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LEGGE 7 aprile 1997, n. 96

Current text a fecha 1997-04-27

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Emissione di monete da lire mille e da lire duemila

1.Il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare ed emettere monete nei tagli da lire mille e lire duemila. È fatta salva la facoltà della Banca d'Italia di emettere banconote di pari importo.

2.Il Ministro del tesoro determina, con propri decreti, le caratteristiche, i contingenti, i limiti del potere liberatorio e la data del corso legale delle monete di cui al comma 1.