LEGGE 7 aprile 1997, n. 111

Type Legge
Publication 1997-04-07
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 3-5-1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo relativo alla sede tra la Fondazione europea per la formazione professionale e il Governo della Repubblica italiana, fatto a Bruxelles il 19 dicembre 1994, con due scambi di note.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 15 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri Visto il Guardasigilli: FLICK

Accordo - art. 1

ACCORDO RELATIVO ALLA SEDE TRA LA FONDAZIONE EUROPEA PER LA FORMAZIONE PROFESSIONALE E IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA La Repubblica italiana (successivamente denominata "l'Italia") da una parte la Fondazione europea per la formazione professionale (successivamente denominata "la Fondazione") dall'altra parte Considerando il regolamento del Consiglio n. 1360/90 del 7 maggio 1990 che istituisce la Fondazione, Considerando la decisione del Consiglio europeo del 29 ottobre 1993 che stabilisce che la Fondazione ha sede a Torino, Considerando che l'articolo 13 del regolamento del Consiglio n. 1360/90 stabilisce che il protocollo sui privilegi e le immunita' delle Comunita' europee e' applicabile alla Fondazione, e che l'articolo 14 sulle norme per il personale e' stato modificato dal regolamento del Consiglio n. 2063/94 del 27.7.1994, che stabilisce che al personale della Fondazione si applicano i regolamenti e le regolamentazioni applicabili ai funzionari e agli altri agenti delle Comunita' europee, ma che e' necessario prevedere altre disposizioni relative all'applicazione di taluni articoli di tale protocollo nonche' ad altri aspetti, Considerando che il sostegno del paese ospite e disciplinato dal presente Accordo e dalle intese amministrative riguardanti la messa a disposizione del complesso Villa Gualino, situato a Torino, Viale Settimio Severo, 65, concluse tra la citta' di Torino, la regione Piemonte e la Fondazione, riportate all'allegato 1, Intenzionate a prendere tutte le misure necessarie per garantire le migliori condizioni giuridiche e materiali di insediamento e di funzionamento delle strutture della Fondazione in Italia, Hanno convenuto quanto segue: Articolo 1: Villa Gualino Quale sede della Fondazione a Torino l'Italia tramite la citta' di Torino e la regione Piemonte mette a disposizione il complesso di Villa Gualino, conformemente alle clausole della Convenzione riportata all'allegato 1.

Accordo - art. 2

Articolo 2 - Sostegno generale 1. L'Italia adotta tutti i provvedimenti necessari ad aiutare la Fondazione ad insediare e mantenere in buono stato di funzionamento le proprie strutture in Italia. 2. L'Italia riconosce e conviene che per il buon funzionamento della Fondazione sono necessarie apposite misure e prestazioni, nonche' impianti e servizi di sostegno. Per agevolare l'applicazione a livello locale del presente Accordo, la Fondazione mantiene stretti rapporti di coordinamento con i rappresentanti nominati dall'Italia e con le amministrazioni locali. 3. a) Le competenti autorita' italiane e gli enti loro subordinati, si adoperano per quanto possibile a fornire alla Fondazione, su sua richiesta, tutti i servizi necessari, che comprendono a titolo non esaustivo l'elettricita', l'acqua, le fognature, il gas, la posta, il telefono, i collegamenti per trasmissione dati, il telegrafo, i trasporti locali, le canalizzazioni, la raccolta rifiuti e la protezione anti-incendio. b) Tali servizi vengono forniti a condizioni eque, di modo che la Fondazione fruisca di termini simili a quelli previsti in circostanze analoghe per le amministrazioni pubbliche dello Stato italiano. 4. L'Italia si adopera' affinche' le competenti autorita' italiane garantiscano una protezione adeguata alle aree circostanti gli edifici indicati all'articolo 1, soprattutto per prevenire accessi non autorizzati o altre forme di disturbo.

Accordo - art. 3

Articolo 3 - Comunicazioni 1. La Fondazione e' autorizzata ad impiantare ed operare sul proprio sito sistemi di telecomunicazione. L'Italia adotta tutti i provvedimenti idonei ad agevolare la Fondazione nell'impianto e nell'utilizzazione di tali sistemi di telecomunicazione, conformemente alle leggi e ai regolamenti italiani, e adotta in particolare provvedimenti che permettano la concessione in tempo utile delle autorizzazioni necessarie ad impiantare e utilizzare antenne fisse e mobili e altri dispositivi di telecomunicazione via satellite. 2. Nessuna comunicazione ufficiale indirizzata alla Fondazione o a qualsiasi membro del suo personale, nessuna comunicazione ufficiale inviata dalla Fondazione, in qualsiasi forma e tramite qualsiasi mezzo di trasmissione, puo' essere sottoposta a restrizioni di qualsiasi tipo o essere violata nella sua riservatezza. La tutela riguarda in particolare le pubblicazioni, i nastri magnetici, i dischi ottici, i dischetti, le immagini fisse, i film e le registrazioni visive e sonore.

Accordo - art. 4

Articolo 4 - Responsabilita' giuridica internazionale La responsabilita' giuridica internazionale dell'Italia non puo' essere chiamata in causa in conseguenza di attivita' della Fondazione sul territorio italiano, di atti o omissioni della Fondazione o di suoi rappresentanti, che agiscono o si astengono dall'agire nei limiti delle proprie funzioni. Se tuttavia viene chiamata in causa la responsabilita' dell'Italia, essa ha diritto di ricorso nei confronti della Fondazione.

Accordo - art. 5

Articolo 5 - Responsabilita' per danni o pregiudizi. 1. La Fondazione e' responsabile di tutti i danni o pregiudizi provocati dalle proprie attivita' in Italia. Tale responsabilita' e' disciplinata dal diritto italiano. 2. La Fondazione libera l'Italia dalle responsabilita' per richieste di risarcimento in caso di danno prodotti a terzi. 3. La Fondazione stipula un'assicurazione a copertura delle proprie responsabilita' civili.

Accordo - art. 6

Articolo 6 - Disposizioni generali 1. L'Italia applica alla Fondazione i privilegi e le immunita' previsti nel Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, sottoscritto a Bruxelles l'8 aprile 1965. 2. Ai fini dell'applicazione del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee alle relazioni tra la Fondazione e l'Italia, valgono le seguenti definizioni: - tutti i riferimenti alle Comunita' europee vanno letti come riferimenti alla Fondazione; - tutti i riferimenti ai funzionari e agli altri agenti delle Comunita' europee vanno letti come riferimenti ai funzionari e agli altri agenti della Fondazione; - fatta eccezione per gli articoli 7, 13, 15 e 16, i riferimenti al Consiglio e alla Commissione vanno letti come riferimenti al "Consiglio d'amministrazione" della Fondazione. 3. I privilegi individuali o specifici non rientranti in tale convenzione verranno negoziati tenendo conto delle condizioni gia' ottenute e in vigore per altre organizzazioni internazionali insediate in Italia. Tutti gli emendamenti negoziati in tal modo costituiranno oggetto di un accordo complementare al presente Accordo.

Accordo - art. 7

Articolo 7 - Immunita' 1. La Fondazione, i suoi beni e i suoi averi, ovunque situati, non possono essere oggetto di alcun provvedimento di coercizione amministrativa o giudiziaria, eccettuato il caso di sospensione dell'immunita' ai sensi dell'articolo 1 del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee. 2. I locali e gli edifici utilizzati dalla Fondazione sono inviolabili. Per "edifici, locali e terreni utilizzati dalla Fondazione" si intendono: a) quelli indicati come tali nella convenzione allegata al presente documento; le modifiche vengono comunicate mediante scambio di lettere tra le autorita' designate dalle parti contraenti; le planimetrie degli edifici vengono messe a disposizione in caso di necessita'; b) quelli che la Fondazione si trova ad utilizzare temporaneamente per proprie attivita' ufficiali; in tal caso l'applicazione del presente Accordo relativo alla sede vale solo per il periodo durante il quale la Fondazione occupa detti edifici, locali e terreni. In ciascuna di tali evenienze la Fondazione provvede ad avvertire le autorita' competenti, per quanto possibile con almeno una settimana di anticipo e secondo una procedura da concordare, indicando l'indirizzo esatto del luogo ove si svolgeranno tali attivita'. 3. Le persone autorizzate ai sensi delle leggi e dei regolamenti italiani a garantire il mantenimento dell'ordine e della sicurezza non possono entrare negli edifici e nei locali della Fondazione, o nei terreni da essa utilizzati, che su domanda o con autorizzazione del direttore della Fondazione o di un suo rappresentante debitamente autorizzato, e ricevono da questi l'assistenza necessaria. Tuttavia il consenso delle autorita' competenti della Fondazione si ritiene dato in caso di calamita' naturali, incendio o altre circostanze che richiedono l'impiego immediato di misure di tutela della sicurezza pubblica. 4. Il direttore della Fondazione si impegna a fare in modo che la sede della Fondazione non venga utilizzata come rifugio da persone intenzionate a sottrarsi ad un arresto o ad altri provvedimenti di limitazione della liberta' personale. 5. Il Governo italiano riconosce alla Fondazione il diritto di convocare riunioni nella propria sede e, in cooperazione con le autorita' italiane interessate in qualsiasi altra localita' d'Italia. 6. Le autorita' italiane garantiscono il libero accesso agli edifici, ai locali e ai terreni utilizzati dalla Fondazione alle persone indicate nel presente Accordo.

Accordo - art. 8

Articolo 8 - Esenzione da tasse e imposte 1. La Fondazione, le sue proprieta' e i suoi beni, entro i limiti della loro attivita' ufficiale, sono esenti da tutte le tasse e imposte dirette dovute a Stato, regioni, province e comuni. 2. Per gli acquisti, i servizi e le operazioni concernenti lo svolgimento dei suoi compiti ufficiali la Fondazione fruisce degli stessi esoneri e concessioni accordati alle pubbliche amministrazioni dello Stato italiano. 3. Per quanto attiene all'imposta sul valore aggiunto (IVA) la Fondazione ne e' esente per gli acquisti di importo rilevante di beni e servizi concernenti i suoi compiti ufficiali e l'esercizio delle sue funzioni. Ai fini del presente Accordo l'espressione "acquisti di importo rilevante" si applica all'acquisto di beni o servizi di importo superiore alle 100.000 lire italiane, o di importo superiore, che potra' essere stabilito in modo generale dalle competenti autorita' italiane. Detta franchigia non deve comunque pregiudicare i principi generali stabiliti nel presente articolo. 4. Per quanto attiene all'utilizzazione degli edifici, la Fondazione e' ugualmente esente dalle imposte sul consumo e dalle analoghe sovrattasse sul consumo di elettricita', metano e ogni altro tipo di combustibile impiegato. 5. Le esenzioni e concessioni previste dal presente articolo non si applicano alle imposte (tasse) sui servizi di pubblica utilita' prestati alla Fondazione secondo tariffe debitamente fissate dalle autorita' italiane interessate, a condizione che tali imposte vengano indicate singolarmente e specificamente.

Accordo - art. 9

Articolo 9 - Importazioni e esportazioni 1. La Fondazione e' esente da ogni dazio doganale, imposta, divieto o restrizione, sui beni di ogni tipo importati o esportati nell'esercizio delle proprie attivita' ufficiali. I beni importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonche' ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'Unione; le autorita' italiane si impegnano ad effettuare i controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative della Fondazione. 2. I beni importati, esportati o trasferiti, se trasportati come bagaglio a mano, possono essere dichiarati all'importazione o all'esportazione, conformemente ad accordi speciali da concludere tra la Fondazione e le competenti autorita' italiane, che comporteranno piu' specificamente l'impiego delle etichette e dei formulari normalmente utilizzati per il bagaglio diplomatico. 3. I prodotti e i materiali importati o esportati dalla Fondazione, o a suo nome, o per suo conto, e necessari alle strutture e al suo funzionamento, in Italia sono esenti da "dazi" e da ogni altro diritto di importazione o esportazione, nonche' da ogni divieto o restrizione all'importazione e all'esportazione. I beni e i materiali importati verranno sottoposti ai controlli sanitari e fitosanitari, nonche' ai provvedimenti che ne derivano ai sensi dei regolamenti in vigore nell'unione; le autorita' italiane si impegnano ad effettuare i controlli con tutta la diligenza necessaria, tenendo conto delle esigenze operative della Fondazione. 4. I beni importati in esenzione delle imposte e dei diritti, conformemente alle clausole del presente accordo, non possono essere ceduti a terzi a titolo oneroso o gratuito senza il preventivo accordo dalle autorita' italiane, e senza il pagamento delle relative imposte, diritti e contributi. Qualora dette imposte, diritti e contributi vengano fissati in funzione del valore dei beni, essi vengono calcolati su tale valore al momento della cessione, con l'applicazione della tariffa in vigore a tale data.

Accordo - art. 10

Articolo 10 - Veicoli della Fondazione La Fondazione e' esente da "dazi" o da ogni altro diritto, nonche' da ogni divieto o restrizione all'importazione di veicoli destinati "alle attivita' ufficiali" della Fondazione e dei relativi pezzi di ricambio. La Fondazione e parimenti esente dalla tassa sulla circolazione dei veicoli, che verranno immatricolati in serie speciale. I carburanti e lubrificanti necessari a detti veicoli possono essere importati in esenzione dei diritti doganali e delle imposte di fabbricazione, entro i limiti dei contingenti stabiliti di comune accordo tra l'Amministrazione italiana delle Finanze e la Fondazione. Tre anni dopo l'importazione la Fondazione potra' disporre liberamente di tali veicoli senza divieti, restrizioni, diritti doganali o altri diritti.

Accordo - art. 11

Articolo 11 - Personale della Fondazione 1. Il personale della Fondazione e' composto dalle seguenti categorie: a) personale statuario soggetto allo statuto dei funzionari o al regime applicabile agli altri agenti delle Comunita; - funzionari - agenti temporanei - agenti locali - agenti ausiliari b) personale esterno - esperti nazionali distaccati (END) - esperti a contratto, incaricati di studi, ecc. Il personale esterno con incarichi ad-hoc di natura specialistica della Fondazione viene considerato "esperto incaricato dalla Fondazione". Ai fini del presente Accordo i consulenti e i tirocinanti vengono considerati "esperti incaricati dalla Fondazione". 2. I privilegi e le immunita' concessi dal presente Accordo al personale della Fondazione e agli esperti incaricati dalla Fondazione mirano unicamente a garantire il funzionamento senza ostacoli della Fondazione, e l'indipendenza delle persone che ne fruiscono. 3. Senza modificare le disposizioni degli articoli da 12 a 15 del Protocollo sui privilegi e sulle immunita' delle Comunita' europee, si conviene specificamente che i funzionari, gli agenti temporanei e gli agenti ausiliari della Fondazione (i) godono dell'immunita' di giurisdizione per gli atti da loro compiuti in veste ufficiale, comprese le loro parole e i loro scritti; continueranno a beneficiare di queste immunita' dopo la cessazione delle loro funzioni; (ii) sono esenti da imposte nazionali sugli stipendi, salari ed emolumenti versati dalla Fondazione; non si tiene conto dei redditi esenti per il calcolo delle imposte su altri redditi; (iii) ne' essi, ne' i loro coniugi e i familiari a loro carico, sono sottoposti alle disposizioni che limitano l'immigrazione e alle formalita' di registrazione degli stranieri; (iv) godono, per quanto riguarda la disciplina dei cambi, delle agevolazioni riconosciute ai funzionari di pari grado delle missioni diplomatiche straniere in Italia; (v) ottengono, come i loro coniugi e i familiari a loro carico, la stessa assistenza al rimpatrio accordata ai diplomatici in caso di crisi internazionale; la clausola non si applica ai cittadini italiani; (vi) possono importare in franchigia doganale e senza divieti e restrizioni - dal paese della loro ultima residenza o da quello di cui sono cittadini, a titolo di primo insediamento, per un periodo di un anno ad iniziare dalla presa di servizio alla Fondazione, per un massimo di due spedizioni - la propria mobilia e i propri effetti personali, compreso un veicolo acquistato alle condizioni di mercato di tale paese, che verra' immatricolato in serie speciale; (vii) possono esportare, nell'anno successivo alla data di cessazione delle loro funzioni alla Fondazione, senza divieti e restrizioni, la propria mobilia e i propri effetti personali, compresi i veicoli, in loro uso e possesso. 4. Oltre ai privilegi e alle immunita' definite ai punti precedenti, il Direttore della Fondazione fruisce personalmente, come il proprio coniuge e i figli minorenni, dei privilegi e delle immunita', delle sanzioni e facilitazioni accordate dal Governo italiano ai membri di pari grado del corpo diplomatico in Italia. 5. Agli agenti locali si applicano unicamente i privilegi dell'articolo 12 paragrafo 3 (i). 6. Per quanto riguarda gli esperti in missione presso la Fondazione, nonche' tutte le persone invitate dalla Fondazione a partecipare alle proprie attivita', le competenti autorita' italiane assumono tutte le iniziative necessarie ad agevolarne l'ingresso nel territorio italiano, il soggiorno e la partenza. Vengono loro concessi gratuitamente e con la massima rapidita' visti ed autorizzazioni e, se necessario, l'assistenza al transito. 7. Oltre i privilegi e alle immunita' precedentemente definiti, il personale che non e' cittadino italiano ne' permanentemente residente in Italia al momento dell'entrata in servizio e' autorizzato ad acquistare un'autovettura in franchigia di diritti e imposte per il periodo della permanenza in Italia; l'autovettura viene immatricolata in serie speciale.

Accordo - art. 12

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