DECRETO 11 aprile 1997, n. 124
Entrata in vigore del decreto: 25/5/1997
IL MINISTRO DELLE FINANZE
Visto l'articolo 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549,
che sostituisce l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, di cui al capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, con la addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione sulle formalita' da eseguirsi presso il pubblico registro automobilistico a decorrere dal 1 gennaio 1996;
Visto l'articolo 3, comma 53, che demanda ad apposito decreto del Ministero delle finanze la determinazione delle modalita' per l'attuazione delle norme di cui ai commi da 48 a 52 dello stesso articolo 3;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nella adunanza
generale del 19 dicembre 1996;
Ritenuto di non uniformarsi al predetto parere nella parte in cui
dispone che occorre far riferimento ai commi da 48 a 55 dell'articolo 3 della legge n. 549 del 1995, anziche' ai commi da 48 a 52 dello stesso articolo 3, in considerazione delle modifiche apportate al predetto comma 53 dall'articolo 13, lettera e), del decreto-legge 20 settembre 1996, n. 492, i cui effetti sono stati fatti salvi dall'articolo 1, comma 169, della legge 23 dicembre 1996, n. 662;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri
effettuata, a norma dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota n. 3-1497 U.C.L. del 24 febbraio 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
1.In sostituzione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione e' istituita, su tutto il territorio nazionale, l'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, cui si applicano, in quanto compatibili, le norme contenute nel capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, nonche' l'articolo 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413.
2.I poteri e le competenze spettanti alle regioni in materia di addizionale regionale sono trasferiti alle province.
3.Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 hanno effetto a decorrere dalle formalita' richieste al pubblico registro automobilistico a partire dal 1 gennaio 1996.
Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 3, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), e' il seguente: "48. A decorrere dal 1 gennaio 1996, l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione prevista dal decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e' sostituita dall'addizionale provinciale all'imposta erariale di trascrizione, con applicazione delle disposizioni contenute nel capo I del citato decreto legislativo n. 398 del 1990 e dell'art. 10 del decreto-legge 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413. I poteri e le competenze spettanti in materia alle regioni sono trasferiti alle province. L'addizionale si applica in tutto il territorio nazionale. Qualora la perdita di entrata per le regioni non sia compensata dall'entrata in libera disponibilita' di cui al comma 27, si provvedera' con contestuale aumento delle quote del fondo perequativo di cui al comma 2 del presente articolo, e contestuale proporzionale riduzione delle stesse quote per le regioni che presentino una eccedenza di entrata". - Il capo I del D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 (Istituzione dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione), e' il seguente: "Capo I Addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni. Art. 1. - 1. E' istituita una addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, dovuta sulle formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione eseguite nei pubblici registri automobilistici delle regioni a statuto ordinario, da corrispondersi contestualmente all'imposta erariale su dette formalita'. Art. 2. - 1. Ciascuna regione a statuto ordinario potra' determinare, con propria legge, la misura dell'aliquota dell'addizionale relativamente alle formalita' eseguite nel proprio territorio, entro i limiti minimo del 20 per cento e massimo dell'80 per cento dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione dovuta per la relativa formalita'. Art. 3. - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino a quando le regioni non avranno fissato, con proprie leggi ed entro i limiti indicati dall'art. 2, una diversa aliquota, l'addizionale di cui all'art. 1 e' dovuta nella misura minima. Art. 4. - 1. Le aliquote applicabili a seguito dell'entrata in vigore del presente decreto e le eventuali diverse aliquote disposte successivamente dalle regioni si applicano alle formalita' conseguenti ad atti formati e successioni apertesi successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto e delle leggi regionali introduttive di nuove aliquote. Art. 5. - 1. Per l'omissione o il ritardato pagamento della addizionale si applica una soprattassa, rapportata all'addizionale dovuta, nello stesso rapporto previsto dal comma 4 dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come modificato dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, ed eventuali ulteriori modificazioni, da corrispondersi contestualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico. 2. L'addizionale suppletiva e l'eventuale soprattassa, devono essere richieste, a pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto per richiedere il pagamento dell'imposta erariale in via suppletiva. Per la riscossione dell'addizionale suppletiva e della eventuale soprattassa, l'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita, segnala, con le stesse modalita' fissate per l'analogo adempimento relativo all'imposta erariale, i dati necessari al competente ufficio della regione nel cui territorio e' stata eseguita la formalita', il quale provvede alla riscossione secondo le proprie norme di contabilita'. 3. Al pagamento dell'addizionale e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalita' sono eseguite. Art. 6. - 1. Gli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione dell'addizionale di cui all'art. 1 ed all'accertamento e irrogazione delle sanzioni di cui all'art. 5 sono affidati, ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni, all'Automobile club d'Italia il quale, attenendosi alle disposizioni di cui alla predetta legge, al decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1987, n. 310, e per quanto concerne le note di richiesta di formalita' alle disposizioni previste nel decreto del Ministro delle finanze 30 dicembre 1977, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977, ed alle successive modificazioni, versera' nelle casse di ciascuna regione le somme per tale titolo riscosse e ne documentera' l'ammontare ed il versamento alla regione con le stesse modalita' e la medesima modulistica in uso per il tributo erariale; inviandone copia anche al competente ufficio della regione nel cui territorio le formalita' sono state eseguite. 2. Per la presentazione alle regioni delle copie delle scritture contabili di cui al comma 1 e per il versamento a ciascuna regione dell'addizionale regionale e delle eventuali sanzioni riscosse valgono gli stessi termini stabiliti per gli analoghi adempimenti prescritti per la corrispondente imposta erariale di trascrizione. 3. Ciascuna regione riscuote e da' quietanza delle somme versate dall'Automobile club d'Italia secondo le proprie norme di contabilita'. Art. 7. - 1. Le regioni devono corrispondere all'Automobile club d'Italia, per gli adempimenti ad esso affidati ai sensi dell'art. 4, un compenso pari al 50 per cento di quello allo stesso dovuto in applicazione dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successivi aggiornamenti e modificazioni. Art. 8. - 1. Per quanto non altrimenti disposto si applicano, purche' compatibili, le disposizioni previste dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni". - Il testo dell'art. 3, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), come modificato dall'art. 13, comma 1, lettera e), del D.L. 20 settembre 1996, n. 492, e' il seguente: "53. Con decreto del Ministro delle finanze, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono determinate le modalita' per l'attuazione delle norme di cui ai commi da 48 a 52 del presente articolo". - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) e' il seguente: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - Il testo dell'art. 1, comma 169, della legge 23 dicembre 1996, n. 662 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e' il seguente: "169. Restano validi gli atti e provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottosi ed i rapporti giuridici sorti sulla base dei decreti-legge 26 gennaio 1996, n. 32, 25 marzo 1996, n. 156, 25 maggio 1996, n. 287, 24 luglio 1996, n. 390 e 20 settembre 1996, n. 492". Note all'art. 1: - Per il testo del capo I del D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398 (Istruzione e disciplina dell'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 592, e successive modificazioni, dell'addizionale regionale all'imposta di consumo sul gas metano e per le utenze esenti, di un'imposta sostitutiva dell'addizionale, e la previsione della facolta' delle regioni a statuto ordinario di istituire un'imposta regionale sulla benzina per autotrazione) si veda in nota alle premesse. - Il testo dell'art. 10 del D.L. 29 aprile 1994, n. 260, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 giugno 1994, n. 413, e' il seguente: "Art. 10. - 1. L'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione, prevista dal capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e l'imposta provinciale per l'iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, prevista dal capo II del titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, si applicano anche agli atti pubblici ed agli atti giudiziari assoggettati all'imposta di registro, da prodursi al pubblico registro automobilistico per le formalita' di trascrizione, iscrizione e annotazione. 2. Per l'accertamento, la liquidazione, la riscossione e l'attribuzione agli enti aventi diritto delle somme riscosse, nonche' per ogni adempimento relativo all'applicazione dell'addizionale regionale e dell'imposta provinciale di cui al comma 1, si applicano le disposizioni contenute rispettivamente nel capo I del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, e nel capo II del titolo II del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504. I predetti tributi dovranno essere corrisposti al pubblico registro automobilistico contestualmente alla richiesta delle formalita'. 3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano agli atti pubblici formati e agli atti giudiziari pubblicati o emanati a decorrere dal 31 dicembre 1993".
Art. 2
1.La misura della addizionale e' stabilita, con delibera del consiglio provinciale, entro i limiti minimo dell'80 per cento e massimo del 100 per cento dell'ammontare dell'imposta erariale di trascrizione ovvero dell'imposta di registro dovute; fino a quando la provincia non avra' provveduto a deliberare una diversa aliquota, l'addizionale si applica nella misura minima.
2.L'aliquota determinata ai sensi del comma 1 si applica a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla data di esecutivita' della delibera consiliare.
Art. 3
1.Le province comunicano per iscritto l'avvenuta variazione delle aliquote della addizionale all'ufficio provinciale del pubblico registro automobilistico, all'A.C.I. - Direzione centrale del pubblico registro automobilistico e al Ministero delle finanze - Direzione centrale per la fiscalita' locale entro e non oltre il quinto giorno successivo alla data di esecutivita' della delibera consiliare.
2.Gli adempimenti connessi alla liquidazione, riscossione e contabilizzazione della addizionale provinciale ed all'accertamento ed irrogazione delle sanzioni sono affidati agli uffici provinciali dell'A.C.I.-P.R.A. i quali, attenendosi alle disposizioni di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 952, ai decreti del Ministro delle finanze 3 agosto 1978, 16 aprile 1987, n. 310, e 2 ottobre 1992, n. 514, e successive modificazioni ed integrazioni, versano nelle casse di ciascuna provincia le somme riscosse a titolo di addizionale e relative sanzioni e ne documentano l'ammontare e il versamento alla provincia con le stesse modalita' e la medesima modulistica prevista per l'imposta erariale di trascrizione.
3.Ciascuna provincia rilascia regolare quietanza delle somme introitate a titolo di addizionale provinciale a norma del decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni. Nel caso di versamento effettuato mediante conto corrente postale la ricevuta dello stesso acquista valore di quietanza, ai sensi del decreto del Ministro del tesoro 4 aprile 1995, n. 334.
4.Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 21 dicembre 1990, n. 398, le province corrispondono all'Automobile club d'Italia, per gli adempimenti ad esso affidati ai sensi del comma 2, un compenso pari al 50 per cento di quello allo stesso dovuto in applicazione dell'articolo 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni ed integrazioni.
Note all'art. 3: - La legge 23 dicembre 1977, n. 952 (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977) concerne "Modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposte di registro". - Il decreto del Ministro delle finanze 3 agosto 1978 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 236 del 24 agosto 1978) concerne "Modalita' di riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione dovuta sugli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico". - Il decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1987, n. 310 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 1987) concerne"Modificazioni alle norme concernente le riscossioni e i versamenti dell'imposta erariale di trascrizione presso il pubblico registro automobilistico". - Il decreto del Ministro delle finanze 2 ottobre 1992, n. 514 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 31 dicembre 1992) concerne "Regolamento sulle modalita' e le procedure concernenti il funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico, la tenuta degli archivi, la elaborazione e fornitura dei dati e delle statistiche dei veicoli iscritti, la forma, il contenuto, e le modalita' di utilizzo della modulistica occorrente per il funzionamento degli uffici medesimi, nonche' i tempi di attuazione delle nuove procedure, in attuazione dell'art. 7 della legge 9 luglio 1990, n. 187". - Il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1995) concerne "Ordinamento finanziario e contabile degli enti locali". - Il decreto del Ministero del tesoro 4 aprile 1995, n. 334 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 187 dell'11 agosto 1995) concerne "Regolamento recante norme di semplificazione delle procedure relative agli incassi ed ai pagamenti per conto dello Stato da parte delle sezioni di tesoreria". - Per il testo dell'art. 8 del D.Lgs. 21 dicembre 1990, n. 398, si veda in nota alle premesse. - Il testo dell'art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952 (Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro), e' il seguente: "Art. 6. - Le somme riscosse a norma dei precedenti articoli sono versate dall'Automobile club d'Italia allo Stato, al netto dell'importo stabilito dal comma successivo. Per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento delle somme di cui al primo comma e per le operazioni connesse, compreso il controllo della completezza degli elementi da indicarsi nelle note, a norma del terzo comma dell'art. 4, nonche' per i dati e documenti da trasmettere all'amministrazione, compete all'Automobile club d'Italia per l'anno 1978 un compenso nella misura di L. 910 per ogni formalita' eseguita. Per il controllo della completezza degli elementi da indicare nelle note di cui al quarto comma dell'art. 4 e per la rilevazione e trasmissione dei relativi dati, il compenso e' fissato in L. 35 per ciascuna formalita' eseguita. Per gli anni successivi, con decreto del Ministro per le finanze, la misura del compenso di cui al comma precedente e' annualmente adeguata, con effetto dal 1 gennaio di ogni anno, alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre in corso alla data di approvazione della presente legge. Con decreto del Ministro per le finanze, di concerto con il Ministro per il tesoro, sono stabilite le modalita' per la riscossione, contabilizzazione e versamento delle somme di cui al primo comma ed i relativi controlli, nonche' i dati e i documenti che l'Automobile club d'Italia deve trasmettere all'amministrazione e le relative modalita' di trasmissione".
Art. 4
1.Per l'omissione o il ritardato pagamento della addizionale si applica una soprattassa commisurata alla addizionale dovuta, nella stessa misura prevista per l'imposta erariale di trascrizione dall'articolo 2, comma 4, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, come sostituito dall'articolo 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e successive modificazioni, da corrispondersi, unitamente all'addizionale, ai competenti uffici provinciali del pubblico registro automobilistico.
2.L'addizionale suppletiva dovuta a seguito di erronea liquidazione del tributo e dell'eventuale soprattassa, di cui al comma 1, sono richieste, a pena di decadenza, entro lo stesso termine previsto per richiedere il pagamento della imposta erariale di trascrizione in via suppletiva.
3.L'ufficio del pubblico registro automobilistico, entro sei mesi dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita, segnala, con le stesse modalita' fissate per l'analogo adempimento relativo all'imposta erariale di trascrizione, i dati necessari all'ufficio della provincia competente, il quale provvede alla riscossione della addizionale suppletiva secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 25 febbraio 1995, n. 77, e successive modificazioni ed integrazioni.
4.Al pagamento della addizionale, delle addizionali suppletive e delle soprattasse sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalita' sono eseguite.
Note all'art. 4: - Il testo dell'art. 2 della legge 23 dicembre 1977, n. 952 (Modificazione delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro), come sostituito dall'art. 1 della legge 9 luglio 1990, n. 187, e' il seguente: "Art. 2. - 1. L'imposta e' dovuta per ciascuna formalita' richiesta. E' tuttavia dovuta una sola imposta quando per lo stesso credito ed in virtu' dello stesso atto debbono eseguirsi piu' formalita' di iscrizione ipotecaria. 2. Le formalita' di prima iscrizione dei veicoli nel pubblico registro automobilistico, nonche' di iscrizione di contestuali diritti reali, devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data di effettivo rilascio dell'originale della carta di circolazione. 3. Le formalita' di trascrizione, iscrizione ed annotazione, relative ai veicoli gia' iscritti nel pubblico registro automobilistico devono essere richieste dalle parti interessate entro il termine di sessanta giorni dalla data in cui la sottoscrizione dell'atto e' stata autenticata o giudizialmente accertata; per le private scritture formate all'estero il termine e' elevato a centoventi giorni, ferma restando l'applicazione dell'art. 106, n. 4, della legge 16 febbraio 1913, n. 89, per le scritture estere. 4. Per l'omissione delle richieste di formalita' entro i termini stabiliti dai commi precedenti si applica una soprattassa pari a quattro volte l'imposta erariale di trascrizione dovuta, da corrispondersi contetualmente ad essa per il tramite delle competenti sedi provinciali dell'Automobile club d'Italia, ufficio del pubblico registro automobilistico; la soprattassa e' ridotta ad un quarto se il ritardo non supera i trenta giorni. 5. L'imposta suppletiva deve essere richiesta, a pena di decadenza, entro il termine di tre anni dalla data in cui la formalita' e' stata eseguita. 6. Al pagamento dell'imposta e della soprattassa sono solidalmente obbligati il richiedente e le parti nel cui interesse le formalita' sono state eseguite. 7. Per quanto non disposto dai commi precedenti si applicano, purche' compatibili, le disposizioni del testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta di registro, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131, nonche', se competono, le esenzioni ed agevolazioni previste in materia di imposta di registro". - Il D.Lgs. 25 febbraio 1995, n. 77 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 65 del 18 marzo 1995) concerne "Ordinamento funzionario e contabile degli enti locali".
Art. 5
1.Ciascuna provincia puo' effettuare controlli, con propri funzionari all'uopo autorizzati, presso le competenti sedi dell'Automobile club d'Italia, uffici provinciali del pubblico registro automobilistico, con le stesse modalita' previste per il controllo svolto dal Ministero delle finanze per l'imposta erariale di trascrizione, ai sensi della legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni e del decreto ministeriale 16 aprile 1987, n. 310. Sulla addizionale provinciale sono esercitati, altresi', i controlli dei competenti organi dello Stato gia' previsti per l'addizionale regionale sostituita e stabiliti dalla legge 23 dicembre 1977, n. 952, e successive modificazioni nonche' relative disposizioni di attuazione.
2.Al fine di verificare la corrispondenza delle somme incassate a titolo di addizionale provinciale rispetto alle formalita' eseguite nel territorio di competenza, l'ente riscuotitore invia a ciascuna provincia il riepilogo mensile e quello annuale con le modalita' prescritte per l'imposta erariale di trascrizione.
Note all'art. 5: - La legge 23 dicembre 1977, n. 952 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 356 del 31 dicembre 1977) concerne "Modificazioni delle norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico e di altre norme in materia di imposta di registro". - Il decreto del Ministro delle finanze 16 aprile 1987, n. 310 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 16 aprile 1987) concerne "Modificazioni alle norme concernenti le riscossioni e i versamenti dell'imposta erariale di trascrizione presso il pubblico registro automobilistico".
Art. 6
1.Le formalita' di iscrizione, trascrizione ed annotazione respinte dagli uffici provinciali del pubblico registro automobilistico anteriormente al 1 gennaio 1996 e, pertanto, non eseguite, sono soggette, nel caso di loro ripresentazione successivamente a tale data, alla disciplina relativa all'addizionale provinciale. Le somme parzialmente incassate dall'Automobile club d'Italia e versate a titolo di addizionale regionale sono rimborsate, a seguito di apposita istanza, dagli enti percettori.
2.I suddetti enti percettori provvedono alla riscossione della addizionale regionale suppletiva relativa alle formalita' eseguite fino al 31 dicembre 1995.
3.La disciplina sanzionatoria prevista per la tardiva presentazione non si applica alle richieste di formalita' relative agli atti pubblici formati e agli atti giudiziari pubblicati od emanati, registrati fino al 31 dicembre 1995 nelle regioni a statuto speciale e anteriormente al 31 dicembre 1993 nelle regioni a statuto ordinario, per i quali non era dovuta l'addizionale regionale all'imposta erariale di trascrizione.
Il Ministro: Visco
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 29 aprile 1997
Registro n. 1 Finanze, foglio n. 188
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