LEGGE 7 aprile 1997, n. 112

Type Legge
Publication 1997-04-07
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore della legge: 3-5-1997

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo dell'Ucraina sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Roma il 2 maggio 1995.

Art. 2

1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 12 dell'accordo stesso.

Art. 3

1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

SCALFARO

PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri

DINI, Ministro degli affari esteri

Visto, il Guardasigilli: FLICK

Accordo - art. 1

ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELL'UCRAINA SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo dell'Ucraina, qui di seguito denominati Parti Contraenti, desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti di capitale effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, fondate su accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperita' di entrambi i Paesi, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 - Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi, ai regolamenti ed alle prassi amministrative di quest'ultima. Il termine "investimento" comprendera' in particolare, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' "in rem", quali pegni, vincoli ed ipoteche; b) titoli azionari, titoli obbligazionari, quote di partecipazione o ogni altra forma di partecipazione in imprese ed ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato; c) crediti finanziari o altri redditi aventi valore economico derivanti da investimenti, nonche' utili reinvestiti ed utili da capitali; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, denominazioni commerciali ed avviamento; e) ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali; f) ogni incremento di valore dell'investimento originario. Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non implica un cambiamento della sua sostanza. 2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui, direttamente o attraverso sue consociate, investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente. 3. Per "persona fisica", si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato in conformita' con le sue leggi. 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi entita' costituita o debitamente strutturata secondo le leggi di una delle Parti Contraenti, avente la sede principale nel territorio di una delle due Parti Contraenti e da questa riconosciuta. 5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento; essi comprendono in particolare, ma non esclusivamente, profitti o interessi, utili da capitale, dividendi, royalties o compensi e spettanze diverse, indipendentemente dal fatto che siano in denaro o in natura. 6. Per "territorio" si intendono, oltre alle zone racchiuse entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono altresi' le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranita, nonche' diritti sovrani e giurisdizionali, secondo il Diritto Internazionale. 7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte Contraente (le sue agenzie o i suoi rappresentanti) ed un investitore dell'altra Parte Contraente in materia di investimento. 8. Per "diritto di accesso" si intende il diritto dell'investitore di una delle due Parti Contraenti di essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.

Accordo - art. 2

ARTICOLO 2 - Promozione e protezione degli investimenti 1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio in conformita' alle loro leggi ed ai loro regolamenti. 2. Gli investitori di una delle due Parti Contraenti dovranno avere diritto di accesso alle attivita' di investimento nel territorio dell'altra Parte Contraente, non meno favorevole di quello concesso ai sensi dell'Articolo 3.1, in conformita' alla legislazione di quest'ultima. 3. Ciascuna Parte Contraente dovra' garantire in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurera' che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le persone giuridiche, in particolare ma non esclusivamente, le societa' e le imprese in cui detti investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo assoggettate a provvedimenti ingiustificati o discriminatori. 4. Ciascuna Parte Contraente si adoperera' al fine di creare e mantenere nel proprio territorio quelle condizioni economiche e giuridiche favorevoli atte a permettere investimenti da parte degli investitori dell'altra Parte Contraente in conformita' con la propria legislazione, ivi compreso il rispetto, in buona fede, di tutti gli impegni assunti in relazione a ciascun specifico investitore.

Accordo - art. 3

ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Le due Parti Contraenti, nell'ambito del proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori o di quelli di Paesi terzi. 2. Qualora gli obblighi internazionali vigenti o che potranno entrare in vigore in futuro per una delle due Parti Contraenti contengano norme, siano esse specifiche o generali, che autorizzino gli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente a godere di un trattamento piu' favorevole di quello accordato dal presente Accordo, dette norme dovranno, nella misura in cui esse siano piu' favorevoli, prevalere sul presente Accordo. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non fanno riferimento ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente puo' concedere agli investitori di Paesi terzi in virtu' della propria appartenenza ad Unioni Doganali o Economiche, ad un Mercato Comune, ad un'Area di Libero Scambio, ad un Accordo regionale o sub-regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale, o ad Accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o facilitare gli scambi transfrontalieri.

Accordo - art. 4

ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o Perdite 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre o altro tipo di conflitti armati, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento dovra' accordare un adeguato risarcimento per detti danni e perdite, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati o meno da forze governative. I relativi pagamenti dovranno essere liberamente trasferibili senza indebito ritardo. Gli investitori interessati dovranno godere di un trattamento simile a quello concesso ai cittadini dell'altra Parte Contraente ed in ogni caso non meno favorevole, di quello concesso agli investitori di Paesi terzi.

Accordo - art. 5

ARTICOLO 5 - Esproprio 1. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere soggetti, " de jure" o "de facto", ad esproprio o a misure aventi effetti analoghi alla nazionalizzazione o all'esproprio (qui di seguito definite "esproprio") nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non a fini pubblici e di interesse nazionale. L'esproprio dovra' essere effettuato a norma di legge, su base non discriminatoria e dietro immediato, adeguato ed effettivo risarcimento. Detto risarcimento sara' equivalente al valore di mercato dell'investimento espropriato immediatamente prima del momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata. Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento sara' quello prevalente alla data immediatamente precedente al momento in cui la decisione di esproprio sia stata annunciata. Il risarcimento dovra' comprendere un interesse calcolato sulla base del LIBOR maturato dalla data di esproprio alla data del pagamento, dovra' essere effettuato senza ritardo, ed al massimo entro tre mesi, dovra' essere effettivamente realizzabile e liberamente trasferibile in valuta convertibile. 2. In assenza di un'intesa fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore circa l'entita' del risarcimento, quest'ultimo dovra' basarsi sugli stessi parametri di riferimento presi in considerazione nei documenti per la costituzione dell'investimento. 3. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresi' applicarsi nei casi in cui una delle due Parti Contraenti espropri i beni di una societa' formata o costituita ai sensi della legislazione vigente nel suo territorio e della quale gli investitori dell'altra Parte Contraente possiedano azioni. Nel caso in cui l'oggetto dell'esproprio sia una persona giuridica costituita congiuntamente da investitori ucraini ed italiani, la valutazione della quota azionaria dell'investitore sara', nella valuta dell'investimento, non inferiore al valore originario, a cui verranno sommati gli aumenti di capitale e la rivalutazione del capitale, i profitti non distribuiti ed i fondi di riserva, e detratto il valore delle riduzioni e delle perdite di capitale. 4. L'investitore di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del suo investimento sia stato colpito da esproprio, avra' diritto ad una immediata revisione da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente al fine di determinare se detta misura si sia verificata o meno, ed, in caso affermativo, se detta misura ed il relativo risarcimento si conformano alle disposizioni del presente Accordo ed ai principi del Diritto Internazionale ed al fine di decidere su tutte le altre questioni connesse. 5. Il risarcimento verra' considerato effettivo nel caso in cui sia stato corrisposto nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui detta valuta sia o resti convertibile, o altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. Il risarcimento sara' liberamente trasferibile. 6. Le disposizioni del presente Articolo dovranno altresi' applicarsi agli utili da investimento nonche', in caso di dismissione, ai proventi della liquidazione. 7. Qualora, dopo la privazione della proprieta' determinata dall'esproprio, i beni di cui trattasi non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a detto scopo il proprietario o il suo avente causa sono autorizzati a riacquistare i beni al prezzo di mercato.

Accordo - art. 6

ARTICOLO 6 - Rimpatrio di capitali, profitti e utili da investimento 1. Ciascuna Parte Contraente garantira' che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire all'estero, senza indebito ritardo, somme relative ad investimenti in qualsiasi valuta convertibile. Detti trasferimenti comprenderanno, in particolare, ma non esclusivamente: a) capitali e capitali aggiuntivi, ivi compresi gli utili reinvestiti, utilizzati per mantenere ed incrementare un investimento; b) profitti netti, dividendi, royalties, quote, interessi ed altri utili; c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento; d) remunerazioni e spettanze corrisposte ai cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' prescritte dalla legislazione nazionale e dai regolamenti vigenti. 2. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad accordare agli investitori dell'altra Parte Contraente le condizioni per il trasferimento all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile, dei fondi per rimborsare i prestiti assunti in relazione ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi. 3. Senza limitare la portata di quanto disposto all'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole accordato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, nel caso esso sia piu' favorevole.

Accordo - art. 7

ARTICOLO 7 - Surroga 1. Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo ente abbia fornito una garanzia assicurativa rispetto a rischi non commerciali per gli investimenti effettuati da uno dei suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato dei pagamenti a detti investitori sulla base di detta garanzia assicurativa, l'altra Parte Contraente dovra' riconoscere la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente o al suo ente.

Accordo - art. 8

ARTICOLO 8 - Procedure di trasferimento 1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo e in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali, e dovranno essere effettuati in valuta convertibile. Tutti i trasferimenti dovranno essere effettuati al tasso di cambio prevalente sul mercato applicabile alla data in cui l'investitore ne ha fatto richiesta, ad eccezione delle disposizioni del paragrafo 3 dell'Articolo 5 relativo al tasso di cambio applicabile nel caso di una delle misure di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 5. 2. Gli obblighi fiscali di cui al precedente paragrafo saranno considerati adempiuti quando l'investitore avra' espletato le proce- dure previste dalla legge della Parte Contraente nel cui territorio e' stato effettuato l'investimento.

Accordo - art. 9

ARTICOLO 9 - Composizione delle controversie in materia di investimento 1. Tutte le controversie, che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte Contraente in merito agli investimenti, ivi comprese quelle relative all'ammontare del risarcimento, dovranno essere, per quanto possibile, composte in via amichevole. 2. Qualora l'investitore ed una delle due Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo di investimento, dovra' applicarsi la procedura prevista in detto accordo di investimento. 3. Qualora tali controversie non possano essere composte in via amichevole entro sei mesi dalla data in cui sia stata presentata una richiesta scritta di composizione, l'investitore interessato potra', a sua scelta, sottoporre la controversia: (a) al Tribunale competente della Parte Contraente che abbia la competenza giurisdizionale a decidere; (b) ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" in conformita' al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospitante si impegna ad accettare detto arbitrato; (c) al "Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento", per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimento fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito. 4. Nessuna Parte Contraente dovra' trattare tramite i canali diplomatici qualsiasi materia deferita ad una procedura di arbitrato o ai procedimenti giudiziari in corso fino al completamento di detti procedimenti e finche' la Parte Contraente non si sia conformata alla decisione presa dal Tribunale Arbitrale entro i termini prescritti dalla decisione o entro i termini che potranno essere determinati sulla base delle disposizioni del diritto interno o internazionale applicabili al caso in specie.

Accordo - art. 10

ARTICOLO 10 - Composizione delle controversie tra Parti Contraenti 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra le Parti Contraenti in merito all'interpretazione o all'applicazione del presente Accordo dovranno essere composte, per quanto possibile, amichevolmente tramite i canali diplomatici. 2. Qualora tali controversie non possano essere risolte entro sei mesi dalla data in cui una Parte Contraente ne informa l'altra per iscritto, esse dovranno, su richiesta di una delle due Parti Contraenti, essere sottoposte ad un Tribunale Arbitrale "ad hoc" in conformita' alle disposizioni del presente Articolo. 3. Il Tribunale Arbitrale verra' costituito secondo le seguenti modalita: entro due mesi dalla ricezione della richiesta di arbitrato ciascuna Parte Contraente dovra' nominare un membro del Tribunale. I due membri dovranno poi designare un cittadino di uno Stato terzo che dovra' fungere da Presidente. Il Presidente verra' nominato entro tre mesi dalla data di nomina degli altri due membri. 4. Qualora, entro i termini di cui al paragrafo 3 del presente Articolo, le nomine non siano state effettuate, ciascuna Parte Contraente potra', in assenza di altre intese, chiedere al Presidente della Corte Internazionale di Giustizia di procedere alla nomina. Nel caso in cui il Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, o, per altro motivo non possa espletare l'incarico, dovra' esserne fatta richiesta al Vice-Presidente della Corte. Qualora anche il Vice-Presidente della Corte sia cittadino di una delle due Parti Contraenti, o per altro motivo non possa espletare l'incarico, sara' il membro piu' anziano della Corte Internazionale di Giustizia che non sia cittadino delle due Parti Contraenti a procedere alla designazione. 5. Il Tribunale Arbitrale decide a maggioranza. Le sue decisioni sono vincolanti. Ciascuna Parte Contraente sosterra' le spese inerenti al proprio membro del Tribunale ed ai propri rappresentanti nelle udienze. I costi relativi al Presidente ed i rimanenti costi verranno sostenuti in parti eguali dalle Parti Contraenti. Sara' il Tribunale Arbitrale a determinare le proprie procedure.

Accordo - art. 11

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