LEGGE 13 maggio 1997, n. 132

Type Legge
Publication 1997-05-13
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

Indizione della prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili

1.È indetta la prima sessione di esami per l'iscrizione nel registro dei revisori contabili.

3.Con la stessa procedura indicata al comma 2 vengono nominati componenti supplenti, uno per ciascuno dei componenti effettivi.

4.È nominato vicepresidente il componente più anziano tra gli effettivi di cui alle lettere b), c) e d) del comma 2.

5.Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario nominato dal presidente della corte d'appello, avente qualifica non inferiore al settimo livello.

6.Ai componenti la commissione di esame e al segretario spetta un compenso a vacazioni, fino ad un massimo di otto al giorno. Per ciascuna vacazione, della durata di un'ora, il compenso è di lire ventimila; il compenso è determinato con decreto del presidente della corte di appello.

8.La commissione accerta il possesso dei requisiti di cui all'articolo 2 e forma l'elenco dei candidati ammessi all'esame, indicando le materie di esame per i candidati che si trovano nella situazione di cui all'articolo 5, comma 2 -bis, del citato decreto legislativo n. 88 del 1992, introdotto dall'articolo 6 della presente legge. L'elenco deve essere affisso nella sede della corte d'appello non oltre il trentesimo giorno antecedente quello fissato per l'inizio delle prove d'esame.

9.Nel caso in cui il candidato abbia diritto all'esonero totale, la commissione procede ai sensi dell'articolo 4, comma 6.

Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Nota all'art. 1: - Il testo vigente dell'art. 5 del D.Lgs. 27 gennaio 1992, n. 88, recante: "Attuazione della direttiva n. 84/253/CEE, relativa all'abilitazione delle persone incaricate del controllo di legge dei documenti contabili", come modificato dall'art. 6 della legge qui pubblicata, è il seguente: "Art. 5 (Esonero dall'esame per l'iscrizione nel registro). - 1. Sono esonerati dall'esame coloro che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, per l'abilitazione all'esercizio di attività professionale, un esame di Stato teoricopratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4. 2. Sono altresì esonerati dall'esame i dipendenti dello Stato e degli enti pubblici che, in possesso dei requisiti previsti dall'art. 3, comma 2, hanno superato, presso la Scuola superiore della pubblica amministrazione, un esame teoricopratico avente ad oggetto le materie previste dall'art. 4. 2-bis. L'esonero dall'esame può riguardare anche singole materie".

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