DECRETO 4 febbraio 1997, n. 88

Type Decreto
Publication 1997-02-04
Ultimo aggiornamento 1997-04-02
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 17-4-1997

IL MINISTRO DEL TESORO

d'intesa con

IL PRESIDENTE

DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Ministro del tesoro 31 gennaio 1973 e successive modificazioni ed integrazioni, con il quale e' stato provveduto alla strutturazione degli uffici in cui si compone la Ragioneria generale dello Stato;

Vista la legge 7 agosto 1985, n. 427 e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400 e in particolare l'articolo 17, comma 3;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479 ed in particolare l'articolo 6;

Considerato che si rende necessario, in conseguenza delle accresciute esigenze funzionali ed operative della Ragioneria generale dello Stato, procedere alla assegnazione di due divisioni all'Ispettorato generale del bilancio e all'Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie e di una ulteriore divisione alla Ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, nonche' di procedere alla rideterminazione delle funzioni espletate dai precitati uffici;

Considerato altresi' che l'assegnazione delle sopraindicate divisioni non comporta l'istituzione di nuovi uffici di livello dirigenziale bensi' mera ridistribuzionedi funzioni preesistenti, come risulta inoltre dalla tabella D allegata al decreto ministeriale 22 giugno 1995, mediante sostituzione delle strutture organizzative non piu' operanti per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo n. 479 del 1994 che peraltro ha lasciato integre le dotazioni organiche dell'amministrazione;

Vista la nota in data 16 ottobre 1995, n. U.O.P.A./ 15799/19691/7.519, con la quale la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la funzione pubblica ha manifestato il proprio avviso, in ordine alla suindicata proposta;

Udito il parere favorevole del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;

Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata in data 23 gennaio 1997;

Sulla proposta del Ragioniere generale dello Stato;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

1.L'Ispettorato generale del bilancio si articola nelle seguenti divisioni e nei seguenti servizi ed uffici: 1.1. Divisione I: Affari concernenti il personale dell'Ispettorato generale; coordinamento dei servizi. 1.2. Divisione II: Predisposizione della relazione al bilancio di previsione annuale e pluriennale dello Stato; elaborazione di relazioni e pubblicazioni sul bilancio dello Stato; predisposizione ed elaborazione del Documento di programmazione economico-finanziaria, della relazione generale sulla situazione economica del Paese e della relazione previsionale e programmatica; analisi dei flussi mensili dei pagamenti di bilancio; elaborazione ed aggiornamento dello schema di copertura della legge finanziaria; predisposizione della relazione sul provvedimento di assestamento; predisposizione ed elaborazione delle stime dei pagamenti del bilancio dello Stato. 1.3. Divisione III: Organizzazione delle attivita' informatiche dell'Ispettorato generale per la elaborazione, la produzione, la stampa e la distribuzione dei documenti contabili; gestione del sistema dipartimentale e delle sue interconnessioni interne ed esterne; gestione ed organizzazione dei lavori attinenti il rendiconto generale dello Stato ed elaborazione della relativa nota preliminare; elaborazione delle situazioni mensili di bilancio per il conto riassuntivo del tesoro. 1.4. Divisione IV: Analisi, valutazioni ed attivita' di raccordo con le Amministrazioni degli affari esteri, dell'interno, dei lavori pubblici e della difesa, nonche' dell'Istituto agronomico per l'oltremare e del Fondo edifici di culto ai fini dell'elaborazione e predisposizione dei relativi stati di previsione della spesa e dell'entrata, del provvedimento di assestamento, delle variazioni di bilancio e dei conti consuntivi. Esame e pareri da formulare sui provvedimenti di spesa riguardanti le medesime amministrazioni, nonche' verifica delle relazioni tecniche e delle coperture finanziarie dei provvedimenti stessi. Attuazione dei relativi effetti finanziari. Nell'ambito della divisione, inoltre, e' operante la Segreteria speciale N.A.T.O. chiamata a curare la trattazione di rapporti aventi natura riservata. 1.5. Divisione V: Elaborazione del conto generale del patrimonio dello Stato ed esame dei rendiconti patrimoniali delle Aziende autonome; esame dei relativi provvedimenti ed atti. Reiscrizione in bilancio dei residui passivi perenti agli effetti amministrativi. 1.6. Divisione VI: Analisi, valutazioni ed attivita' di raccordo con l'Amministrazione delle finanze, ai fini della elaborazione e predisposizione dello stato di previsione dell'entrata, delle relative variazioni di bilancio e del conto consuntivo; esame e valutazione dei provvedimenti ed atti concernenti l'ordinamento delle entrate dello Stato; statistiche finanziarie in materia di entrate dello Stato; predisposizione della parte afferente alle entrate dei documenti di finanza pubblica (relazioni trimestrali di cassa, relazione generale sulla situazione economica del Paese, relazione previsionale e programmatica, documento di programmazione economico-finanziaria); monitoraggio ed analisi dei flussi di entrata. 1.7. Divisione VII: Analisi, valutazioni ed attivita' di raccordo con i Ministeri delle finanze, della sanita' e per i beni culturali ed ambientali, nonche' con l'amministrazione autonoma dei monopoli di Stato ai fini della elaborazione e predisposizione dei relativi stati di previsione della spesa e dell'entrata, del provvedimento di assestamento, delle variazioni di bilancio e dei conti consuntivi. Esame e pareri da formulare sui provvedimenti di spesa riguardanti le medesime amministrazioni, nonche' verifica delle relazioni tecniche e delle coperture finanziarie dei provvedimenti stessi. Attuazione dei relativi effetti finanziari. 1.8. Divisione VIII: Analisi, valutazioni ed attivita' di raccordo con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e con i Ministeri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica ai fini della elaborazione e predisposizione dei relativi stati di previsione della spesa, del provvedimento di assestamento, delle variazioni di bilancio e dei conti consuntivi. Esame e pareri da formulare sui provvedimenti di spesa riguardanti le medesime amministrazioni, nonche' verifica delle relazioni tecniche e delle coperture finanziarie dei provvedimenti stessi. Attuazione dei relativi effetti finanziari. Analisi e valutazioni dei problemi inerenti all'andamento del debito pubblico e dei relativi oneri, nei loro riflessi sul fabbisogno del settore statale ai fini dell'impostazione delle relative previsioni di bilancio. Attivita' di raccolta dati, valutazione e coordinamento, inerente alla ripartizione, da attuare con decreti di variazioni di bilancio, dei fondi di riserva. 1.9. Divisione IX: Analisi, valutazioni ed attivita' di raccordo con i Ministeri dei trasporti e della navigazione; delle risorse agricole, alimentari e forestali; dell'industria, del commercio e dell'artigianato; del commercio con l'estero; delle poste e delle telecomunicazioni, nonche' con le Amministrazioni autonomefacenti capo a detti Ministeri, ai fini della elaborazione e predisposizione dei relativi stati di previsione della spesa e dell'entrata, del provvedimento di assestamento, delle variazioni di bilancio e dei conti consuntivi. Esame e pareri da formulare sui provvedimenti di spesa riguardanti le medesime amministrazioni, nonche' verifica delle relazioni tecniche e delle coperture finanziarie dei provvedimenti stessi. Attuazione dei relativi effetti finanziari. 1.10. Divisione X: Analisi, valutazioni ed attivita' di raccordo con i Ministeri di grazia e giustizia; della pubblica istruzione; del lavoro e della previdenza sociale; dell'ambiente; dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica nonche' con le amministrazioni autonome facenti capo a detti Ministeri, ai fini della elaborazione e predisposizione dei relativi stati di previsione della spesa e dell'entrata, del provvedimento di assestamento, delle variazioni di bilancio e dei conti consuntivi. Esame e pareri da formulare sui provvedimenti di spesa riguardanti le medesime amministrazioni, nonche' verifica delle relazioni tecniche e delle coperture finanziarie dei provvedimenti stessi. Attuazione dei relativi effetti finanziari. 1.11. Divisione XI: Definizione di metodologie e di tecniche di rilevazione dei costi dei servizi e degli uffici delle Amministrazioni dello Stato. Acquisizione e valutazione degli elementi di costo e di spesa e dei rendimenti. Predisposizione del bilancio per centri di costo e dei relativi aggiornamenti e del relativo rendiconto. Identificazione di indicatori di economicita', efficacia ed efficienza. Analisi costi-risultati e obiettivi-risultati. 1.12. Divisione XII: Ricerche, studi, elaborazioni e documentazioni sul bilancio dello Stato, anche per gli organismi internazionali. Analisi delle politiche di bilancio per il processo di convergenza macroeconomica europea. Rapporti con gli organismi internazionali. Predisposizione del bilancio sperimentale dello Stato e' dei relativi aggiornamenti. Evoluzione normativa dei bilanci pubblici, connesse applicazioni e rapporti parlamentari.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il D.P.R. n. 748/1972 reca la disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo. - La legge n. 427/1985 reca disposizioni sul riordinamento della Ragioneria generale dello Stato. - Il testo dell'articolo 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), come modificato dall'articolo 74 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e' il seguente: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati i regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e) (soppressa). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio di Stato, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di "regolamento", sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale". - Il decreto legislativo n. 29/1993 reca: "Realizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego, a norma dell'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421". - Il decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, detta norme in ordine alla "Attuazione della delega conferita dall'articolo 1, comma 32, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 in materia di riordino e soppressione degli enti pubblici di previdenza ed assistenza". Il comma 2 dell'articolo 6 dello stesso decreto legislativo cosi' recita: "Il personale in servizio presso la soppressa Direzione generale degli Istituti di previdenza del Ministero del tesoro, nonche' quello dei ruoli della Ragioneria generale dello Stato in servizio continuativo presso la Ragioneria centrale, istituita con l'articolo 5 della legge 16 agosto 1962, n. 1291, e' trasferito all'I.N.P.D.A.P. Esso puo' optare, entro sessanta giorni dalla data di approvazione del regolamento del personale e della relativa dotazione organica, di rientrare nei ruoli del Ministero del tesoro. I trasferimenti e le opzioni non determinano modifiche alle dotazioni organiche complessive della Ragioneria generale dello Stato. Il personale, fino all'inquadramento di cui al comma 3, conserva il regime di provenienza ed il trattamento giuridico ed economico di provenienza. Successivamente, allo stesso e' attribuito un assegno personale, pensionabile e riassorbibile con qualsiasi futuro miglioramento, pari alla differenza tra il predetto trattamento economico e quello spettante in qualita' di dipendente dell'Istituto, ove il trattamento economico di provenienza risulti superiore".

Art. 2

1.L'Ispettorato generale per l'amministrazione del fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, si articola nelle seguenti divisioni e servizi: 1.1. Divisione I: Affari generali del personale e di segreteria; coordinamento servizi dell'Ispettorato generale; 1.2. Divisione II: Finanziamento, procedura e problematiche generali del bilancio comunitario; risorse proprie delle Comunita' europee. 1.3. Divisione III: Politiche delle Comunita' europee; aspetti di bilancio, di gestione e problematiche attuative; fondi strutturali ed altri strumenti finanziari comunitari. 1.4. Divisione IV: Sezione finanziaria del Fondo di rotazione; erogazione delle quote di finanziamento a carico del bilancio dello Stato per l'attuazione delle politiche comunitarie; concessione ed erogazione di anticipazioni a fronte di contributi spettanti a carico del bilancio delle Comunita' europee. 1.5. Divisione V: Rilevazione, elaborazione e divulgazione dei dati relativi ai flussi finanziari intercorrenti tra l'Italia e l'Unione europea. Monitoraggio finanziario e fisico degli interventi di politica comunitaria. Movimenti di tesoreria. 1.6. Divisione VI: Politiche sociali comunitarie e loro coordinamento in ambito nazionale. Il Fondo sociale europeo. 1.7. Divisione VII: Gestione ed erogazione delle risorse comunitarie accreditate al Fondo di rotazione, ivi comprese quelle non utilizzate dagli assegnatari. 1.8. Divisione VIII: Recepimento nell'ordinamento giuridico interno degli atti normativi comunitari. Gestione del contenzioso con l'Unione europea in materia di direttive e di altri atti normativi comunitari. 1.9. Divisione IX: Attivita' di controllo, in collaborazione o su delega dell'Unione europea, sulla gestione in Italia delle risorse comunitarie e di quelle nazionali ad esse collegate, per l'attuazione di interventi di politica comunitaria.

2.Fa inoltre parte dell'Ispettorato generale il servizio "Politiche comunitarie e Sezioni finanziaria e conoscitiva del Fondo", cui e' preposto un dirigente "superiore con funzioni di capo servizio.

Art. 3

1.La Ragioneria centrale presso il Ministero di grazia e giustizia, si articola nelle seguenti divisioni: 1.1. Divisione I: Affari generali, personale e coordinamento amministrativo contabile, bilancio di previsione e consuntivo del Ministero, degli archivi notarili e della cassa delle ammende, inventario dei beni mobili della sede ministeriale, degli uffici giudiziari e dell'Amministrazione penitenziaria centrale e periferica, conto del patrimonio, servizio entrate, vigilanza sulle gestioni dei cassieri e dei consegnatari dell'Amministrazione centrale giudiziaria e penitenziaria, controllo atti di gestione dell'Amministrazione centrale degli archivi notarili, revisione rendiconti amministrativi e conti giudiziali dei funzionari delegati e agenti contabili centrali e periferici degli archivi notarili, controllo atti di gestione della cassa delle ammende, centro controllo e trasmissione dati, servizi copia, archivio e protocollo, rilevazioni statistiche. 1.2. Divisione II: Controllo atti relativi allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale della Magistratura, delle cancellerie e segreterie giudiziarie, del giudice di pace, dei pretori e procuratori onorari, dell'ufficio centrale della giustizia minorile, degli uffici notificazioni e protesti (U.N.E.P.), degli archivi notarili, del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria (limitatamente al personale civile), adempimenti connessi con il conto annuale di cui all'articolo 65 del decreto legislativo n. 29/1993, assegnazioni fondi legge n. 908/1960, ai Provveditorati regionali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. 1.3. Divisione III: Convenzioni con enti e istituti per il mantenimento e trasporto dei minori nonche' quelle con le comunita' terapeutiche per tossicodipendenti (minori e adulti), contratti per lavori forniture e locazioni per gli uffici giudiziari centrali e periferici, contratti per la realizzazione di opere di edilizia penitenziaria e delle relative misure di sicurezza connesse con le spese iscritte sui capitoli in c/capitale, spese delle Direzioni generali; dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, della Direzione nazionale antimafia e del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria ivi comprese quelle per le bonifiche agricole e industriali e per le scuole di formazione di polizia penitenziaria, spese delegate dei funzionari delle sedi ministeriali e di quelli dei centri di rieducazione dei minori, contributi ai comuni per le spese inerenti alle case mandamentali ed agli uffici giudiziari, contributi in c/capitale per la costruzione di sedi giudiziarie, gestioni speciali dei palazzi di giustizia di Roma e Napoli, assegnazioni fondi legge n. 908/1960 ai Provveditorati regionali dell'amministrazione penitenziaria, revisione rendiconti delle spese contrattuali sostenute dai funzionari delegati dell'amministrazione giudiziaria, penitenziaria, della Giustizia minorile e della Direzione nazionale antimafia. 1.4. Divisione IV: Competenze accessorie del personale civile nonche' di quello delle forze di polizia penitenziaria, equo indennizzo, spese di cura, indennita' di missione e di prima sistemazione, spese di giustizia, atti relativi alla costituzione di commissioni, gettoni di presenza, spese per l'organizzazione e la partecipazione a congressi, mostre ed altre manifestazioni, sussidi, assegni per spese degli uffici giudiziari, revisione rendiconti per la parte di spesa, per competenze accessorie, sostenuta dai funzionari delegati dell'Amministrazione giudiziaria, penitenziaria, della giustizia minorile e della Direzione nazionale antimafia, controllo stato giuridico e trattamento economico del personale della polizia penitenziaria, trattamento di quiescenza del personale civile e di quello appartenente alla polizia penitenziaria, assegnazione fondi legge n. 908/1960 ai Provveditorati regionali del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, controllo sulla gestione degli atti dei commissariati agli usi civici.

Art. 4

Con successivo regolamento, la dotazione organica dei posti di dirigente superiore e di primo dirigente sara' conformata in modo da tenere conto della soppressione delle predette qualifiche ai sensi del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e successive modificazioni ed integrazioni, all'atto della rideterminazione degli uffici dirigenziali della Ragioneria generale dello Stato da effettuarsi ai sensi degli articoli 6, 30 e 31 del predetto decreto legislativo. Il presente regolamento sara' sottoposto ai competenti organi di controllo e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro del tesoro Ciampi p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la funzione pubblica Bassanini

Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 12 febbraio 1997

Registro n. 1 Tesoro, foglio n. 133

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