DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 1997, n. 104

Type DPR
Publication 1997-03-18
State In force
Source Normattiva
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Entrata in vigore del decreto: 7/5/1997

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 46, concernente interventi per i settori dell'economia di rilevanza nazionale, ed in particolare l'articolo 3 che prevede il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche finanziabili nelle forme previste dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto l'articolo 1, comma 35, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, che prevede la possibilita' per le universita' e per gli enti pubblici di ricerca non strumentale a carattere nazionale di accedere, per lo svolgimento delle attivita' propedeutiche alle iniziative di trasferimento tecnologico, ai finanziamenti di cui all'articolo 3 della citata legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Visto l'articolo 17, comma 1, lettera a), della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Considerata l'opportunita' di definire con apposito regolamento le linee di un sistema di iniziative e di procedure per il trasferimento tecnologico alle piccole e medie imprese;

Udito il Comitato per il trasferimento tecnologico, costituito ai sensi del citato articolo 3, comma 2, della legge 17 febbraio 1982, n. 46;

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza generale del 16 maggio 1996;

Vista la delibera del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 28 febbraio 1997;

Sulla proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato;

Emana

il seguente regolamento:

Art. 1

O g g e t t o

NOTE Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Art. 2

Destinatari finali delle iniziative

1.Destinatari finali delle iniziative di cui all'articolo 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e del presente regolamento sono le piccole e medie imprese, ancorche' non beneficiarie degli interventi agevolativi ai sensi dell'articolo 3.

2.Ai fini della applicazione del presente regolamento per piccole e medie imprese si intendono quelle la cui definizione e' prevista dalla deliberazione del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica n. 302 del 9 giugno 1995, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 4 settembre 1995, e successive modificazioni ed integrazioni.

Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 3 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' il seguente: "Le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali, finanziabili nelle forme previste dalla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, riguardano sia la costituzione e l'ampliamento di strutture di tasferimento sia l'attuazione di specifici programmi di trasferimento. Presso il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e' costituito il comitato per il trasferimento tecnologico formato da esperti nominati dal Ministro su designazione degli enti pubblici di ricerca e delle associazioni degli imprenditori e degli artigiani. Il comitato ha lo scopo di definire le linee di un sistema di iniziative e di procedure per il trasferimento tecnologico". - La delibera del 9 giugno 1995, n. 302, del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica reca: "Procedura semplificata per la concessione di agevolazioni a valere sul Fondo speciale per la ricerca applicata per iniziative di ricerca e sviluppo promosse da piccole e medie imprese".

Art. 3

Soggetti beneficiari

1.I soggetti beneficiari degli interventi agevolativi di cui al presente regolamento sono quelli di cui all'articolo 2 della legge n. 46 del 1982, e successive integrazioni e modificazioni.

2.Per le iniziative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), i soggetti beneficiari sono soltanto le piccole e medie imprese, singole o consorziate, destinatarie degli interventi.

3.Per le attivita' propedeutiche alla realizzazione delle iniziative di trasferimento di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), sono soggetti beneficiari anche le universita' e gli enti pubblici di ricerca non strumentale a carattere nazionale.

Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' il seguente: "Possono beneficiare degli interventi del fondo di cui all'articolo precedente i seguenti soggetti: a) imprese industriali; b) consorzi tra le imprese industriali; c) enti pubblici economici che svolgono attivita' produttiva; d) societa' di ricerca costituite con i mezzi del fondo tra i soggetti delle lettere a), b), c) ed e), nonche' tra le societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali; e) centri di ricerca industriale con personalita' giuridica autonoma, promossi dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), nonche' dalle societa' finanziarie di controllo e di gestione di imprese industriali; f) consorzi tra imprese industriali ed enti pubblici: Il fondo di cui all'articolo precedente finanzia i seguenti tipi di attivita': 1) progetti di ricerca applicata definiti autonomamente e realizzati dai soggetti di cui al precedente primo comma; 2) programmi nazionali di ricerca finalizzati allo sviluppo di tecnologie fortemente innovative e strategiche suscettibili di traduzione industriale nel medio periodo; 3) le iniziative per il trasferimento alle piccole e medie imprese delle conoscenze e delle innovazioni tecnologiche nazionali; 4) i contratti di ricerca che pubbliche amministrazioni, anche regionali, propongono per la realizzazione da parte dei soggetti di cui al precedente primo comma. La partecipazione degli enti scientifici di ricerca e di sperimentazione ai consorzi di cui alla lettera f) del precedente primo comma e' deliberata dall'ente pubblico di ricerca ed approvata dal Ministro di vigilante sentito il parere del Ministro del tesoro e del Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica".

Art. 4

Modalita' di attuazione

1.Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e b), il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato per il trasferimento tecnologico, costituito ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge n. 46 del 1982, definisce, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, le iniziative ed i costi ammissibili, nonche' i parametri di riferimento per determinare la quota percentuale di intervento, nel limite massimo previsto dai commi 3 e 7 dell'articolo 5, in funzione delle aree territoriali di realizzazione delle iniziative e della rispondenza a priorita' prestabilite. Con il predetto decreto sara' inoltre definito lo schema di domanda di cui all'articolo 5, comma 5, e la relativa documentazione.

2.Per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), il Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, con decreto adottato di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 7 della legge n. 46 del 1982, individua le linee strategiche per la costituzione e l'ampliamento di strutture di trasferimento tecnologico, sulla base anche dei risultati di una ricognizione delle esistenti strutture di trasferimento, condotta nell'ottica della loro specializzazione tecnologica, della loro distribuzione sul territorio, delle loro strutture organizzative, della loro capacita' d'impatto sul sistema produttivo e della loro integrazione con i sistemi di diffusione della tecnologia operanti a livello internazionale. Per la realizzazione di tale ricognizione il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica puo' stipulare apposite convenzioni con organismi specializzati.

3.Con il decreto di cui al comma 2 saranno altresi' individuati i costi ammissibili, nonche' le quote percentuali di intervento, nel limite massimo previsto dal comma 3 dell'articolo 5, in funzione delle aree territoriali di realizzazione delle iniziative e della rispondenza a priorita' prestabilite.

Note all'art. 4: - Per il testo dell'art. 2 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, si veda nota all'art. 3. - Il testo dell'art. 7 della legge 17 febbraio 1982, n. 46, e' il seguente: "L'istruttoria tecnico-economica per gli interventi a favore dei progetti di ricerca applicata di cui alla legge 25 ottobre 1968, n. 1089, e successive integrazioni e modificazioni, e' affidata all'IMI che esprime il giudizio complessivo di validita'. Le preselezioni dei progetti presentati e la proposta di ammissione degli stessi agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata e la scelta delle forme di intervento sono affidate al comitato tecnico-scientifico di cui al comma seguente. L'ammissione viene decisa dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica sulla base del parere di conformita' dei progetti rispetto agli indirizzi generali sulla ricerca applicata determinati dal CIPI, ai requisiti dei singoli progetti, e all'entita' dei finanziamenti disponibili nell'anno in corso. Il comitato tecnico-scientifico, da costituirsi entro due mesi dall'entrata in vigore della presente legge, e' composto di sei membri, dei quali due nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in sua rappresentanza, due dal Ministro delle partecipazioni statali, in sua rappresentanza, due dal Mlnistro del tesoro, in sua rappresentanza, ed e' presieduto dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. Tali esperti possono essere scelti su designazione del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR). L'ammissione di ciascun progetto agli interventi del Fondo speciale per la ricerca applicata viene deliberata dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica. La delibera di ammissione o meno del progetto agli interventi del Fondo e, in caso positivo, la firma della convenzione da parte dell'IMI con il beneficiario devono aver luogo al massimo entro otto mesi dalla data di presentazione della domanda".

Art. 5

Forme e modalita' di finanziamento

1.Per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 1, lettere a) e c), sono stipulati con i soggetti di cui all'articolo 3 appositi contratti, secondo le modalita' e le proce- dure previste dal presente articolo. Le proposte per la stipula dei contratti possono pervenire anche da associazioni imprenditoriali, enti di ricerca, enti pubblici economici ed amministrazioni pubbliche anche regionali.

2.La domanda di accesso al finanziamento di un soggetto ammissibile ai sensi dell'articolo 3, e' presentata al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca, che provvede alla relativa istruttoria, avvalendosi della collaborazione degli esperti nelle materie di specifico interesse scelti, di volta in volta, nell'albo previsto dalla deliberazione del Comitato interministeriale per il coordinamento della politica industriale (CIPI) del 28 dicembre 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile 1994.

3.Sulla base degli esiti dell'istruttoria di cui al comma 2 nonche', per agevolazioni di importo superiore ad un miliardo di lire, del parere del Comitato tecnico-scientifico previsto dall'articolo 7 della legge n. 46 del 1982, in merito alla qualita' del progetto e agli obiettivi da perseguire, il Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emana apposito decreto per l'intervento del fondo ricerca applicata, nella forma di un contributo forfettario, nella misura massima del 75% dei costi ammissibili del progetto per le tipologie di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1 e del 50% dei costi ammissibili del progetto per le tipologie di cui alla lettera c) del comma 1 dell'articolo 1. Con tale decreto, con riferimento ad apposite direttive, si da' mandato all'istituto gestore del fondo di procedere alla stipula del contratto secondo gli schemi di convenzione tipo e sulla base dei capitolati tecnici definiti per gli interventi di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 46.

4.L'istituto gestore del fondo, previo esperimento degli accertamenti prescritti, provvede alla stipula del contratto entro novanta giorni dalla data del decreto di concessione del contributo, dandone comunicazione al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. Nel caso in cui il contratto non venga stipulato nei termini previsti per inadempienza del soggetto affidatario, l'istituto gestore del fondo provvede a segnalarne al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica le motivazioni per l'adozione delle relative determinazioni.

5.Per il finanziamento delle iniziative di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), la singola piccola o media impresa o il consorzio di piccole e medie imprese presenta al Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica - Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca, apposita domanda del legale rappresentante, redatta secondo lo schema definito con il decreto di cui all'articolo 4, comma 1. Con tale domanda deve essere dichiarata, in particolare, la sussistenza dei requisiti dell'impresa richiedente per l'accesso alle agevolazioni, la conformita' del programma di trasferimento tecnologico e dei relativi costi alle iniziative ammissibili previste dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1, nonche' deve essere indicato l'ammontare complessivo delle spese. Sono ammissibili al contributo di cui al comma 7, le spese sostenute a decorrere dalla data di presentazione della domanda. La domanda dovra' essere corredata di una relazione di fattibilita' dell'intervento, nonche' della documentazione prevista dal decreto di cui all'articolo 4, comma 1.

6.Il Dipartimento per lo sviluppo e il potenziamento dell'attivita' di ricerca, di seguito denominato Dipartimento, entro sessanta giorni dalla data della presentazione della domanda, svolge l'istruttoria volta ad accertare la coerenza della proposta con gli obiettivi generali dell'intervento e con le iniziative ammissibili stabilite con il decreto ministeriale previsto dall'articolo 4, comma 1, avvalendosi della collaborazione degli esperti, scelti, di volta in volta, nell'albo previsto dalla delibera CIPI del 28 dicembre 1993.

7.Sulla base degli esiti dell'istruttoria il Ministro, sentito il Comitato tecnico-scientifico, decreta, entro quarantacinque giorni dalla conclusione dell'istruttoria stessa, l'ammissibilita' del progetto al finanziamento, definendone altresi' l'entita' del contributo, nel limite massimo del 50% delle spese ammissibili e comunque per un importo non superiore a 400 milioni di lire. Di tale provvedimento viene data comunicazione all'impresa e all'istituto gestore del fondo per i successivi adempimenti.

8.L'impresa comunica al Dipartimento e all'istituto gestore del fondo l'inizio delle attivita' previste nel progetto di trasferimento. Entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla data di conclusione del progetto trasmette al Dipartimento e all'istituto gestore del fondo una relazione conclusiva sull'intervento realizzato, concernente sia gli aspetti tecnico- economici e scientifici, sia quelli amministrativo-contabili. Al Dipartimento dovranno, altresi', essere trasmesse le fatture emesse dai soggetti che hanno operato il trasferimento, con la relativa quietanza, ovvero con altra documentazione attestante l'avvenuto pagamento.

9.Entro sessanta giorni dall'acquisizione della documentazione il Dipartimento, avvalendosi di esperti nelle materie di riferimento, effettua la valutazione e la verifica di cui all'articolo 6, ed accerta la regolarita' dell'esecuzione dell'intervento di trasferimento sotto il profilo tecnico-economico e scientifico.

10.Sulla base dell'esito positivo degli accertamenti svolti, ed entro trenta giorni dagli stessi l'istituto gestore del fondo, previo esperimento delle verifiche amministrativo-contabili, provvede ad erogare il contributo concesso.

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