DECRETO 24 gennaio 1997, n. 87
IL MINISTRO DEL TESORO
Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento dei crediti inerenti alle esportazioni di merci e servizi, all'esecuzione di lavori all'estero nonchè alla cooperazione economica e finanziaria in campo internazionale;
Visto in particolare l'articolo 18, il quale dispone al quarto comma che le condizioni, le modalità e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di cui al primo comma dello stesso articolo saranno stabiliti con decreto del Ministro per il tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio, tenendo conto anche della durata delle operazioni, delle valute nelle quali sono espresse le transazioni e della variabilità del costo della provvista;
Visto l'articolo 19, comma secondo, della legge 24 maggio 1977, n. 227, il quale, nel testo modificato dall'articolo 2 della legge 27 luglio 1978, n. 393, e sostituito dall'articolo 26 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 1981, n. 394, dispone che le operazioni di cui all'articolo 18 e all'articolo 24 della citata legge n. 227/77, e successive modificazioni, ed integrazioni possono essere compiute o estese alla fase di approntamento della fornitura a fronte di titoli di credito rilasciati dal debitore estero prima della materiale esportazione, anche se depositati presso una banca nazionale od estera, oppure a fronte di idonea documentazione e che le modalità sono stabilite con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
Visto l'articolo 24 della legge 24 maggio 1977, n. 227 così come sostituito dall'articolo 3 della legge 27 luglio 1978, n. 393 e dall'articolo 25 del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito con modificazioni nella legge 29 luglio 1981, n. 394, il quale tra l'altro dispone che in estensione a quanto previsto dall'articolo 2 della legge 30 aprile 1962, n. 265 e successive modificazioni, il Mediocredito centrale può corrispondere agli operatori nazionali che ottengano finanziamenti all'estero a fronte di singoli contratti di fornitura di merci e servizi nonchè di esecuzione di studi e lavori un contributo agli interessi, la cui misura sarà fissata dal Ministro del tesoro secondo le modalità previste al quarto comma dell'articolo 18 della citata legge 227/77, e successive modificazioni ed integrazioni;
Visto l'articolo 22, quarto comma, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, aggiunto con la legge di conversione 29 luglio 1981, n. 394, il quale autorizza il Mediocredito centrale a concedere da solo o in consorzio con istituti e banche nazionali ed estere crediti finanziari ai sensi dell'articolo 15, primo comma lettera g) nonchè dell'articolo 27, terzo comma, della citata legge n. 227/77, secondo le condizioni e le modalità di cui all'articolo 18, quarto comma, della stessa legge n. 227/77;
Visto il decreto del Ministro del tesoro 1 marzo 1988, n. 123, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 18 aprile 1988, serie generale n. 90, emanato in attuazione dell'articolo 18, quarto comma, della legge n. 227 del 1977;
Visto in particolare l'articolo 6, terzo comma, del citato decreto ministeriale 123 del 1988 il quale prevede che, sulla base di esigenze di politica economica e finanziaria o con riferimento a particolari operazioni di rilevante importo, il Ministro del tesoro può autorizzare condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale tendenti a contenere l'onere per l'agevolazione dei crediti all'esportazione in deroga a quanto stabilito dal predetto decreto ministeriale 1 marzo 1988;
Ravvisata l'esigenza di rivedere alcune condizioni, modalità e tempi di intervento del Mediocredito centrale in funzione dell'attuale, rigorosa politica di bilancio;
Vista la legge 26 novembre 1993, n. 489, che prevede, fra l'altro la trasformazione in società per azioni dell'ente creditizio pubblico "Mediocredito centrale - Istituto centrale per il credito a medio termine (Mediocredito centrale)";
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti, ed in particolare l'articolo 3, relativo al controllo preventivo di leggittimità sugli atti non aventi forza di legge;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato interministeriale
per il credito ed il risparmio con deliberazione del 16 ottobre 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza
generale del 19 dicembre 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri effettuata, a norma del comma 3 dell'articolo 17 della citata legge 400/1988, in data 24 gennaio 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1.Sono ammissibili all'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. le operazioni di credito all'esportazione, realizzate sotto la forma di credito fornitore o di credito finanziario, semprechè la dilazione accordata alla controparte estera sia uguale o superiore a 24 mesi e la durata massima non sia superiore a quella stabilita dalle intese internazionali.
2.Non sono ammissibili all'intervento agevolativo del Mediocredito centrale S.p.a. le forniture di beni di consumo, di beni di consumo durevole, nonchè di semilavorati e/o beni intermedi non destinati in via esclusiva ad essere integrati in beni di investimento.
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