La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
Emissione di monete da lire mille e da lire duemila
1.Il Tesoro dello Stato è autorizzato a coniare ed emettere monete nei tagli da lire mille e lire duemila. È fatta salva la facoltà della Banca d'Italia di emettere banconote di pari importo.
2.Il Ministro del tesoro determina, con propri decreti, le caratteristiche, i contingenti, i limiti del potere liberatorio e la data del corso legale delle monete di cui al comma 1.