DECRETO 24 febbraio 1997, n. 73

Type Decreto
Publication 1997-02-24
Ultimo aggiornamento 1997-03-28
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 12-4-1997

IL MINISTRO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON

I MINISTRI DELLE FINANZE, DEL TESORO, DELL'INTERNO E DELLA DIFESA

Visto l'articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109, recante: "Disposizioni in materia di gestione e destinazione di beni sequestrati o confiscati. Modifiche alla legge 31 maggio 1965, n. 575, e all'articolo 3 della legge 23 luglio 1991, n. 223.

Abrogazione dell'articolo 4 del decreto-legge 14 giugno 1989, n. 230, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 1989, n. 282.";

Ritenuto che, ai sensi del comma 4 del citato articolo 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, devono essere emanate norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca, nonche' dei dati inerenti alla consistenza, alla destinazione e all'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati;

Visto l'articolo 3, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 109;

Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988, con nota n. 1662 del 24 febbraio 1997;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

1.Il presente regolamento disciplina la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca, nonche' dei dati inerenti alla consistenza, alla destinazione e all'utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati, ai sensi dell'articolo 2-duodecies, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Si trascrive il testo dell'art. 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante "Disposizioni contro la mafia", introdotto dall'art. 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109: "Art. 2-duodecies. - 1. In deroga all'art. 3 della legge 27 ottobre 1993, n. 432, e per un periodo di tre anni a decorrere dall'esercizio finanziario 1995, le somme versate all'ufficio del registro ai sensi dei commi 1 e 5 dell'art. 2-undecies affluiscono in un fondo, istituito presso la prefettura competente, per l'erogazione, nei limiti delle disponibilita', di contributi destinati al finanziamento, anche parziale, di progetti relativi alla gestione a fini istituzionali, sociali o di interesse pubblico degli immobili confiscati, nonche' relativi a specifiche attivita' di: a) risanamento di quartieri urbani degradati; b) prevenzione e recupero di condizioni di disagio e di emarginazione; c) intervento nelle scuole per corsi di educazione alla legalita'; d) promozione di cultura imprenditoriale e di attivita' imprenditoriale per giovani disoccupati. 2. Possono presentare i progetti e relative richieste di contributo di cui al comma 1: a) i comuni ove sono siti gli immobili; b) le comunita', gli enti, le organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, le cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, le comunita' terapeutiche e i centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e le associazioni sociali che dimostrino di aver svolto attivita' propria nei due anni precedenti la richiesta. 3. Il prefetto, sentiti i sindaci dei comuni interessati e l'assessore regionale competente, previo parere di apposito comitato tecnico- finanziario, dispone sulle richieste di contributi di cui ai commi 1 e 2 con provvedimento motivato, da emanare entro sessanta giorni dalla data di presentazione della richiesta. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e delle finanze, sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari sulle modalita' di gestione del fondo di cui al comma 1 del presente articolo. 4. Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con i Ministri delle finanze, del tesoro, dell'interno e della difesa, sono adottate, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, norme regolamentari per disciplinare la raccolta dei dati relativi ai beni sequestrati o confiscati, dei dati concernenti lo stato del procedimento per il sequestro o la confisca e dei dati concernenti la consistenza, la destinazione e la utilizzazione dei beni sequestrati o confiscati. Il Governo trasmette ogni sei mesi al Parlamento una relazione concernente i dati suddetti. 5. Il Consiglio di Stato esprime il proprio parere sugli schemi di regolamento di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo entro trenta giorni dalla richiesta, decorsi i quali il regolamento puo' comunque essere adottato. 6. Le disposizioni di cui agli articoli 2-nonies, 2-decies, 2-undecies e al presente articolo si applicano anche ai beni per i quali non siano state esaurite le procedure di liquidazione o non sia stato emenato il provvedimento di cui al comma 1 del citato art. 2-decies". - L'art. 3, comma 3, della legge 7 marzo 1996, n. 109, e' cosi' formulato: "3. I decreti di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2-duodecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dal comma 2 del presente articolo, sono emanati entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.". Nota all'art. 1: - Per il testo dell'art. 2-duodecies, comma 4, della legge n. 575/1965, si veda in nota alle premesse.

Art. 2

2.I dati affluiscono al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario, per via telematica o su supporto informatico, oppure, quando non e' possibile in alcun modo ricorrere a tali mezzi, su supporto cartaceo. La raccolta e il trattamento dei dati sono effettuati nell'ambito di strutture e con mezzi gia' in dotazione alle amministrazioni interessate e, comunque, senza oneri aggiuntivi oltre quelli previsti dall'articolo 4 della legge 7 marzo 1996, n. 109.

4.Ai fini della predisposizione della relazione di cui all'articolo 7, i dati sono elaborati in modo da distinguere gli atti e i provvedimenti adottati in ciascun semestre dell'anno solare.

5.Allo scopo di evitare la sovrapposizione delle medesime informazioni riguardanti uno stesso bene, il codice alfanumerico inizialmente apposto ai sensi dell'articolo 3, comma 1, e' riprodotto nella documentazione relativa alla comunicazione e al versamento rispettivamente previsti dagli articoli 2 nonies, comma 1, e 2-undecies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotti dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, nonche' in ogni altra comunicazione comunque effettuata ai sensi del presente regolamento.

Note all'art. 2: - L'art. 4 della legge n. 109/1996 e' cosi' formulato: "Art. 4. - 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, valutati in lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1995, 1996 e 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1995-1997, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1995, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del tesoro. 2. Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio". - L'art. 2-nonies, comma 1, della legge n. 575/1965 e' cosi' formulato: "Art. 2-nonies. - 1. I beni confiscati sono devoluti allo Stato. Il provvedimento definitivo di confisca e' comunicato, dalla cancelleria dell'ufficio giudiziario che ha emesso il provvedimento, all'ufficio del territorio del Ministero delle finanze che ha sede nella provincia ove si trovano i beni o ha sede l'azienda confiscata, nonche' al prefetto e al Dipartimento della pubblica sicurezzza del Ministero dell'interno". - Si trascrive il testo dell'art. 2-undecies della legge n. 575/1965: "Art. 2-undecies. - 1. L'amministratore di cui all'art. 2-sexies versa all'ufficio del registro: a) le somme di denaro confiscate che non debbano essere utilizzate per la gestione di altri beni confiscati; b) le somme ricavate dalla vendita, anche mediante trattativa privata, dei beni mobili non costituiti in azienda, ivi compresi quelli registrati, e dei titoli. Se la procedura di vendita e' antieconomica, con provvedimento del dirigente del competente ufficio dal territorio del Ministero delle finanze e' disposta la cessione gratuita o la distruzione del bene da parte dell'amministratore; c) le somme derivanti dal recupero dei crediti personali. Se la procedura di recupero e' antieconomica, ovvero, dopo accertamenti sulla solvibilita' del debitore svolti dal competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, avvalendosi anche degli organi di polizia, il debitore risulti insolvibile, il credito e' annullato con provvedimento del dirigente dell'ufficio del territorio del Ministero delle finanze. 2. I beni immobili sono: a) mantenuti al patrimonio dello Stato per finalita' di giustizia, di ordine pubblico e di protezione civile; b) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, per finalita' istituzionali o sociali. Il comune puo' amministrare direttamente il bene o assegnarlo in concessione a titolo gratuito a comunita', ad enti, ad organizzazioni di volontariato di cui alla legge 11 agosto 1991, n. 266, e successive modificazioni, a cooperative sociali di cui alla legge 8 novembre 1991, n. 381, o a comunita' terapeutiche e centri di recupero e cura di tossicodipendenti di cui al testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Se entro un anno dal trasferimento il comune non ha provveduto alla destinazione del bene, il prefetto nomina un commissario con poteri sostitutivi; c) trasferiti al patrimonio del comune ove l'immobile e' sito, se confiscati per il reato di cui all'art. 74 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309. Il comune puo' amministrare direttamente il bene oppure, preferibilmente, assegnarlo in concessione, anche a titolo gratuito, secondo i criteri di cui all'art. 129 del medesimo testo unico, ad associazioni, comunita' o enti per il recupero di tossicodipendenti operanti nel territorio ove e' sito l'immobile. 3. I beni aziendali sono mantenuti al patrimonio dello Stato e destinati: a) all'affitto, quando vi siano fondate prospettive di continuazione o di ripresa dell'attivita' produttiva, a titolo oneroso, previa valutazione del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a societa' e ad imprese pubbliche o private, ovvero a titolo gratuito, senza oneri a carico dello Stato, a cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata. Nella scelta dell'affittuario sono privilegiate le soluzioni che garantiscono il mantenimento dei livelli occupazionali. I beni non possono essere destinati all'affitto alle cooperative di lavoratori dipendenti dell'impresa confiscata se taluno dei relativi soci e' parente, coniuge, affine o convivente con il destinatario della confisca, ovvero nel caso in cui nei suoi confronti sia stato adottato taluno dei provvedimenti indicati nell'art. 15, commi 1 e 2, della legge 19 marzo 1990, n. 55; b) alla vendita, per un corrispettivo non inferiore a quello determinato dalla stima del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, a soggetti che ne abbiano fatto richiesta, qualora vi sia una maggiore utilita' per l'interesse pubblico. Nel caso di vendita disposta alla scadenza del contratto di affitto dei beni, l'affittuario puo' esercitare il diritto di prelazione entro trenta giorni dalla comunicazione della vendita del bene da parte del Ministero delle finanze; c) alla liquidazione, qualora vi sia una maggiore utilita' per l'interesse pubblico, con le medesime modalita' di cui alla lettera b). 4. Alle operazioni di cui al comma 3 provvede il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, che puo' affidarle all'amministratore di cui all'art. 2-sexies, con l'osservanza delle disposizioni di cui al comma 3 dell'art. 2-nonies, entro sei mesi dalla data di emanazione del provvedimento del dfrettore centrale del demanio del Ministero delle finanze di cui al comma 1 dell'art. 2-decies. 5. I proventi derivanti dall'affitto, dalla vendita o dalla liquidazione dei beni di cui al comma 3, sono versati all'ufficio del registro. 6. Nella scelta del cessionario o dell'affittuario dei beni aziendali l'amministrazione delle finanze procede mediante licitazione privata ovvero, qualora ragioni di necessita' o di convenienza, specificatamente indicate e motivate, lo richiedano, mediante trattativa privata. Sui relativi contratti e' richiesto il parere di organi consultivi solo per importi eccedenti due miliardi di lire nel caso di licitazione privata e un miliardo di lire nel caso di trattativa privata. I contratti per i quali non e' richiesto il parere del Consiglio di Stato sono approvati, dal dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze, sentito il direttore centrale del demanio del medesimo Ministero. 7. I provvedimenti emanati ai sensi del comma 1 dell'articolo 2- decies e dei commi 2 e 3 del presente articolo sono immediatamente esecutivi. 8. I trasferimenti e le cessioni di cui al presente articolo, disposti a titolo gratuito, sono esenti da qualsiasi imposta".

Art. 3

1.Contestualmente alle informative previste dall'articolo 10-bis, commi 3 e 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni ed integrazioni, il procuratore della Repubblica o il questore danno comunicazione al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario delle proposte relative al sequestro di beni ai sensi della medesima legge n. 575 del 1965. Ciascun bene, titolo o somma e' contrassegnato con un codice alfanumerico che e' riportato a margine delle proposte, nonche' in ogni altra comunicazione inerente allo stato del procedimento per il sequestro o per la confisca. Le caratteristiche del codice sono predeterminate dal Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario, sulla base del coordinamento previsto dall'articolo 6, comma 2.

3.Le comunicazioni di cui al presente articolo contengono gli elementi necessari a distinguere il denaro, i titoli e i beni mobili, mobili registrati, immobili ed aziendali, la loro consistenza ed ubicazione e, ove possibile, il valore stimato.

Nota all'art. 3: - Si trascrive il testo dell'art. 10-bis, commi 3 e 4 della legge n. 575/1965: "I procuratori della Repubblica, nel presentare al tribunale le proposte per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 3 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, provvedono a darne contestuale comunicazione, in copia, alla questura nella cui circoscrizione ha sede il tribunale stesso. I questori dispongono l'immediata immissione negli archivi magnetici del centro elaborazione dati di cui all'art. 8 della legge 1 aprile 1981, n. 121, sia delle comunicazioni previste nei precedenti commi, sia delle proposte che essi stessi abbiano presentato per l'applicazione di una delle misure di prevenzione indicate nel capoverso che precede. Le informazioni predette sono contestualmente trasmesse alle prefetture attraverso i terminali installati nei rispettivi centri telecomunicazione".

Art. 4

1.Entro cinque giorni dall'emanazione del provvedimento di cui all'articolo 2-decies, comma 1, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109, il direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze comunica al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario i dati attinenti alla destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati e alle finalita' perseguite in base a ciascun provvedimento ai sensi dell'articolo 2-undecies della medesima legge n. 575. Il direttore centrale segnala, altresi', gli ulteriori provvedimenti significativi attinenti all'utilizzazione dei medesimi beni.

2.Il dirigente del competente ufficio del territorio del Ministero delle finanze comunica senza ritardo al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario i dati relativi ai provvedimenti che dispongono la cessione gratuita, la distruzione del bene o l'annullamento del credito ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-undecies della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109.

3.Gli uffici del registro comunicano al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario, l'ammontare delle somme di denaro di cui all'articolo 2-undecies, commi 1 e 5, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109. La comunicazione e' effettuata non oltre cinque giorni dal relativo versamento.

Note all'art. 4: - Si trascrive il testo dell'art. 2-decies, commi 1, della legge n. 575/1965: 1. La destinazione dei beni immobili e dei beni aziendali confiscati e' effettuata con provvedimento del direttore centrale del demanio del Ministero delle finanze, su proposta non vincolante del dirigente del competente ufficio del territorio, sulla base della stima del valore dei beni effettuata dal medesimo ufficio, acquisiti i pareri del prefetto e del sindaco del comune interessato e sentito l'amministratore di cui all'art. 2-sexies". - Per il testo dell'art. 2-undecies della legge n. 575/1965, si vede nelle note all'art. 2.

Art. 5

1.Il prefetto acquisisce dai comuni, che sono tenuti a fornirli, i dati relativi all'utilizzazione dei beni immobili trasferiti al patrimonio del comune ai sensi dell'articolo 2-undecies, comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3 della legge 7 marzo 1996, n. 109. I dati sono comunicati con cadenza mensile al Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario, per il tramite del Ministero dell'interno - Dipartimento di pubblica sicurezza.

Nota agli articoli 5 e 7: - Per il testo degli articoli 2-undecies e 2-duodecies della legge n. 575/1965, si veda, rispettivamente, in nota all'art. 2 e in nota alle premesse.

Art. 6

1.Per l'assolvimento dei compiti previsti dalla legge 7 marzo 1996, n. 109, le Amministrazioni dello Stato interessate alle attivita' di monitoraggio disciplinate dal presente regolamento hanno accesso alle informazioni risultanti dall'archivio di cui all'articolo 2, comma 3, nel rispetto delle disposizioni di legge sul trattamento dei dati personali.

2.Il Ministero di grazia e giustizia - Direzione generale degli affari penali, delle grazie e del casellario promuove il coordinamento delle attivita' di monitoraggio disciplinate dal presente regolamento, anche attraverso consultazioni periodiche tra le amministrazioni indicate nel comma 1.

Art. 7

1.Il Ministro di grazia e giustizia, entro il 28 febbraio e il 31 agosto di ciascun anno, trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le informazioni necessarie per la predisposizione della relazione semestrale al Parlamento prevista dall'articolo 2-duodecies, comma 4, della legge 31 maggio 1965, n. 575, introdotto dall'articolo 3, comma 2, della legge 7 marzo 1996, n. 109. In sede di prima applicazione del presente regolamento, le informazioni relative al primo semestre solare oggetto di monitoraggio sono trasmesse entro il 31 ottobre 1997.

Il Ministro di grazia e giustizia Flick Il Ministro delle finanze Visco Il Ministro del tesoro Ciampi Il Ministro dell'interno Napolitano Il Ministro della difesa Andreatta

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 17 marzo 1997

Registro n. 1 Giustizia, foglio n. 179

Nota agli articoli 5 e 7: - Per il testo degli articoli 2-undecies e 2-duodecies della legge n. 575/1965, si veda, rispettivamente, in nota all'art. 2 e in nota alle premesse.

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