DECRETO 25 febbraio 1997, n. 90
Entrata in vigore del decreto: 18/04/1997
IL MINISTRO DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO DEL TESORO
Visto l'articolo 18, comma 5, della legge 5 gennaio 1994, n. 36;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nella adunanza generale del 21 marzo 1996;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma del citato articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, effettuata con nota del 20 dicembre 1996, n. 3-7773/U.C.L.
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1.Ferme restando le esenzioni vigenti, a decorrere dal 1 gennaio 1994 i canoni annui per le utenze di acqua pubblica previsti dall'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, sono stabiliti in relazione agli usi nelle misure indicate all'articolo 18, commi 1 e 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36.
N O T E Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota al titolo: - Il comma 5 dell'art. 18 della legge n. 36/1994 (Disposizioni in materia di risorse idriche) prevede che: "Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' per l'applicazione del presente articolo e per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato e delle finalita' di cui alla presente legge". Note alle premesse: - Per il testo del comma 5 dell'art. 18 della legge n. 36/1994 si veda in nota al titolo. - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Note all'art. 1: - Il testo dell'art. 35 del R.D. n. 1775/1933. (Testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici), e' il seguente: "Art. 35. - Le utenze di acqua pubblica sono sottosposte al pagamento di un annuo canone, secondo le norme seguenti: per ogni modulo (litri cento al minuto secondo) di acqua potabile o di irrigazione, senza obbligo di restituire le colature o residui di acque, annue lire duecento; se con obbligo di restituire le colature o residui di acqua, annue lire cento; per l'irrigazione di terreni con derivazione non suscettibili di essere fatta a bocca tassata, per ogni ettaro, annue lire due; per ogni cavallo dinamico nominale di forza motrice, annue lire dodici. La forza motrice nominale e' calcolata in base alla differenza di livello fra i due poli morti dei canali a monte ed a valle del meccanismo motore. Il canone e' regolato sulla media della forza motrice nominale disponibile nell'anno. In nessun caso il canone e' inferiore a lire dodici". - Per il testo dell'intero art. 18 della citata legge n. 36/1994 si veda in nota all'art. 2.
Art. 2
1.Le entrate derivanti dalla riscossione delle maggiorazioni dei canoni disposte dall'articolo 18 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, nonche' quelle derivanti da eventuali maggiorazioni dei predetti canoni rispetto alle misure vigenti alla data di entrata in vigore della legge medesima, sono versate sull'apposito capitolo dello Stato di previsione dell'entrata, per essere riassegnate con decreti del Ministro del tesoro al Fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, istituito nello stato di previsione del Ministero del tesoro, nonche' per essere utilizzate per le finalita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 18 della citata legge n. 36/1994 e' il seguente: "Art. 18 (Canoni per le utenze di acqua pubblica). - 1. Ferme restando le esenzioni vigenti, dal 1 gennaio 1994 i canoni annui relativi alle utenze di acqua pubblica, previsti dall'art. 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettrici, approvato con regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775, e successive modificazioni, costituiscono il corrispettivo per gli usi delle acque prelevate e sono cosi' stabiliti: a) per ogni modulo di acqua ad uso di irrigazione, lire 70.400, ridotte alla meta' se le colature ed i residui di acqua sono restituiti anche in falda; b) per ogni ettaro per irrigazione di terreni con derivazione non suscettibile di essere fatta a bocca tassata, lire 640; c) per ogni modulo di acqua assentito per il consumo umano, lire 3 milioni; d) per ogni modulo di acqua assentito ad uso industriale, lire 22 milioni, assumendosi ogni modulo pari a tre milioni di metri cubi annui. Il canone e' ridotto del 50 per cento se il concessionario attua un riuso delle acque a cielo chiuso reimpiegando le acque risultanti a valle del processo produttivo o se restituisce le acque di scarico con le medesime caratteristiche qualitative di quelle prelevate. Le disposizioni di cui al comma 5 dell'art. 12 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, e successive modificazioni, non si applicano limitatamente al canone di cui alla presente lettera; e) per ogni modulo di acqua per la pescicoltura, l'irrigazione di attrezzature sportive e di aree destinate a verde pubblico, lire 500.000; f) per ogni kilowatt di potenza nominale concessa o riconosciuta, per le concessioni di derivazione ad uso idroelettrico, lire 20.467. E' abrogato l'art. 32 della legge 9 gennaio 1991, n. 9, e successive modificazioni; g) per ogni modulo di acqua ad uso igienico ed assimilati, concernente l'utilizzo dell'acqua per servizi igienici e servizi antincendio, ivi compreso quello relativo ad impianti sportivi, industrie e strutture varie qualora la richiesta di concessione riguardi solo tale utilizzo, per impianti di autolavaggio e lavaggio strade e comunque per tutti gli usi non previsti alle precedenti lettere, lire 1.500.000. 2. Gli importi dei canoni di cui al comma 1 non possono essere inferiori a lire 500.000 per derivazioni per il consumo umano e a lire 3 milioni per derivazioni per uso industriale. 3. E' istituito un fondo speciale per il finanziamento degli interventi relativi al risparmio idrico e al riuso delle acque reflue, nonche' alle finalita' di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, e successive modificazioni. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione del presente articolo e quelle derivanti da eventuali maggiorazioni dei canoni rispetto a quelli in atto dalla data di entrata in vigore della presente legge sono conferite al fondo di cui al presente comma. Le somme sono ripartite con le procedure di cui alla medesima legge n. 183 del 1989. 4. A far data dal 1 gennaio 1994 l'art. 2 della legge 16 maggio 1970, n. 281, non si applica per le concessioni di acque pubbliche. A decorrere dala medesima data le regioni possono istituire un'addizionale fino al 10 per cento dell'ammontare dei canoni di cui al comma 1. 5. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' per l'applicazione del presente articolo e per l'aggiornamento triennale dei canoni tenendo conto del tasso di inflazione programmato e delle finalita' di cui alla presente legge. 6. E' abrogato il comma 1, dell'art. 5 del decreto-legge 15 settembre 1990, n. 261, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 novembre 1990, n. 331. 7. Al comma 2 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1992, n. 498, le parole da: ''Le maggiori risorse'' fino a: ''delle sostanze disperse.'' sono soppresse". - La legge n. 183/1989 reca: "Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo".
Art. 3
1.A decorrere dal 1 gennaio 1997 i canoni di cui all'articolo 1 sono aggiornati, in relazione al tasso di inflazione programmato per il triennio 1997-1999, con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del tesoro.
2.All'aggiornamento si procede maggiorando i canoni in misura pari al tasso di inflazione programmato per il primo anno. Per il secondo anno, la misura dei canoni cosi' risultante, e' incrementata del tasso di inflazione programmato relativo all'anno stesso. Analogamente si fa luogo all'aggiornamento dei canoni relativi all'ultimo anno del triennio.
3.Con le stesse modalita' si procede all'aggiornamento dei canoni per i trienni successivi.
Il Ministro delle finanze Visco p. Il Ministro del tesoro Pennacchi
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 1997
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 118
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