LEGGE 7 aprile 1997, n. 105
Entrata in vigore della legge: 24-4-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato:
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la presente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo culturale tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Malaysia, firmato a Kuching il 17 febbraio 1990.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformita' a quanto disposto dall'articolo 5 dell'accordo stesso.
Art. 3
1.All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in lire 242 milioni per ciascuno degli anni 1996 e 1997 ed in lire 254 milioni annue a decorrere dal 1998, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-1998, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento riguardante il Ministero degli affari esteri.
2.Il Ministro del tesoro e' autorizzato a apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 4
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Agreement
CULTURAL AGREEMENT BETWEEN THE GOVERNMENT OF THE REPUBLIC OF ITALY AND THE GOVERNMENT OF MALAYSIA. The Government of the Republic of Italy and the Government of Malaysia (hereinafter referred to as the "Contracting Parties"); Wishing to strengthen the friendly relations existing between the two Countries and to develop cooperation in the cultural fieid, HAVE AGREED AS FOLLOWS: Article 1 The Contracting Parties shall encourage the development and pro- motion of cooperation between the two Countries in the fields of cul- ture and arts and to this end shall undertake to: a) encourage the exchange and visits of teachers, researchers, ex- perts, artists, as well as their participation in conferences, meetings and seminars organised in their countries; b) facilitate the mutual exchange of books, publications, reprod- uctions of works of art, radio-TV programme and other similar materi- als; c) favour the organisation of art exhibitions and artistic activ- ities in each other's territory, as well as cooperation in the fields of literature, music, crafts, visual and performing arts, sports and youth activities; d) exchange experiences and didactic material in the educational field as well as in fine arts. Article 2 The Contracting Parties may grant to each other's nationals, in ac- cordance with their respective procedures in force, scholarships for commencing or continuing studies in various institutions of higher learning. Article 3 The Contracting Parties shall facilitate, as much as possible, study and research in their Universities, Institutes, or other educational establishments and institutions of higher education, in the fields of culture and art. Article 4 1. The Contracting Parties shall agree on the creation of a Joint Committee in order to establish and control the modalities of imple- mentation of this Agreement and shall meet at least once every three years, alternatively in Malaysia and in the Republic of Italy. 2. The Joint Committee shall be formed with the representatives of both Governmentes. Article 5 This Agreement shall enter into force 60 days from the date on which the Contracting Parties shall inform each other that the formalities required by their respective Constitutions for the entry into force of this Agreement have been complied with. Article 6 Materials received or exchanged by the Contracting Parties for the implementation of the objectives of this Agreement shall receive the necessary facilities for their entry into the receiving Country in accordance with its respective legislation. Article 7 Any disputes between the Contracting Parties which might arise from the interpretation or execution of this Agreement shall be settled through diplomatic channels. Article 8 The present Agreement shall continue in force unless terminated by either of the Contracting Parties by a six (6) months' notice. IN WITNESS WHEREOF, the undersigned being duly authorised by their respective Governments, have signed this Agreement. Done at Kuching this 17th day of February of 1990 in two (2) ori- ginal copies in the English Language, both being equally authentic. For the Government of Malaysia Haji Abu Hassan Bin Haji Omar Minister of Foreign Affairs For the Government of the Republic of Italy Gianni De Michelis, Minister of Foreign Affairs
Accordo - art. 1
Traduzione non ufficiale ACCORDO CULTURALE TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA E IL GOVERNO DELLA MALESIA. Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Malaysia (qui di seguito chiamati le "Parti Contraenti"); Desiderosi di rafforzare le relazioni amichevoli esistenti tra i due Paesi e di sviluppare la cooperazione nel campo culturale, Hanno concordato quanto segue: Articolo 1 Le Parti Contraenti incoraggeranno lo sviluppo e la promozione della cooperazione tra i due Paesi nel campo della cultura e delle arti e a tal fine si impegneranno a: a) incoraggiare lo scambio e le visite di docenti, ricercatori, esperti, artisti, nonche' la loro partecipazione a conferenze, incontri e seminari organizzati nei loro Paesi; b) facilitare lo scambio reciproco di libri, pubblicazioni, riproduzioni di opere d'arte, programmi radio-televisivi e altri materiali del genere; c) favorire l'organizzazione di mostre d'arte e di attivita' artistiche in entrambi i Paesi, nonche' la cooperazione nei settori della letteratura, musica, artigianato, arti visive e rappresentative, sport e attivita' giovanili; d) effettuare scambi di esperienze e di materiale didattico nel campo dell'istruzione e in quello delle belle arti.
Accordo - art. 2
Articolo 2 Le Parti Contraenti possono accordare ai propri cittadini in conformita' alle rispettive procedure vigenti, borse di studio per iniziare o continuare gli studi nei vari istituti di istruzione superiore.
Accordo - art. 3
Articolo 3 Le Parti Contraenti faciliteranno, quanto piu' e' possibile, lo stu- dio e la ricerca nelle loro Universita', Istituti, o altre istituzioni scolastiche nonche' istituti di istruzione superiore, nei campi della cultura e dell'arte.
Accordo - art. 4
Articolo 4 1. Le Parti Contraenti si accorderanno sulla creazione di un Comitato Congiunto al fine di stabilire e di controllare le modalita' di realizzazione del presente Accordo e si incontreranno almeno una volta ogni tre anni, alternativamente in Malesia e nella Repubblica italiana. 2. Il Comitato Congiuntivo sara' costituito dai rappresentanti di entrambi i Governi.
Accordo - art. 5
Articolo 5 Il presente Accordo entrera' in vigore 60 giorni dopo la data nella quale ciascuna delle Parti Contraenti avra' notificato all'altra che le formalita' richieste dalle rispettive Costituzioni per l'entrata in vigore del presente Accordo sono state espletate.
Accordo - art. 6
Articolo 6 I materiali ricevuti o scambiati dalle Parti Contraenti per la realizzazione dei fini del presente Accordo godranno delle necessarie facilitazioni per il loro ingresso nel Paese ricevente in conformita' alle rispettive normative vigenti.
Accordo - art. 7
Articolo 7 Ogni controversia tra le Parti Contraenti che possa sorgere dall'interpretazione odall'esecuzione del presente Accordo verra' risolta attraverso icanali diplomatici.
Accordo - art. 8
Articolo 8 Il presente Accordo rimarra' in vigore salvo denuncia di una delle Parti Contraenti previa notifica di sei (6) mesi. IN FEDE DI CHE, i sottoscritti, debitamente autorizzati dai loro rispettivi Governi, hanno firmato il presente Accordo. Fatto a Kuching il 17 febbraio 1990 in due (2) copie originali nella lingua inglese, entrambi i testi facenti ugualmente fede. Per il Governo della Malesia Haji Abu Hassan Bin Haji Omar Ministro degli affari esteri Per il Governo della Repubblica italiana Gianni De Michelis, Ministro degli affari esteri
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