DECRETO LEGISLATIVO 28 agosto 1997, n. 281
Entrata in vigore del decreto: 3-5-1997
IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI
Visto l'articolo 5, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, recante disposizioni in materia di risorse idriche, che attribuisce al Ministero dei lavori pubblici il compito di definire, mediante apposito regolamento, i criteri ed il metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri";
Visto il voto n. 585/94 espresso dall'assemblea generale del Consiglio superiore dei lavori pubblici, nella adunanza del 23 giugno 1995;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza generale del 22 febbraio 1996, n. 25/96;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge n. 400 del 1988 (nota n. 1032 dell'8 gennaio 1997);
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Oggetto ed ambito d'applicazione
1.Il presente regolamento, in attuazione di quanto disposto dall'articolo 5, comma 2, della legge 5 gennaio 1994, n. 36, definisce nell'allegato, costituente parte integrante dello stesso, i criteri ed il metodo in base ai quali sono valutate le perdite degli aquedotti e delle fognature. Esso indica, altresi', la guida per la effettuazione delle rilevazioni e l'organizzazione del relativo sistema di monitoraggio nonche' le regole per la stesura dei rapporti di cui all'articolo 3 che, entro il mese di febbraio di ciascun anno, il gestore tramette al Ministero dei lavori pubblici - Osservatorio dei servizi idrici.
2.Il presente regolamento si applica a tutti gli impianti di acquedotto. Esso si applica altresi' alle fognature, intese come impianti di smaltimento dei reflui derivanti dall'uso di acque distribuite da acquedotti, con esclusione delle fognature bianche; si applica inoltre a tutte le fognature nere degli impianti a sistema separato e a quelle miste in quanto destinate allo smaltimento delle acque nere, anche se alimentate da risorse idriche di cui l'utente si approvvigioni autonomamente.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al sono fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il comma 2 dell'art. 5 della legge n. 36/1994 prevede che: "Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dei lavori pubblici, emanato ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e' adottato un regolamento per la definizione dei criteri e del metodo in base ai quali valutare le perdite degli acquedotti e delle fognature. Entro il mese di febbraio di ciascun anno, i soggetti gestori dei servizi idrici trasmettono al Ministero dei lavori pubblici i risultati delle rilevazioni eseguite con la predetta metodologia". - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Nota all'art. 1: - Per il testo del comma 2 dell'art. 5 della legge n. 36/1994, si veda in nota alle premesse.
Art. 2
Valutazioni delle perdite
1.Le procedure di valutazione delle perdite di cui al presente regolamento sono finalizzate alla formulazione di "bilanci idrici nelle reti e negli impianti", sia nel loro complesso, sia in parte di essi, mediante la compiuta conoscenza dei volumi immessi nel sistema in un prefissato arco temporale e di quelli in uscita. Detti bilanci si fondano su misurazioni di portate, o su stime per quelle non misurabili, integrati in un determinato tempo di osservazione. La stima delle portate non misurabili e' effettuata con livelli di attendibilita' progressivamente crescenti, mediante l'attuazione, anche con gradualita', di opportuni adeguamenti strutturali dei sistemi di acquedotto e fognature esistenti, al fine di rendere il piu' possibile obiettivo e certo il metodo di controllo dei volumi in entrata e in uscita. Per gli impianti da realizzare alla data di entrata in vigore del presente regolamento, tale esigenza e' tenuta presente in sede di progettazione della conformazione strutturale e della disposizione di apparecchiature, anche nel rispetto delle prescrizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1988, n. 236.
2.In via transitoria il gestore e' tenuto comunque ad effettuare una stima delle perdite, qualora non siano misurabili, anche basate su opportuni sistemi periodici di lettura e fatturazione.
3.La conoscenza dei volumi che concorrono alla formazione dei bilanci idrici e' quanto piu' possibile disaggregata per componenti e per zone, al fine di rendere piu' puntuale la conoscenza dell'entita' e della distribuzione delle perdite, anche attraverso la determinazione di appropriati indici di funzionalita' e di disservizio.
4.In dipendenza dell'esito dei bilanci, il gestore procedera' ad una appropriata e specifica "campagna di ricerca delle perdite" per provvedere alle necessarie riparazioni; le indicazioni per la esecuzione del relativo piano di interventi sono contenute nella convenzione tra gli enti locali di cui all'articolo 9 della legge n. 36/1994 ed i soggetti gestori.
Note all'art. 2: - Il D.P.R. n. 236/1988 reca: "Attuazione della direttiva CEE n. 80/778 concernente la qualita' delle acque destinate al consumo umano, ai sensi dell'art. 15 della legge 16 aprile 1987, n. 183". - Il testo dell'art. 9 della citata legge n. 36/1994 e' il seguente: "Art. 9 (Disciplina della gestione del servizio idrico integrato). - 1. I comuni e le province di ciascun ambito territoriale ottimale di cui all'art. 8, entro il termine perentorio di sei mesi dalla delimitazione dell'ambito medesimo, organizzano il servizio idrico integrato, come definito dall'art. 4, comma 1, lettera f), al fine di garantirne la gestione secondo criteri di efficienza, di efficacia e di economicita'. 2. I comuni e le province provvedono alla gestione del servizio idrico integrato mediante le forme, anche obbligatorie, previste dalla legge 8 giugno 1990, n. 142, come integrata dall'art. 12, della legge 23 dicembre 1992, n. 498. 3. Per le finalita' di cui al presente articolo, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il termine di sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplinano, ai sensi della legge 8 giugno 1990, n. 142, e successive modificazioni, le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale. Nei casi in cui la forma di cooperazione sia attuata per gli effetti dell'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142, le regioni e le prov- ince autonome di Trento e di Bolzano individuano gli enti locali partecipanti, l'ente locale responsabile del coordinamento, gli adempimenti e i termini previsti per la stipulazione delle convenzioni di cui all'art. 24, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Dette convenzioni determinano in particolare le procedure che dovranno essere adottate per l'assegnazione della gestione del servizio idrico, le forme di vigilanza e di controllo, nonche' gli altri elementi indicati all'art. 24, comma 2, della legge 8 giugno 1990, n. 142. Decorso inutilmente il termine fissato dalle regioni e dalle province autonome, provvedono queste ultime in sostituzione degli enti inadempienti. 4. Al fine di salvaguardare le forme e le capacita' gestionali degli organismi esistenti che rispondono a criteri di efficienza, di efficacia e di economicita', i comuni e le province possono provvedere alla gestione integrata del servizio idrico anche con una pluralita' di soggetti e di forme tra quelle di cui al comma 2. In tal caso, i comuni e le province individuano il soggetto che svolge il compito di coordinamento del servizio ed adottano ogni altra misura di organizzazione e di integrazione delle funzioni fra la pluralita' di soggetti gestori".
Art. 3
Rapporti annuali
1.Il gestore trasmette annualmente al Ministero dei lavori pubblici - Osservatorio dei servizi idrici, entro il mese di febbraio appositi rapporti redatti secondo gli standard indicati nel punto 4 dell'allegato e indicanti i dati sui volumi d'acqua degli impianti di acquedotto e di fognatura nonche' il valore dei parametri di valutazione delle perdite.
Art. 4
Norma transitoria
1.Nella convenzione tra gli enti locali di cui all'articolo 9 della legge n. 36/1994 ed i soggetti gestori sono indicati tempi, modalita' ed oneri per adeguare le reti e gli impianti esistenti, ai fini della valutazione delle perdite in conformita' alle prescrizioni del presente regolamento.
Il Ministro: Costa
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 27 marzo 1997
Registro n. 1 Lavori pubblici, foglio n. 134
Nota all'art. 4: - Per il testo dell'art. 9 della legge n. 36/1994 si veda in nota all'art. 2.
Allegato
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