DECRETO 24 marzo 1997, n. 139
Entrata in vigore del decreto: 12-6-1997
IL MINISTRO
PER I BENI CULTURALI E AMBIENTALI
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto l'articolo 4 del decreto - legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4;
Visto l'articolo 47-quater del decreto - legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85;
Udito il parere del Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, reso nella seduta dell'8 ottobre 1996;
Udito il parere del Consiglio di Stato reso nell'adunanza generale del 20 marzo 1997;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della citata legge 23 agosto 1988, n.400, effettuata con nota n. 1261 del 21 marzo 1997;
Adotta
il seguente regolamento:
Art. 1
Definizioni
Note alle premesse: - L'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dispone: "3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione". - L'art. 4 del D.L. 14 novembre 1992, n. 433. convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, dispone: "Art. 4. - 1. Presso gli istituti di cui all'art. 3 sono istituiti i seguenti servizi aggiuntivi, offerti al pubblico a pagamento: a) servizio editorale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo; abis) servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzione e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario; b) servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale. 2. Il Ministro per i beni culturali e ambientali, sentito il Consiglio nazionale per i beni culturali e ambientali, fissa indirizzi, criteri e modalita' per la gestione dei servizi, con regolamento da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 3. La gestione dei servizi e' affidata in concessione, con divieto di subappalto, dal soprintendente o dal capo d'istituto competente, previa licitazione privata con almeno tre offerte valide, a soggetti privati e ad enti pubblici economici, anche costituenti societa' o cooperative. 4. La concessione ha durata quadriennale e puo' essere rinnovata per una sola volta. 5. I canoni di concessione e le altre somme derivanti dall'applicazione del presente articolo affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero per i beni culturali e ambientali e destinati, in misura non inferiore al 50 per cento del loro ammontare, alle sopraintendenze per i musei e gli altri istituti di provenienza. 5-bis. Gli introiti previsti relativamente ai musei dalla legge 30 marzo 1965, n. 340, nonche' dal relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 2 settembre 1971, n. 1249, affluiscono ad apposito capitolo dello stato di previsione dell'entrata per essere riassegnati ai pertinenti capitoli dello stato di pervisione del Ministero per i beni culturali e ambientali. 5-ter. Il Ministero per i beni culturali e ambientali puo' concedere l'uso dei beni dello Stato che abbia in consegna senza alcuna altra autorizzazione. I competenti organi del Ministero per i beni culturali e ambientali determinano il canone dovuto per l'uso dei suddetti beni, che il concessionario deve versare prima dell'inizio dell'uso. Il soprintendente competente provvede al rilascio delle relative concessioni". - L'art. 47-quater del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, dispone: "Art. 47-quater (Gestione dei beni culturali). - 1. Per la fruizione dei beni artistici, acheologici librari e archivistici, storici e culturali in genere, fermi restando, per i beni statali, gli obblighi di tutela a carico del personale statale a cio' qualificato e incaricato, possono essere affidati, in tutto o in parte, in gestione a Fondazioni culturali e bancarie, societa' o consorzi, costituiti a tale fine, i servizi di cui al comma 2 qualora risulti finanziariamente conveniente. 2. I servizi affidabili in gestione ai sensi del comma 1 sono quelli indicati dall'art. 4, comma 1, del decreto-legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4, nonche' quelli di accoglienza, di informazione, di guida e assistenza didatica e di fornitura ai sussidi catalografici audiovisivi ed informatici, di utilizzazione commerciale delle riproduzioni, di gestione dei punti vendita, dei centri di incontro e di ristoro, delle diapoteche, delle raccolte discografiche e biblioteche museali, dei servizi di pulizia, di vigilanza, di gestione dei biglietti in ingresso, dell'organizzazione delle mostre e delle altre iniziative promozionali, utili alla migliore valorizzazione del patrimonio culturale ed alla diffusione della conoscenza dello stesso".
Art. 2
Servizi e gestione dei servizi
2.Sono finanziariamente convenienti le attivita' e i servizi che, da soli ovvero abbinati ad altri, producono all'amministrazione concedente aumenti di proventi, nuovi proventi o minori costi. Ai fini della proposta di attivazione dei servizi, il capo dell'istituto, la conferenza dei capi d'istituto o il direttore generale previsti, rispettivamente, dai commi 1, 3 e 4 dell'articolo 3, verificano preventivamente la convenienza finanziaria dell'attivita' o del servizio, avuto riguardo alla disponibilita' delle risorse umane ed agli oneri finanziari della gestione diretta. In caso di servizi integrati, la verifica della convenienza finanziaria e' effettuata con riferimento ad ogni servizio e per ogni sede, anche avvalendosi degli uffici tecnici esistenti presso l'amministrazione centrale e presso gli organi periferici. La verifica e' nuovamente effettuata trascorsi tre anni dall'affidamento e, comunque, al termine del quadriennio, ai fini dell'eventuale rinnovo.
Nota all'art. 2: - L'art. 2 della legge 13 luglio 1996, n. 559, dispone: "Art. 2. - L'Istituto Poligrafico dello Stato ha per compiti la produzione e la fornitura della carta, delle carte valori, degli stampati, delle pubblicazioni e dei prodotti cartotecnici per il fabbisogno delle Amministrazioni dello Stato. L'Istituto provvede alla stampa ed alla gestione della Gazzetta Ufficiale e della Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica - salva la competenza del Ministero di grazia e giustizia per quanto concerne la direzione e la redazione delle stesse - nonche' alla stampa delle pubblicazioni ufficiali dello Stato. L'Istituto cura la stampa di pubblicazioni di carattere legislativo, di raccolte e di estratti di leggi e atti ufficiali e di pubblicazioni e di pubblicazioni similari. Provvede, inoltre, alla edizione ed alla vendita delle opere aventi particolare carattere artistico, letterario, scientifico e, in genere, culturale, che presentino importanza e interesse nazionale e che siano autorizzate dal Ministro per il tesoro di concerto con quello per la pubblica istruzione; sentita la Giunta d'arte di cui al regio decreto 7 marzo 1926, n. 401: L'Istituto gestisce le industrie cartarie che abbia in attivita' all'entrata in vigore della presente legge. L'Istituto puo' vendere i suoi prodotti alle aziende autonome di Stato, ad enti ed a privati italiani e stranieri ed assumere commesse in materia cartaria e, con l'autorizzazione del Provveditorato generale dello Stato, in materia grafica".
Art. 3
Servizi attinenti ai singoli istituti e servizi integrati
1.Il capo dell'istituto individua uno o piu' servizi da attivare presso il proprio ufficio.
2.Per servizio integrato si intende l'insieme dei servizi, anche di diversa natura, attivato in piu' istituti.
3.I capi degli istituti aventi sede nella regione si riuniscono, in conferenza, presso la sede del capo ufficio piu' anziano che la presiede, per individuare i servizi integrati da attivare in ambito regionale.
4.Il direttore generale dell'ufficio centrale competente individua i servizi integrati da attivare in ambito interregionale. Qualora i servizi integrati interessino piu' categorie di beni, l'individuazione e' effettuata dal direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, sentiti gli altri direttori generali interessati.
5.Il Ministro, sulla base delle proposte degli organi di cui ai commi 1, 3 e 4, approva ogni anno, ai sensi dell'articolo 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni e integrazioni, il programma dei servizi da attivare nell'anno medesimo, e si avvale, per l'attivita' di indirizzo e coordinamento, di un apposito ufficio costituito presso il Gabinetto.
6.Possono essere stipulate apposite convenzioni con gli istituti di enti pubblici territoriali al fine della attivazione congiunta di servizi integrati nel rispetto delle procedure previste dal presente regolamento.
Nota all'art. 3: - L'art. 14 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, dispone: "Art. 14 (Indirizzo politicoamministrativo). - 1. Il Ministro esercita le funzioni di cui all'art. 3, comma 1. A tal fine, periodicamente e comunque ogni anno entro sessanta giorni dall'approvazione del bilancio, anche sulla base delle proposte dei dirigenti generali: a) definisce gli obiettivi ed i programmi da attuare, indica le priorita' ed emana le conseguenti direttive generali per l'azione amministrativa e per la gestione; b) assegna, a ciascun ufficio di livello dirigenziale generale, una quotaparte del bilancio dell'amministrazione, commisurata alle risorse finanziarie, riferibili ai procedimenti o subprocedimenti attribuiti alla responsabilita' dell'ufficio, e agli oneri per il personale e per le risorse strumentali allo stesso assegnati. 2. I consigli di amministrazione svolgono compiti consultivi anche in relazione all'esercizio delle funzioni di cui al comma 1. 3. Gli atti di competenza dirigenziale non sono seggetti ad avocazione da parte del Ministri, se non per particolari motivi di necessita' ed urgenza , specificamente indicati nel provvedimento di avocazione".
Art. 4
Procedura di affidamento dei servizi
1.Il capo dell'istituto affida in concessione i servizi di cui all'articolo 3, comma 1. Predispone ed approva il progetto, ove necessario, e bandisce la gara per l'aggiudicazione. Qualora entro sei mesi dall'adozione del programma di cui all'articolo 3, comma 5, il capo dell'istituto non abbia provveduto a bandire la gara, il direttore generale competente incarica altro dirigente dell'espletamento della procedura per la realizzazione del servizio.
2.Il direttore generale competente o, qualora i servizi riguardino piu' categorie di beni, il direttore generale individuato nel programma di cui all'articolo 3, comma 5, sentiti gli altri direttori generali interessati, incarica un dirigente dell'espletamento delle attivita' necessarie alla realizzazione dei servizi integrati inseriti nel programma.
3.Possono partecipare alle gare i soggetti indicati nell'articolo 2, comma 1, singolarmente o in forma associata anche temporanea.
4.L'aggiudicazione avviene mediante licitazione privata, con il criterio dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa determinata in base agli elementi individuati nel bando di gara, con le procedure di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157. Per i servizi di valore inferiore alla soglia di rilievo comunitario si applicano le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573, fermo restando che si procede con licitazione privata ai sensi dell'articolo 4, comma 3, del decreto legge 14 novembre 1992, n. 433, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1993, n. 4.
5.Qualora la gara vada deserta e' consentita l'aggiudicazione a trattativa privata, previa gara informale.
6.Le concessioni in atto alla data di entrata in vigore del presente regolamento cessano dalla data di aggiudicazione degli analoghi servizi realizzati nello stesso istituto.
7.Le attivita' e i servizi resi a titolo gratuito possono essere affidati dall'amministrazione direttamente a soggetti non aventi fini di lucro.
8.Al fine di valutare l'affidabilita' del concessionario, l'amministrazione, in sede di prequalificazione, verifica la sussistenza della capacita' tecnicoorganizzativa e di quella economico - finanziaria ed indica nel bando di gara o nella lettera di invito i relativi parametri. La capacita' tecnicoorganizzativa e' accertata anche sulla base delle attivita' svolte negli ultimi anni con l'indicazione della loro tipologia e buon esito, sulla base della disponibilita' dei mezzi tecnici e dell'organico medio annuo dei dipendenti, nonche' sulla base di ogni altro utile elemento. La capacita' economico - finanziaria e' attestata con i bilanci o con la documentazione contabile relativa agli ultimi tre esercizi e corredata da ogni altro elemento utile.
Note all'art. 4: - Il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, recante attuazione della diretiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 maggio 1995, n. 104, supplemento ordinario. - Il D.P.R. 18 aprile 1994, n. 573, che approva il regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti di aggiudicazione di pubbliche forniture di valore inferiore alla sogli di rilievo comunitario, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 1994, n. 237. - Per il testo del comma 3 dell'art. 4 del D.L. 14 novembre 1992, n. 433, vedi note alle premesse.
Art. 5
Atto di concessione
Art. 6
Canone di concessione e cauzioni
1.La misura del canone da porre a base d'asta e' fissata dal dirigente che bandisce la gara che, a tal fine, puo' avvalersi degli uffici tecnici esistenti presso l'amministrazione centrale e presso gli organi periferici.
2.L'importo della cauzione, che puo' essere costituita tramite fideiussione bancaria o assicurativa, e' pari al venti per cento del canone totale della concessione.
Art. 7
Verifiche dell'amministrazione
1.L'amministrazione puo', in ogni momento, procedere o disporre esami, ispezioni, verifiche, accessi o quanto altro utile al fine di accertare la buona conduzione del servizio o dell'attivita' concessa, senza pretesa alcuna di rimborso o risarcimento da parte del concessionario.
Art. 8
Riproduzione, uso strumentale e precario dei beni culturali canoni, corrispettivi e cauzioni
1.Le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero sono rilasciate, fatte salve le vigeriti disposizioni sui diritti spettanti agli autori, dai capi dell'istituto i quali fissano anche il canone e i corrispettivi, avvalendosi degli uffici tecnici esistenti presso l'amministrazione centrale e presso gli organi periferici.
3.I canoni di concessione e i corrispettivi connessi alle riproduzioni di beni culturali o al loro uso strumentale e precario sono corrisposti in via anticipata.
4.Per le riproduzioni richieste per uso personale o per motivi di studio i richiedenti sono tenuti al solo rimborso delle spese eventualmente sostenute dal Ministero.
5.Nei casi in cui dall'attivita' in concessione possa derivare un pregiudizio ai beni culturali, il capo dell'istituto determina l'importo della cauzione, costituita anhe mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Per gli stessi motivi, la cauzione e' dovuta anche nei casi di esenzione dal pagamento del canone o dei corrispettivi.
6.Con decreto del Ministro sono fissati gli importi minimi dei canoni e dei corrispettivi per l'uso e per la riproduzione dei beni, nonche' per l'uso del logo di cui all'articolo 10. Fino all'adozione del provvedimento restano in vigore i canoni, le tariffe e i corrispettivi stabiliti dal tariffario adottato con il decreto ministeriale 8 aprile 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 1994.
Nota all'art. 8: - Il D.M. 8 aprile 1994, che approva il tariffario per la determinazione di canoni, corrispettivi e modalita' per le concessioni relative all'uso strumentale e precario dei beni in consegna al Ministero, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 104 del 6 maggio 1994.
Art. 9
Catalogo di immagini fotografiche e di riprese di beni culturali
Art. 10
Logo dei beni culturali
1.E' istituito il logo beni culturali per promuovere la conoscenza e la valorizzazione del patrimonio culturale nazionale. L'uso del logo e' concesso a titolo oneroso dal Ministero.
2.Il logo, quando e' abbinato all'uso o alla riproduzione del bene culturale, e' concesso dal capo del'istituto che ha in consegna il bene. Negli altri casi, provvede il direttore generale dell'ufficio centrale per i beni archeologici, architettonici, artistici e storici, sentiti gli altri direttori generali interessati.
Art. 11
Modalita' di pagamento dei canoni e dei corrispettivi
1.I canoni e i proventi derivanti dall'applicazione del presente regolamento sono versati alla competente sezione di tesoreria provinciale dello Stato, anche mediante versamento in conto corrente postale intestato alla tesoreria medesima ovvero sul conto corrente bancario aperto da ciascun capo dell'istituto presso un istituto di credito. In tale ultima ipotesi l'istituto bancario provvede, non oltre cinque giorni dalla, riscossione, al versamento delle somme affluite alla sezione di tesoreria provinciale dello Stato.
Art. 12
Abrogazione di norme
1.Il regolamento adottato con decreto ministeriale 31 gennaio 1994, n. 171, e' abrogato.
Il Ministro: Veltroni
Visto, il Guardasigilli: Flick Registrato alla Corte dei conti il 12 maggio 1997
Registro n. 1 Beni culturali, foglio n. 124
Nota all'art. 12: - Il D.M. 31 gennaio 1994, n. 171 abrogato dal presente decreto e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 58 dell'11 marzo 1994, approvava il regolamento recante determinazione di indirizzi, criteri e modalita' per la gestione del servizio editoriale e di vendita riguardante le riproduzioni di beni culturali e la realizzazione di cataloghi ed altro materiale informativo, dei servizi riguardanti i beni librari e archivistici per la fornitura di riproduzioni e il recapito nell'ambito del prestito bibliotecario, nonche' dei servizi di caffetteria, di ristorazione, di guardaroba e di vendita di altri beni correlati all'informazione museale presso i musei, le gallerie, gli scavi archeologici, le biblioteche e gli archivi di Stato e gli altri istituti dello Stato consegnatari di beni culturali.
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