono autorizzate anche altre lingue per le deliberazioni e le riunioni indicate al paragrafo 9. 11. Le delegazioni che si avvalgono di altre lingue provvedono all'interpretazione simultanea in una delle lingue menzionate al paragrafo 9, sia mediante il sistema indicato nello stesso paragrafo, con le eventuali modifiche di natura tecnica, sia con interpreti particolari. 12. Le spese dei servizi di interpretariato sono ripartite tra i Paesi membri che utilizzano la stessa lingua, proporzionalmente al loro contributo alle spese dell'Unione. Tuttavia le spese di installazione e di manutenzione degli impianti tecnici sono a carico dell'Unione. 13. Le Amministrazioni postali possono accordarsi sulla lingua da utilizzare per le corrispondenze di servizio nelle loro relazioni reciproche. In mancanza di tale accordo, la lingua da utilizzare e' il francese. CAPITOLO II Ufficio internazionale Articolo 109 Elezione del direttore generale e del Vice-direttore generale dell'Ufficio internazionale 1. Il Direttore generale ed il Vice-direttore generale dell'Ufficio internazionale sono eletti dal Congresso per il periodo intercorrente tra due Congressi successivi. La durata minima del loro mandato e' di cinque anni. Il mandato e' rinnovabile una sola volta. Salvo diversa decisione del Congresso, la data della loro entrata in funzione e' fissata al 1 gennaio dell'anno che segue il Congresso. 2. Almeno sette mesi prima dell'inizio del Congresso, il Direttore generale dell'Ufficio internazionale invia una nota ai Governi dei Paesi membri invitandoli a presentare le loro eventuali candidature per la carica di Direttore generale e di Vice-Direttore generale, e nella quale si indica anche se il Direttore generale o il Vice- direttore generale in carica sono interessati ad un eventuale rinnovo del loro mandato iniziale. Le candidature, accompagnate da un curriculum vitae, devono pervenire all'Ufficio internazionale almeno due mesi prima dell'inizio del Congresso. I candidati devono essere in possesso della nazionalita' dei Paesi membri che li presentano. L'Ufficio internazionale elabora la documentazione necessaria per il Congresso. L'elezione del Direttore generale e quella del Vice- direttore generale avvengono a scrutinio segreto, la prima elezione essendo quella per la carica di Direttore generale. 3. Se la carica di Direttore generale e' vacante, il Vice-direttore generale assume le funzioni di Direttore generale fino alla fine del mandato previsto per quest'ultimo; egli e' eleggibile a tale carica ed e' accettato d'ufficio in quanto candidato, con riserva che il suo mandato iniziale di Vice-Direttore generale non sia gia' stato rinnovato una volta dal Congresso precedente e che egli dichiari il suo interesse ad essere considerato candidato all'incarico di Direttore generale. 4. In caso di vacanza contestuale della carica di Direttore generale e di Vice-direttore generale, il Consiglio di Amministrazione elegge, in base alle candidature ricevute a seguito di un bando di concorso, un Vice-Direttore generale per il periodo fino al Congresso seguente. Per la presentazione delle candidature, si applica per analogia il paragrafo 2. 5. Se e' vacante la carica di Vice-direttore generale, il Consiglio di Amministrazione, su proposta del Direttore generale, incarica uno dei Sotto-Direttori generali dell'Ufficio internazionale di svolgere, fino al prossimo Congresso, le funzioni di Vice-Direttore generale. Articolo 110 Funzioni del Direttore generale 1. Il Direttore generale organizza, amministra e dirige l'Ufficio internazionale, di cui e' il rappresentante legale. Egli ha facolta' di classificare le cariche dei gradi G1 a D1 e di nominare e promuovere i funzionari a tali gradi. Per le nomine ai gradi P1 a D1, deve tener conto dello statuto professionale dei candidati raccomandati dalle Amministrazioni postali dei Paesi membri di cui hanno la nazionalita', o nei quali esercitano la loro attivita' professionale, anche in considerazione di un'equa ripartizione geografica continentale e delle lingue, e di ogni altro criterio relativo, fatto salvo il sistema interno di promozioni dell'Ufficio. Tuttavia, per le cariche che richiedono qualifiche particolari, il Direttore generale puo' rivolgersi all'esterno. Per la nomina di un nuovo funzionario, egli dovra' inoltre tener conto del fatto che, di regola, i funzionari che rivestono cariche dei gradi D2, D1 e P5 devono essere cittadini dei vari Paesi membri dell'Unione. Per la promozione di un funzionario dell'Ufficio internazionale ai gradi D1 e P5, non e' tenuto ad applicare questa regola. Inoltre, nella procedura d'ingaggio, i criteri dell'equa ripartizione geografica e delle lingue vengono in secondo luogo rispetto al merito. Il Direttore generale informa il Consiglio di Amministrazione una volta l'anno, nel rapporto sulle attivita' dell'Unione, circa le nomine e le promozioni ai gradi P4 a D1. 2. Il Direttore generale ha le seguenti competenze: 2.1. esercitare le funzioni di depositario degli Atti dell'Unione e di intermediario nelle procedure di adesione e di ammissione all'Unione, nonche' di ritiro da quest'ultima; 2.2. notificare all'insieme delle amministrazioni i Regolamenti di esecuzione stabiliti o riveduti dal Consiglio di gestione postale; 2.3. preparare il progetto di bilancio preventivo annuale dell'Unione al livello piu' basso possibile, compatibilmente con i fabbisogni dell'Unione, e sottoporlo in tempo utile all'esame del Consiglio di Amministrazione; comunicare il bilancio preventivo ai Paesi membri dell'Unione dopo l'approvazione del Consiglio di Amministrazione e metterlo in attuazione; 2.4. eseguire le specifiche attivita' richieste dagli organi dell'Unione e quelle che gli sono conferite dagli Atti; 2.5. prendere le iniziative volte a conseguire gli obiettivi fissati dagli organi dell'Unione, nel quadro della politica stabilita e dei fondi disponibili; 2.6. presentare suggerimenti e proposte al Consiglio di Amministrazione o al Consiglio di gestione postale; 2.7. preparare per il Consiglio di gestione postale, ed in base alle direttive fornite da quest'ultimo, il progetto di piano strategico da sottoporre al congresso ed il progetto di revisione annuale; 2.8. garantire la rappresentanza dell'Unione; 2.9. fungere da intermediario tra: - l'UPU e le Unioni ristrette; - l'UPU e l'Organizzazione delle Nazioni Unite; - l'UPU e le organizzazioni internazionali le cui attivita' presentano qualche interesse con l'Unione; - l'UPU e gli organismi internazionali, associazioni o imprese che gli organi dell'Unione desiderano consultare o associare ai loro lavori; 2.10 esercitare la funzione di Segretario generale degli organi dell'Unione ed, a tale titolo, in considerazione delle norme speciali del presente Regolamento, vigilare in particolare: - sulla preparazione e l'organizzazione dei lavori degli organi dell'Unione; - sull'elaborazione, la produzione e la distribuzione di documenti, rapporti e processi-verbali; - sul funzionamento del segretariato durante le riunioni degli organi dell'Unione; 2.11 assistere alle sedute degli organi dell'Unione e partecipare alle deliberazioni senza diritto di voto, con la possibilita' di farsi rappresentare. Articolo 111 Funzioni del Vice-direttore generale 1. Il Vice-direttore generale assiste il Direttore generale ed e' responsabile solo dinanzi a lui. 2. In caso di assenza o di impedimento del Direttore generale, il Vice-direttore generale ne esercita i poteri. Lo stesso avviene in caso di vacanza della carica di Direttore generale di cui all'articolo 109 paragrafo 3. Articolo 112 Segretariato degli organi dell'Unione Il Segretariato degli organi dell'Unione e' svolto dall'Ufficio internazionale sotto la responsabilita' del Direttore generale, il quale invia tutti i documenti pubblicati in occasione di ciascuna sessione alle Amministrazioni postali dei membri dell'organo, alle Amministrazioni postali dei paesi che senza essere membri dell'organo collaborano agli studi intrapresi, nonche' alle Unioni ristrette ed alle altre Amministrazioni postali dei Paesi membri che ne fanno domanda. Articolo 113 Elenco dei Paesi membri L'Ufficio internazionale compila e mantiene aggiornato l'elenco dei Paesi membri dell'Unione indicando la loro classe di contribuzione, il gruppo geografico e la loro situazione rispetto agli atti dell'Unione. Articolo 114 Informazioni. Pareri. Richieste d'interpretazione e di modifica degli Atti. Indagini. Intervento nella liquidazione dei conti 1. L'Ufficio internazionale e' in qualsiasi momento a disposizione del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di gestione postale, e delle Amministrazioni postali per fornire ogni informazione utile sulle questioni relative al servizio. 2. In particolar modo, e' incaricato di raccogliere, coordinare, pubblicare e distribuire informazioni di ogni genere sul servizio postale internazionale; di formulare, su richiesta delle parti in causa, pareri sulle questioni litigiose; di dar seguito alle domande d'interpretazione e di modifica degli Atti dell'Unione ed in generale di procedere agli studi ed ai lavori di redazione o di documentazione conferitigli da tali Atti o di cui sia investito nell'interesse dell'Unione. 3. L'Ufficio inoltre procede alle indagini richieste dalle Amministrazioni postali per conoscere l'opinione delle altre Amministrazioni su determinate questioni. I risultati delle indagini non hanno carattere di voto e non sono vincolanti. 4. A titolo di ufficio di compensazione, interviene, nella liquidazione dei conti di ogni tipo relativi al servizio postale internazionale tra le Amministrazioni postali che chiedono tale intervento. Articolo 115 Cooperazione tecnica L'Ufficio internazionale e' incaricato, nel quadro della cooperazione tecnica internazionale, di sviluppare l'assistenza tecnica postale in tutte le sue forme. Articolo 116 Moduli forniti d'all'Ufficio internazionale L'Ufficio internazionale e' incaricato di far confezionare i buoni- risposta internazionali e di rifornirne, al prezzo di costo, le Amministrazioni postali che li richiedono. Articolo 117 Atti delle Unioni ristrette e accordi speciali 1. Due esemplari degli Atti delle Unioni ristrette e degli accordi speciali conclusi in attuazione dell'articolo 8 della Costituzione devono essere trasmessi all'Ufficio internazionale dagli uffici di tali Unioni o, a difetto, da una delle parti contraenti. 2. L'Ufficio internazionale vigila affinche' gli Atti delle Unioni ristrette e gli accordi speciali non prevedano condizioni meno favorevoli per il pubblico di quelle previste negli Atti dell'Unione ed informa le Amministrazioni postali dell'esistenza delle Unioni e di tali accordi, segnalando al Consiglio di Amministrazione ogni irregolarita' accertata ai sensi della presente norma. Articolo 118 Rivista dell'Unione L'Ufficio internazionale redige, con l'ausilio dei documenti messi a sua disposizione, una rivista in lingua araba, cinese, francese, inglese, russa, spagnola e tedesca. Articolo 119 Rapporto annuale sulle attivita' dell'Unione L'Ufficio internazionale compila un rapporto annuale sulle attivita' dell'Unione il quale e' comunicato, previa approvazione del Consiglio di Amministrazione, alle Amministrazioni postali, alle Unioni ristrette ed all'Organizzazione delle Nazioni Unite. CAPITOLO III Procedura per la presentazione e l'esame delle proposte Articolo 120 Procedura per la presentazione di proposte al Congresso 1. Con riserva delle eccezioni di cui a i paragrafi 2 e 5, la seguente procedura disciplina la presentazione delle proposte di ogni tipo che le Amministrazioni postali dei Paesi membri possono presentare al Congresso: a) sono ammesse le proposte che pervengono all'Ufficio internazionale almeno sei mesi prima della data fissata per il Congresso; b) nessuna proposta di tipo redazionale e' ammessa nel periodo di sei mesi precedente la data fissata per il Congresso; c) le proposte su questioni sostanziali che pervengono all'Ufficio internazionale nell'intervallo compreso tra sei e quattro mesi prima della data stabilita per il Congresso, sono ammesse solo se sono appoggiate da almeno due Amministrazioni; d) le proposte su questioni sostanziali che pervengono all'Ufficio internazionale nell'intervallo compreso tra quattro e due mesi prima della data stabilita per il Congresso, sono ammesse solo se sono appoggiate da almeno otto Amministrazioni. Le proposte che pervengono successivamente non sono piu' ammesse; e) le dichiarazioni di appoggio devono pervenire all'Ufficio internazionale entro lo stesso termine delle relative proposte. 2. Le proposte concernenti la Costituzione o il Regolamento generale devono pervenire all'Ufficio internazionale sei mesi prima dell'inizio del Congresso; si potra' tener conto di quelle che pervengono dopo tale data, ma prima dell'inizio del Congresso, solo se il Congresso cosi' decide a maggioranza di due terzi dei paesi rappresentati al Congresso e se le condizioni previste al paragrafo 1 sono rispettate. 3. Di regola ogni proposta deve avere un solo obiettivo e contenere solo le modifiche giustificate da tale obiettivo. 4. Le proposte di tipo redazionale devono essere intestate con la scritta "Proposta di tipo redazionale" dalle Amministrazioni postali che le presentano ed essere pubblicate dall'Ufficio internazionale con un numero seguito dalla lettera R. Le proposte senza questa scritta ma che, secondo il parere l'Ufficio internazionale, vertono unicamente sulla redazione degli Atti, sono pubblicate con un'annotazione appropriata; l'Ufficio internazionale compila un elenco di tali proposte destinato al Congresso. 5. La procedura stabilita ai paragrafi 1 e 4 non si applica ne' alle proposte concernenti il Regolamento interno dei Congressi ne' agli emendamenti a proposte gia' formulate. Articolo 121 Procedura di presentazione delle proposte tra due Congressi 1. Per poter essere presa in considerazione, ogni proposta concernente la Convenzione o gli Accordi, presentata da un'Amministrazione postale nell'intervallo tra due Congressi, deve avere l'appoggio di almeno altre due Amministrazioni. Tali proposte non hanno seguito se l'Ufficio internazionale non riceve contestualmente le dichiarazioni di appoggio richieste. 2. Tali proposte sono inoltrate alle altre Amministrazioni postali per il tramite dell'Ufficio internazionale. 3. Le proposte relative ai Regolamenti di esecuzione non necessitano di appoggio; tuttavia il Consiglio di gestione postale ne tiene conto solo se ne accerta il carattere di urgenza. Articolo 122 Esame delle proposte nell'intervallo tra due Congressi 1. Ogni proposta concernente la Convenzione, gli Accordi ed i loro Protocolli finali e' sottoposta alla seguente procedura: le Amministrazioni postali dei Paesi membri hanno un termine di due mesi per esaminare la proposta notificata mediante circolare dell'Ufficio internazionale e per far pervenire, se del caso, le loro osservazioni a detto Ufficio. Gli emendamenti non sono ammessi. Le risposte sono raggruppate a cura dell'Ufficio internazionale e comunicate alle Amministrazioni postali con l'invito a pronunciarsi a favore o contro la proposta. Le Amministrazioni postali che non hanno fatto pervenire il loro voto entro un termine di due mesi sono considerate astenute. I suddetti termini decorrono a partire dalla data delle circolari dell'Ufficio internazionale. 2. Le proposte di modifica dei Regolamenti di esecuzione sono trattate dal Consiglio di gestione postale. 3. Se la proposta concerne un Accordo o il suo Protocollo finale, solo le Amministrazioni postali dei Paesi membri che sono parti a detto Accordo possono partecipare alle operazioni di cui al paragrafo 1. Articolo 123 Notifica delle decisioni adottate nell'intervallo tra due Congressi 1. Le modifiche apportate alla convenzione, agli Accordi ed ai Protocolli finali di tali Atti sono sancite da una notifica inviata dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale ai Governi dei Paesi membri. 2. Le modifiche apportate dal Consiglio di gestione postale ai Regolamenti di esecuzione ed ai loro Protocolli finali sono notificate dall'Ufficio internazionale alle Amministrazioni postali. Lo stesso avviene per le interpretazioni di cui all'articolo 59.3.3.2. della Convenzione e per le norme corrispondenti degli accordi. Articolo 124 Entrata in vigore dei Regolamenti di esecuzione e delle altre decisioni adottate nell'intervallo tra due Congressi 1. I Regolamenti di esecuzione entrano in vigore alla stessa data degli Atti promulgati dal Congresso ed hanno la stessa durata. 2. Con riserva del paragrafo 1, le decisioni di modifica degli Atti dell'Unione adottati nell'intervallo tra due Congressi, sono esecutive solo dopo un periodo di almeno tre mesi a decorrere dalla loro notifica. CAPITOLO IV Finanze Articolo 125 Determinazione e regolamento delle spese dell'Unione 1. Con riserva dei paragrafi 2 a 6 le spese annuali inerenti alle attivita' degli organi dell'Unione non devono oltrepassare gli importi di seguito indicati per gli anni 1996 e seguenti: 35 278 600 franchi svizzeri per l'anno 1996; 35 126 900 franchi svizzeri per l'anno 1997; 35 242 900 franchi svizzeri per l'anno 1998; 35 451 300 franchi svizzeri per l'anno 1999; 35 640 700 franchi svizzeri per l'anno 2000; Il limite di base per l'anno 2000 si applica anche agli anni successivi in caso di riporto del Congresso previsto per il 1999. 2. Le spese inerenti alla riunione del prossimo Congresso (trasferimento del segretariato, spese di trasporto, spese per l'impianto tecnico di interpretazione simultanea, spese di riproduzione dei documenti durante il Congresso, ecc.) non devono eccedere il limite di 3 599 300 franchi svizzeri. 2bis. Il Consiglio di Amministrazione e' autorizzato ad oltrepassare i limiti stabiliti al paragrafo 1 in considerazione della riedizione della Nomenclatura internazionale degli uffici postali. L'importo totale dell'eccedenza autorizzata a tal fine non deve superare 900 000 franchi svizzeri. 3. Il Consiglio di Amministrazione e' autorizzato ad oltrepassare i limiti stabiliti ai paragrafi 1 e 2 per tener conto degli aumenti dei livelli retributivi, dei contributi a titolo di pensioni od indennita', comprese le indennita' di sede previste dalle Nazioni Unite per il personale in servizio a Ginevra. 4. Il Consiglio di Amministrazione e' inoltre autorizzato ad adeguare, ogni anno, l'importo delle spese diverse da quelle relative al personale in servizio, in funzione dell'indice svizzero dei prezzi al consumo. 5. In deroga al paragrafo 1, il Consiglio di Amministrazione o, in casi di estrema urgenza, il Direttore generale, ha facolta' di autorizzare il superamento dei limiti stabiliti per far fronte a riparazioni importanti ed impreviste dell'edificio dell'Ufficio internazionale, senza tuttavia che l'ammontare dell'eccedenza superi 125 000 franchi svizzeri l'anno. 6. Se i crediti previsti dai paragrafi 1 e 2 si rivelano insufficienti ad assicurare il buon funzionamento dell'Unione, il tetto di spesa puo' essere oltrepassato ma solo con l'approvazione della maggioranza dei Paesi membri dell'Unione. Ogni consultazione deve comportare un esposto completo dei fatti a titolo di giustificativo della richiesta. 7. I paesi che aderiscono all'Unione o che sono ammessi in qualita' di membri dell'Unione, come pure quelli che si ritirano dall'Unione, sono tenuti a pagare i loro contributi per tutto l'anno in cui la loro ammissione o il loro ritiro divengono effettivi. 8. I Paesi membri pagano in anticipo la loro quota contributiva alle spese annuali dell'Unione, in base al bilancio preventivo approvato dal Consiglio di Amministrazione. Tali quote contributive devono essere pagate non oltre il primo giorno dell'esercizio finanziario al quale il bilancio preventivo si riferisce. Decorso questo termine, gli importi dovuti sono produttivi di interesse a favore dell'Unione in ragione del 3 per cento annuo nei primi sei mesi e del 6 per cento annuo a partire dal settimo mese. 9. In circostanze eccezionali, il Consiglio di Amministrazione puo' estinguere in tutto o in parte gli interessi dovuti da un Paese membro se detto Paese ha pagato, in capitale, la totalita' dei suoi debiti arretrati. 10. Allo stesso modo, nel quadro di un piano di ammortamento dei conti arretrati approvato dal Consiglio di Amministrazione, gli interessi di un Paese membro accumulati o da maturare, possono essere estinti in tutto o in parte; tale estinzione e' tuttavia subordinata all'attuazione completa e puntuale del piano di ammortamento entro un termine stabilito di cinque anni al massimo. 11. Per rimediare alle scarsita' di tesoreria dell'Unione, e' costituito un Fondo di riserva il cui importo e' fissato dal Consiglio di Amministrazione. Questo fondo, alimentato principalmente dalle eccedenze di bilancio, puo' essere utilizzato per equilibrare il bilancio preventivo o per ridurre l'importo dei contributi dei Paesi membri. 12. In caso di scarsita' temporanea di tesoreria il Governo della Confederazione Svizzera provvede a breve agli anticipi necessari secondo condizioni da stabilire di comune accordo. Detto Governo vigila, senza aggravio di oneri, sulla tenuta dei conti finanziari e sulla contabilita' dell'Ufficio internazionale nei limiti dei crediti stabiliti dal Congresso. Articolo 126 Classi di contribuzione 1. I Paesi membri contribuiscono alla copertura delle spese dell'Unione secondo la classe di contribuzione cui appartengono. Tali classi sono le seguenti: classe di 50 unita' classe di 40 unita' classe di 35 unita' classe di 25 unita' classe di 20 unita' classe di 15 unita' classe di 10 unita' classe di 5 unita' classe di 3 unita' classe di 1 unita' classe di 0,5 unita' riservata ai paesi meno progrediti elencati dall'Organizzazione delle Nazioni Unite, e ad altri paesi designati dal Consiglio di Amministrazione. 2. Oltre alle classi di contribuzione enumerate al par. 1 ogni Paese membro puo' scegliere di pagare un numero di unita' contributive superiore a 50 unita'. 3. I Paesi membri sono collocati in una delle suddette classi contributive al momento della loro ammissione o adesione all'Unione, secondo la procedura di cui all'art. 21 par. 4 della Costituzione. 4. In seguito, i Paesi membri possono cambiare la loro classe contributiva a condizione che tale cambiamento sia notificato all'Ufficio internazionale prima dell'inizio del Congresso. Tale notifica, che sara' sottoposta all'attenzione del Congresso, ha effetto alla data di entrata in vigore delle disposizioni finanziarie fissate dal Congresso. 5. I Paesi membri non possono esigere di essere declassati di oltre una classe per volta. I Paesi membri che non manifestano il desiderio di cambiare la loro classe contributiva prima dell'inizio del Congresso, rimangono nella classe cui appartenevano fino ad allora. 6. Tuttavia, in circostanze eccezionali come le calamita' naturali, che necessitano di programmi di aiuto internazionale, il Consiglio di Amministrazione ha facolta' di autorizzare l'assegnazione ad una classe contributiva inferiore su richiesta di un Paese membro, se quest'ultimo fornisce la prova che non e' in grado di mantenere il suo contributo secondo la classe inizialmente scelta. 7. In deroga ai paragrafi 4 e 5, le assegnazioni alle classi superiori non sono soggette ad alcuna restrizione. Articolo 127 Pagamento delle forniture dell'Ufficio internazionale Le forniture che l'Ufficio internazionale consegna a titolo oneroso alle Amministrazioni postali devono essere pagate il prima possibile ed in ogni caso non oltre sei mesi dopo il primo giorno del mese successivo a quelle dell'invio del conto da parte dell'Ufficio internazionale. Scaduto il termine, gli importi dovuti sono produttivi di interessi a favore dell'Unione nella misura del 5 per cento annuo, a decorrere dal giorno della scadenza del termine. CAPITOLO V Arbitrati Articolo 128 Procedura arbitrale 1. In caso di controversia da risolvere per mezzo di un giudizio arbitrale, ciascuna delle Amministrazioni postali in causa sceglie un'Amministrazione postale di un Paese membro che non e' direttamente interessata al litigio. Quando piu' Amministrazioni postali fanno causa comune, esse contano, ai fini della norma, come una sola. 2. Se una delle Amministrazioni in causa non da' seguito ad una proposta di arbitrato entro un termine di sei mesi, l'Ufficio internazionale, se richiesto, sollecita l'Amministrazione inadempiente a nominare un arbitro oppure ne nomina uno d'ufficio. 3. Le Parti in causa possono accordarsi per designare un arbitro unico che puo' essere l'Ufficio internazionale. 4. La decisione degli arbitri e' adottata a maggioranza dei voti. 5. In caso di parita' di voti, gli arbitri scelgono, per dirimere la controversia, un'altra Amministrazione postale ugualmente disinteressata al litigio. In mancanza di accordo sulla scelta, l'Amministrazione e' designata dall'Ufficio internazionale tra le Amministrazioni postali non proposte dagli arbitri. 6. Trattando di una controversia su uno degli Accordi, gli arbitri non possono essere designati all'esterno delle Amministrazioni che partecipano all'Accordo. CAPITOLO VI Norme finali Articolo 129 Condizioni di approvazione delle proposte relative al Regolamento generale Per divenire esecutive, le proposte sottoposte al Congresso e relative al presente Regolamento generale devono essere approvate a maggioranza dei Paesi membri rappresentati al Congresso. Almeno due terzi dei Paesi membri dell'Unione devono essere presenti alla votazione. Articolo 130 Proposte relative agli Accordi con l'Organizzazione delle Nazioni Unite Le condizioni di approvazione di cui all'articolo 129 si applicano altresi' alle proposte intese a modificare gli Accordi conclusi tra l'Unione postale universale e l'Organizzazione delle Nazioni Unite nella misura in cui tali Accordi non prevedano condizioni di modifica delle norme che contengono. Articolo 131 Entrata in vigore e durata del Regolamento generale Il presente Regolamento entrera' in vigore il 1 gennaio 1996 e rimarra' in vigore fino all'attuazione degli Atti del prossimo Congresso. In fede di che, i Plenipotenziari dei Governi dei Paesi membri hanno firmato il presente Regolamento generale in un esemplare depositato presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale. Il Governo del paese dove il Congresso ha sede provvedera' a farne consegnare una copia a ciascuna Parte. Fatto a Seul, il 14 settembre 1994.

Regolamento - art. 1

REGOLAMENTO GENERALE DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE - ANNESSO REGOLAMENTO INTERNO DEI CONGRESSI Articolo primo Disposizioni generali Il presente Regolamento interno, di seguito denominato il "Regolamento" e' istituito in applicazione degli Atti dell'Unione ed e' loro subordinato. In caso di divergenza tra una delle sue disposizioni ed una disposizione degli Atti, prevale quest'ultima.

Regolamento - art. 2

Articolo 2 Delegazioni 1. Il termine "delegazione" indica la persona o l'insieme di persone designate da un Paese membro a partecipare al Congresso. La delegazione si compone di un Capo delegazione nonche', se del caso, di un supplente del Capo delegazione, di uno o piu' delegati e, eventualmente, di uno o piu' funzionari addetti (compresi gli esperti, i segretari, ecc.). 2. I Capi delegazione, i loro supplenti ed i delegati sono i rappresentanti dei Paesi membri ai sensi dell'articolo 14, paragrafo 2 della Costituzione, quando sono muniti di poteri secondo le condizioni stabilite all'articolo 3 del presente Regolamento. 3. I funzionari addetti sono ammessi alle sedute ed hanno il diritto di partecipare alle deliberazioni, ma di regola non hanno diritto di voto. Tuttavia, essi possono essere autorizzati dal Capo delegazione a votare a nome del loro paese nelle sedute delle Commissioni. Tali autorizzazioni devono essere consegnate per iscritto, prima dell'inizio della seduta, al Presidente della Commissione interessata.

Regolamento - art. 3

Articolo 3 Credenziali dei delegati 1. Le credenziali dei delegati devono essere firmate dal Capo dello Stato o dal Capo del Governo o dal Ministro degli Affari Esteri del paese interessato. Esse devono essere formulate in buona e debita forma. Le credenziali dei delegati abilitati a firmare gli Atti (plenipotenziari) devono indicare la portata di tale firma (firma con riserva di ratifica o di approvazione, firma "ad referendum", firma definitiva). In mancanza di tale precisazione, la firma e' considerata soggetta a ratifica o ad approvazione. Le credenziali che autorizzano a firmare gli Atti comprendono implicitamente il diritto di deliberare e di votare. I delegati cui le autorita' competenti hanno conferito i pieni poteri senza precisarne la portata, sono autorizzati a deliberare, a votare ed a firmare gli Atti, a meno che il contrario non risulti esplicitamente dalla formulazione delle credenziali. 2. Le credenziali devono essere depositate all'inizio del Congresso presso l'autorita' a tal fine designata. 3. I delegati non muniti di credenziali o che non abbiano depositato le credenziali, se sono annunciati dal loro Governo al Governo del paese invitante, possono prendere parte alla deliberazione e votare fin dal momento in cui iniziano a partecipare ai lavori del Congresso. Lo stesso avviene per i delegati le cui credenziali presentano irregolarita'. Essi non saranno piu' autorizzati a votare dal momento in cui il Congresso avra' approvato l'ultimo rapporto della Commissione di verifica dei poteri accertante l'inesistenza o l'irregolarita' delle loro credenziali, e fino a quando non si saranno messi in regola. L'ultimo rapporto deve essere approvato dal Congresso prima delle elezioni diverse da quelle del Presidente del Congresso e prima dell'approvazione dei progetti di Atti. 4. Le credenziali di un Paese membro che si fa rappresentare al Congresso dalla delegazione di un altro Paese membro (delega) devono avere la stessa forma di quelle menzionate al paragrafo 1. 5. Non sono ammesse credenziali e deleghe inviate telegraficamente. Di converso, si accettano i telegrammi di risposta a richieste d'informazioni relative alle credenziali. 6. Se una delegazione, dopo aver depositato le credenziali, e' impossibilitata ad assistere ad una o piu' sedute, essa puo' farsi rappresentare dalla delegazione di un altro paese a condizione di informarne per iscritto il Presidente della riunione in oggetto. Una delegazione puo' rappresentare un solo paese oltre al suo. 7. I delegati dei Paesi membri che non sono parti ad un Accordo possono partecipare senza diritto di voto alle deliberazioni del Congresso indetto per questo Accordo.

Regolamento - art. 4

Articolo 4 Ordine dei posti 1. Nelle sedute del Congresso e delle Commissioni, le delegazioni sono collocate secondo l'ordine alfabetico francese dei Paesi membri rappresentati. 2. Il Presidente del Consiglio di Amministrazione sorteggia in tempo utile il nome del paese che prendera' posto in prima fila dinnanzi alla tribuna presidenziale nelle sedute del Congresso e delle Commissioni.

Regolamento - art. 5

Articolo 5 Osservatori 1. Dei rappresentanti dell'Organizzazione delle Nazioni Unite possono partecipare alle deliberazioni del Congresso. 2. Gli osservatori delle organizzazioni intergovernative sono ammessi alle sedute del Congresso o delle sue Commissioni durante il dibattito di questioni concernenti tali organizzazioni. Negli stessi casi, possono anche essere ammessi alle sedute delle Commissioni, osservatori delle organizzazioni internazionali non governative se la Commissione in oggetto vi consente. 3. Sono inoltre ammessi, a titolo di osservatori, rappresentanti qualificati delle Unioni ristrette istituite secondo l'articolo 8, paragrafo 1 della Costituzione, qualora ne esprimano il desiderio. 4. Gli osservatori di cui ai paragrafi 1 a 3 partecipano alle deliberazioni senza diritto di voto.

Regolamento - art. 6

Articolo 6 Decano del Congresso 1. L'Amministrazione postale del paese dove il congresso ha sede suggerisce la nomina del Decano del Congresso, d'intesa con l'Unione postale universale. Il Consiglio di Amministrazione procede in tempo utile all'approvazione di detta nomina. 2. All'inizio della prima seduta plenaria di ciascun Congresso, il Decano assume la presidenza del Congresso fino a quando quest'ultimo non abbia eletto il suo Presidente. Inoltre egli esercita le funzioni che gli sono conferite dal presente Regolamento.

Regolamento - art. 7

Articolo 7 Presidenze e vice-presidenze del Congresso e delle Commissioni 1. Nella sua prima seduta plenaria, il Congresso elegge, su proposta del Decano, il Presidente del Congresso e successivamente approva, su proposta del Consiglio di Amministrazione, la nomina dei Paesi membri incaricati delle Vice-presidenze del Congresso nonche' delle presidenze e vice-presidenze delle Commissioni. Tali funzioni sono conferite, per quanto possibile, in base ad un'equa ripartizione geografica dei Paesi membri. 2. I Presidenti aprono e chiudono le sedute che presiedono, dirigono il dibattito, danno la parola agli oratori, mettono le proposte ai voti ed indicano la maggioranza richiesta per le votazioni, proclamano le decisioni e, con riserva dell'approvazione del Congresso, forniscono se del caso una interpretazione di tali decisioni. 3. I Presidenti vigilano sul rispetto del presente Regolamento e sul mantenimento dell'ordine durante le sedute. 4. Ogni delegazione puo' appellarsi, dinnanzi al Congresso o alla Commissione contro una decisione adottata dal Presidente di detti organi, in base ad una disposizione del Regolamento o un'interpretazione dello stesso; la decisione del Presidente rimane tuttavia valida se non e' annullata dalla maggioranza dei membri presenti e votanti. 5. Se il Paese membro incaricato della presidenza non e' piu' in grado di esercitare tale funzione, il Congresso o la Commissione nominano uno dei Vice-Presidenti in sostituzione.

Regolamento - art. 8

Articolo 8 Ufficio del Congresso 1. L'Ufficio e' l'organo centrale incaricato di dirigere i lavori del Congresso. Si compone del Presidente e dei Vice-Presidenti del Congresso, nonche' dei Presidenti delle Commissioni, e si riunisce periodicamente per esaminare lo svolgimento dei lavori del Congresso e delle Commissioni e per formulare raccomandazioni intese a facilitare tale svolgimento. L'Ufficio aiuta il Presidente ad elaborare l'ordine del giorno di ciascuna seduta plenaria ed a coordinare i lavori delle Commissioni, e formula raccomandazioni relative alla chiusura del Congresso. 2. Il Segretario generale del Congresso ed il Segretario generale aggiunto di cui all'articolo 11, paragrafo 1, assistono alle riunioni dell'Ufficio.

Regolamento - art. 9

Articolo 9 Membri delle Commissioni 1. I Paesi membri rappresentati al Congresso sono di diritto membri delle Commissioni incaricate dell'esame delle proposte relative alla Costituzione, al Regolamento generale, alla Convenzione ed al Regolamento di esecuzione di quest'ultima. 2. I Paesi membri rappresentati al Congresso che sono parti ad uno o piu' degli Accordi facoltativi, sono di diritto membri della o delle Commissioni incaricate della revisione di detti Accordi. Il diritto di voto dei membri della o delle Commissioni e' limitato all'Accordo o agli Accordi di cui sono parti. 3. Le delegazioni che non sono membri delle Commissioni che trattano gli Accordi ed i loro Regolamenti di esecuzione, hanno facolta' di assistere alle sedute di queste ultime e di partecipare alle deliberazioni senza diritto di voto.

Regolamento - art. 10

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