LEGGE 7 aprile 1997, n. 107
Entrata in vigore della legge: 25-4-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo delle Barbados sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Bridgetown il 25 ottobre 1995.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data agli atti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della loro entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dell'accordo.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
Prodi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Dini, Ministro degli affari esteri
Visto, il Guardasigilli: Flick
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLE BARBADOS SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI. Il Governo della Repubblica italiana ed il Governo delle Barbados (qui di seguito denominati Parti contraenti), desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi ed, in particolare, per investimenti da parte di investitori di una Parte contraente nel territorio dell'altra Parte contraente e, riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione in base agli Accordi internazionali, di tali investimenti, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali idonee a favorire la prosperita' delle due Parti contraenti, hanno convenuto quanto segue: Articolo 1. Definizioni Ai fini del presente accordo: 1. Per "investimento" si intende, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta, ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte contraente nel territorio dell'altra, in conformita' con le leggi e con i regolamenti di quest'ultima. Un cambiamento della forma nella quale i beni sono investiti non influisce sul loro carattere di investimenti ed il termine "investimenti" include tutti gli investimenti effettuati prima o dopo la data d'entrata in vigore di tale accordo. In tale contesto di carattere generale, il termine "investimento" indica: a) diritti di proprieta' su beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto reale, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi; b) azioni, obbligazioni, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito nonche' titoli pubblici in genere; c) crediti finanziari, o qualsiasi altro diritto per impegni e prestazioni aventi valore economico, relativi ad investimenti nonche' i redditi da investimento reinvestiti; d) diritti d'autore, royalties, marchi commerciali, brevetti, de- signs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, la ditta e l'avviamento; e) ogni diritto di natura economica conferito per legge o per contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' a vigenti disposizioni amministrative o ad altri regolamenti per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali. 2. Per "investitore", si intende una persona fisica o giuridica di una Parte contraente che abbia effettuato, effettui o stia effettuando investimenti nel territorio dell'altra Parte contraente. 3. Per "persona fisica", si intende, per ciascuna Parte contraente, una persona fisica che ne abbia per legge la cittadinanza. 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna Parte contraente, qualsiasi entita' avente sede nel territorio di una di esse e da quest'ultima riconosciuta a norma di legge, come istituti pubblici, societa' di persone o di capitali, fondazioni, associazioni e, questo, indipendentemente dal fatto che la loro responsabilita' sia limitata o meno. Il potere e qualsiasi atto legale di persone giuridiche sono regolati dalle leggi o regolamenti della parte nel cui territorio gli investimenti sono stati effettuati. 5. Per "redditi", si intendono le somme ricavate o da ricavare da un investimento, ivi compresi in particolare profitti o quote di profitti, interessi, redditi da capitale, dividendi, royalties, compensi per assistenza, servizi tecnici, capitali reinvestiti, rendite da capitale ed ogni altro incremento di reddito da investimento. 6. Per "territorio" si intendono, in aggiunta alle superfici comprese entro i confini terrestri, il mare territoriale e la zona esclusiva sulla quale le Parti contraenti esercitano la sovranita' o esercitano diritti di sovranita' o giurisdizionali secondo il diritto internazionale.
Accordo - art. 2
Articolo 2. Promozione e protezione degli investimenti 1. Ciascuna Parte contraente incoraggera' gli investitori dell'altra Parte contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio e ne dara' autorizzazione in conformita' alla propria legislazione. 2. Ciascuna Parte contraente assicurera' sempre un trattamento giusto ed equo agli investimenti di investitori dell'altra. Ciascuna Parte contraente assicurera' che la gestione, il mantenimento, il godimento, la trasformazione, la cessazione e la liquidazione degli investimenti effettuati nel suo territorio da investitori dell'altra Parte contraente, e dalle societa' e dalle imprese in cui tali investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori.
Accordo - art. 3
Articolo 3. Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Ciascuna Parte contraente, nel proprio territorio, accordera' agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra, un trattamento non meno favorevole di quello riservato ai propri cittadini o investitori di Stati terzi. 2. Il trattamento accordato alle attivita' direttamente connesse con gli investimenti di investitori di ciascuna Parte contraente, non sara' meno favorevole di quello accordato alle similari attivita' di investitori propri o di qualsiasi Paese terzo. 3. Ambedue le Parti regoleranno, in conformita' con le loro leggi e regolamenti, i problemi relativi all'ingresso, residenza, lavoro e spostamenti nei loro rispettivi territori, cui devono far fronte i cittadini dell'altra parte ed i membri delle loro famiglie impegnati in attivita' connesse agli investimenti nello spirito di tale accordo. 4. Le disposizioni di cui ai punti 1 e 2 del presente articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte contraente riconosce o riconoscera' in futuro a Paesi terzi per effetto di: a) una sua appartenenza ad unioni doganali od economiche, associazioni di mercato comune, zone di libero scambio, accordi regionali o sub-regionali; b) accordi economici multilaterali internazionali; o c) accordi conclusi per evitare la doppia imposizione o per facilitare gli scambi transfrontalieri.
Accordo - art. 4
Articolo 4. Risarcimento per danni o perdite 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte, a causa di guerre o di altri conflitti armati, di rivoluzioni, di stati di emergenza nazionale, di rivolte, insurrezioni, sommosse o di altri similari avvenimenti, essi avranno un trattamento, per cio' che riguarda restituzione, indennizzo, compensazione o altra liquidazione, non meno favorevole di quello che l'altra Parte contraente riconosce ai propri cittadini o imprese, o a cittadini e imprese di Paesi terzi. 2. Senza alcun pregiudizio per quanto previsto dal paragrafo 1 di questo articolo, sara' accordata la restituzione o un adeguato risarcimento ai cittadini e alle societa' di una Parte contraente che in una qualsiasi delle situazioni a cui si fa riferimento in quel paragrafo subiscano perdite o danni nel territorio dell'altra Parte contraente risultanti da: a) requisizione di loro proprieta' da parte delle forze o autorita' del Paese in cui e' stato effettuato l'investimento; o b) distruzione della loro proprieta' da parte delle forze o autorita' del Paese ospite che non sia stata causata da azioni di combattimento o che non derivi da causa di forza maggiore. 3. I pagamenti del risarcimento devono essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo.
Accordo - art. 5
Articolo 5. Nazionalizzazione o esproprio 1. Gli investimenti di cui al presente accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato od indeterminato, i diritti di proprieta', di possesso, di controllo e di godimento ad essi inerenti, salvo quanto previsto per legge o per regolamento. 2. Gli investimenti degli investitori di una delle Parti contraenti non saranno direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o soggetti a misure aventi analoghi effetti (a cui d'ora in avanti si fara' riferimento con il termine di esproprio o nazionalizzazione) nel territorio dell'altra Parte se non per fini pubblici, per motivi di interesse nazionale, contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano prese su base non discriminatoria ed in conformita' alle disposizioni e procedure di legge. 3. Il risarcimento sara' equivalente al valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui le decisioni di nazionalizzazione o di esproprio siano state annunciate o rese pubbliche. Nel determinare il valore di mercato dovra' essere considerato qualsiasi fattore che possa avere influito sul valore prima che dette misure siano state rese pubbliche dalle autorita'. Il valore di mercato sara' determinato in base a parametri reali di riferimento accettati a livello internazionale. Qualora sussistano difficolta' di accertamento del valore di mercato, il risarcimento verra' determinato sulla base di una equa valutazione del valore dell'investimento, prendendo in considerazione tutti i fattori rilevanti come quegli elementi che costituiscono i caratteri distintivi dell'investimento. Il risarcimento sara' determinato in valuta convertibile al tasso ufficiale di cambio vigente nel giorno in cui la decisione di nazionalizzare o espropriare e' stata annunciata o resa pubblica ed includera' gli interessi al tasso LIBOR a partire dalla data della nazionalizzazione o dello esproprio fino alla data del pagamento. In caso di mancato accordo tra l'investitore e la Parte contraente nel cui territorio l'investimento e' stato realizzato, il risarcimento dovra' essere calcolato secondo quanto disposto dall'articolo 9 del presente accordo relativo alla soluzione delle controversie. Una volta determinato il risarcimento, questo dovra' essere pagato prontamente e dovra' essere rilasciata l'autorizzazione al suo rimpatrio. 4. Le disposizioni del paragrafo 1 di questo articolo si applicheranno anche ai profitti derivanti da un investimento nonche', in caso di liquidazione, ai proventi da essa derivanti. 5. Se, in seguito ad un esproprio, il bene in questione non e' stato utilizzato, totalmente o parzialmente, per uno scopo pubblico, il proprietario o i suoi rappresentanti hanno il diritto di riacquistare il bene al prezzo di mercato, a condizione di reciprocita'.
Accordo - art. 6
Articolo 6. Rimpatrio dei capitali, dei profitti e dei redditi 1. Ognuna delle Parti contraenti garantira' agli investitori dell'altra, dopo l'assolvimento da parte degli investitori stessi di ogni obbligo fiscale, che essi possano trasferire all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo, quanto segue: a) capitale netto e quote aggiuntive di capitali utilizzati rispettivamente per dare inizio ad un investimento e per il mantenimento e l'incremento di investimenti; b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed ogni altro profitto; c) somme derivanti dalla totale o parziale vendita o liquidazione di un investimento per chiusura od altri motivi; qualora gli introiti costituiscano delle somme considerevoli ed in periodi di eccezionali difficolta' nella bilancia dei pagamenti, il trasferimento di un minimo del 33 1/3% all'anno e' garantito su di un periodo di 3 anni al tasso commerciale di interesse corrispondente. Tale misura non e' pregiudiziale per qualsiasi altro accordo raggiunto tra l'investitore e la Parte contraente coinvolta nel trasferimento di tali introiti; d) fondi destinati al rimborso di prestiti relativi ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi; purche' sia stato ottenuto da parte delle autorita' competenti, se necessario, il consenso relativo al piano di rimborso; e) compensi ed indennita' percepiti da cittadini dell'altra Parte contraente e derivanti da lavoro subordinato e da servizi prestati in relazione ad investimenti effettuati nel proprio territorio, nella misura e secondo le modalita' previste dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti. 2. Tenuto conto dell'articolo 3 del presente accordo, le Parti contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente articolo un trattamento non meno favorevole di quello accordato agli investimenti effettuati dagli investitori di Stati terzi. 3. Una Parte contraente sara' autorizzata a derogare dalle disposizioni dei paragrafi 1 e 2 di questo articolo qualora al capitale introdotto nel suo territorio non sia stato accordato, se richiesto, uno status approvato secondo i regolamenti sul controllo sugli scambi in vigore nel territorio di tale Parte contraente all'epoca della sua introduzione, eccetto se tale capitale sia stato introdotto precedentemente all'esistenza di tali regolamenti.
Accordo - art. 7
Articolo 7. Surroga Nel caso in cui una Parte contraente od una sua istituzione abbia concesso una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per investimenti effettuati da un suo investitore nel territorio dell'altra Parte contraente ed abbia effettuato pagamenti a detto investitore in base alla garanzia concessa, essa verra', da quest'ultima Parte, riconosciuta surrogata di diritto nella stessa posizione creditizia dell'investitore assicurato. Per i pagamenti da effettuare alla Parte contraente o alla sua istituzione in virtu' di tale surroga verranno rispettivamente applicati gli articoli 4, 5 e 6 del presente accordo.
Accordo - art. 8
Articolo 8. Modalita' dei trasferimenti 1. I trasferimenti di cui agli articoli 4, 5, 6, 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo e, in ogni caso, entro sei mesi dopo che siano stati assolti tutti gli obblighi fiscali. I trasferimenti dovranno avvenire in valuta convertibile al tasso ufficiale di cambio vigente alla data in cui l'investitore presenta la domanda per il relativo trasferimento, fatto salvo quanto previsto dal punto 3 dell' articolo 5 in merito al tasso di cambio applicabile in caso di nazionalizzazione o esproprio. 2. Le disposizioni contenute nel presente accordo non limiteranno comunque l'applicazione delle disposizioni interne volte ad impedire l'evasione e l'elusione fiscale. A tale scopo l'autorita' competente di ciascuna Parte contraente si impegna a fornire ogni utile informazione su richiesta dell'altra.
Accordo - art. 9
Articolo 9. Regolamento di controversie tra investitori e Parti contraenti 1. Ogni controversia insorta tra una Parte contraente ed un investitore dell'altra in relazione agli investimenti effettuati da quest'ultimo nel territorio dell'altra Parte contraente dovra', per quanto, possibile essere amichevolmente risolta. 2. Qualora tali controversie non possano essere risolte amichevolmente entro tre mesi dalla data della presentazione per iscritto della domanda di soluzione, l'investitore in questione puo' a sua scelta rivolgersi alle competenti istanze locali per la composizione di tali controversie ovvero sottoporre le stesse alla conciliazione o arbitrato secondo quanto previsto dagli articoli 28 e 36 della convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sul "Regolamento delle controversie relative agli investimenti fra Stati e cittadini di altri Stati" (1 convenzione). 3. Nulla di quanto sancito in questo articolo deve essere interpretato come impedimento per la Parte contraente e per l'investitore dell'altra Parte contraente a convenire di sottoporre in qualsiasi momento, di comune accordo, la controversia di cui ai paragrafi precedenti alla conciliazione o all'arbitrato rispettivamente secondo gli articoli 28 e 36 della convenzione. 4. Qualora la controversia riguardi una questione che non sia l'esproprio o la nazionalizzazione secondo l'articolo 5, la Parte contraente interessata consentira' alla sua immediata presentazione, se cosi' preferisce l'investitore, a) l'arbitrato o conciliazione secondo gli articoli 28 e 36 della convenzione ICSID; o b) un tribunale arbitrale ad hoc, in conformita' alle procedure stabilite dal regolamento arbitrale dalla Commissione delle Nazioni Unite sul diritto commerciale internazionale (UNCITRAL) in conformita' con la risoluzione UNGA 31/98 del 15 dicembre 1986; o c) alla conciliazione in conformita' con le procedure stabilite dalle norme UNCITRAL secondo quanto previsto dalla relativa risoluzione UNGA. 5. In relazione all'arbitrato, la Parte contraente che e' parte della controversia non sollevera' alcuna obiezione a qualsiasi livello di procedure o di applicazione di una decisione sul fatto che l'investitore, che e' l'altra Parte contraente della controversia, abbia ricevuto, a seguito di un contratto d'assicurazione, una indennita' relativa ad una parte o alla totalita' delle perdite. 6. Una persona giuridica inserita o costituita secondo la legge in vigore nel territorio di una Parte contraente nella quale, prima che insorgesse una tale controversia, la maggioranza delle quote era di proprieta' di cittadini dell'altra Parte contraente, deve essere trattata - secondo quanto previsto dall'articolo 25 (2b) della convenzione - come un cittadino dell'altra Parte contraente. 7.1. Le due Parti si asterranno dal trattare attraverso i canali diplomatici una controversia gia' sottoposta al Centro internazionale per la risoluzione delle controversie relative ad investimenti (il Centro) a meno che: a) il Segretario generale del Centro, o una commissione di conciliazione o un tribunale arbitrale costituito da esso, decida che la controversia non ricada nella giurisdizione del Centro; o b) l'altra Parte contraente non tenga fede e non rispetti la decisione presa dal tribunale arbitrale. Cio' non preclude scambi diplomatici informali al solo scopo di facilitare una risoluzione delle controversie. 7.2. Inoltre, entrambe le Parti contraenti devono anche astenersi dal negoziare attraverso i canali diplomatici qualsiasi questione relativa ad ogni procedura di conciliazione od arbitraggio stabilita secondo i regolamenti UNCITRAL fino a quando tali procedure siano state concluse e la Parte contraente interessata non abbia ottemperato alla decisione della commissione di conciliazione o del tribunale arbitrale.
Accordo - art. 10
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