LEGGE 7 aprile 1997, n. 113
Entrata in vigore della legge: 3-5-1997
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1.Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus sulla promozione e protezione degli investimenti, con protocollo, fatto a Minsk il 25 luglio 1995.
Art. 2
1.Piena ed intera esecuzione e' data all'accordo di cui all'articolo 1 a decorrere dalla data della sua entrata in vigore in conformita' a quanto disposto dall'articolo 13 dello stesso accordo.
Art. 3
1.La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro degli affari esteri
Visto, Il Guardasigilli: FLICK
Accordo - art. 1
ACCORDO TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DI BELARUS SULLA PROMOZIONE E PROTEZIONE DEGLI INVESTIMENTI Il Governo della Repubblica Italiana ed il Governo della Repubblica di Belarus, qui di seguito denominati Parti Contraenti, desiderando creare condizioni favorevoli per una maggiore cooperazione economica fra i due Paesi, ed in particolare per gli investimenti di capitale effettuati da investitori di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente e, riconoscendo che la promozione e la reciproca protezione di tali investimenti, fondate su Accordi internazionali, contribuiranno a stimolare iniziative imprenditoriali atte a favorire la prosperita' di entrambi i Paesi, hanno convenuto quanto segue: ARTICOLO 1 - Definizioni Ai fini del presente Accordo: 1. Per "investimento" si intende ogni bene investito, prima o dopo l'entrata in vigore del presente Accordo, da persone fisiche o giuridiche di una Parte Contraente nel territorio dell'altra Parte Contraente, in conformita' alle leggi ed ai regolamenti di quest'ultima, indipendentemente dalla forma giuridica prescelta e dall'ordinamento giuridico di riferimento. Senza pregiudicare il contesto generale, il termine "investimento" comprendera' in particolare, ma non esclusivamente: a) beni mobili ed immobili, nonche' ogni altro diritto di proprieta' in rem, compresi, per quanto impiegabili per investimento, i diritti reali di garanzia su proprieta' di terzi; b) titoli azionari ed obbligazionari, quote di partecipazione ed ogni altro titolo di credito, nonche' titoli di Stato e titoli pubblici in genere; c) crediti finanziari o qualsiasi altro diritto per il servizio, aventi un valore economico relativi ad investimenti, nonche' redditi reinvestiti ed utili da capitali; d) diritti d'autore, marchi commerciali, brevetti, designs industriali ed altri diritti di proprieta' intellettuale ed industriale, know-how, segreti commerciali, ditta ed avviamento; e) ogni diritto di natura economica derivante da legge o da contratto, nonche' ogni licenza e concessione rilasciata in conformita' alle disposizioni vigenti per l'esercizio di attivita' economiche, comprese quelle di prospezione, coltivazione, estrazione e sfruttamento di risorse naturali; f) ogni incremento di valore dell'investimento originario. Qualsiasi modifica della forma dell'investimento non implica un cambiamento della sua sostanza. 2. Per "investitore", si intende qualsiasi persona fisica o giuridica di una Parte Contraente che effettui investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente, nonche' le consociate aventi i loro uffici nel territorio di una delle due Parti Contraenti. 3. Per "persona fisica", si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi persona fisica che abbia per legge la cittadinanza di quello Stato in conformita' con le sue leggi. 4. Per "persona giuridica" si intende, con riferimento a ciascuna delle due Parti Contraenti, qualsiasi entita' costituita o debitamente strutturata in conformita' alle leggi di una delle Parti Contraenti e da questa riconosciuta quale persona giuridica, avente la sede principale nel territorio di una delle due Parti Contraenti, quali istituti pubblici societa' di persone o di capitali, fondazioni e associazioni indipendentemente dal fatto che la responsabilita' sia limitata o meno. 5. Per "redditi" si intendono le somme ricavate da un investimento, compresi, ma non esclusivamente, profitti o interessi, utili da capitale, dividendi, royalties o compensi e spettanze diverse, indipendentemente dal fatto che siano in denaro o in natura. 6. Per "territorio" si intende, oltre alle superfici comprese entro i confini terrestri, anche le "zone marittime". Queste ultime comprendono altresi' le zone marine e sottomarine sulle quali le Parti Contraenti esercitano la loro sovranita', o esercitano, secondo il Diritto Internazionale, diritti di sovranita' o di giurisdizione. 7. Per "Accordo di investimento" si intende un accordo fra una Parte contraente (le sue agenzie o i suoi rappresentanti) ed un investitore dell'altra Parte Contraente in materia di investimento. 8. Per "trattamento non discriminatorio" si intende un trattamento che sia favorevole almeno quanto il migliore dei trattamenti nazionali o il trattamento della nazione piu' favorita. 9. Per "diritto di accesso" si intende il diritto dell'investitore di una delle due Parti Contraenti di essere ammesso ad effettuare investimenti nel territorio dell'altra Parte Contraente.
Accordo - art. 2
ARTICOLO 2 - Promozione e Protezione degli investimenti 1. Le due Parti Contraenti incoraggeranno gli investitori dell'altra Parte Contraente ad effettuare investimenti nel proprio territorio in conformita' alle loro leggi ed ai loro regolamenti. 2. Gli investitori di una delle due Parti Contraenti avranno il diritto di accesso alle attivita' di investimento, nel territorio dell'altra Parte Contraente, a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse ai sensi dell'Articolo 3.1. 3. Ciascuna Parte Contraente dovra' garantire in ogni momento un trattamento giusto ed equo agli investimenti effettuati dagli investitori dell'altra Parte Contraente. Ciascuna Parte Contraente assicurera' che la gestione, il mantenimento, l'uso, la trasformazione, il godimento o la cessione degli investimenti effettuati sul proprio territorio da investitori dell'altra Parte Contraente, nonche' le persone giuridiche, in particolare, ma non esclusivamente, le societa' ed imprese in cui detti investimenti sono stati effettuati, non vengano in alcun modo colpiti da provvedimenti ingiustificati o discriminatori. 4. Ciascuna Parte Contraente si adoperera' al fine di creare e mantenere nel proprio territorio un quadro giuridico atto a garantire agli investitori dell'altra Parte Contraente la continuita' del trattamento giuridico, ivi compreso l'assolvimento, in buona fede, di tutti gli impegni assunti in relazione a ciascun specifico investitore.
Accordo - art. 3
ARTICOLO 3 - Trattamento nazionale e clausola della nazione piu' favorita 1. Le due Parti Contraenti, nel proprio territorio, accorderanno agli investimenti ed ai relativi redditi degli investitori dell'altra Parte Contraente un trattamento non meno favorevole di quello riservato agli investimenti e relativi redditi dei propri investitori o di quelli di Paesi terzi. 2. Qualora la legislazione di una delle due Parti Contraenti, ovvero gli obblighi internazionali vigenti o che potranno entrare in vigore in futuro per una delle due Parti Contraenti contengano norme, siano esse specifiche o generali, che autorizzino gli investimenti effettuati da investitori dell'altra Parte Contraente a godere di un trattamento piu' favorevole di quello accordato dal presente Accordo, dette norme dovranno, nella misura in cui esse siano piu' favorevoli, prevalere sul presente Accordo. 3. Le disposizioni dei paragrafi 1 e 2 del presente Articolo non si applicano ai vantaggi ed ai privilegi che una Parte Contraente puo' concedere agli investitori di Paesi terzi in virtu della loro appartenenza ad Unioni economiche o doganali, ad un Mercato Comune, ad un'Area di libero scambio, ad un Accordo regionale o sub- regionale, ad un Accordo economico multilaterale internazionale, o ad Accordi stipulati al fine di evitare la doppia imposizione o facilitare gli scambi transfrontalieri.
Accordo - art. 4
ARTICOLO 4 - Risarcimento per danni o perdite 1. Qualora gli investitori di una delle due Parti Contraenti subiscano perdite o danni negli investimenti da essi effettuati nel territorio dell'altra Parte Contraente a causa di guerre, altre forme di conflitto armato, stati di emergenza, guerre civili o altri avvenimenti analoghi, la Parte Contraente nella quale e' stato effettuato l'investimento dovra' accordare un adeguato risarcimento per tali perdite o danni, indipendentemente dal fatto che essi siano stati causati o meno da forze governative o da altri soggetti. I risarcimenti dovranno essere liberamente trasferibili ed aver luogo senza indebito ritardo. Gli investitori interessati dovranno godere dello stesso trattamento previsto per i cittadini dell'altra Parte Contraente e, in ogni caso, non meno favorevole di quello concesso agli investitori di Paesi terzi.
Accordo - art. 5
ARTICOLO 5 - Nazionalizzazione o altre misure equivalenti 1. Gli investimenti di cui al presente Accordo non possono costituire oggetto di provvedimenti che limitino, a tempo determinato o indeterminato, i diritti di proprieta', possesso, controllo o godimento ad essi inerenti, salvo laddove specificamente previsto dalla legislazione nazionale o locale vigente, ovvero da regolamenti e sentenze emesse da Corti o Tribunali che ne esercitino la giurisdizione. 2. Gli investimenti degli investitori di ciascuna delle due Parti Contraenti non dovranno essere soggetti, de jure o de facto, direttamente o indirettamente nazionalizzati, espropriati, requisiti o essere soggetti a misure aventi effetti analoghi nel territorio dell'altra Parte Contraente, se non per fini pubblici o di interesse nazionale contro immediato, pieno ed effettivo risarcimento ed a condizione che tali misure siano adottate su base non discriminatoria ed in conformita' a tutte le disposizioni e procedure di legge. 3. Il giusto risarcimento dovra' essere calcolato sulla base dell'effettivo valore di mercato dell'investimento immediatamente prima del momento in cui la decisione di adottare una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente Articolo sia stata annunciata o resa pubblica. Il tasso di cambio applicabile a detto risarcimento sara' quello prevalente al momento in cui una delle misure di cui al paragrafo 2 di questo Articolo sia stata annunciata o resa pubblica. In mancanza di un accordo fra la Parte Contraente ospitante e l'investitore circa l'entita' del risarcimento, quest'ultimo dovra' essere calcolato in base agli stessi parametri di riferimento presi in considerazione nei documenti costitutivi dell'investimento. 4. Senza limitare la portata del paragrafo precedente, nel caso in cui oggetto di una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente Articolo sia una societa' costituita congiuntamente da investitori italiani e bielorussi, la valutazione della quota dell'investitore sara', nella valuta dell'investimento, non inferiore al valore iniziale, a cui verranno sommati proporzionalmente gli aumenti di capitale e la rivalutazione del capitale, profitti non distribuiti ed i fondi di riserva, e detratto il valore delle riduzioni e delle perdite di capitale. 5. Il risarcimento sara' considerato effettivo se corrisposto nella stessa valuta in cui l'investitore straniero ha effettuato l'investimento, nella misura in cui tale valuta sia - o resti - convertibile, ovvero altrimenti, in qualsiasi altra valuta accettata dall'investitore. Il risarcimento dovra' essere liberamente trasferibile. 6. Il risarcimento sara' considerato tempestivo se avverra' senza indebito ritardo ed in ogni caso entro tre mesi. 7. Il risarcimento dovra' comprendere gli interessi calcolati sulla base del LlBOR a sei mesi a partire dalla data di attuazione di una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente Articolo fino alla data di pagamento. 8. L'investitore di una delle due Parti Contraenti che asserisca che tutto o parte del suo investimento sia stato colpito da una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente Articolo avra' diritto ad un sollecito riesame da parte delle competenti autorita' giudiziarie o amministrative dell'altra Parte Contraente ai fine di determinare se detta misura si sia verificata o meno, ed in caso affermativo, se detta misura ed il relativo risarcimento sono conformi alle disposizioni del presente Accordo ed ai principi del Diritto Internazionale ed al fine di decidere su tutte le altre questioni connesse. 9. Le disposizioni del paragrafo 2 del presente Articolo dovranno altresi' applicarsi agli utili da investimento nonche', in caso di liquidazione, ai proventi della stessa. 10. Qualora, dopo l'esproprio, a seguito di una delle misure di cui al paragrafo 2 del presente Articolo, i beni di cui trattasi non siano stati utilizzati, in tutto o in parte, a quel fine, il proprietario ovvero gli aventi causa hanno diritto a riacquistare i beni al prezzo di mercato.
Accordo - art. 6
ARTICOLO 6 -Rimpatrio di capitali, Profitti e utili 1. Ognuna delle Parti Contraenti garantira' che gli investitori dell'altra Parte Contraente possano trasferire all'estero in qualsiasi valuta convertibile e senza indebito ritardo quanto segue: a) capitali e quote aggiuntive di capitale, compresi i redditi reinvestiti utilizzati per il mantenimento e l'incremento di investimenti; b) redditi netti, dividendi, royalties, compensi per assistenza e servizi tecnici, interessi ed altri utili; c) redditi derivanti dalla totale o parziale vendita o dalla totale o parziale liquidazione di un investimento; d) remunerazioni e spettanze corrisposte a cittadini dell'altra Parte Contraente per attivita' e servizi prestati in relazione ad un investimento effettuato nel territorio dell'altra Parte Contraente, nella misura e secondo le modalita' prescritte dalle leggi e dai regolamenti nazionali vigenti. 2. Ciascuna Parte Contraente si impegna ad accordare agli investitori dell'altra Parte Contraente le condizioni per il trasferimento all'estero, senza indebito ritardo, in qualsiasi valuta convertibile, dei fondi per rimborsare i prestiti assunti in relazione ad un investimento ed al pagamento dei relativi interessi. 3. Senza limitare la portata di quanto disposto all'Articolo 3 del presente Accordo, le Parti Contraenti si impegnano ad accordare ai trasferimenti di cui al paragrafo 1 del presente Articolo lo stesso trattamento favorevole accordato agli investimenti effettuati da investitori di Paesi terzi, nel caso esso sia piu' favorevole.
Accordo - art. 7
ARTICOLO 7 - Surroga 1. Nel caso in cui una Parte Contraente od un suo Ente abbia fornito una garanzia assicurativa contro rischi non commerciali per gli investimenti effettuati dai suoi investitori nel territorio dell'altra Parte Contraente, ed abbia effettuato dei pagamenti a detti investitori sulla base di detta garanzia, l'altra Parte Contraente dovra' riconoscere la cessione dei diritti dell'investitore alla prima Parte Contraente o al suo Ente. Per il trasferimento dei pagamenti da effettuare alla Parte Contraente o alla sua istituzione in virtu' di tale cessione, verranno applicate le disposizioni degli articoli 4, 5 e 6 del presente Accordo.
Accordo - art. 8
Articolo 8 - Procedure di trasferimento 1. I trasferimenti di cui agli Articoli 4, 5, 6 e 7 dovranno essere effettuati senza indebito ritardo ed in ogni caso entro sei mesi dall'adempimento di tutti gli obblighi fiscali. Essi dovranno essere effettuati in valuta convertibile al tasso di cambio prevalente applicabile alla data in cui l'investitore richiede il trasferimento, fatta eccezione per quanto disposto al paragrafo 3 dell'Articolo 5 relativo al tasso di cambio applicabile nel caso di una delle misure di cui al paragrafo 2 dell'Articolo 5. 2. Gli obblighi fiscali di cui al precedente paragrafo si intendono assolti quando l'investitore abbia espletato le procedure previste dalla legge della Parte Contraente nel territorio del quale e' stato effettuato l'investimento.
Accordo - art. 9
ARTICOLO 9 - Composizione delle controversie tra investitori e Parti Contraenti 1. Tutte le controversie che dovessero insorgere tra una Parte Contraente e gli investitori dell'altra Parte contraente in merito agli investimenti, incluse quelle relative all'ammontare del risarcimento, dovranno essere, per quanto possibile, composte in via amichevole. 2. Qualora l'investitore ed una delle due Parti Contraenti abbiano stipulato un accordo di investimento, dovra' applicarsi la procedura prevista in detto accordo di investimento. 3. Qualora tali controversie non possano essere composte in via amichevole entro sei mesi dalla data della richiesta di composizione inviata per iscritto, l'investitore interessato potra', a sua scelta, sottoporre la controversia: (a) al Tribunale della Parte Contraente competente per territorio; ovvero (b) ad un Tribunale Arbitrale ad hoc in conformita' al regolamento in materia di arbitrato della Commissione delle Nazioni Unite sul Diritto Commerciale Internazionale (UNCITRAL). La Parte Contraente ospitante si impegna pertanto ad accettare il rinvio a detto arbitrato; ovvero (c) al Centro Internazionale per la Composizione delle Controversie in materia di Investimento per l'applicazione delle procedure di arbitrato di cui alla Convenzione di Washington del 18 marzo 1965 sulla composizione delle controversie in materia di investimento fra Stati e cittadini di altri Stati, qualora o non appena le Parti Contraenti vi abbiano aderito. 4. Entrambe le Parti Contraenti dovranno astenersi dal trattare per canali diplomatici le questioni attinenti ad una procedura arbitrale o a procedimenti giudiziari in corso finche' tali procedure non siano state concluse ed una delle Parti Contraenti non si sia conformata alla decisione presa dal Tribunale Arbitrale o alla sentenza di un altro Tribunale entro i termini prescritti dal lodo o dalla sentenza, ovvero entro i termini che potranno essere determinati sulla base delle disposizioni del diritto interno o internazionale applicabili al caso in specie.
Accordo - art. 10
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