LEGGE 19 maggio 1997, n. 137

Type Legge
Publication 1997-05-19
State In force
Source Normattiva
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La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

2.Restano altresi validi gli atti ed i provvedimenti adottati e sono fatti salvi i procedimenti concorsuali instaurati ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 18, commi 1 e 2, dei decreti-legge 10 gennaio 1994, n. 13, 10 marzo 1994, n. 170, 6 maggio 1994, n. 278, 8 luglio 1994, n. 437, 7 settembre 1994, n. 529, 7 novembre 1994, n. 618, nonchè all'articolo 19, commi 1 e 2, dei decreti-legge 7 gennaio 1995, n. 2, 9 marzo 1995, n. 65, 10 maggio 1995, n. 160, 7 luglio 1995, n. 271, 7 settembre 1995, n. 371, 8 novembre 1995, n. 461, 8 gennaio 1996, n. 5, 8 marzo 1996, n. 111, 3 maggio 1996, n. 245, 8 luglio 1996, n. 351, e 6 settembre 1996, n. 461.

3.L'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, è sostituito dal seguente: "ART. 20. - (Ispezioni). - 1. Ferme restando le attribuzioni delle amministrazioni dello Stato e degli enti territoriali locali, definite dalla vigente legislazione, il Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, definisce criteri e metodi per l'effettuazione delle ispezioni. Le ispezioni sono effettuate avvalendosi dell'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente (ANPA), dell'ISPESL e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e possono essere integrate, previa designazione dell'amministrazione di appartenenza, con personale tecnico appartenente ad altre pubbliche amministrazioni. 2. Il personale di cui al comma 1, operante secondo direttive emanate dal Ministro dell'ambiente, può accedere a tutti gli impianti e le sedi di attività e richiedere tutti i dati, le informazioni ed i documenti necessari per l'espletamento delle proprie funzioni. Tale personale è munito di documento di riconoscimento e dell'atto di incarico rilasciato dal Ministero dell'ambiente. Il segreto industriale non può essere opposto per evitare od ostacolare le attività di verifica o di controllo. 3. Per le ispezioni di cui al presente articolo e per i relativi compensi al personale incaricato è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni annui, a decorrere dal 1997, da iscrivere in apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente, al quale altresì affluiscono le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 21, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate al medesimo capitolo".

4.All'onere derivante dall'attuazione del comma 2, valutato in lire 1.040 milioni a decorrere dal 1997, e del comma 3, valutato in lire 1.500 milioni a decorrere dall'anno 1997, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1997-1999, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1997, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

5.Sono altresì fatti salvi i termini per la presentazione della notifica e della dichiarazione e quelli previsti per l'adeguamento delle prescrizioni indicate dal fabbricante nel rapporto di sicurezza, stabiliti dai decreti-legge indicati al comma 1 del presente articolo, ed in particolare dal comma 1 dell'articolo 17 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461.

7.Fino all'entrata in vigore della disciplina di semplificazione delle procedure previste dal decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, la conferenza di servizi prevista dall'articolo 9 del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 461, continua a svolgere i compiti di cui agli articoli 7, 8 e 13 del medesimo decreto-legge.

8.All'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 17 maggio 1988, n. 175, al comma 1, le parole: "della sanità" sono sostituite dalle seguenti: "dell'interno". Il comma 3 del medesimo articolo 12 è sostituito dal seguente: "3. Il Ministro dell'ambiente, d'intesa con le Amministrazioni eventualmente interessate: a) esercita le funzioni di indirizzo e coordinamento delle attività connesse all'applicazione del presente decreto; b) stabilisce le procedure per la vigilanza sull'applicazione delle disposizioni del presente decreto, nonchè per la valutazione dell'efficacia e dello stato di applicazione delle stesse; c) indica le modalità di standardizzazione per la dichiarazione di cui all'articolo 6; d) individua le aree ad elevata concentrazione di attività industriali che possono comportare maggiori rischi di incidenti rilevanti e nelle quali può richiedersi la notifica ai sensi dell'articolo 4, comma 2, nonchè la predisposizione di piani di emergenza esterni interessanti l'intera area; e) indica eventualmente le quantità di sostanze di cui all'allegato IV, nonchè le modalità di detenzione delle stesse, che consentano l'esenzione dei fabbricanti dall'obbligo della dichiarazione".

9.I fabbricanti, contestualmente alla notifica e alla dichiarazione, inviano al Ministero dell'ambiente, alla regione o provincia autonoma territorialmente competente, al sindaco, al comitato tecnico regionale o interregionale, al prefetto e all'azienda sanitaria locale la scheda di informazione riportata nell'allegato 1, in sostituzione di quella prevista dall'allegato C al decreto del Ministro dell'ambiente, emanato di concerto con il Ministro della sanità, in data 20 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 126 del 31 maggio 1991.

11.I sindaci dei comuni ove sono localizzate le attività industriali disciplinate dalla presente legge rendono immediatamente note alla popolazione le misure di sicurezza e le norme di comportamento da seguire in caso di incidente rilevante, tramite la distribuzione di copia delle sezioni 1, 3, 4, 5, 6 e 7 della scheda di informazione di cui al comma 9, nella forma integrale inviata dal fabbricante, completandola della sezione 2 e successivamente sulla base delle conclusioni dell'istruttoria

12.È istituita, presso il Servizio inquinamento atmosferico, acustico e per le industrie a rischio del Ministero dell'ambiente, la divisione rischio industriale. Alla dotazione del relativo personale si provvede ai sensi della vigente normativa in materia di mobilità.

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