DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 3 febbraio 1997, n. 98

Type DPR
Publication 1997-02-03
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 30-4-1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1965, n. 1717, recante esecuzione degli atti costitutivi dell'Unione postale universale, firmati a Vienna il 10 luglio 1964;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 marzo 1987, n. 198, con il quale e' stata data esecuzione alle decisioni adottate dal XXI congresso dell'UPU;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 13 aprile 1994, n. 375, con il quale e' stata data esecuzione alle decisioni adottate dal XXI congresso dell'UPU;

Visto l'articolo 17, commi 1, lettera c), e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 gennaio 1997;

Sulla proposta del Ministro degli affari esteri, di concerto con il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni;

EMANA

il seguente regolamento:

Art. 1

1.Piena ed intera esecuzione e' data alle decisioni adottate dal XXI congresso dell'Unione postale universale (UPU), tenutosi a Seoul dal 22 agosto al 14 settembre 1994.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

MACCANICO, Ministro delle poste e delle telecomunicazioni

Visto, il Guardasigilli: FLICK Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1997

Atti di Governo, registro n. 107, foglio n. 1

Decisions

Union postale universelle Decisions du XXIe Congres Seoul 1994 Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico Parte di provvedimento in formato grafico

Regolamento - art. 1

TRADUZIONE NON UFFICIALE UNIONE POSTALE UNIVERSALE DECISIONI DEL XXI CONGRESSO SEUL 1994 INDICE DELLE ABBREVIAZIONI (SIGLE, SIMBOLI) E SEGNI UTILIZZATI NELLE DECISIONI DEL CONGRESSO DI SEUL 1994 A. Abbreviazioni ecc. correnti Art. articolo C. centesimo Assegni Accordo relativo al servizio degli assegni postali CA Consiglio d'amministrazione CCD Consiglio di cooperazione doganale CCEP Consiglio consultivo degli studi postali CCRI Corrispondenza commerciale - risposta internazionale CE Consiglio esecutivo CEP Consiglio di gestione postale cm centimetro col. colonna Costituzione Costituzione dell'Unione postale universale Conv.o Convezione Convenzione postale universale CTPD Cooperazione tecnica tra i paesi in via di sviluppo dm. decimetro Doc Documenti (del Congresso, delle Commissioni, ecc.) DTS Diritti di tiraggio speciale ECOSOC Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite EDI Scambio di dati informatizzato form. formulario, modulo fr franco g grammo h ora IATA Associazione del trasporto aereo internazionale id. idem ISO Organizzazione internazionale di normalizzazione kg chilogrammo km chilometro lb (16 oncie) libbra "avoirdupois" 453,59 grammi) m metro max. massimo miglio marino 1852 metri min. minimo mm millimetro mn minuto (di tempo) N(grado) o n(grado)numero ONU Organizzazione delle Nazioni Unite oz. oncia (28,3465 grammi) (16esima parte della libbra "avoirdupois") p. pagina Pacchi Accordo sui pacchi postali p.es. per esempio PMA paesi meno progrediti UNDP Programma delle Nazioni Unite per lo sviluppo Prot. o Protocollo Protocollo finale (dell'Atto rispettivo) RE, Regol. Regolamento d'esecuzione o Regolamento Regol.gen. o Regolamento generale dell'Unione postale Regolamento generale s secondo (di tempo) t tonnellata (1000 chilogrammi) t-km tonnellata-chilometro o tonnellata chilometrica (unita' utilizzata in materia di trasporto) UIT Unione internazionale delle telecomunicazioni UPU o Unione Unione postale universale Vaglia Accordo relativo ai vaglia postali B. Abbreviazioni relative ai moduli (Queste abbreviazioni sono sempre seguite dal numero d'ordine del modulo) AV Corrispondenze per via aerea (Washington 1989) C Convenzione (Washington 1989) CN Convenzione (Seul 1994) CP Pacchi MP Vaglia R Rimborsi VD Valori VP Assegni COSTITUZIONE DELL'UNIONE POSTALE UNIVERSALE ------------------------------------------------------------- Modificata dai Protocolli addizionali di Tokyo 1969, di Losanna 1974, di Amburgo 1984, di Washington 1989 e di Seul 1994 (1) PREAMBOLO Per sviluppare le comunicazioni tra i popoli mediante un efficace funzionamento dei servizi postali e contribuire al conseguimento degli elevati scopi della collaborazione internazionale nel settore culturale, sociale ed economico, i plenipotenziari dei Governi dei Paesi contraenti hanno adottato, con riserva di ratifica, la presente Costituzione (1) Per il Protocollo addizionale di Tokyo 1969, V. documenti di questo Congresso, tomo III, pagine 9 a 12. Per il secondo Protocollo addizionale (Losanna 1974), V. documenti di questo Congresso, tomo II, pagine 23 a 25. Per il terzo Protocollo addizionale (Amburgo 1984) V. documenti di questo Congresso, tomo III, pagine 25 a 28. Per il quarto Protocollo addizionale (Washington 1989) V. documenti di questo Congresso, tomo III/1, pagine 27 a 32. Per il quinto Protocollo addizionale (Seul 1994) V. pagine Articolo primo Portata e scopo dell'Unione 1. I Paesi fra i quali e' stipulata la presente Costituzione, formano, sotto la denominazione di Unione postale, un solo territorio postale per lo scambio reciproco delle corrispondenze. La liberta' di transito e' garantita nell'intero territorio dell'Unione. 2. L'Unione ha lo scopo di assicurare l'organizzazione ed il perfezionamento dei servizi postali e di favorire in tal campo lo sviluppo della collaborazione internazionale. 3. L'Unione partecipa nella misura delle sue possibilita', all'assistenza tecnica postale richiesta dai suoi Paesi-membri.

Regolamento - art. 2

Articolo 2 Membri dell'Unione Sono Paesi membri dell'Unione: a) i Paesi che hanno qualita' di membro alla data dell'entrata in vigore della presente Costituzione; b) i paesi divenuti membri secondo l'articolo 11.

Regolamento - art. 3

Articolo 3 Giurisdizione dell'Unione Sono considerati come appartenenti all'Unione: a) i territori dei Paesi-membri b) gli uffici postali istituiti da paesi membri nei territori non compresi nell'Unione; c) gli altri territori che, senza esserne Membri, sono compresi nell'Unione perche' dipendono, dal punto di vista postale, dai Paesi membri.

Regolamento - art. 4

Articolo 4 Relazioni eccezionali Le Amministrazioni postali che servono territori non compresi nell'Unione sono tenute a far da tramite alle altre Amministrazioni. Le disposizioni della Convenzione e del suo Regolamento sono applicabili a tali relazioni eccezionali.

Regolamento - art. 5

Articolo 5 Sede dell'Unione La sede dell'Unione e dei suoi organi permanenti e' fissata a Berna.

Regolamento - art. 6

Articolo 6 Lingua ufficiale dell'Unione La lingua ufficiale dell'Unione e' la lingua francese.

Regolamento - art. 7

Articolo 7 (1) Unita' monetaria L'Unita' monetaria utilizzata negli Atti dell'Unione e' l'unita' di conto del Fondo Monetario Internazionale (FMI) (1) Modificato dal Congresso di Washington 1989

Regolamento - art. 8

Articolo 8 Unioni ristrette. Accordi speciali 1. I Paesi membri o le rispettive Amministrazioni postali, quando la loro legislazione non vi si opponga, possono istituire Unioni ristrette e stipulare fra loro Accordi speciali concernenti il servizio postale internazionale a condizione pero' di non introdurvi disposizioni meno favorevoli per il pubblico di quelle previste dagli Atti ai quali aderiscono i Paesi membri interessati. 2. Le Unioni ristrette possono inviare degli osservatori ai Congressi, Conferenze e riunioni dell'Unione, al Consiglio di amministrazione nonche' al Consiglio di gestione postale (1). 3. L'Unione puo' inviare osservatori ai Congressi, conferenze e riunioni delle Unioni ristrette. (1) Modificato dal Congresso di Tokyo 1969 e di Seul 1994

Regolamento - art. 9

Articolo 9 Relazioni con l'Organizzazione delle Nazioni Unite Le relazioni tra l'Unione e l'Organizzazione delle Nazioni Unite sono regolati dagli Accordi i cui testi sono allegati alla presente Costituzione.

Regolamento - art. 10

Articolo 10 Relazioni con le organizzazioni internazionali Per assicurare una stretta cooperazione nel campo postale internazionale, l'Unione puo' collaborare con le organizzazioni internazionali che hanno interessi ed attivita' connesse.

Regolamento - art. 11

Articolo 11 (2) Adesione o ammissione all'Unione. Procedura 1. Ogni membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite puo' aderire all'Unione. 2. Ogni paese sovrano non membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite puo' chiedere la sua ammissione in qualita' di Paese membro dell'Unione. 3. L'adesione o la domanda di ammissione all'Unione deve comportare una dichiarazione formale di adesione alla costituzione ed agli Atti obbligatori dell'Unione. Essa e' indirizzata dal Governo del paese interessato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale, il quale, a seconda dei casi, notifica l'adesione o consulta i Paesi membri sulla domanda di ammissione. 4. Il paese non membro dell'Organizzazione delle Nazioni Unite e' considerato come ammesso in qualita' di paese membro se la sua domanda e' approvata dai due terzi almeno dei paesi membri dell'Unione. I Paesi membri che non hanno risposto nel termine di quattro mesi sono considerati come astenuti. 5. L'adesione o l'ammissione in qualita' di membro e' notificata dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale ai Governi dei Paesi membri. Essa avra' effetto a decorrere dalla data di tale notifica. (2) Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Washington 1989

Regolamento - art. 12

Articolo 12 (1) Uscita dall'Unione. Procedura 1. Ciascun Paese membro ha facolta' di ritirarsi dall'Unione mediante denuncia della Costituzione data dal Governo del paese interessato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale e da quest'ultimo ai Governi dei Paesi membri. 2. L'uscita dall'Unione diviene effettiva allo scadere di un anno a partire dal giorno di ricevimento da parte del Direttore generale dell'Ufficio internazionale della denuncia di cui al paragrafo 1. (1) Modificato dal Congresso di Washington 1989.

Regolamento - art. 13

Articolo 13 (2) Organi dell'Unione 1. Gli organi dell'Unione sono il Congresso, il Consiglio di amministrazione, il Consiglio di gestione postale e l'Ufficio internazionale. 2. Gli organi permanenti dell'Unione sono il Consiglio di amministrazione, il Consiglio di gestione postale e l'Ufficio internazionale. (2) Modificato dai Congressi di Tokyo 1969, di Amburgo 1984 e di Seul 1994.

Regolamento - art. 14

Articolo 14 Congresso 1. Il Congresso e' l'organo supremo dell'Unione. 2. Il Congresso si compone dei rappresentanti dei Paesi membri.

Regolamento - art. 15

Articolo 15 Congressi straordinari Un congresso straordinario puo' essere riunito a domanda o con il consenso di due terzi almeno dei Paesi membri dell'Unione.

Regolamento - art. 16

Articolo 16 Conferenze amministrative (Soppresso) (1) (1) Dal Congresso di Amburgo 1984.

Regolamento - art. 17

Articolo 17 (2) Consiglio d'amministrazione 1. Tra due congressi, il Consiglio di amministrazione (CA) assicura la continuita' dei lavori dell'Unione secondo le disposizioni degli Atti dell'Unione. 2. I membri del Consiglio di amministrazione esercitano le loro funzioni a nome e nell'interesse dell'Unione. (2) Modificato dal Congresso di Seul 1994.

Regolamento - art. 18

Articolo 18 (3) Consiglio di gestione postale Il Consiglio di gestione postale (CEP) e' incaricato dei problemi di gestione, commerciali, tecnici ed economici che interessano il servizio postale. (3) Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Seul 1994.

Regolamento - art. 19

Articolo 19 Commissioni speciali (Soppresso) (1) (1) Dal Congresso di Amburgo 1984.

Regolamento - art. 20

Articolo 20 (4) Ufficio internazionale Un Ufficio centrale, funzionante nella sede dell'Unione sotto la denominazione di Ufficio internazionale dell'Unione postale, diretto da un Direttore generale e posto sotto il controllo del Consiglio di Amministrazione, serve da organo di esecuzione, di appoggio, di collegamento, d'informazione e di consultazione. (4) Modificato dai Congreggi di Amburgo 1984 e di Seul 1994.

Regolamento - art. 21

Articolo 21 (1) Spese dell'Unione. Contributi dei Paesi membri 1. Ciascun Congresso stabilisce l'importo massimo che possono raggiungere: a) annualmente le spese dell'Unione; b) le spese inerenti alla riunione del Congresso successivo. 2. L'importo massimo delle spese di cui al paragrafo 1 puo' essere oltrepassato qualora richiesto dalle circostanze, con riserva che siano osservate le disposizioni del Regolamento generale al riguardo. 3. Le spese dell'Unione, e se del caso eventualmente le spese di cui al paragrafo 2, sono sostenute in comune dai Paesi membri dell'Unione. A tal fine, ciascun Paese membro seleziona la classe di contribuzione in cui intende essere collocato. Le classi di contribuzione sono stabilite nel Regolamento generale. 4. In caso di adesione o di ammissione all'Unione in virtu' dell'articolo 11, il paese interessato sceglie liberamente la classe di contributi in cui intende essere collocato ai fini della ripartizione delle spese dell'Unione. (1) Modificato dai congressi di Tokyo 1969, di Losanna 1974 e di Washington 1989.

Regolamento - art. 22

Articolo 22 Atti dell'Unione 1. La Costituzione e' l'atto fondamentale dell'Unione. Essa contiene le regole organiche dell'Unione. 2. Il Regolamento generale contiene le disposizioni che garantiscono l'applicazione della Costituzione ed il funzionamento dell'Unione. E' obbligatorio per tutti i Paesi membri. 3. La Convenzione postale universale ed il suo Regolamento di esecuzione comportano regole comuni applicabili al servizio postale internazionale e le disposizioni relative ai servizi della postalettere. Questi Atti sono obbligatori per tutti i Paesi membri. 4. Gli Accordi dell'Unione ed i loro regolamenti di esecuzione disciplinano i servizi diversi da quelli della postalettere tra i Paesi membri che ne sono Parti. Sono obbligatori solo per questi paesi. 5. I Regolamenti di esecuzione che contengono le misure di applicazione necessarie per l'esecuzione della Convenzione e degli Accordi, sono stabiliti dal Consiglio di gestione postale in considerazione delle decisioni prese dal Congresso (1). 6. Gli eventuali Protocolli finali annessi agli Atti dell'Unione di cui ai paragrafi 3, 4 e 5 contengono le riserve a questi Atti. (1) Modificato dai Congressi di Washington 1989 e di Seul 1994.

Regolamento - art. 23

Articolo 23 (2) Applicazione degli Atti dell'Unione ai territori di cui un Paese membro assicura le relazioni internazionali. 1. Ogni Paese puo' dichiarare in qualsiasi momento che l'accettazione da parte sua degli Atti dell'Unione include tutti i territori dei quali assicura le relazioni internazionali, o solo alcuni di essi. 2. La dichiarazione prevista al paragrafo 1 deve essere indirizzata al Direttore generale dell'Ufficio internazionale. 3. Ogni Paese membro puo' in ogni tempo indirizzare al Direttore generale dell'Ufficio internazionale una notificazione per denunciare l'applicazione degli Atti dell'Unione per i quali esso ha fatto la dichiarazione di cui al paragrafo 1. Tale notifica ha effetto un anno dopo la data del suo ricevimento da parte del Direttore generale dell'Ufficio internazionale. 4. Le dichiarazioni e le notifiche di cui ai paragrafi 1 e 3 sono comunicate ai Paesi membri dal Direttore generale dell'Ufficio internazionale. 5. I paragrafi 1 a 4 non si applicano ai territori che hanno la qualita' di membro dell'Unione e dei quali un Paese membro assicura le relazioni internazionali. (2) Modificato dal congresso di Washington 1989.

Regolamento - art. 24

Articolo 24 Legislazioni nazionali Le stipulazioni degli Atti dell'Unione non pregiudicano la legislazione di ciascun Paese membro per tutto quanto non e' espressamente previsto da questi Atti.

Regolamento - art. 25

Articolo 25 (1) Firma, autentificazione, ratifica ed altre modalita' di approvazione degli Atti dell'Unione 1. Gli Atti dell'Unione emanati dal Congresso sono firmati dai plenipotenziari dei Paesi membri. 2. I Regolamenti di esecuzione sono autentificati dal Presidente e dal Segretario Generale del Consiglio di gestione postale. 3. La Costituzione e' ratificata non appena possibile dai paesi firmatari. 4. L'approvazione degli Atti dell'Unione diversi dalla Costituzione e' disciplinata dalle regole costituzionali di ciascun paese firmatario. 5. Se un Paese non ratifica la Costituzione o non approva gli altri Atti che ha firmato, la costituzione e gli altri Atti rimangono tuttavia validi per i paesi che li hanno ratificati o approvati. (1) Modificato dai Congressi di Washington del 1989 e di Seul 1994.

Regolamento - art. 26

Articolo 26 (2) Notifica delle ratifiche e delle altre modalita' di approvazione degli Atti dell'Unione Gli strumenti di ratifica della Costituzione, dei Protocolli addizionali della stessa e di approvazione, se del caso, degli altri Atti dell'Unione, sono depositati il prima possibile presso il Direttore generale dell'Ufficio internazionale, che notifica tali depositi ai Governi dei Paesi membri. (2) Modificato dai Congressi di Tokyo 1969 e di Washington 1989.

Regolamento - art. 27

Articolo 27 Adesione agli Accordi 1. I Paesi membri possono in qualsiasi momento aderire ad uno o piu' degli Accordi previsti all'articolo 22, paragrafo 4. 2. L'adesione dei Paesi membri agli Accordi e' notificata secondo l'articolo 11, paragrafo 3.

Regolamento - art. 28

Articolo 28 Denuncia di un Accordo Ciascun Paese membro ha facolta' di porre fine alla sua partecipazione ad uno o piu' degli Accordi secondo le condizioni stipulate all'articolo 12.

Regolamento - art. 29

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